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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01702/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12063/2016 R.G. proposto da F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, Chiomenti studio legale in Roma, via XXIV Maggio n. 43 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE Ì _Er in persona del Direttore - pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5506/66/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia depositata il 17/12/2015 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: parte ricorrente ha chiesto una pronuncia di estinzione del processo in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.L. n. 119 del 201, allegando documentazione del Concessionario della riscossione e formale provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.

1. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 1,36 del 2018 (c.d.

"pace fiscale") comprende il pagamento R.G.N. 5257-17 delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020); p.q.m. dichiara l'estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 28 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12063/2016 R.G. proposto da F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, Chiomenti studio legale in Roma, via XXIV Maggio n. 43 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE Ì _Er in persona del Direttore - pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5506/66/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia depositata il 17/12/2015 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: parte ricorrente ha chiesto una pronuncia di estinzione del processo in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi degli artt. 3 e 5 del d.L. n. 119 del 201, allegando documentazione del Concessionario della riscossione e formale provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "in tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d. 1. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 1,36 del 2018 (c.d. "pace fiscale") comprende il pagamento R.G.N. 5257-17 delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere" (Cass. n. 21826 del 2020); p.q.m. dichiara l'estinzione del processo. Così deciso in Roma, il 28 ot
Sentenza Cassazione n. 01702/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris