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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2022

Cassazione n. 49497/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/08/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 agosto 2022 il Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e all'esito del rigetto della relativa richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in forza della quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale.

In particolare, quanto ai requisiti di concretezza ed attualità del periculum, il ricorrente ha ricordato che nel corso dell'udienza di riesame, chiedendo clemenza al Collegio, aveva ammesso l'errore, sì che la personalità dell'indagato - ben lungi dall'apparire sfrontata - era compita e resipiscente, né erano emersi contatti tali da evidenziare una condotta reiterata e contestualizzata all'interno di ambiente malavitoso, atteso che la sostanza stupefacente gli era stata consegnata da soggetti a lui sconosciuti.

Allo stesso tempo non erano stati adeguatamente valutati il contesto familiare sano in cui l'indagato viveva, nonché lo svolgimento di idonea attività lavorativa (tant'è che era stato accolto il riesame reale quanto al sequestro del denaro).

Mentre il fine di trarre profitto era solamente uno degli elementi da cui trarre l'eventuale pericolo di reiterazione.

Nulla era stato infine specificato quanto all'adeguatezza della misura cautelare, circa l'inidoneità di misure meno coercitive.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. Con dichiarazione pervenuta il 22 novembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale sottoscritta dall'interessato, ha peraltro dichiarato di rinunciare alla trattazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, atteso l'avvenuto rispetto delle formalità necessarie per validamente rinunciare alla proposta impugnazione.

5.1. Al riguardo, infatti, il ricorrente ha rilasciato in data 17 novembre 2022 procura speciale in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] patrocinante in Cassazione, in forza della quale - con espresso richiamo al procedimento pendente in questa sede - è stato conferito al difensore l'incarico di rinunciare all'impugnazione.

In data 22 novembre 2022 è stato invero depositato dal difensore così officiato atto di rinuncia alla trattazione del ricorso siccome proposto.

6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante l'intervenuta rinuncia.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/08/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 agosto 2022 il Tribunale di Catania, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali e all'esito del rigetto della relativa richiesta di riesame, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in forza della quale era stata disposta la misura degli arresti domiciliari a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare, quanto ai requisiti di concretezza ed attualità del periculum, il ricorrente ha ricordato che nel corso dell'udienza di riesame, chiedendo clemenza al Collegio, aveva ammesso l'errore, sì che la personalità dell'indagato - ben lungi dall'apparire sfrontata - era compita e resipiscente, né erano emersi contatti tali da evidenziare una condotta reiterata e contestualizzata all'interno di ambiente malavitoso, atteso che la sostanza stupefacente gli era stata consegnata da soggetti a lui sconosciuti. Allo stesso tempo non erano stati adeguatamente valutati il contesto familiare sano in cui l'indagato viveva, nonché lo svolgimento di idonea attività lavorativa (tant'è che era stato accolto il riesame reale quanto al sequestro del denaro). Mentre il fine di trarre profitto era solamente uno degli elementi da cui trarre l'eventuale pericolo di reiterazione. Nulla era stato infine specificato quanto all'adeguatezza della misura cautelare, circa l'inidoneità di misure meno coercitive. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. Con dichiarazione pervenuta il 22 novembre 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale sottoscritta dall'interessato, ha peraltro dichiarato di rinunciare alla trattazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, atteso l'avvenuto rispetto delle formalità necessarie per validamente rinunciare alla proposta impugnazione. 5.1. Al riguardo, infatti, il ricorrente ha rilasciato in data 17 novembre 2022 procura speciale in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] patrocinante in Cassazione, in forza della quale - con espresso richiamo al procedimento pendente in questa sede - è stato conferito al difensore l'incarico di rinunciare all'impugnazione. In data 22 novembre 2022 è stato invero depositato dal difensore così officiato atto di rinuncia alla trattazione del ricorso siccome proposto. 6. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante l'intervenuta rinuncia. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22/11/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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