Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 05339/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10808/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro S.r.l.in Liquidazione N. 282/2023 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro Agenzia Delle Entrate D.p. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Procura Generale Della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2273/2025depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000 Euro per compensi, oltre agli accessori di legge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento per la parte Agenzia delle Entrate, delle spese per compensi, liquidatein 4.000 Euro oltre alle spese prenotate a de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10808/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro S.r.l.in Liquidazione N. 282/2023 [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro Agenzia Delle Entrate D.p. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, Procura Generale Della Repubblica [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.2273/2025depositata il 10/04/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per la parte Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 4.000 Euro per compensi, oltre agli accessori di legge. Condanna la parte ricorrente al pagamento per la parte Agenzia delle Entrate, delle spese per compensi, liquidatein 4.000 Euro oltre alle spese prenotate a de
Decreto Cassazione n. 05339/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris