CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 17090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso R.G. 26219/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 08/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo la ricorrente ripropone eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con falsa applicazione dell’art. 11, l. 241/1990, ratione temporis vigente, o comunque dell’art. 133, co. 1, lett. A), n. 2, d. lgs. N. 104/2010, in favore del giudice amministrativo. Reputa il Collegio opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza al fine di vagliare la sussistenza di eventuale questione di giurisdizione da decidersi davanti alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ. P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nell’adunan