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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13840/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e i Rilevato che con sentenza in data 01/12/2021 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 26/10/2020 dal Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen., è manifestamente infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e che, in caso di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità dì rinnovare il dibattimento(Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808).

Nella specie, la Corte territoriale, ha disatteso l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, motivando in maniera esplicita, con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità, in ordine alla superfluità della richiesta ex art. 603 cod.proc.pen, evidenziando la completezza del quadro probatorio, costituito dalla documentazione fiscale e dalle dichiarazioni testimoniali (pag 1 della sentenza).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con la quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod.pen., è manifestamente infondato; la censura mossa con l'atto di appello avverso la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche era del tutto generica.

Va, quindi, richiamato il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e i Rilevato che con sentenza in data 01/12/2021 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza in data 26/10/2020 dal Tribunale di Enna, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 603 cod.proc.pen., è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e che, in caso di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità dì rinnovare il dibattimento(Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; Sez. 2, 27/09/2013, n. 41808). Nella specie, la Corte territoriale, ha disatteso l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, motivando in maniera esplicita, con argomentazioni adeguate e scevre da illogicità, in ordine alla superfluità della richiesta ex art. 603 cod.proc.pen, evidenziando la completezza del quadro probatorio, costituito dalla documentazione fiscale e dalle dichiarazioni testimoniali (pag 1 della sentenza). Considerato che il secondo motivo di ricorso, con la quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod.pen., è manifestamente infondato; la censura mossa con l'atto di appello avverso la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche era del tutto generica. Va, quindi, richiamato il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
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