Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 10475/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 1349/2024 depositata il 21/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune controricorrente, che hachiesto il rigetto del ricorso.Il Comune di Lacedonia (AV) notificò al Consorzio ricorrente un avvisod’accertamento IMU 2019 dell’importo di € 26.270,00.

Avverso tale atto ildestinatario propose ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Avellino che, con sentenza n. 650 del 29/11/2022, respinse ilricorso, escludendo che il Consorzio potesse beneficiare dell’esenzione IMUai sensi dell’art. 7 lett. a) del DPR 504/1992, avendo il Consorzio natura diente pubblico economico esercente attività commerciale ed industriale,stante la stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali e laprospettata infondatezza per l’immissione in possesso delle impreseassegnatarie in epoca antecedente all’anno di imposta accertato.

Secondoil primo giudice, il Consorzio avrebbe trasferito il lotto tassato alla [OSCURATO:SOCIETA] soltanto in data 19/12/2020 a fronte d’una pregressamera immissione temporanea nel suo possesso, né risultava che lapredetta società ne avesse conseguito la proprietà superficiaria.[OSCURATO:PERSONA] ASI propose appello sostenendo che si trattava di un lottoindustriale pervenutogli con decreto del Ministero per lo SviluppoEconomico del 2/7/1999 e provvisoriamente assegnato a ditte per larealizzazione di opifici industriali (nel caso di specie, alla [OSCURATO:SOCIETA]), conconcessione edilizia, spettando pertanto alla superficiaria la soggettivitàpassiva dell’imposta, ribadendo comunque il proprio diritto all’invocataesenzione.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sezionedistaccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe e nelcontraddittorio con il Comune, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello, va confermata la natura giuridica di entepubblico economico e la conseguente esclusione dall’invocata esenzione(Corte Cass. sez. 5, ord. n. 4997 del 25/2/2020 riferita allo specificoNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026Consorzio), atteso inoltre che al predetto è prevista, per statuto, lapartecipazione anche di società commerciali.

Quanto all’assegnazioneprovvisoria o definitiva dei lotti tassabili, la Corte di merito ha ritenuto cheil lotto, comprensivo dei fabbricati edificati sulle particelle 307 e 308 di cuisi contesta l’individuazione del soggetto passivo, fu ceduto dal Consorzioalla società [OSCURATO:PERSONA] srl con atto di compravendita del19/12/2020, contenente l’esplicito patto di riservato dominio disciplinatodagli art. 1523 e ss. c.c. che fu cancellato solamente nel maggio 2022 conesplicita annotazione che il diritto di proprietà per l’intero era rimasto incapo al Consorzio fino al 26/4/2022 mentre il diritto d’uso, da parte dellasocietà acquirente, era stato iscritto dal 19/12/2020 fino al 26/4/2022.La Corte di Giustizia Tributaria ha quindi valutato che la piena proprietàdel lotto sia rimasta al Consorzio sino al 26 aprile 2022, rimarcando inoltrecome la stessa disciplina della vendita con patto di riservato dominioprocrastina il trasferimento della proprietà al pagamento dell’ultima rata diprezzo e la possibilità, per l’acquirente, d’opporre il patto ove scritto.L’acquirente potrebbe pertanto, ove richiesta dal Comune del pagamentodell’IMU per la fase precedente, opporre il patto suindicato soprattutto ovesi tratti del 2019, quando il diritto d’uso in capo all’acquirente nonrisultava da alcun documento ipocatastale.La Corte di merito ha inoltre escluso che - in riferimento al c.d.

Lotto 1(particelle 307 e 308) che sarebbe stato ceduto alla società ex Mulat spaconsegnandoglierlo nel marzo 2019 e per cui il possesso legale dell’opificiosarebbe stato trasferito solo successivamente con la stipula del rogitonotarile, conseguendo il materiale godimento dello stabilimento edassumendo l’obbligo di pagarne le imposte – si tratti di vincolo che possaimpegnare il Comune, atteso che l’accordo era intervenuto tra il Consorzioe la società commerciale avente causa e che l’assunzione della qualifica disoggetto passivo di imposta ICI resta disciplinata dall’art. 3 della legge504/1992, qualifica che, come innanzi visto, è stata assunta dalla societàNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026assegnataria soltanto attraverso la trascrizione della cancellazione delpatto di riservato dominio ovvero con la iscrizione catastale del26/4/2022.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha altresì valutato che lenumerose pronunce prodotte dalle parti a sostegno delle proprie tesi sianosuperate dalle questioni di fatto, comprovate da documenti prodotti dalComune appellato, che in modo inequivoco non solo escludono l’esenzionema soprattutto confermano la legittimazione passiva sostanziale delConsorzio, ritenuto unico soggetto passivo del tributo per il 2019.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di due motivi.Resiste il Comune con controricorso.Il 14/3/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoriaconcludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/92, 9 comma8, d.lgs. n. 23/2011, 31, comma 18, legge 289/2002, 4 legge regionaleCampania 6/12/2013 n.1 (già art. 4 legge regionale Campanian.16/1998), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Sostieneche il citato art. 7, comma 1, lett. a) e l’art. 31, comma 18, legge289/2002, applicabili alla fattispecie, prevedono l’esenzione a favore deiconsorzi degli enti locali con riferimento agli immobili da loro posseduti edestinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Non sarebbe contrariaall’invocata esenzione la pacifica natura di ente pubblico economicorivestita dal Consorzio ricorrente, atteso che:- lo stesso ha sempre allegato e documentato d’essere compostoesclusivamente da enti territoriali, ritenendosi irrilevante che lo statutopreveda la possibilità di ammettere altri soggetti, anche privati;Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026- le finalità istituzionali degli immobili posseduti sarebbero stabilite perlegge (legge regionale 16/1998, art. 4)- lo stesso statuto dell’ente indica lo scopo consortile che giustifica lefunzioni amministrative esercitate (richiamando l’art. 4 della citata leggeregionale), finalizzate a propiziare uno sviluppo industriale delle aree in cuiopera;- l’assenza di scopo di lucro e di un’attività commerciale escluderebbel’imposizione, essendosi il Consorzio limitato ad assegnare i lotti e atrasferirli agli aventi diritto.1.2 Il motivo è infondato.1.3 Sul punto vanno richiamate le pronunce di questa Corte 22601 del9/8/24 e 22513 del 8/8/24, rese in analoghi procedimenti tra le stesseparti, e 18933 del 10/7/2025, riguardante il medesimo ricorrente e unComune dell’identica provincia, secondo cui l’esenzione in discorso nonpuò essere riferita allo svolgimento d’attività imprenditoriale in quanto nonsi può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono propriedell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, conquello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compitiistituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come leaziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società.

Neconsegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hannoragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028;Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593).Secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione "compitiistituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferitasolo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale,con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio lalocazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in vestedi istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass.Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 10809 del 2016).

Il concetto di finalità istituzionali, che sono propriedell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, nondeve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svoltoanche per tramite di altri soggetti di natura privata.

Per cui non ogniiniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione,dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o unalett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti daenti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto sel'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento ditali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzatoper attività esse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010).1.4 Va inoltre ricordato, sotto il profilo probatorio, come sia onere delConsorzio dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente afinalità istituzionali (Cass. 26575/2018) ribadendosi che esse non possonoequipararsi a generici “servizi pubblici”.

I “compiti istituzionali” ex art. 7,comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi afunzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essereestese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico.2.

Con il secondo motivo il Consorzio si duole della falsa applicazione degliartt. 3, 1, comma 2, 10, comma 1, d.lgs. 504/92 e della violazionedell’art. 53 Cost, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Lamenta, con particolare riferimento al lotto 1 (ex “Mulat”), che lo stessofosse stato assegnato a nuove ditte prima dell’anno 2019, oggetto delpresente accertamento ([OSCURATO:SOCIETA] dall’8 aprile 2011 e [OSCURATO:SOCIETA] dal 31/1/19).

Sostiene che con tali atti avesse trasferito laproprietà superficiaria dei beni, sia pure in via provvisoria, sicché ilsoggetto passivo doveva ritenersi il superficiario/assegnatario del bene,quantomeno a partire dal 31 gennaio 2019 quando la società assegnatariaconseguì l’uso dell’immobile, come accertato nell’estratto della nota diNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026trascrizione depositata dal Comune controricorrente.

Richiamagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riguardo ai lottieventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazionedeterminerebbe il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettivitàpassiva ai fini ICI in capo a queste ultime così come queste ultime sonosoggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nellaqualità di assegnatarie dell'area.

Quindi, il soggetto passivo dell'impostasarebbe il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmenteogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietàsul fabbricato (Cass. n. 9895/2023; in senso conforme cfr. anche Cass.,Sez. 5, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass. Sez. 5, 4 agosto 2006, n.17730; Cass. Sez. 5, 28 marzo 2008, n. 8057; Cass., Sez. 5, 7 agosto2008, nn. 21281, 21282, 21283, 21284 e 21285; Cass., Sez. 5, 20novembre 2009, nn. 24498 e 24499; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2023, n.3341; Cass. n. 1805/2005).

Atteso che alle imprese assegnatarie è statopure in via provvisoria, con esso transiterebbe anche la soggettivitàpassiva del tributo.

Pur ammettendo la sussistenza di un indirizzocontrario, insiste affinché sia valorizzato il principio della capacitàcontributiva e non ci si limiti a un approccio interpretativo formalisticodell’art. 3, comma 1, d.lgs. 504/92 che imporrebbe la titolarità formale deldiritto reale sull’immobile acquistabile soltanto con un titolo idoneo.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Non paiono sussistere ragioni per rimeditare l’indirizzo del tuttomaggioritario in ordine alla interpretazione della norma e all’identificazionedella titolarità passiva del tributo con quella del diritto reale sull’immobile,ex art. 3, comma 1, del citato d.lgs. 504/92, cui non può essereequiparata la mera assegnazione (vv. la già citata Cass. 22513/24).2.3 Nel caso specifico la Corte di merito si è profusa nel motivareanaliticamente le ragioni per cui, interpretando i contratti, non potevaNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026ritenersi che il diritto reale si fosse trasferito in capo all’assegnataria primadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunque l’immobile fosse stato in proprietà delConsorzio per l’intero anno in oggetto (2019) essendo l’assegnazioneprovvisoria a [OSCURATO:PERSONA] srl avvenuta in data successiva e conpatto di riservato dominio.

Deve a tal fine convenirsi con il ProcuratoreGenerale sul fatto che il ricorso non ha impugnato, sul punto, i criteriinterpretativi ex art. 1362 e ss. c.c. adottati dalla Corte di meritorendendo pertanto non sindacabile la sua valutazione.3.

Il ricorso va pertanto respinto e il Consorzio ricorrente condannato allarifusione delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione, a favore del Comunecontroricorrente, delle spese della fase di legittimità che liquida in €5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento sui compensi, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori dilegge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore del ricorrente,dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est.

Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 1349/2024 depositata il 21/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il Comune controricorrente, che hachiesto il rigetto del ricorso.Il Comune di Lacedonia (AV) notificò al Consorzio ricorrente un avvisod’accertamento IMU 2019 dell’importo di € 26.270,00. Avverso tale atto ildestinatario propose ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Igrado di Avellino che, con sentenza n. 650 del 29/11/2022, respinse ilricorso, escludendo che il Consorzio potesse beneficiare dell’esenzione IMUai sensi dell’art. 7 lett. a) del DPR 504/1992, avendo il Consorzio natura diente pubblico economico esercente attività commerciale ed industriale,stante la stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali e laprospettata infondatezza per l’immissione in possesso delle impreseassegnatarie in epoca antecedente all’anno di imposta accertato. Secondoil primo giudice, il Consorzio avrebbe trasferito il lotto tassato alla [OSCURATO:SOCIETA] soltanto in data 19/12/2020 a fronte d’una pregressamera immissione temporanea nel suo possesso, né risultava che lapredetta società ne avesse conseguito la proprietà superficiaria.[OSCURATO:PERSONA] ASI propose appello sostenendo che si trattava di un lottoindustriale pervenutogli con decreto del Ministero per lo SviluppoEconomico del 2/7/1999 e provvisoriamente assegnato a ditte per larealizzazione di opifici industriali (nel caso di specie, alla [OSCURATO:SOCIETA]), conconcessione edilizia, spettando pertanto alla superficiaria la soggettivitàpassiva dell’imposta, ribadendo comunque il proprio diritto all’invocataesenzione.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, sezionedistaccata di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe e nelcontraddittorio con il Comune, ha respinto il gravame.Secondo il giudice d’appello, va confermata la natura giuridica di entepubblico economico e la conseguente esclusione dall’invocata esenzione(Corte Cass. sez. 5, ord. n. 4997 del 25/2/2020 riferita allo specificoNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026Consorzio), atteso inoltre che al predetto è prevista, per statuto, lapartecipazione anche di società commerciali. Quanto all’assegnazioneprovvisoria o definitiva dei lotti tassabili, la Corte di merito ha ritenuto cheil lotto, comprensivo dei fabbricati edificati sulle particelle 307 e 308 di cuisi contesta l’individuazione del soggetto passivo, fu ceduto dal Consorzioalla società [OSCURATO:PERSONA] srl con atto di compravendita del19/12/2020, contenente l’esplicito patto di riservato dominio disciplinatodagli art. 1523 e ss. c.c. che fu cancellato solamente nel maggio 2022 conesplicita annotazione che il diritto di proprietà per l’intero era rimasto incapo al Consorzio fino al 26/4/2022 mentre il diritto d’uso, da parte dellasocietà acquirente, era stato iscritto dal 19/12/2020 fino al 26/4/2022.La Corte di Giustizia Tributaria ha quindi valutato che la piena proprietàdel lotto sia rimasta al Consorzio sino al 26 aprile 2022, rimarcando inoltrecome la stessa disciplina della vendita con patto di riservato dominioprocrastina il trasferimento della proprietà al pagamento dell’ultima rata diprezzo e la possibilità, per l’acquirente, d’opporre il patto ove scritto.L’acquirente potrebbe pertanto, ove richiesta dal Comune del pagamentodell’IMU per la fase precedente, opporre il patto suindicato soprattutto ovesi tratti del 2019, quando il diritto d’uso in capo all’acquirente nonrisultava da alcun documento ipocatastale.La Corte di merito ha inoltre escluso che - in riferimento al c.d. Lotto 1(particelle 307 e 308) che sarebbe stato ceduto alla società ex Mulat spaconsegnandoglierlo nel marzo 2019 e per cui il possesso legale dell’opificiosarebbe stato trasferito solo successivamente con la stipula del rogitonotarile, conseguendo il materiale godimento dello stabilimento edassumendo l’obbligo di pagarne le imposte – si tratti di vincolo che possaimpegnare il Comune, atteso che l’accordo era intervenuto tra il Consorzioe la società commerciale avente causa e che l’assunzione della qualifica disoggetto passivo di imposta ICI resta disciplinata dall’art. 3 della legge504/1992, qualifica che, come innanzi visto, è stata assunta dalla societàNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026assegnataria soltanto attraverso la trascrizione della cancellazione delpatto di riservato dominio ovvero con la iscrizione catastale del26/4/2022.La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha altresì valutato che lenumerose pronunce prodotte dalle parti a sostegno delle proprie tesi sianosuperate dalle questioni di fatto, comprovate da documenti prodotti dalComune appellato, che in modo inequivoco non solo escludono l’esenzionema soprattutto confermano la legittimazione passiva sostanziale delConsorzio, ritenuto unico soggetto passivo del tributo per il 2019.Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di due motivi.Resiste il Comune con controricorso.Il 14/3/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoriaconcludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504/92, 9 comma8, d.lgs. n. 23/2011, 31, comma 18, legge 289/2002, 4 legge regionaleCampania 6/12/2013 n.1 (già art. 4 legge regionale Campanian.16/1998), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Sostieneche il citato art. 7, comma 1, lett. a) e l’art. 31, comma 18, legge289/2002, applicabili alla fattispecie, prevedono l’esenzione a favore deiconsorzi degli enti locali con riferimento agli immobili da loro posseduti edestinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non sarebbe contrariaall’invocata esenzione la pacifica natura di ente pubblico economicorivestita dal Consorzio ricorrente, atteso che:- lo stesso ha sempre allegato e documentato d’essere compostoesclusivamente da enti territoriali, ritenendosi irrilevante che lo statutopreveda la possibilità di ammettere altri soggetti, anche privati;Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026- le finalità istituzionali degli immobili posseduti sarebbero stabilite perlegge (legge regionale 16/1998, art. 4)- lo stesso statuto dell’ente indica lo scopo consortile che giustifica lefunzioni amministrative esercitate (richiamando l’art. 4 della citata leggeregionale), finalizzate a propiziare uno sviluppo industriale delle aree in cuiopera;- l’assenza di scopo di lucro e di un’attività commerciale escluderebbel’imposizione, essendosi il Consorzio limitato ad assegnare i lotti e atrasferirli agli aventi diritto.1.2 Il motivo è infondato.1.3 Sul punto vanno richiamate le pronunce di questa Corte 22601 del9/8/24 e 22513 del 8/8/24, rese in analoghi procedimenti tra le stesseparti, e 18933 del 10/7/2025, riguardante il medesimo ricorrente e unComune dell’identica provincia, secondo cui l’esenzione in discorso nonpuò essere riferita allo svolgimento d’attività imprenditoriale in quanto nonsi può identificare il concetto di «finalità istituzionali», che sono propriedell'ente locale e che costituiscono la ragione d'essere dello stesso, conquello di «servizi pubblici», che, invece, non rientrano tra i compitiistituzionali e possono essere svolti anche tramite altri soggetti, come leaziende municipalizzate od altri enti (quali il Consorzio) o società. Neconsegue che detti soggetti, svolgendo attività commerciali, non hannoragione di godere dell'esenzione (Cass., 7 dicembre 2022, n. 36028;Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3 dicembre 2010, n. 24593).Secondo la giurisprudenza di questa Corte la locuzione "compitiistituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 504 del1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinata ad essere riferitasolo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell'ente locale,con esclusione delle attività meramente economiche, come ad esempio lalocazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in vestedi istituzione ma operano come ordinari soggetti dell'ordinamento (Cass.Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026n. 10809 del 2016). Il concetto di finalità istituzionali, che sono propriedell'ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, nondeve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svoltoanche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogniiniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione,dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o unalett. a) del d.lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti daenti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto sel'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento ditali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzatoper attività esse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010).1.4 Va inoltre ricordato, sotto il profilo probatorio, come sia onere delConsorzio dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente afinalità istituzionali (Cass. 26575/2018) ribadendosi che esse non possonoequipararsi a generici “servizi pubblici”. I “compiti istituzionali” ex art. 7,comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi afunzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essereestese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico.2. Con il secondo motivo il Consorzio si duole della falsa applicazione degliartt. 3, 1, comma 2, 10, comma 1, d.lgs. 504/92 e della violazionedell’art. 53 Cost, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Lamenta, con particolare riferimento al lotto 1 (ex “Mulat”), che lo stessofosse stato assegnato a nuove ditte prima dell’anno 2019, oggetto delpresente accertamento ([OSCURATO:SOCIETA] dall’8 aprile 2011 e [OSCURATO:SOCIETA] dal 31/1/19). Sostiene che con tali atti avesse trasferito laproprietà superficiaria dei beni, sia pure in via provvisoria, sicché ilsoggetto passivo doveva ritenersi il superficiario/assegnatario del bene,quantomeno a partire dal 31 gennaio 2019 quando la società assegnatariaconseguì l’uso dell’immobile, come accertato nell’estratto della nota diNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026trascrizione depositata dal Comune controricorrente. Richiamagiurisprudenza di questa Corte secondo cui, con riguardo ai lottieventualmente assegnati alle ditte assegnatarie, l'assegnazionedeterminerebbe il riconoscimento del diritto di superficie e la soggettivitàpassiva ai fini ICI in capo a queste ultime così come queste ultime sonosoggette a ICI per gli insediamenti e stabilimenti industriali realizzati nellaqualità di assegnatarie dell'area. Quindi, il soggetto passivo dell'impostasarebbe il titolare del diritto di superficie, eliminandosi sostanzialmenteogni distinzione tra diritto del superficiario sul terreno e diritto di proprietàsul fabbricato (Cass. n. 9895/2023; in senso conforme cfr. anche Cass.,Sez. 5, 3 dicembre 2004, n. 22757; Cass. Sez. 5, 4 agosto 2006, n.17730; Cass. Sez. 5, 28 marzo 2008, n. 8057; Cass., Sez. 5, 7 agosto2008, nn. 21281, 21282, 21283, 21284 e 21285; Cass., Sez. 5, 20novembre 2009, nn. 24498 e 24499; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2023, n.3341; Cass. n. 1805/2005). Atteso che alle imprese assegnatarie è statopure in via provvisoria, con esso transiterebbe anche la soggettivitàpassiva del tributo. Pur ammettendo la sussistenza di un indirizzocontrario, insiste affinché sia valorizzato il principio della capacitàcontributiva e non ci si limiti a un approccio interpretativo formalisticodell’art. 3, comma 1, d.lgs. 504/92 che imporrebbe la titolarità formale deldiritto reale sull’immobile acquistabile soltanto con un titolo idoneo.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Non paiono sussistere ragioni per rimeditare l’indirizzo del tuttomaggioritario in ordine alla interpretazione della norma e all’identificazionedella titolarità passiva del tributo con quella del diritto reale sull’immobile,ex art. 3, comma 1, del citato d.lgs. 504/92, cui non può essereequiparata la mera assegnazione (vv. la già citata Cass. 22513/24).2.3 Nel caso specifico la Corte di merito si è profusa nel motivareanaliticamente le ragioni per cui, interpretando i contratti, non potevaNumero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026ritenersi che il diritto reale si fosse trasferito in capo all’assegnataria primadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e comunque l’immobile fosse stato in proprietà delConsorzio per l’intero anno in oggetto (2019) essendo l’assegnazioneprovvisoria a [OSCURATO:PERSONA] srl avvenuta in data successiva e conpatto di riservato dominio. Deve a tal fine convenirsi con il ProcuratoreGenerale sul fatto che il ricorso non ha impugnato, sul punto, i criteriinterpretativi ex art. 1362 e ss. c.c. adottati dalla Corte di meritorendendo pertanto non sindacabile la sua valutazione.3. Il ricorso va pertanto respinto e il Consorzio ricorrente condannato allarifusione delle spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrespinge il ricorso.Condanna il Consorzio ricorrente alla rifusione, a favore del Comunecontroricorrente, delle spese della fase di legittimità che liquida in €5.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento sui compensi, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori dilegge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore del ricorrente,dichiaratosi antistatario.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 20817/2024Numero sezionale 245/2026Numero di raccolta generale 10475/2026Data pubblicazione 21/04/2026Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]