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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 50821/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art.625-bis cod.proc.pen., in relazione alla sentenza n.30964 del 08/03/2023, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli, con la quale era stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 12/09/2022 dal GIP presso lo stesso Tribunale, avente a oggetto l'immobile di proprietà dell'istante, indagata per il reato previsto dall'art.44, comma 1, lett.c) e 95 del d.P.R. n.380 del 2001.

2. Il ricorso straordinario si fonda su un unico motivo; sulla base del quale la ricorrente ha dedotto che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto che il GIP presso il Tribunale di Napoli avrebbe motivato in ordine alla convalida del sequestro dell'immobile eseguito su iniziativa della p.g. tanto in riferimento al fumus boni iuris quanto in riferimento al periculum in mora.

In particolare, la deduzione in ordine alla quale il secondo presupposto potesse essere rinvenuto nella possibile "prosecuzione delle opere" avrebbe contenuto un errore sul fatto, atteso che l'immobile in questione era ultimato, rifinito e abitato, elemento che non avrebbe consentito di ravvisare alcun periculum in mora, dedotto quindi sulla base di una mera fictio iuris; ne conseguiva che la Terza Sezione, avendo ritenuto il provvedimento ablativo validamente motivato anche su tale specifico punto, sarebbe incorso nel medesimo errore di fatto.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile

5. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).

Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667).

6. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha operato una censura rispetto al procedimento valutativo operato dalla Terza sezione in ordine alla sussistenza della motivazione, nell'ambito dell'impugnato provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, in punto di presupposto del periculum in mora; profilo in ordine al quale il giudice di legittimità ha rilevato che lo stesso potesse intendersi adeguatamente motivato attraverso il riferimento al pregiudizio potenzialmente concretizzabile per effetto della possibile prosecuzione delle opere collegabile alla disponibilità del manufatto.

Ne consegue che le valutazioni in ordine alla dedotta ultimazione delle opere - e alla conseguente impossibilità di dare luogo a opere aggiuntive - attengono a un profilo, ovvero quello della congruità della motivazione, che devono ritenersi attinenti a un dedotto errore di diritto, come tale esulante dall'ambito del sindacato consentito dall'art.625-bis cod.proc.pen..

Mentre analoga considerazione deve essere espletata in relazione all'argomentazione - da ritenersi richiamata in ricorso attraverso l'allegazione della requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale nel procedimento a quo - inerente alla mancata rilevazione del dedotto carattere tautologico della motivazione in riferimento ai principi dettati, in punto di periculum in mora, da Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; vertendosi, anche in tale caso, in una prospettazione afferente al dedotto errore di diritto e quindi esulante dall'ambito regolato dell'art.625-bis cod.proc.pen. medesimo.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 14 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art.625-bis cod.proc.pen., in relazione alla sentenza n.30964 del 08/03/2023, con la quale la Terza Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli, con la quale era stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 12/09/2022 dal GIP presso lo stesso Tribunale, avente a oggetto l'immobile di proprietà dell'istante, indagata per il reato previsto dall'art.44, comma 1, lett.c) e 95 del d.P.R. n.380 del 2001. 2. Il ricorso straordinario si fonda su un unico motivo; sulla base del quale la ricorrente ha dedotto che la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto nella parte in cui ha ritenuto che il GIP presso il Tribunale di Napoli avrebbe motivato in ordine alla convalida del sequestro dell'immobile eseguito su iniziativa della p.g. tanto in riferimento al fumus boni iuris quanto in riferimento al periculum in mora. In particolare, la deduzione in ordine alla quale il secondo presupposto potesse essere rinvenuto nella possibile "prosecuzione delle opere" avrebbe contenuto un errore sul fatto, atteso che l'immobile in questione era ultimato, rifinito e abitato, elemento che non avrebbe consentito di ravvisare alcun periculum in mora, dedotto quindi sulla base di una mera fictio iuris; ne conseguiva che la Terza Sezione, avendo ritenuto il provvedimento ablativo validamente motivato anche su tale specifico punto, sarebbe incorso nel medesimo errore di fatto. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile 5. Va premesso che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). 6. Va quindi rilevato che, nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha operato una censura rispetto al procedimento valutativo operato dalla Terza sezione in ordine alla sussistenza della motivazione, nell'ambito dell'impugnato provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, in punto di presupposto del periculum in mora; profilo in ordine al quale il giudice di legittimità ha rilevato che lo stesso potesse intendersi adeguatamente motivato attraverso il riferimento al pregiudizio potenzialmente concretizzabile per effetto della possibile prosecuzione delle opere collegabile alla disponibilità del manufatto. Ne consegue che le valutazioni in ordine alla dedotta ultimazione delle opere - e alla conseguente impossibilità di dare luogo a opere aggiuntive - attengono a un profilo, ovvero quello della congruità della motivazione, che devono ritenersi attinenti a un dedotto errore di diritto, come tale esulante dall'ambito del sindacato consentito dall'art.625-bis cod.proc.pen.. Mentre analoga considerazione deve essere espletata in relazione all'argomentazione - da ritenersi richiamata in ricorso attraverso l'allegazione della requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale nel procedimento a quo - inerente alla mancata rilevazione del dedotto carattere tautologico della motivazione in riferimento ai principi dettati, in punto di periculum in mora, da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; vertendosi, anche in tale caso, in una prospettazione afferente al dedotto errore di diritto e quindi esulante dall'ambito regolato dell'art.625-bis cod.proc.pen. medesimo. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 14 di
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