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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11282/2026

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te domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroCASSA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 61 del 2024 della Corte d’appello di Firenze,depositata il 30 gennaio 2024 (RG 772/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.Numero registro generale 18019/2024Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 11282/2026Data pubblicazione 27/04/2026391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te domiciliato presso il suo indirizzo PECricorrentecontroCASSA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce alcontroricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e FRANCESCOGIAMMARIA, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/BcontroricorrenteAvverso la sentenza n. 61 del 2024 della Corte d’appello di Firenze,depositata il 30 gennaio 2024 (RG 772/2022),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art.Numero registro generale 18019/2024Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 11282/2026Data pubblicazione 27/04/2026391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico delricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo alla stregua del valoredella controversia e dell’attività difensiva svolta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, 27 aprile 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -
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