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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31168/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20 maggio 2022 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.

Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, Pedone, interrogato dai Carabinieri nel corso di un'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre e [OSCURATO:PERSONA], aiutava i predetti ad eludere le investigazioni negando, in particolare, di avere corrisposto loro denaro in quanto vittima del reato di estorsione.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Violazione dell'art. 378 cod. pen. e vizio di motivazione in merito sia al presupposto della idoneità della condotta contestata ad eludere le investigazioni che dell'elemento psicologico del reato.

Quanto al primo profilo, si deduce la mancanza di motivazione adeguata sulla idoneità della condotta, intervenuta quando ormai le indagini erano concluse; quanto al secondo profilo, si rappresenta la carente motivazione sull'elemento psicologico del reato posto che, allorché il Pedone fu ascoltato, lo stesso era consapevole dell'arresto dei due estortori in esecuzione della misura coercitiva emessa per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., ed era stato reso edotto del contenuto delle conversazioni intercettate, cosicché le sue risposte furono condizionate, non dalla finalità elusiva, bensì dal timore di essere coinvolto nell'indagine. 2.2 Violazione dell'art. 384 cod. pen. e vizio di motivazione, avendo il Pedone agito allo scopo di evitare un'accusa penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto ripropongono acriticamente le medesime doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici.

2. Va, innanzitutto, premesso che il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura, atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonchè quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione. (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273180).Ritiene, inoltre, il Collegio che anche la persona offesa del reato presupposto può commettere il delitto di favoreggiamento (Sez. 1, n. 1038 del 20/06/1966, Battaglia, Rv. 102754); ciò in quanto anche il suo contributo in favore dell'autore del reato consumato in suo danno è idoneo a causare la lesione dell'interesse tutelato dagli artt. 378 e 379 cod. pen.

Quanto all'elemento psicologico, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316). 2.1 Venendo alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità del ricorrente facendo coerente applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate nel precedente paragrafo Innanzitutto, con motivazione immune da vizi logici è stata esclusa la alternativa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente anche in relazione al significato degli inviti a prendere il caffè, interpretati da entrambe le sentenze di merito quali richieste finalizzate all'indebita percezione di denaro dal Pedone.

A tal fine, la sentenza di primo grado ha valorizzato una conversazione del 22/10/2011 in cui, alla richiesta di prendere un caffè, Pedone replicava dicendo che si trovava in Manduria e che doveva recuperare "qualcosa", inteso dal Tribunale come riferito al denaro da corrispondere.

Quanto all'elemento psicologico del reato, con motivazione parimenti immune da vizi logici o giuridici, alla quale il ricorrente continua ad opporre la propria alternativa ricostruzione dei fatti, è stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., non essendovi alcuna correlazione tra la natura delle informazioni richieste - l'essere stato vittima dell'estorsione - e il presunto nocumento alla libertà, fondato su una mera ed astratta congettura del ricorrente.

Va, peraltro, considerato che, in tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicchè opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148), circostanza, questa, non ricorrente nel caso in esame in cui, come rilevato dai Giudici di merito, proprio l'alternativa condotta omessa dal ricorrente, ovvero il riferire di essere stato vittima dell'estorsione, avrebbe potuto scongiurare il timore di essere coinvolto nelle indagini.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 20 maggio 2022 dalla Corte di appello di Lecce; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. Secondo la concorde ricostruzione dei Giudici di merito, Pedone, interrogato dai Carabinieri nel corso di un'indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA]Ettorre e [OSCURATO:PERSONA], aiutava i predetti ad eludere le investigazioni negando, in particolare, di avere corrisposto loro denaro in quanto vittima del reato di estorsione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Violazione dell'art. 378 cod. pen. e vizio di motivazione in merito sia al presupposto della idoneità della condotta contestata ad eludere le investigazioni che dell'elemento psicologico del reato. Quanto al primo profilo, si deduce la mancanza di motivazione adeguata sulla idoneità della condotta, intervenuta quando ormai le indagini erano concluse; quanto al secondo profilo, si rappresenta la carente motivazione sull'elemento psicologico del reato posto che, allorché il Pedone fu ascoltato, lo stesso era consapevole dell'arresto dei due estortori in esecuzione della misura coercitiva emessa per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., ed era stato reso edotto del contenuto delle conversazioni intercettate, cosicché le sue risposte furono condizionate, non dalla finalità elusiva, bensì dal timore di essere coinvolto nell'indagine. 2.2 Violazione dell'art. 384 cod. pen. e vizio di motivazione, avendo il Pedone agito allo scopo di evitare un'accusa penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto ripropongono acriticamente le medesime doglianze già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale con motivazione persuasiva ed immune da vizi logici o giuridici. 2. Va, innanzitutto, premesso che il delitto di favoreggiamento è configurabile non solo quando il comportamento dell'agente sia diretto a eludere le investigazioni, ma anche quando sia preordinato a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura, atteso che costituisce attività investigativa oltre quella volta alla ricerca delle prove, anche quella mirante all'acquisizione di esse nel procedimento penale, nonchè quella di selezione del materiale probatorio raccolto ai fini della decisione. (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273180).Ritiene, inoltre, il Collegio che anche la persona offesa del reato presupposto può commettere il delitto di favoreggiamento (Sez. 1, n. 1038 del 20/06/1966, Battaglia, Rv. 102754); ciò in quanto anche il suo contributo in favore dell'autore del reato consumato in suo danno è idoneo a causare la lesione dell'interesse tutelato dagli artt. 378 e 379 cod. pen. Quanto all'elemento psicologico, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (cfr. da ultimo, Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316). 2.1 Venendo alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità del ricorrente facendo coerente applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate nel precedente paragrafo Innanzitutto, con motivazione immune da vizi logici è stata esclusa la alternativa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente anche in relazione al significato degli inviti a prendere il caffè, interpretati da entrambe le sentenze di merito quali richieste finalizzate all'indebita percezione di denaro dal Pedone. A tal fine, la sentenza di primo grado ha valorizzato una conversazione del 22/10/2011 in cui, alla richiesta di prendere un caffè, Pedone replicava dicendo che si trovava in Manduria e che doveva recuperare "qualcosa", inteso dal Tribunale come riferito al denaro da corrispondere. Quanto all'elemento psicologico del reato, con motivazione parimenti immune da vizi logici o giuridici, alla quale il ricorrente continua ad opporre la propria alternativa ricostruzione dei fatti, è stata esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., non essendovi alcuna correlazione tra la natura delle informazioni richieste - l'essere stato vittima dell'estorsione - e il presunto nocumento alla libertà, fondato su una mera ed astratta congettura del ricorrente. Va, peraltro, considerato che, in tema di favoreggiamento personale, l'art. 384 cod. pen. integra una causa di esclusione della colpevolezza e non di esclusione della antigiuridicità della condotta, sicchè opera solo nel caso in cui, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare all'agente un grave pregiudizio per la libertà o per l'onore proprio o altrui (Sez. 6, n. 34777 del 23/09/2020, Nitti, Rv. 280148), circostanza, questa, non ricorrente nel caso in esame in cui, come rilevato dai Giudici di merito, proprio l'alternativa condotta omessa dal ricorrente, ovvero il riferire di essere stato vittima dell'estorsione, avrebbe potuto scongiurare il timore di essere coinvolto nelle indagini. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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