CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno, in data 12 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, inerenti alla prova dell'elemento soggettivo e al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, sono privi del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, per come integrate da quelle, condivise e richiamate, del primo giudice nonché manifestamente infondati in quanto i giudici del merito hanno, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), ampiamente argomentato sul punto (si vedano, in particolare, pag. 2 sul richiamo per relationem al primo grado, pag. 4 sul dolo eventuale desunto dalla non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, pag. 5 sulla rilevanza non marginale della condotta, alla luce di una valutazione complessiva e non soltanto del precedente erroneamente indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembr