CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22491/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intrapresero dinanzi al Tribunale diVelletri un’azione giudiziaria per lo scioglimento della comunione di unterreno. Il suddetto giudizio (n. R.G. 597/95) terminò con ordinanza cheaveva recepito l’esito dell’estrazione a sorte dei due lotti formati dal c.t.u.[OSCURATO:PERSONA], ritenendo di aver ottenuto porzione dell’immobile di valoreinferiore di oltre un quarto rispetto alla quota di sua spettanza, adì ilTribunale di Velletri con l’azione di rescissione di cui all’art. 763 c.c.Numero registro generale 31673/2020Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 22491/2026Data pubblicazione 30/06/2026Con la sentenza n. 1262/15 il Tribunale di Velletri rigettò la domandadivisione giudiziale, e ritenendo che il procedimento giurisdizionalepresupposto avesse “valenza e portata indubbiamente negoziale avendo leparti approvato, rectius, aderito al progetto divisionale redatto a suotempo dal ctu”.2. Sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di GiuseppeSciotti, costituitosi nel giudizio di secondo grado, la Corte d’appello diRoma, con sentenza n. 5269/2019 pubblicata il 5.8.2019, ha dichiaratoinammissibile la domanda originariamente proposta dall’appellante,compensando tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.Nell’ottica della ricostruzione operata dal giudice del gravame, l’azione direscissione di cui all’art. 763 c.c. non poteva applicarsi alle divisionigiudiziali, rilevando a tal proposito che, nel caso di specie, all’esito dellaredazione da parte del c.t.u. del progetto di divisione e dell’approvazionedi quest’ultimo ad opera delle parti, il giudizio si era concluso conun’ordinanza che recepiva l’esito dell’estrazione a sorte dei due lotti.In presenza, dunque, di un provvedimento giurisdizionale che definisce ilgiudizio, per il giudice dell’impugnazione non può farsi ricorso all’azione direscissione, in quanto il provvedimento che assegna i beni non è un attonegoziale riconducibile alle parti ma un provvedimento del giudicesuscettibili di impugnazione esclusivamente con i rimedi di carattereprocessuale, essendo irrilevante a tal fine l’adesione delle parti al progettoredatto dal c.t.u.3. Avverso la predetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 31673/2020Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 22491/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Va preliminarmente rilevata la ritualità della notifica del presentericorso alla controparte, mediante consegna al portiere e susseguenteraccomandata informativa ex art. 7 l. n. 890/1982, come modificatodall’art. 1, comma 813, lett. C, della l. n. 145/2018.Il ricorso è poi tempestivo, poiché proposto nel termine annuale ex art.327 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 69/2009,(il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 1995), tenendo contodella sospensione feriale e dell’ulteriore sospensione dei terminiprocessuali dal 9.3.2020 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevista dal d.l. n. 18/2020.2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delprincipio del contraddittorio e, in particolare, della disposizione di cuiall’art. 101, comma 2, c.p.c., avendo il giudice di appello qualificatod’ufficio l’atto oggetto della domanda di rescissione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Sciotti quale provvedimento giurisdizionale, pur non avendo maicontestato le parti che si trattasse di divisione negoziale, rispetto allaquale il solo atto di assegnazione rivestiva natura giudiziale, e senzaconcedere il termine di cui alla richiamata norma al fine di consentire laformulazione di deduzioni difensive in proposito.2.1 Il motivo è infondato.In base all’orientamento della S.C. (cfr. Sez. 1, n. 15037 del 08/06/2018;Sez. 2, n. 8989 del 09/04/2026), la sentenza che decida su una questionedi puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alleparti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terzavia), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio dierror in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cuidenuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solose tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essereofficiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero mistedi fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisionesostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato laNumero registro generale 31673/2020Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 22491/2026Data pubblicazione 30/06/2026facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventualerimessione in termini.3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza del giudice delgravame per violazione del giudicato ex art. 2909 c.c., nella parte in cuiha qualificato la divisione in oggetto quale atto avente natura giudiziale,nonostante la stessa fosse stata qualificata dal giudice di primo gradoquale atto avente natura negoziale, e tale affermazione non fosse stataoggetto di impugnazione da parte di nessuna delle parti.3.1 Anche questo motivo è infondato, in quanto il giudice di appello puòqualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quantoprospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché nonintroduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati ilpetitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito dellequestioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazionegiuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica (cfr.Sez. 1, n. 28083 del 22/10/2025; Sez. 3, n. 12875 del 15/05/2019).4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 763 e 769 c.c. nella parte in cui la sentenza delgiudice d’appello ha ritenuto non assoggettabile all’azione di rescissione ilprovvedimento del giudice che ha approvato il progetto divisionale alquale avevano aderito le parti.4.1. Il motivo è fondato.Come chiarito dalla S.C. (cfr. Sez. 2, n. 1451 del 02/05/1969), nell'ipotesiin cui il giudizio di divisione si concluda con l'ordinanza emessa dal giudiceistruttore, che dichiara esecutivo il progetto di divisione, perché non èsorta contestazione alcuna sul progetto stesso, il provvedimentogiurisdizionale ha il contenuto di un semplice controllo di legalità delprocedimento e di conferimento di esecutorietà al titolo, mentre gli effettisostanziali della ripartizione si ricollegano all'accordo delle parti, cioè adun atto negoziale; risulta quindi naturale, in tal caso, che la divisione, purNumero registro generale 31673/2020Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 22491/2026Data pubblicazione 30/06/2026essendo compiuta attraverso un procedimento giudiziale e conclusa conun provvedimento del giudice, sia soggetta all'azione di rescissione, salvoche questa non sia preclusa da eventuali sentenze pronunciate, nel corsodel procedimento divisionale, circa il valore dei beni.Secondo tale condivisibile impostazione, solo nell’ipotesi da ultimomenzionata, ovvero qualora sul progetto di divisione siano sortecontestazioni che il giudice ha dovuto dirimere, esplicando una vera epropria attività giurisdizionale ed il giudizio di divisione si sia concluso consentenza definitiva, che abbia dichiarato esecutivo il progetto divisionale,l'attribuzione dei beni, in concreto, ai singoli condividenti non èricollegabile, evidentemente, all'accordo delle parti, bensì alprovvedimento autoritativo del giudice, avente efficacia vincolante pertutte le parti, anche in ordine al valore delle singole quote; ne consegue,pertanto, che, in questo specifico caso, contro il suddetto provvedimentonon è dato insorgere se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge per lesentenze di merito.A tal riguardo è stato altresì precisato dalla S.C. (cfr.Sez. 2, n. 1962 del 20/07/1966), che l'ordinanza con cui il giudiceistruttore, a norma dell'art. 789, comma 3, c.p.c., dichiara esecutivo ilprogetto di divisione non ha natura decisoria, perché si limita a dare attodell'avvenuta accettazione del progetto (sia pure presunta per l'eventualecontumacia di alcuno dei condividenti), e non è impugnabile, neppure conricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, sicché ognieventuale vizio della volontà dei condividenti o della manifestazione diessa può essere fatta valere soltanto in sede ordinaria di cognizione,mediante le normali impugnative di nullità od annullabilità dei negozigiuridici.Sul punto può aggiungersi che alle predette azioni di nullità edannullabilità ben può essere assimilata l’azione di rescissione, che investe,Numero registro generale 31673/2020Numero sezionale 1659/2026Numero di raccolta generale 22491/2026Data pubblicazione 30/06/2026al pari delle prime, un vizio “genetico” del negozio (cfr., con riferimento atale ultimo profilo, Sez. 3, n. 16042 del 02/08/2016).5. In considerazione di quanto esposto, la sentenza impugnata va dunquecassata con riferimento alla censura accolta.Va disposto il rinvio al giudice d’appello in diversa composizione, chedovrà procedere a nuovo esame della vicenda, facendo applicazione deiprincipi enunciati ed attenendosi a quanto sopra esposto.Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa lasentenza impugnata con riferimento alla censura accolta e rinvia la causaalla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per lastatuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 25 giugno 2026IL [OSCURATO:PERSONA]