CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05940/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo co.t.k. 7y_reTT(2_2.:L.QM-r )c)-(if.7U oledey.-QT‘kuQ.‘ f Ck‘ aLk i ,qUe914N. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 18 dicembre 2020 la Corte di Assise di Palermo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alle contestazioni di favoreggiamento e sfruttamento della altrui prostituzione (capo C) e favoreggiamento della immigrazione clandestina (capo D). Vi è stata contestuale pronunzia assolutoria in riferimento ai fatti descritti nei residui capi di imputazione (tra cui il reato di tratta). Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 17.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] - concesse le circostanze attenuanti generiche - alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 11.000 di multa. 2. La Corte di Assise di Appello di Palermo con sentenza del 17 novembre 2021 ha integralmente confermato la prima decisione, sia in rapporto al giudizio di responsabilità che in riferimento al trattamento sanzionatorio. 2.1 I punti oggetto di analisi nella decisione di secondo grado, in ragione del R-ii contenuto dei motivi di appello, sono i seguenti : a) si ribadisce la corretta identificazione dei conversanti (nell'ambito dei colloqui oggetto di captazione) nelle persone degli attuali ricorrenti, ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA], alla stregua degli elementi di prova oggetto di acquisizione in primo grado; b) si ribadisce la assoluta irragionevolezza della causale prospettata dagli imputati circa le rimesse di denaro da parte della donna la cui attività di prostituzione veniva sfruttata; c) si ribadisce, anche in ragione della chiarezza dei colloqui oggetto di captazione, l'attendibilità della persona offesa; d) si ribadisce, per ciascuno dei due imputati, la ragionevole quantificazione della pena. 3. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso per cassazione. 3.1 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore. 3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità. La sentenza di secondo grado si sarebbe limitata a compiere una acritica ricezione dei contenuti della prima decisione, senza un reale esame delle doglianze. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta valenza dimostrativa dei colloqui telefonici oggetto di captazione. Si ripropone il tema della identificazione dei conversanti, non trattato in modo adeguato nella decisione di secondo grado. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta attendibilità della persona offesa. Mancherebbe il necessario vaglio critico, in ragione dei numerosi punti della narrazione privi di adeguato riscontro. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. La pena inflitta risulta eccessiva in rapporto alla modesta gravità del fatto e alla personalità dell'imputata. 3.2 Ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. 3.2.1 I primi tre motivi di ricorso riproducono, in sostanza, le doglianze già illustrate ai corrispondenti motivi di ricorso della coimputata. 3.2.2 Al quarto motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di penale responsabilità per il reato di cui al capo D) . Non vi sarebbe adeguata argomentazione circa la condotta materiale da cui far discendere, per tale fatto di reato, la responsabilità del ricorrente. 3.2.3 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.2.4 Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. La pena inflitta risulta eccessiva in rapporto alla non elevata gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. 4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e la genericità dei motivi addotti. 4.1 Le doglianze sono meramente riproduttive - in modo astratto - dei motivi di appello, senza adeguato confronto con il tessuto argomentativo della decisione impugnata, nel cui ambito sono state puntualmente affrontate le questioni ivi dedotte. La tecnica di formulazione dei ricorsi non risulta, pertanto, conforme a quanto previsto dall'art. 606 cod.proc.pen., essendo state riproposte doglianze in fatto, senza il necessario confronto con le argomentazioni contenute nella decisione impugnata. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - di per sè - non consentita, posto che la sostanziale riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). 4.2 Va peraltro evidenziato che la decisione impugnata ha valutato in modo del tutto logico e accurato tutti i profili oggetto di doglianza in quella sede, senza trascurare alcuno dei punti sollevati nei motivi. In particolare è stato oggetto di verifica il profilo della attribuzione delle voci degli interlocutori agli odierni imputati, con riferimenti a dati istruttori del tutto univoci, che i ricorrenti trascurano di esaminare nella stesura dei ricorsi. Al contempo, la chiarezza dei contenuti captati, secondo le valutazioni espresse in sede di merito, si salda ai contenuti testimoniali provenienti dalla persona offesa, con pieno e logico riscontro di complessiva attendibilità sia per quanto riguarda i fatti di reato di cui al capo c) che per quelli di cui al capo D). Nessun profilo di doglianza può pertanto essere ritenuto ammissibile, sia in tema di attribuzione di responsabilità che in tema di trattamento sanzionatorio. Su tale secondo aspetto, la Corte di secondo grado ha puntualmente motivato - a pagina 15 - circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], mentre la coimputata [OSCURATO:PERSONA] (destinataria già in primo grado di statuizione favorevole in tema di attenuanti generiche) non aveva introdotto doglianza sul punto, il che rende ulteriormente inammissibile il motivo di ricorso. 4.3 Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme