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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 18438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 5249-2019proposto da: Ministero d ell ’ interno , Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ’A vvocatura Generaledello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma , alla v ia dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] del fuoco volontari - Trattamento di fine rapporto R.G.N.5249/2019 Cron.

Rep.

Ud.19/05/2023 CC avverso la sentenza n. 3299/2018della Corted’appello di Napoli , depositata il 01/08/2018r.g.n. 3401/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede,che aveva condannato il Ministero a pagare in favore dei lavoratori indicati in epigrafe le somme per ciascuno specificate a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Napoliin qualità di vigile volontario;

2. la Corte territorialeha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo;

2.1. ha inoltre posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139del 2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed evidenziato che il legislatore, nell’escludereespressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese;2.2. ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e, pertanto, deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’interno sulla base di un motivo, illustrato con memoria, al quale non hannoopposto difese i lavoratori, rimasti intimati.

Considerato che:

1. l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 2120 e 2094 cod. civ., nonché degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139del 2006, dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 06/02/2004, dell’art. 22 del d.P.R. n. 76 del 2004, dell’art. 4, comma 11, ed art. 14 della legge n. 183 del 2011 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato come subordinatoil rapporto che intercorre fra l’amministrazione ed il vigile del fuoco volontario; in particolare, il Ministero ricorrente fa leva sulle norme indicate in rubrica, con le quali il legislatore ha inteso escludere il rapporto di impiego, per sostenere che fra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ragione delle esigenze straordinarie, collegate ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare; richiama la sentenza n. 267 del 2013 della Corte Costituzionale, giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e deduce che, una volta esclusa l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico, va parimenti escluso il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, non incluso nelle voci retributive espressamente indicate nell’art. 10 del d.lgs. n. 139del 2006;

2. il motivo è fondato;

2.1. sulla questione qui controversa questa Corte si è già espressa, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle che si leggono nella sentenza gravata ed affermando, in particolare, che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili delFuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. n. 439del 2021 che, in continuità con Cass. nn. 17914, 17917, 21411 del 2018 e Cass. n. 6782del 2020, ha escluso che i vigili volontari possano rivendicare il t.f.r.);

2.2. le citate pronunce, oltre a valorizzare gli argomenti sulla base dei quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 267del 2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76del 2004 («Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione»), dell’art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, nella versione originaria («Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione») e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368del 2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c-bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»;

2.3. a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della P.A.;

3. il Collegio, nel richiamare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. i precedenti sopra citati, ribadisce che anche i successivi interventi normativi, inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno confermato l’esclusione di un rapporto di impiego, perché il legislatore, nel riformulare con il d.lgs. n. 97 del 2017 l’art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, sebbene abbia eliminato dal testo della norma il periodo «il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione», tuttavia ha rimarcato la sussistenza di un rapporto funzionale e di mero servizio con i volontari, desumibile dalla disciplina dettata che, nel contrapporre il personale di ruolo a quello volontario, limita solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego, e definisce, appunto, «funzionale» la sovraordinazione negli interventi di soccorso dei vigili di ruolo rispetto ai volontari; lo stesso art. 6, inoltre, richiama l’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato per i «richiami in servizio» del personale volontario, adoperando significativamente un termine diverso da quello di «rapporti» e di «contratti» utilizzato per le altre esclusioni;

3.1. d’altro canto, l’esclusione di un rapporto di impiego si desume, oltre che dalle modalità di selezione del personale volontario, individuato a prescindere dalle procedure concorsuali che l’art. 97 Cost. impone per detto rapporto, anche dalla assenza del regime di esclusività che caratterizza l’impiego alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] e che è attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 98, 1° comma, Cost.;4. una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità che il t.f.r. possa essere preteso facendo leva sull’art. 10 del d.lgs. n. 139del 2006;

4.1. la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al «trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica», specifica che ai vigili volontari spettano anche «il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario» e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter data qualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà del legislatore di commisurare l’indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto;

5. il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

5.1. poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex a rt. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta d a i lavoratori indicati in epigrafe;

6. il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte con indirizzo consolidato nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5249-2019proposto da: Ministero d ell ’ interno , Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, inpersona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall ’A vvocatura Generaledello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma , alla v ia dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - [OSCURATO:PERSONA] del fuoco volontari - Trattamento di fine rapporto R.G.N.5249/2019 Cron. Rep. Ud.19/05/2023 CC avverso la sentenza n. 3299/2018della Corted’appello di Napoli , depositata il 01/08/2018r.g.n. 3401/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede,che aveva condannato il Ministero a pagare in favore dei lavoratori indicati in epigrafe le somme per ciascuno specificate a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l’attività prestata in favore del [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco di Napoliin qualità di vigile volontario; 2. la Corte territorialeha osservato che i vigili del fuoco volontari prestano un’attività che si inserisce nell’ambito dell’organizzazione del Corpo secondo lo schema della sottoposizione gerarchica ed hanno i medesimi doveri, le stesse attribuzioni, le medesime responsabilità del personale di ruolo; 2.1. ha inoltre posto l’accento sull’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 139del 2006, secondo cui al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica, ed evidenziato che il legislatore, nell’escludereespressamente la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego, non ha inteso negare anche la natura subordinata delle prestazioni rese;2.2. ha aggiunto che il t.f.r. deve essere ricondotto alla nozione onnicomprensiva di trattamento economico di cui all’art. 10 del richiamato d.lgs. e, pertanto, deve essere corrisposto anche ai vigili del fuoco volontari, che il legislatore ha inteso assimilare ai dipendenti di ruolo; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’interno sulla base di un motivo, illustrato con memoria, al quale non hannoopposto difese i lavoratori, rimasti intimati. Considerato che: 1. l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 2120 e 2094 cod. civ., nonché degli artt. 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 139del 2006, dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76 del 06/02/2004, dell’art. 22 del d.P.R. n. 76 del 2004, dell’art. 4, comma 11, ed art. 14 della legge n. 183 del 2011 e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente qualificato come subordinatoil rapporto che intercorre fra l’amministrazione ed il vigile del fuoco volontario; in particolare, il Ministero ricorrente fa leva sulle norme indicate in rubrica, con le quali il legislatore ha inteso escludere il rapporto di impiego, per sostenere che fra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ragione delle esigenze straordinarie, collegate ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili, che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare; richiama la sentenza n. 267 del 2013 della Corte Costituzionale, giurisprudenza amministrativa e di questa Corte e deduce che, una volta esclusa l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico, va parimenti escluso il diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, non incluso nelle voci retributive espressamente indicate nell’art. 10 del d.lgs. n. 139del 2006; 2. il motivo è fondato; 2.1. sulla questione qui controversa questa Corte si è già espressa, pervenendo a conclusioni opposte rispetto a quelle che si leggono nella sentenza gravata ed affermando, in particolare, che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l’amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili delFuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. n. 439del 2021 che, in continuità con Cass. nn. 17914, 17917, 21411 del 2018 e Cass. n. 6782del 2020, ha escluso che i vigili volontari possano rivendicare il t.f.r.); 2.2. le citate pronunce, oltre a valorizzare gli argomenti sulla base dei quali la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 267del 2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76del 2004 («Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione»), dell’art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, nella versione originaria («Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione») e dell’art. 4, comma 12, della legge n. 183 del 2011 che, nell’integrare le esclusioni dall’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368del 2001, ha inserito, nell’art. 10 del decreto, lett. c-bis, l’inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione»; 2.3. a fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l’amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell’organizzazione della P.A.; 3. il Collegio, nel richiamare ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. i precedenti sopra citati, ribadisce che anche i successivi interventi normativi, inapplicabili alla fattispecie ratione temporis, hanno confermato l’esclusione di un rapporto di impiego, perché il legislatore, nel riformulare con il d.lgs. n. 97 del 2017 l’art. 6 del d.lgs. n. 139 del 2006, sebbene abbia eliminato dal testo della norma il periodo «il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’Amministrazione», tuttavia ha rimarcato la sussistenza di un rapporto funzionale e di mero servizio con i volontari, desumibile dalla disciplina dettata che, nel contrapporre il personale di ruolo a quello volontario, limita solo al primo la qualificazione di rapporto di impiego, e definisce, appunto, «funzionale» la sovraordinazione negli interventi di soccorso dei vigili di ruolo rispetto ai volontari; lo stesso art. 6, inoltre, richiama l’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2015, che esclude l’applicazione della disciplina del contratto a tempo determinato per i «richiami in servizio» del personale volontario, adoperando significativamente un termine diverso da quello di «rapporti» e di «contratti» utilizzato per le altre esclusioni; 3.1. d’altro canto, l’esclusione di un rapporto di impiego si desume, oltre che dalle modalità di selezione del personale volontario, individuato a prescindere dalle procedure concorsuali che l’art. 97 Cost. impone per detto rapporto, anche dalla assenza del regime di esclusività che caratterizza l’impiego alle dipendenze delle [OSCURATO:PERSONA] e che è attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 98, 1° comma, Cost.;4. una volta qualificato il rapporto di servizio e non di dipendenza, resta esclusa la possibilità che il t.f.r. possa essere preteso facendo leva sull’art. 10 del d.lgs. n. 139del 2006; 4.1. la disposizione, dopo avere parametrato il compenso al «trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica», specifica che ai vigili volontari spettano anche «il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario» e la specificazione, che sarebbe stata inutiliter data qualora la parificazione fosse stata totale, rende evidente la volontà del legislatore di commisurare l’indennità alle sole componenti espressamente richiamate, con esclusione di quelle non menzionate e non compatibili con la natura del rapporto; 5. il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; 5.1. poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex a rt. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta d a i lavoratori indicati in epigrafe; 6. il diverso esito dei gradi del giudizio di merito rispetto al presente giudizio di legittimità e la complessità della questione giuridica, risolta da questa Corte con indirizzo consolidato nei termini sopra indicati solo successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda azionata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; dichia