CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42502/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del GIP TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si richiede l'annullamento della confisca disposta ex art. 240-bis cod. pen. all'esito del giudizio ex artt. 444 cod. proc. pen. concluso dal Tribunale di Arezzo è manifestamente infondato e declinato in fatto visto che sussiste adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato alla confisca della somma di euro 3.290,00 rinvenute sotto il tappetino dell'auto sui cui viaggiava unitamente al complice ed utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish; che il ricorrente si limita in questa sede a rappresentare una versione resa dal ricorrente in sede di interrogatorio (secondo cui la somma di euro 290 dei complessivi euro 3.290,00 fosse nel portafogli) smentita, tra l'altro, dallo stesso verbale di sequestro allegato al ricorso ove si dà atto del sequestro del complessivo ammontare di euro 3.290 rappresentato da una «mazzetta di banconote di vario taglio»; che inconferente risulta il contenuto del verbale di arresto che, a differenza di quello di sequestro non menziona il sequestro della somma di denaro che, pertanto, deve ritenersi essere stata rinvenuta, come da verbale, in una unica "mazzetta"; che manifestamente infondata e declinata in fatto si palesa la prospettazione secondo cui la somma di denaro dell'ammontare di 290 euro fosse di legittima provenienza, visto che in tal modo si intendono rappresentare in sede di legittimità questioni in fatto da formulare in sede di merito ove comunque non risulta siano state forniti elementi da cui desumere, da un lato, la differente posizione della somma di denaro (nel portafogli e non sotto il tappetino), dall'altro, la legittima provenienza della somma dalla solo prospettata attività di parrucchiere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così