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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11079/2022

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rente principale e controricorrente a ricorso incidentale-Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022Data pubblicazione 05/04/2022ControIMPRESA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione edin concordato preventivo, con sede in Folignano (AP), in personadel liquidatore, in proprio e quale capogruppo e mandatariadell’[OSCURATO:PERSONA] D’IMPRESE costituita conRIZZANI [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Pozzuolo del Friuli (UD),con [OSCURATO:SOCIETA]. (già Garboli – [OSCURATO:SOCIETA].), con sede inParma, con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede inTorino e con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 32 presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, conl’[OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine delcontroricorso con ricorso incidentale-controricorrente-ricorrente incidentale-[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-avverso la sentenza n. 4131/2016 della Corte d’Appello di Roma,pubblicata il 28/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1.

Ante fatto di lite.2 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20221.1. [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria dell’Anas, all’epoca AziendaNumero di raccolta generale 11079/2022autonoma statale, deputata alla costruzione ed Deastae prubcbilzicaiozio ne 05/04/2022dell’autostrada A22 (Traforo del Frejus e viabilità di adduzione),con contratto di appalto stipulato in data 22 settembre 1989,affidava all’impresa Cav. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualemandataria dell’Ati costituita con altre quattro, la realizzazione dellotto denominato “Nodo di Borgone”, inserito nel tratto Susa(aeroporto)-Rivoli dell’“[OSCURATO:PERSONA]”.I lavori venivano ultimati e consegnati e l’appaltatrice, adintegrazione di quanto corrisposto dalla committenza, provvedeva aformulare riserve nel conto finale e nel certificato di collaudo, conrichiesta di riconoscimento di somme a titolo di compenso per“prezzo chiuso” ex art. 33 legge n. 41 del 1986.1.2.

La mandataria dell’Ati, con atto notificato in data 13maggio 2005, promuoveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giudizio arbitrale,come disciplinato dall’art. 9 del contratto concluso tra le parti, chestabiliva che eventuali controversie sarebbero state definite neitermini di cui all’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto condeferimento al giudizio arbitrale, ai sensi e nei modi previsti dalCapo VI del Capitolato Generale per l’Appalto dei [OSCURATO:PERSONA].La committente, con atto di resistenza dell’1 giugno 2006,eccepiva l’inammissibilità della domanda d’arbitrato propostadall’Ati attrice sia quanto alle modalità di nomina del presidente delcostituendo collegio sia, in assoluto, sostenendo l’incompetenza diqualsivoglia collegio arbitrale, in favore della non derogatacompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, nel merito chiedendoil rigetto delle avverse domande, per maturata decadenza, perintempestività, delle riserve e della domanda di compenso per“prezzo chiuso”, in via subordinata e riconvenzionale, insistendo poiper la restituzione di quanto corrisposto all’appaltatrice a tale titolo.1.3.

In seguito ad intese raggiunte tra le parti, [OSCURATO:PERSONA] rinunciavaall’eccezione sulla nomina del terzo arbitro, provvedendo a3 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022concorrere alla nomina del presidente, secondo la legge di modificaNumero di raccolta generale 11079/2022dell’arbitrato n. 80 del 2005, nel frattempo entrata in vigorDea.ta p ubblicazione 05/04/20221.4.

Il collegio arbitrale deliberava in data 22 dicembre 2008 illodo che veniva depositato presso la Camera Arbitrale dell’[OSCURATO:PERSONA] il 29 dicembre 2008.Gli arbitri ritenevano la propria competenza a conoscere dellacontroversia nelle forme dell’arbitrato cd. amministrato, nellacomposizione a tre del collegio, di cui all’art. 32 della legge quadron. 109 del 1994, e tanto nell’apprezzato carattere formale edaperto del rinvio al Capitolato Generale dei [OSCURATO:PERSONA] di cui ald.P.R. n. 1063 del 1962 contenuto nella clausola compromissoriache del primo avrebbe consentito l’applicabilità anche per le suesuccessive modifiche.2.

Con citazione notificata il 29 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] hapromosso davanti la Corte d’Appello di Roma giudizio diimpugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. − nellaformulazione all’epoca vigente ante d.lgs. n. 40 del 2006,risultando la domanda arbitrale proposta prima della sua entrata invigore (art. 27, comma 4, d.lgs. cit.) − denunciando la nullità dellodo, ex art. 829, primo comma, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., perl’assoluta incompetenza degli arbitri, con conseguente cognizionedella controversia al giudice ordinario.Il d.P.R. n. 1063 del 1962 e la successiva legge n. 109 del1994, in quanto applicabili alle sole Amministrazioni dello Stato,non lo sarebbero state rispetto all’impugnante, che tale non era.La fonte della competenza arbitrale doveva ritenersi pertanto dinatura pattizia e, ancora, materiale e ricettizio il rinvio contenutonella clausola compromissoria al d.P.R. n. 1063 del 1962 il cuitesto, pertanto, insensibile alle modifiche della fonte normativa,non avrebbe consentito l’applicabilità alla fattispecie della disciplinadell’arbitrato cd. amministrato, di cui all’art. 32 della successivalegge n. 109 del 1994.4 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Le diverse conclusioni raggiunte dalla terna arbitrale, che dellaNumero di raccolta generale 11079/2022norma poziore aveva invece ritenuto l’applicazione, aDvartae pbubbelicraozio ne 05/04/2022violato la volontà contrattuale e, nella sopravvenuta abrogazionedel d.P.R. n. 1063 cit. e della composizione del collegio “a cinque”ivi prevista, gli arbitri che avevano pronunciato il lodo sarebberostati privi di ogni potestas iudicandi, ormai appartenente al sologiudice ordinario.Nella nullità del lodo per difetto assoluto di competenza, lacorte di merito avrebbe dovuto limitare la propria cognizione allafase rescindente e non pronunciare in sede rescissoria.In via subordinata, la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] impugnava per nullitàil lodo anche nel merito.L’Ati costituitasi in resistenza alle avverse pretese, ha insistito,in via incidentale, per una nuova quantificazione delle avanzatepretese.2.1.

La Corte d’Appello di Roma, ritenuta l’inammissibilità dellaeccezione pregiudiziale sulla competenza perché, in ogni caso,incapace di condurre all’affermazione di nullità del lodo, ha decisonel merito sulle pretese avanzate dall’impresa.2.2.

Per i giudici romani anche ove si fosse ritenuta la naturapattizia della competenza arbitrale – esclusa l’applicabilità a [OSCURATO:PERSONA],quale soggetto tenuto all’arbitrato, del Capitolato Generale deiLavori Pubblici e della successiva legge quadro n. 109 del 1994 −,definita dal rinvio materiale e recettizio, contenuto nella clausolacompromissoria, al d.P.R. n. 1063 del 1962, essa non sarebbevenuta meno per effetto della abrogazione della norma in contrattorichiamata, restando ferma, in ogni caso, la previsione negoziale dideferimento in arbitri delle controversie.2.3.

Le ulteriori questioni sulla composizione del collegioarbitrale e l’opzione in favore del giudice ordinario sono poi stateritenute inammissibili perché non prospettate agli arbitri, non5 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022avendo [OSCURATO:PERSONA] precisato l’atto con cui le avrebbe proposte in quelData pubblicazione 05/04/2022giudizio.2.4.

Nel resto la corte romana ha riconosciuto la fondatezzadelle pretese sostanziali delle parti ed in parziale accoglimento delleimpugnazioni, in via principale ed incidentale proposte, harideterminato l’ammontare delle somme riconosciute all’Ati in sedearbitrale.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza indicatacon undici motivi.3.1.

Le imprese costituite in Ati resistono con controricorso, incui articolano ricorso incidentale affidato a quattro motivi, i primidue in forma non condizionata ed i restanti condizionati ai qualiresiste con relativo controricorso [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.4.

Alla fissata adunanza camerale, su sollecitazione del loropatrocinatore, sono stati chiamati altri cinque ricorsi − pendentidinanzi a questa Corte ed introdotti da altre imprese costituitesi inAti per la realizzazione di ulteriori e diversi lotti dell’autostradaTorino-Bardonecchia − aventi ad oggetto la cassazione di sentenzeadottate dalla Corte d’Appello di Roma in sede di impugnazione dialtrettanti lodi arbitrali resi tra [OSCURATO:PERSONA] e le imprese appaltatrici suanaloghe vicende contrattuali, in applicazione dei medesimiprincipi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Dei ricorsi chiamati all’odierna adunanza camerale (rr.gg.nn.:29328/2016; 800/2017; 803/2017; 8968/2017; 10116/2017), sisollecita l’esame congiunto, previa riunione ex art. 274 cod. proc.civ. al presente, perché proposti contro più sentenze della Corted’Appello di Roma che − adottate in modo, tra loro, divergente6 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022nella soluzione data ad una identica questio iuris −, siNumero di raccolta generale 11079/2022gioverebbero, nella contestuale definizione, di un minor cDoatas tpoub bldiceaziio ne 05/04/2022giudizi e di una certa ed uniforme interpretazione del dirittoaffermato (cfr.

Sezioni Unite 13/09/2005, n. 18125).La sollecitazione difensiva va disattesa.L’ipotesi oggetto di Sezioni Unite n. 18125 del 2005 (cfr. pp.10, 12, in motivazione), espressamente richiamate dalpatrocinatore delle parti a sostegno della sollecitata riunione, èinfatti quella della cd. connessione "per subordinazione" o "forte"tra i giudizi in cui sono state pronunciate le distinte sentenze cherisultano, come tali, l’una “pregiudicante” e l’altra “pregiudicata”dalla proposte impugnazioni.Nel caso di specie, in cui non ricorre l’indicata relazione tra igiudizi ed ogni scelta di riunione resta affidata alla discrezionalitàdel giudicante, la Corte non ritiene opportuna la riunione perché lecause presentano peculiarità in fatto ed averle chiamate alla stessaudienza garantisce l’uniformità di decisione, nell’applicazione deiprincipi di diritto.2.

Venendo ai singoli motivi.2.1.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art.360, primo comma, cod. proc. civ.,della “norma di diritto che esige la razionalità del giudizio”.La corte romana era caduta in un evidente ossimoronell’accostare due qualità tra loro inconciliabili e tanto aveva fattocon il ritenere l’“inammissibilità sostanziale” del motivo di nullitàdel lodo per assoluta incompetenza degli arbitri.Ciò era avvenuto per un percorso logico, di richiamo di unprecedente della Corte di legittimità (Cass. n. 16544 del 2015), icui esiti avrebbero dovuto essere, di contro a quantoconclusivamente ritenuto dai giudici di merito, nel sensodell’affermazione della competenza del giudice ordinario.7 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022La natura materiale e ricettizia del rinvio alla norma, contenutoNumero di raccolta generale 11079/2022nella clausola negoziale di previsione dell’arbitrato, avrebbDea tar epusbobli claazio ne 05/04/2022pattuizione compromissoria insensibile alle successive modifiche deltesto normativo richiamato.La terna arbitrale che aveva emesso il lodo – nella composizionee procedura di cui alla legge n. 109 del 1994, come modificata dalcd. decreto competitività, convertito nella legge n. 80 del 2005 −sarebbe stata priva della potestà di decidere, alternativa ederogatoria a quella del giudice ordinario, per non esserne statainvestita dalla comune volontà negoziale.con rinvio materiale e fisso al testo normativo, per il meccanismodella relatio perfecta al d.P.R. n. 1063 del 1962, in ogni caso Sitafnon aveva manifestato una intenzione contraria dinanzi agli arbitri,insistendo nella nullità dell’adottando lodo per difetto assoluto dicompetenza.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazionedell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.La corte di merito aveva ritenuto che, pur dopo l’emanazionedella legge n. 109 del 1994, sarebbe comunque rimasta in vigore laprevisione pattizia di deferimento in arbitri delle controversie senzaconsiderare, in violazione dell’autonomia contrattuale (art. 1372cod. civ.), che la volontà negoziale (art. 9 del contratto ed art. 59del Capitolato speciale d’appalto allegato al contratto e da questorichiamato) era nel senso che le controversie sarebbero statedeferite all’arbitrato previsto e regolato dalle norme del capo VI delCapitolato Generale e quindi all’arbitrato nel modello dei cinquearbitri nominati nei modi ivi prescritti (art. 45 C.G.A.) e non,genericamente, ad un qualsiasi arbitrato o, ancora, a quelloprevisto nel codice di rito civile.8 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022La corte d’appello aveva recepito in modo acritico le conclusioniNumero di raccolta generale 11079/2022cui era giunto il collegio arbitrale senza avvedersi delle pDraetam pubebslicsaezio ne 05/04/2022da cui quest’ultimo aveva preso le mosse e, quindi, dalla erroneanatura formale del rinvio contenuto nella clausola arbitrale al d.P.R.16 luglio 1962, n. 1063, contenente “Approvazione del capitolatogenerale d'appalto per le opere di competenza del Ministero deilavori pubblici”, con conseguente sostituzione della previsionenegoziale con la disciplina, sopravvenuta, di cui alla legge quadron. 109 del 1994 (art. 32, comma 4).2.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazionedegli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ. e, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio ovverosia la declinazione dell’arbitrato espressa daSitaf.L’inammissibilità della domanda giudiziale deve essere previstada una norma di legge che invece non era stata indicata dalla cortedi merito che non poteva, in tal modo, sottrarsi al dovere digiudicare.L’inammissibilità della impugnazione, poi, circa le questioni “sulnumero degli arbitri” e “sull’opzione per il giudizio ordinario”, inquanto non dedotte nel giudizio arbitrale, integravano, proprio, laquestione circa la incompetenza generale degli arbitri sulla qualeera fondata la domanda di nullità.La composizione “a tre” degli arbitri prevista dalla legge quadron. 109 del 1994, nella cui applicazione era stato celebratol’arbitrato, non era quella “a cinque”, di cui al d.P.R. n. 1063 del1962, invece voluta dalle parti nella clausola compromissoria.L’applicabilità della legge n. 109 del 1994 (art. 32, comma 4,legge quadro), quale diretta conseguenza della natura “formale”del rinvio contenuto in contratto alle norme del CapitolatoGenerale, non sarebbe valsa a trasformare in obbligatorio9 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022l’arbitrato previsto come facoltativo nella clausola compromissoria,Numero di raccolta generale 11079/2022urtando ogni contraria conclusione con la giurisprudenDzaata pudbbeliclalazio ne 05/04/2022Corte costituzionale (sentenza n. 152 del 1996).La sostituzione dell’arbitrato voluto dalle parti con un’altrafigura avrebbe determinato una violazione delle garanziecostituzionali e convenzionali (artt. 24, 25, 111, 10 Cost.; art. 6Cedu), da apprezzarsi ancora più grave là dove il nuovo arbitrato sifosse ritenuto obbligatorio e non declinabile in favore dellagiurisdizione ordinaria.La volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non sottoporsi all’arbitrato, che ben potevaessere espressa senza vincoli di forma, era stata effettuata sindall’atto di resistenza alla domanda di arbitrato e con l’eccezione diincompetenza del collegio arbitrale in favore del giudice ordinario,ribadita nel corso di tutto il processo arbitrale.3.

Deve darsi congiunta trattazione ai primi tre motivi diricorso, nella identità della questione ai primi sottesa, relativa allacompetenza degli arbitri a pronunciare in una controversia lorodevoluta da clausola compromissoria ed alla denunciabilità dellasua violazione nel giudizio di nullità celebrato dinanzi la corted’appello.4.

I motivi proposti vanno rigettati previa correzione edintegrazione della motivazione della decisione impugnata neitermini di seguito indicati.4.1.

Si tratta innanzitutto di determinare la natura della fonte diprevisione della competenza arbitrale per poi ragionare sul suomeccanismo di operatività.4.2.

La fonte è negoziale.Il carattere pattizio della competenza arbitrale viene in evidenzain ragione della natura di [OSCURATO:SOCIETA]. (Società Italiana TraforoAutostradale del Frejus) che quale concessionaria di lavori pubblici,incaricata da [OSCURATO:SOCIETA]., azienda di Stato all’epoca della stipuladel contratto, non rientra tra i soggetti rispetto ai quali trova10 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022applicazione il d.P.R. n. 1063 del 1962 (art. 42 e ss.) e laNumero di raccolta generale 11079/2022successiva legge n. 109 del 1994 (art. 32), segnatamente Dianta puubbnlictaozio ne 05/04/2022di definizione arbitrale delle controversie.Si tratta di evidenza incontestata in atti che, quale premessa,guida le conclusioni raggiunte dalla corte d’appello che esclusa, pertale via, l’applicabilità in iure del Capitolato Generale cit., ritiene lanatura negoziale della fonte e modella l’operatività dell’arbitrato sulrinvio materiale recettizio dalla previsione negoziale alla normaesterna di disciplina (vedi infra sub nn. 4.5. e 4.6.).4.3.

E’ principio solido nella giurisprudenza di questa Cortequello per il quale il Capitolato Generale di appalto per le operepubbliche ha natura e valore normativo, di regolamento diorganizzazione, soltanto nei confronti delle amministrazioni delloStato là dove invece per gli altri enti, ancorché tenuti aduniformare i propri capitolati a quello generale dello Stato, leprevisioni di quest’ultimo costituiscono clausole negoziali, operantiper volontà pattizia, non in quanto imposte in via autoritativa (cfr.Cass.

Sez.

U, 05/11/1973, n. 2856; Cass. Sez.

U, 16/05/1977, n.1962; Cass. 13/01/1982, n. 178; Cass. 24/06/2008, n. 17083).4.4.

All’indicato principio si accompagna l’effetto che, una voltache la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsionidel Capitolato Generale, nel testo vigente al momento in cui ilcontratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto, e deve trovaresvolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventualisopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle qualil’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contrattisenza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio,sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo allacompetenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegioarbitrale, dei contratti in corso (Cass. n. 178 cit.; in termini: Cass.21/06/2000, n. 8420; Cass. 24/06/2008, n. 17083).11 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20224.5.

Come ancora precisato da questa Corte, il recepimento diNumero di raccolta generale 11079/2022una norma legislativa contenuto nel contratto d’appalto Ddatia poupbbelicraezio ne 05/04/2022pubbliche fa sì che la prima formi elemento integrante delladichiarazione negoziale, con la conseguenza che l’estensione e ilimiti del contratto vanno individuati, esclusivamente, conriferimento al contenuto della disposizione richiamata al momentodella stipula, le cui successive vicende di modifica-abrogazionepossono spiegare influenza sul rapporto solo se, e quando, le partimanifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto amodificazione dei pregressi accordi (Cass. 06/08/2015, n. 16544;Cass. 30/03/2011, n. 7197; Cass. n. 7083 del 2008; Cass. n.12416 del 2004).4.6.

Il meccanismo evocato dal principio da ultimo indicato èquello della relatio perfecta che, in attuazione di un “rinviomateriale” o “recettizio” o “mobile”, procede dal contratto allanorma di legge la quale, intesa come atto esterno al negozio e aquest’ultimo equiparato, trova applicazione non in via diretta –secondo quanto accade, invece, nella diversa ipotesi del cd.

“rinvioformale”, a cui si accompagna, nel carattere meramente ricognitivodella previsione negoziale, un automatico collegamento delcontratto alle sorti della norma richiamata, come nel tempomodificata o abrogata −, ma in via mediata, attraverso la fontenegoziale.4.7.

Per il meccanismo del rinvio materiale l’autonomianegoziale delle parti (art. 1372 cod. civ.) diviene fonte delladevoluzione della controversia alla cognizione arbitrale,cristallizzando competenza e disciplina alle previsioni della leggerichiamata, secondo forma e contenuti vigenti all’epoca dellastipula del contratto che divengono vincolanti, in quanto oggettodella libera pattuizione tra i contraenti.5.

Si tratta allora di valutare se, e per quali meccanismi e conquali costi, siffatta pattuizione possa rimanere in vigore tra le parti12 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022secondo contenuti differenti, modellati sulle norme entrate inNumero di raccolta generale 11079/2022vigore successivamente a quelle espressamente richiaDmataa ptuebb licianzio ne 05/04/2022contratto.6.

Con deduzione che, si espone in ricorso, non ha trovatoingresso nel giudizio celebrato davanti alla Corte d’Appello di Romasulla impugnazione per nullità del lodo − e tanto in ragione delladeclaratoria di inammissibilità ivi adottata ed in questa sedecensurata −, la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 1372 cod.civ. ed i dubbi di costituzionalità che conseguirebbero alla decisionedegli arbitri di celebrare il relativo giudizio secondo forme ecompetenze segnate da una legge non richiamata in contratto.6.1.

Segnatamente, il senso della censura è quello per il quale,una volta effettuata dalle parti nel contratto comprensivo dellaclausola compromissoria, l’opzione per un modello di giudizioarbitrale − nella fattispecie in esame nella composizione “a cinque”del collegio fissata dal d.P.R. n. 1063 del 1962, espressamenterichiamato, attraverso il meccanismo della relatio perfecta, nelcontratto di appalto concluso il 22 settembre 1989 − lacelebrazione di quello stesso giudizio secondo il diverso modello “atre” del collegio arbitrale, in applicazione della legge quadro deilavori pubblici, la n. 109 del 1994, successivamente entrata invigore − porterebbe non solo un vulnus all’autonomia negoziale,ma realizzerebbe, anche, l’imposizione alle parti di un arbitratoobbligatorio, che si esporrebbe a certa censura di illegittimitàcostituzionale (art. 24 Cost.).6.2.

Compendiando la critica: alla impossibilità di attuazionedell’arbitrato nelle forme previste in contratto non residua chel’insorgenza della cognizione del giudice ordinario ed ogni diversaopzione ermeneutica è illegittima, perché in contrasto con laprevisione pattizia e l’autonomia contrattuale e perché genera, perun improprio percorso, una figura di arbitrato “imposto” e non più13 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022“volontario”, di contro all’intervento del Giudice delle leggiNumero di raccolta generale 11079/2022(sentenza n. 152 del 1996).

Data pubblicazione 05/04/20227.

La censura è infondata.E’ dato pacifico in giudizio che, rimessa in arbitri, con attonotificato il 17 maggio 2005, ai sensi dell’art. 9 del contratto e 59dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto, la lite insorta tra le parti− quanto alla esecuzione del contratto di appalto, concluso il 22settembre 1989 da [OSCURATO:PERSONA], deputata, quale concessionaria dell’Anas,alla costruzione ed all’esercizio dell’autostrada “A22” (traforo delBorgone” − come esposto nello stesso ricorso per cassazione,durante il procedimento [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente rinunciatoall’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale in favore diquella del giudice ordinario.L’odierna ricorrente ha infatti raggiunto un accordo con l’altraparte sulla nomina del Presidente del collegio arbitrale secondo ladisciplina all’epoca in vigore che, anche in materia di lavori pubblici− venuto meno l’arbitrato camerale cd. amministrato (art. 32 l. n.109 del 1994; art. 150 e ss.

Regolamento n. 554 del 1999 e d.m.n. 398 del 2000, che affidava la designazione del terzo membroalla Camera arbitrale), all’esito dell’intervento del Consiglio di Statocon la sentenza n. 6337 del 17 ottobre 2003 − stabiliva (cfr. art. 5,comma 16 sexies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) l’applicabilitàdelle norme sull’arbitrato ordinario contenute nel codice di ritocivile (art. 806 e ss. cod. proc. civ.) e, tra queste, quelle sullacompetenza delle parti a nominare gli arbitri.8.

In siffatta cornice normativa non può sfuggire chel’accettazione della competenza del collegio ordinario, ovverosia diquello disciplinato dall’art. 806 e ss. cod. proc. civ., attraverso ilconsenso prestato dalla parte alla scelta del Presidente, è sceltaproduttiva di effetti, e tale è sotto un duplice profilo.14 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20228.1.

Il nuovo consenso lascia, da una parte, che si realizzi,Numero di raccolta generale 11079/2022accordi raggiunti in contratto dagli stipulanti sull’arbitrato e sulleforme del suo svolgimento e che le intervenute modifiche-abrogazioni ab externo delle norme del Capitolato statale, inquanto aventi la stessa natura e portata dell’atto negoziale che farinvio ad esse, spieghino come tali influenza sul rapportocontrattuale (Cass. 06/08/2015, n. 16544; la giurisprudenzarichiamata supra, sub par. n. 4.5. e, ancora, Cass. 17/10/2018, n.26007).8.2.

In una fattispecie in termini rispetto a quella qui scrutinata,questa Corte ha già avuto modo di affermare che la legittimità dellapattuizione di una clausola compromissoria che, in deroga all’art.45 del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato nel contratto di appaltostipulato tra l’ente pubblico e la società appaltatrice, preveda lacostituzione di un collegio arbitrale composto da tre anziché dacinque membri ed il cui contenuto, non evincibile da un unicodocumento avente forma scritta, risulti dalle condottereciprocamente assunte dalle parti.A tal fine vale, si è detto, da un canto, la notificazione delladomanda di arbitrato, nella contestuale nomina dell’arbitro edinvito all’ente pubblico a nominare l'arbitro di competenza e,dall’altro, con la nomina dell’arbitro e la successiva designazionedel terzo con funzioni di presidente del collegio arbitrale, con invitoalla controparte ad esprimere la relativa accettazione, poi espressadalla società appaltatrice (Cass. 08/05/2014, n. 10.000).8.3.

Il rinnovato accordo sulla competenza per la diversapattuita composizione del collegio giudicante si frappone a che laparte che abbia prestato in tal senso il proprio consenso possadenunciare la nullità del lodo per difformità della composizione delcollegio che ha pronunciato, rispetto a quella stabilita in contratto.15 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20228.3.1.

Nella cornice di tassatività delle nullità previste dall’art.Numero di raccolta generale 11079/2022829 cod. proc. civ. (qui da vagliarsi nel testo applicabileD a"tar aputbibolincaezio ne 05/04/2022temporis" e quindi anteriormente alle modificazioni introdotte dald.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 in ragione dell’epoca, il 13 maggio2005, in cui venne introdotto l’arbitrato), la giurisprudenza diquesta Corte, forte dell’espresso richiamo contenuto nellarichiamata norma (per le ipotesi di cui ai nn. 1 e 2), ha distinto trauna nullità denunciabile in ogni tempo e rilevabile anche d’ufficio,ed una nullità attenuata, rimessa alla disponibilità delle parti ecome tale rinunciabile.8.3.2.

Il vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc.civ., secondo cui il lodo è nullo non solo nell'ipotesi di suainesistenza o di specifici vizi genetici del negozio compromissorio,ma anche nel caso in cui si riveli insussistente la potestà decisoriaarbitrale, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell'impugnazione,a cui compete il potere di accertare la volontà delle parti di deferiread arbitri la risoluzione di talune controversie attraversol'interpretazione delle espressioni in cui si esprime il consensonegoziale.8.3.3.

In tutti gli altri casi e, cioè, nelle più semplici ipotesi dinomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle partio, in mancanza, dal codice di rito civile, si assiste ad una ipotesi diirregolare composizione del collegio decidente, che può costituiremotivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata giàdenunciata nel corso del giudizio arbitrale (in termini, sul principio:Cass. 03/06/2004, n. 10561, che richiama in motivazione: Cass.14588 del 1999; Cass. n. 1066 del 2002; Cass. n. 14182 del 2002;Cass. 23/03/2006, n. 6425; Cass. 08/10/2014, n. 21215).8.3.4.

Nel carattere tassativo delle previsioni di cui all’art. 829cod. proc. civ. (ratione temporis vigente e quindi, segnatamente,nei contenuti ante riforma ex l. n. 40 del 2006), la nullità che sirealizza, nell’alternativa tra l’ipotesi di compromesso o clausola16 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022compromissoria nulli e di nomina degli arbitri invalida, è, in questaNumero di raccolta generale 11079/2022seconda ipotesi, di minor grado, poiché non deducibile davDatan ptuib baliclalazio ne 05/04/2022corte d’appello ove non lo sia stata nel giudizio arbitrale,intendendosi sanata, nella sua disponibilità, nel silenzio serbatodalla parte nel corso del procedimento arbitrale, il che equivale allavolontà di rinuncia alla relativa eccezione.8.4.

E’ incontestato in atti che la ricorrente si è accordata conl’altra parte sulla nomina del Presidente in una composizione “a tre”del collegio arbitrale.Il modello in tal modo adottato è quello definito dall’art. 32legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 415 del 1998, edall’art. 150 d.P.R. n. 554 del 1999, ratione temporis applicabile.Inizialmente previsto nelle forme del cd. arbitrato amministrato,secondo il quale la nomina del Presidente interveniva da partedell’organismo amministrativo della Camera arbitrale, l’indicatomodello è stato successivamente novellato dall’art. 16 sexies d.l. n.35 del 2005, convertito con modificazione nella l. n. 80 del 2005,che ha rimesso invece all’accordo delle parti quella stessa nomina,con intervento della Camera arbitrale solo in via residuale, indifetto di consenso.In siffatto quadro la ricorrente, per l’esercitata opzione, harinunciato ad ogni diversa composizione del collegio arbitrale,fermo il rilievo che l’attuato passaggio dalla struttura “a cinque” dicui al d.P.R. n.1063 del 1962, come richiamato in contratto, alladiversa composizione “a tre”, prevista dal sistema dell’arbitrato cd.amministrato introdotto dalla legge n. 109 del 1994, comenovellato dal l. n. 80 del 2005, non vale ad immutare la naturadell’arbitrato, da facoltativo, secondo i contenuti del CapitolatoGenerale cit. (art. 45 e ss.), ad obbligatorio o, comunque,“imposto”, con conseguente vulnus all’accesso alla tutelagiurisdizionale dei diritti presidiato in via costituzionale (art. 2417 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022Cost.), operando esso, senza soluzione di continuità, nel passaggioData pubblicazione 05/04/2022tra l’uno e l’altro modello.Quanto si realizza è, infatti, esito di una opzione esercitata dalleparti, per tacita modifica dei pregressi accordi.8.5.

La disponibilità in capo ai contraenti della composizionearbitrale fa sì che, per la relativa vicenda, la parte non possa farvalere una nullità assoluta del lodo e della clausolacompromissoria, integrativa della “questione” (p. 39 ricorso) postadavanti alla corte d’appello e reiterata, per le dedotte violazioni dilegge, nell’odierno ricorso.La nullità denunciata, infatti, non ha la forza invalidante voluta etanto, e proprio, nel rilievo avuto dalla volontà negoziale nellafattispecie produttiva della prima.8.6.

Come già affermato da questa Corte, il principio diconservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ. impone,per superare l’eventuale dubbio posto dal richiamo a norme nonapplicabili, un’interpretazione della clausola nel senso che essa,anziché non avere effetto, ne abbia.In ciò si assume quale parametro di valutazione dell’idoneitànegoziale verso siffatto possibile esito, lo scopo pratico che ilregolamento di interessi, oggettivamente e soggettivamente, siproponeva, nel rilievo della inscindibilità della sceltacompromissoria generale e di quella della terna arbitrale, nellacomune loro riconduzione alla volontà negoziale ed all’eserciziodell’autonomia privata quale migliore strumento di attuazione degliinteressi in gioco (Cass. 04/02/2011, n. 2750, in motivazione, pp.5 e 6).9.

Per gli indicati contenuti, che sono di scrutinata infondatezzadella proposta censura, la questione in diritto che agita laricorrente è ben definita dalla corte d’appello nell’impugnatasentenza, giusta l’adottata prospettiva di inammissibilità, là dove,nell’apprezzare la capacità del motivo, così come dedotto, di18 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022condurre alla declaratoria di nullità del lodo per incompetenza degliNumero di raccolta generale 11079/2022arbitri che lo hanno pronunciato, la esclude vagliando l’inuDtaitali ptuàb bldiceaziio ne 05/04/2022percorsi argomentativi utilizzati dalla parte.9.1.

Ecco allora che la pronuncia adottata è di inammissibilitàper una stimata carenza di interesse della ricorrente a proporre ilmotivo di invalidità del lodo, e tanto nel raffronto che la sentenzaimpugnata opera tra lo strumento azionato e l’effetto voluto,bersaglio mancato all’interno di un sistema in cui la competenzaarbitrale, come nel tempo modificata dalle norme avvicendatesi,trova comunque sostegno nella volontà negoziale espressa dalleparti.9.2.

L’inefficacia della critica di nullità è espressa dalla corteterritoriale nella parte in cui essa valorizza l’insensibilitàdell’accordo raggiunto dalle parti in ordine al modello arbitrale, aimutamenti intervenuti nella normativa di riferimento (così per ilpassaggio dalla tipologia di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 a quelladi cui alla legge quadro n. 109 del 1994), e tanto nella sottolineataevidenza che, in ogni caso, la fonte negoziale sarebbe rimastapreservata e la composizione “a cinque” del collegio continuerebbead essere in vigore tra le parti nonostante la modifica della normaesterna di riferimento, non transitata in contratto (p. 5).9.3.

Il ragionamento, che è pure di infondatezza, sostiene gliesiti di un giudizio di inammissibilità che si articola in una cornicedecisoria che la corte di merito vuole definita dalla mancatadeduzione ad opera della ricorrente degli accordi raggiunti dalleparti sulla diversa composizione arbitrale.Si tratta degli accordi modificativi della iniziale previsionenegoziale, in applicazione del principio di cui a Cass. n. 16544 del2015 (pp. 4 e 5 sentenza) che, nel ritenuto meccanismo dellarelatio perfecta tra norma esterna di disciplina del fenomenoarbitrale e disposizione negoziale di recepimento, delle “successivevicende della norma” afferma l’incidenza sul rapporto contrattuale19 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022“solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, laNumero di raccolta generale 11079/2022volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accDoatra dpuib”b li(cianzio ne 05/04/2022una identica cfr. Cass. n. 10000 del 08/05/20149.3.1.

Sulle ragioni di infondatezza della tesi difensiva,nuovamente proposta in sede di legittimità, si è detto e tanto peruna lettura del principio espresso da questa stessa Corte con lasentenza n. 105561 del 2004 cit., che muove dalla natura giuridicadelle nullità dedotte in sede arbitrale e dalla loro classificazione,all’interno dell’elenco tassativo di cui all’art. 829 cod. proc. civ., intermini di invalidità “debole” e come tale rinunciabile e disponibiledalle parti.9.3.2.

La vicenda della composizione del collegio, recuperata lasua centralità a definizione della invalidità propugnata in ricorso,perde così di efficacia nella scrutinata sua natura di nullità“rinunciabile”.10.

Quanto all’ulteriore evidenza, relativa alla declinatoria dellacompetenza arbitrale nell’opzione espressa dalla parte per ilgiudizio ordinario, apprezzata dalla corte di appello come nondedotta dalla ricorrente, nella pur valorizzata sua capacità di darefondamento alla eccezione di incompetenza degli arbitri apronunciare, vale l’inammissibilità del profilo.10.1.

Si tratta di motivo reiterativo di questione giàcorrettamente risolta dai giudici dell’impugnata sentenza, nonavendo la ricorrente indicato in quale atto davanti agli arbitriavrebbe fatto valere la declinatoria della competenza arbitrale.10.2.

Fermo il rilievo riconosciuto in questo giudizio allacontraria volontà di deferire alla cognizione arbitrale lacontroversia, manifestata dalla deducente nel corso delle vicende inesito alle quali si è poi svolto il giudizio arbitrale nella composizionea tre del collegio − e, quindi, a ben vedere, in siffatto differentecontesto, il difetto stesso di interesse della parte a sollevarel’indicata critica −, a migliore definizione e scrutinio della ipotesi in20 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022esame per i profili di infondatezza che pure si accompagnano alData pubblicazione 05/04/2022proposto motivo, si rileva quanto segue.10.3.

La declinatoria della competenza arbitrale definisce unaquestione che è nella disponibilità delle parti e che, come tale, deveessere oggetto di rinuncia da adottarsi nelle forme di legge,entrando essa nel processo previa espressa sua deduzione, checonsenta al giudice del merito l’accertamento di una univocavolontà contraria all’accettazione di quella competenza.10.4.

Questa Corte ha, infatti, in più occasioni ribadito che, intema di controversie nascenti dal contratto di appalto di operepubbliche, la declinatoria della competenza arbitrale costituiscel’esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale, che,processuali, di natura esterna al processo ed antecedente ad esso,postula una manifestazione di volontà chiara ed inequivocabiledell’Amministrazione, volta a ricondurre la controversia nell'ambitodella giurisdizione, attraverso l’esclusione della cognizione arbitrale,che rispetto a questa si pone come eccezione alla regola (expluribus, cfr: Cass. 19/03/2014, n. 6290; Cass. 17/09/2014, n.19531).10.5.

La contraria, in tesi della ricorrente, libertà di forma chegovernerebbe l’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale infavore del giudice ordinario è deduzione infondata non soddisfattadal richiamo, operato in ricorso, a dichiarazioni rese nel corso delgiudizio che − non meglio individuate, come correttamente rileva lacorte d’appello − la parte avrebbe svolto nell’atto di resistenzadavanti agli arbitri.10.6.

Né è denunciabile, all’esito del mancato accertamento adopera della corte d’appello della incompetenza arbitrale in favoredella giurisdizione dell’a.g.o., una derivata ed illegittimaobbligatorietà dell’arbitrato.21 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022I vincoli che alla declinatoria della competenza arbitrale siNumero di raccolta generale 11079/2022accompagnano non costituiscono un vulnus all’autonomia nDaetag poubzbilaicalezio ne 05/04/2022ed a principi costituzionali e convenzionali (artt. 24, 25, 111 e 10Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei dirittidell’uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva inItalia con la legge n. 848 del 1955) che governano l’accesso allatutela giurisdizionale, ma rispondono a necessità di forma, inragione della materia che ne è oggetto, e tale è quella dell’appaltopubblico, pur nella facoltatività dell’arbitrato, certo essendo, in ognicaso, che la declinatoria proceda, comunque e proprio, da unamanifestazione di volontà delle parti.La pure denunciata omessa valutazione del fatto decisivo che sivorrebbe integrato dalla intervenuta declinatoria della competenzaarbitrale rifugge, inammissibilmente, dal definire una questione infatto e lascia intatti i principi di diritto affermati ed ogni altro profilodi censura resta assorbito.11.

I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto, nel lorocomplesso, infondati.12.

Sugli altri motivi di ricorso, relativi al merito della lite.Le proposte censure si prestano, tutte, ad una valutazione diinammissibilità perché volte a sollecitare una rivalutazione dei fattie degli elementi istruttori apprezzati dagli arbitri a sostegno dellodo e non la sentenza emessa nel giudizio di impugnazione per iprofili di conformità alla legge e, in quanto ed ove ancora ammessi,alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame exartt. 829, primo comma, n. 4 e 829, secondo comma, cod. proc.civ.)(in termini, cfr: Cass. 26/05/2015, n. 10809; Cass.07/02/2018, n. 2985).Segnatamente.12.1.

Con il quarto motivo la ricorrente fa questione, nel merito,della illegittimità del lodo impugnato, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e denuncia la violazione22 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022degli artt. 1223, 1225, 2697 e 2727 e dell’art. 829, secondoData pubblicazione 05/04/2022comma, cod. proc. civ., nel testo ante novella di cui alla legge n. 40del 2006.La corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA],aveva riformato il lodo nella parte in cui gli arbitri avevano liquidatoall’impresa talune riserve, ma aveva poi riconosciuto il risarcimentoda danno emergente.La corte di merito aveva riconosciuto il pregiudizio risentitodall’impresa dallo sconvolgimento dei tempi contrattuali, per poiindividuarlo, in via presuntiva, nell’incremento delle spese generalie tanto in violazione dell’onere probatorio gravante sul creditore,preteso danneggiato, sia in punto di esistenza che diquantificazione del danno.I giudici della impugnazione si erano immotivatamente discostatidalle diverse conclusioni raggiunte dalla disposta consulenzatecnica di ufficio che aveva liquidato il danno non in astratto, inragione di un presunto importo di “spese generali di cantiere”, main concreto, tenendo conto, così, per la fase iniziale di forzatofermo, della produzione programmata che inizialmente si riduce,ma in una misura da porsi in rapporto con un più limitato impegnodi mezzi e macchinari.La corte territoriale aveva omesso di valutare il fatto decisivointegrato dal costo giornaliero evincibile dal programma dei lavoricontrattuali.Il motivo è inammissibile perché non idoneo ad affrancarsi dalperimetro di inammissibilità sopra indicato.

La corte d’appello haritenuto congrua la motivazione e non censurabile il lodo e laricorrente denuncia l’adottata decisione per violazione dell’art.1225 cod. civ. senza dare ragione della illegittimità degli importiriconosciuti dagli arbitri, diversi da quelli indicati dal consulented’ufficio, se non denunciando il fatto come dai primi accertato in23 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022applicazione del cd. criterio lineare, diverso da quello adottato dalData pubblicazione 05/04/2022nominato tecnico.Dà conto della infondatezza del motivo, la giurisprudenza diquesta Corte là dove afferma che, in tema di appalto di operepubbliche, le cosiddette spese generali mentre non costituisconoperdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite,essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invecedovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittimasospensione dei lavori e devono essere liquidate in misurapercentuale sul prezzo dell'appalto, salva la possibile riduzione inrelazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle inpercentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopolunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i qualil’organizzazione d'impresa può limitare o ridurre l'incidenzanegativa di essa (ad es., con l'uso dei macchinari e materiali in altricantieri o riducendo al minimo la presenza di proprio personale sulposto) (Cass. 02/03/2009, n. 5010), il tutto per un valorizzatoautomatismo del riconoscimento della voce “spese generali” che sifonda sulla inerenza delle prime all’azienda e allo stesso impiantodel cantiere (cfr., Cass. 10/07/2020, n. 14779).Sull’indicato principio, risultando la sospensione dei lavoriavvenuta nel momento in cui l’appalto iniziava e quindi in un tempoin cui i lavori dovevano ancora trovare esecuzione per l’intero, peruna durata pari ad undici mesi, il danno prevedibile restavaintegrato dalla quota spese generali piena e la censura proposta è,quindi, come tale, anche infondata.12.2.

Con il quinto motivo si denuncia dalla ricorrente laviolazione dell’art. 1664 cod. civ. e dell’art. 829, secondo comma,cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ.La corte di merito, confermando sul punto l’impugnato lodo,aveva riconosciuto all’appaltatore la somma di euro 167.332,04 a24 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022titolo di maggiori oneri sopportati per la maggiore percorrenza delData pubblicazione 05/04/2022trasporto “a rilevato” di materiale proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA],in esito all’allungamento del tragitto dovuto alla chiusura della SSn. 24 disposta dall’Anas con ordinanza, ritenendo che la maggiorepercorrenza comportasse una attività maggiore rispetto a quellaoriginariamente prevista.In tal modo la corte romana era incorsa nella violazione dell’art.1664 cod. civ. e tanto perché la maggiore onerosità dellaprestazione, necessaria ad ottenere il risultato oggetto delcontratto d’appalto, quando non sia imputabile all’appaltante,rientra nell’alea che deve sopportare l’impresa appaltatrice, anchese non attribuibile a sua colpa, a meno che non ecceda il 10%dell’importo contrattuale dell’opera e quindi l’“alea normale”.Il motivo, relativo al terzo quesito, è inammissibile là dove nulladeduce sulla inammissibilità, per novità della questione portataall’esame della corte di merito, dichiarata nell’impugnata sentenza;nel resto il motivo è ancora inammissibile nella parte in cui reiterala critica già vagliata dalla corte territoriale e congruamentedisattesa nell’operata distinzione tra alea che ricadesull’appaltatrice, ascrivibile all’aumentato costo di materiali e/omanodopera ex art. 1664 cod. civ., e attività maggiore che nonprevista in contratto e necessitata da un provvedimento dell’Anas,resta estranea alla sfera di disponibilità dell’impresa e non può, perciò stesso, tradursi in un rischio destinato a ricadere sullamedesima.12.3.

Con il sesto motivo si fa questione circa la violazionedell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, degli artt. 1223, 1225, 2697 e 2727 cod. civ.,sulla liquidazione del danno risarcibile, e dell’art. 829, secondocomma, cod. proc. civ.La corte di merito, incorrendo in violazione di legge, avevaridotto l’importo delle pretese dell’impresa in punto di costi di25 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022montaggio e smontaggio dell’attrezzatura di varo (la vicenda,Data pubblicazione 05/04/2022oggetto del quarto quesito dell’impresa, era attinente ai pregiudizie maggiori oneri sostenuti dall’impresa per i ritardi e la sospensionedei lavori dell’attraversamento della linea FF.SS.

Torino-Modanedalla parte del viadotto [OSCURATO:PERSONA], in esito all’interessamentodell’area dal deragliamento di un convoglio ferroviario) ed avevaescluso il lucro cessante per la derivata sospensione dei lavori, nelperiodo dal 25 febbraio 1991 al 20 gennaio 1992, e tanto là dove,invece, nessun importo andava riconosciuto all’impresa inapplicazione dell’art. 30 Capitolato cit. che, al primo e terzocomma, esclude che spetti all’impresa alcun compenso oindennizzo in caso di sospensione legittima o, comunque, alsecondo comma, stabilisce il diritto dell’impresa alla rifusione deimaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltrei termini stabiliti, soltanto in caso di richiesta di scioglimento delcontratto rifiutata dalla stazione appaltante, ipotesi nella specie nonrealizzatasi.La liquidazione delle spettanze era intervenuta in violazionedelle norme sul danno contrattuale poiché arbitri e corte di appellosi erano immotivatamente discostati dalla quantificazione operatadal consulente tecnico di ufficio.Il motivo è inammissibile là dove deduce la violazione dell’art.30, commi 1-3, d.P.R. n. 1063 cit. mancando di segnalare il perchédella legittimità della ritenuta sospensione in forza delle richiamateprevisioni e perché in alcun modo criticamente si raccorda con lecontrarie affermazioni contenute nell’impugnata sentenza che hainvece escluso l’esistenza dell’invocata sospensione (p. 14sentenza).Il motivo è ancora infondato nella parte in cui fa valere lamancata applicazione dell’art. 30 cit. e delle esimenti ivi previstesenza dare conto dell’esistenza di una formale sospensione deilavori, come correttamente ritenuto dalla corte di merito all’interno26 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022di un più ampio scrutinato quadro negoziale in forza del quale, leData pubblicazione 05/04/2022di [OSCURATO:PERSONA] presso l’autorità giudiziaria per ottenere il dissequestrodell’area interessata dal sinistro ferroviario – sono di competenzadella committenza che si era attivata, in tal senso, in ritardo (p. 14sentenza).L’ulteriore profilo della censura relativo alla liquidazione deldanno è ancora inammissibile perché di diretto contrasto conquanto è stato ritenuto dalla corte d’appello un accertamento difatto svolto dagli arbitri che, come tale, non è censurabile ex art.828 e ss. cod. proc. civ. e nel presente accertamento di legittimitànon potendo questa Corte sostituire il suo giudizio a quelloespresso dai giudici di merito sulla correttezza della ricostruzionedei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagliarbitri.La proposta censura manca di condurre il richiesto sindacato dilegittimità, esclusivamente, attraverso il riscontro della conformitàa legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sulgravame (Cass. 26/05/2015, n. 10809; Cass. 07/02/2018, n.2985).12.4.

Con il settimo motivo la ricorrente fa valere la violazionedell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 829, secondo comma, cod. proc.civ.La corte di merito aveva riconosciuto i sovrapprezzi all’impresasulla svolta attività di progettazione, ex novo, a seguito del disastroferroviario, del “Viadotto S. Valeriano”, che sorpassava la lineaferroviaria, a titolo di risarcimento danni e tanto a fronte di unaresponsabilità dell’appaltante non prevista in contratto chestabiliva, invece, che l’attività di progettazione dell’appaltatricefosse soggetta all’approvazione dell’appaltante.La censura è inammissibile perché relativa alla interpretazionedel contratto le cui clausole sono state ritenute dagli arbitri, e27 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022quindi dalla corte di merito nel devoluto giudizio di nullità, limitantiData pubblicazione 05/04/2022la responsabilità dell’appaltatore alle ipotesi di modificheprogettuali e non in caso di integrale riprogettazione delle opere.Si tratta di un accertamento di fatto come tale non sindacabilein cassazione se non per violazione dei canoni di ermeneutica dellavolontà negoziale e per omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, secondo una prospettiva di censura mancante nelproposto motivo (cfr. Cass. 30/04/2010, n. 10554; Cass.14/07/2016, n. 14355).12.5.

Con l’ottavo mezzo, relativo al sesto quesito (maggiorcompenso per le opere di variante del sovrappasso ferroviario,approvata da Anas), la ricorrente deduce la violazione dell’art.1372 cod. civ. e dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ.La corte di appello, nel confermare il lodo impugnato, avevariconosciuto all’impresa la reintegra del compenso per le opererelative al secondo atto aggiuntivo alla seconda variante, perl’esecuzione del completamento delle opere interessate dal disastroferroviario, là dove invece il riconoscimento dei nuovi prezzi relativiera condizionato all’approvazione dell’Anas e la riduzione quindioperata, per decurtazione applicata da Anas ai nuovi prezzi ed aicompensi pattuiti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa, era legittima.Il motivo è inammissibile per le ragioni indicate quanto alprecedente e quindi perché portatore di critica diretta a proporreuna alternativa lettura del dato negoziale che manca di segnalare,di quella impugnata, la violazione dei criteri di ermeneutica ol’esistenza di omissioni fattuali rilevanti ex art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ.12.6.

Con il nono motivo la ricorrente deduce la violazionedegli artt. 828, 333 e 334 cod. proc. civ., e la falsa applicazionedell’art. 343 cod. proc. civ., in cui era incorsa la corte romanarespingendo l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata daSitaf, dovendo le impugnazione successive alla prima essere28 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022proposte nel termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ., edData pubblicazione 05/04/2022accogliendo l’impugnazione incidentale sul cd. prezzo chiuso dell’Atie tanto là dove [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato il lodo che avevarespinto, sul punto, il quesito dell’impresa.La mancata impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] impediva di qualificare comeincidentale quella dell’Ati, che era quindi incorsa in decadenza exart. 828 cod. proc. civ.Il motivo è inammissibile perché reiterativo di doglianze edargomentazioni già proposte dalla ricorrente davanti alla corted’appello, deducendo [OSCURATO:PERSONA] che l’impugnazione incidentaledell’impresa non è dipendente dall’appello principale, senza con ciòprospettare le ragioni per le quali sarebbero state violate le normeindicate.Per costante giurisprudenza di questa Corte, correttamenterichiamata, nei suoi esiti, dall’impugnata sentenza, nel sistemaprocessuale vigente, l’impugnazione proposta per prima determinala costituzione del rapporto processuale nel quale devono confluirele eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché siamantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisionesimultanea.Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazionisuccessive alla prima assumono necessariamente carattereincidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte,cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioniincidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse delproponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per uncapo autonomo e diverso della domanda), e debbono essereproposte nel termine previsto dall’art. 343, primo comma, cod.proc. civ. (cfr. Cass. 30/04/2009, n. 10124; Cass. 29/01/2015, n.1671).12.7.

Con il decimo e l’undicesimo motivo la ricorrente denunciadell’impugnazione incidentale sul cd. prezzo chiuso la violazione29 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986, dell’art. 1372 cod. civ. eNumero di raccolta generale 11079/2022l’omesso esame di un fatto decisivo.

Data pubblicazione 05/04/2022La corte di merito aveva accolto le richieste dell’impresa diulteriori somme a titolo di “prezzo chiuso”, dopo aver qualificatocome ammissibile l’appello incidentale, ritenendo che gli importidovuti andavano quantificati con il metodo globale per il qualedoveva tenersi conto anche della sospensione ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA],così per una durata complessiva dei lavori pari a tre anni, là doveinvece la disciplina del richiamato istituto avrebbe fatto riferimentoalla durata contrattuale dei lavori.In ogni caso, il fermo-lavori relativo all’attraversamento dellalinea FF.SS.

Torino-Modane da parte del Viadotto S. Valeriano erastato determinato dalla mancata autorizzazione all’esecuzione delleopere di scavalcamento da parte degli enti preposti ed il sequestrodell’area da parte della procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] a seguito del disastro ferroviario dell’11 giugno 1990 nonera imputabile a [OSCURATO:PERSONA] come comprovato dalla ordinanza diarchiviazione adottata.Il calcolo degli anni, determinato in 3 a fronte degli originari 340gg. previsti in contratto, su cui computare il cd. prezzo chiuso eraerrato dovendo lo stesso individuarsi nella minore misura di unanno.La sospensione era stata oggetto di un distinto risarcimento perla riserva n. 4 per la quale era stata riconosciuta la somma di euro2.569.471,32 con conseguente ingiusta locupletazione dell’impresa.La corte d’appello aveva implicitamente rigettato l’eccezioneformulata dalla ricorrente circa l’inammissibilità ai sensi dell’art.344 cod. proc. civ. degli interventi ad adiuvandum dei terziOndulato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s.12.7.1.

Il motivo è infondato.30 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022La consolidata giurisprudenza di legittimità nella affermata ratioData pubblicazione 05/04/2022che contrassegna l’istituto in esame − chiamato a soddisfarel’esigenza di predeterminare l’impegno finanziario assunto dallap.a., grazie al criterio dell’alea convenzionale, forfetizzata perentrambi i contraenti ed operativa secondo un sistema di computoautomatico degli aumenti, sganciato dal collegamento conl'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione 'ex ante'degli incrementi di costo (Cass. 14/11/2003, n. 17199) − ha datempo riconosciuto la correttezza della quantificazione del cd.prezzo chiuso con metodo globale, con riferimento a quelli che sonoi tempi “effettivi” durata dei lavori commessi e non quelli previsti incontratto.Vale così il principio che, negli appalti di opere pubblichesoggetti alla disciplina del "prezzo chiuso", nella determinazionedella maggiorazione del 5 per cento del prezzo del lavoro al nettodel ribasso di asta "per ogni anno intero previsto per l'ultimazionedei lavori", a norma dell'art. 33, quarto comma, della legge 28febbraio 1986 n. 41 (applicabile "ratione temporis"), si deve tenereconto dei periodi di sospensione totale dei lavori per fatti nonimputabili all'appaltatore.Nella esegesi del dato letterale della indicata disposizione,quanto all’espressione utilizzata dal legislatore in ordine al tempo"previsto per l'ultimazione", si è inteso precisare, al fine diescludere di quel dato ogni diversa interpretazione, come allastessa non si accompagni, sempre e comunque, l’esclusione dellaincidenza sul costo dell’appalto dei tempi effettivi di esecuzione,trovando, piuttosto, la prima giustificazione nella evidenza che lamaggiorazione del cinque per cento integra una componente delprezzo da calcolare al momento della stipulazione del contratto inbase alla sua durata sicché quest’ultima non può che essere quellain quel momento "prevista".31 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022Ciò posto, si è precisato che la lettera della norma nonData pubblicazione 05/04/2022consente però di escludere la rilevanza di situazioni, quali lesospensioni (totali) dei lavori non imputabili all’appaltatore e didiretta incidenza sui tempi di ultimazione dei lavori, di cuideterminano uno slittamento in avanti necessariamente conoscibilesolo successivamente alla stipula, nell’ulteriore rilievo che siffattaevidenza non rinnega la “ratio” dell'istituto del prezzo chiuso “cherimane quella di forfetizzare convenzionalmente il rischiocontrattuale rispetto a variazioni eccessive dei prezzi dei materiali edella manodopera in corso di rapporto, mediante un sistema dicomputo degli aumenti automatico e sganciato da un precisocollegamento con l'inflazione reale” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7917,nella massima ufficiale ed in motivazione, pp. 20 e 21).La Corte d’Appello di Roma si è attenuta all’indicato principionella individuata ratio della norma applicabile, provvedendo quindi,correttamente ed in riforma del lodo impugnato, a computare nelladurata dei lavori, stimata in tre anni, periodo su cui calibrarel’ammontare del “prezzo chiuso”, anche la sospensione ascrivibile aSitaf ed il motivo di ricorso che quella ratio e quegli esiti applicatividella norma contesta (art. 33 cit.), è infondato.12.7.2.

Gli ulteriori motivi sono inammissibili per novitàtrattandosi di critica non accompagnata dalla deduzione di unatempestiva allegazione dinanzi alla corte di merito (natura e duratadella sospensione e procurata locupletazione per la riconosciutaincidenza sul cd. prezzo chiuso) e comunque infondati là dove laparte denuncia l’ingiustificato arricchimento che verrebbeall’impresa.Le somme riconosciute a titolo di prezzo chiuso, integrative delcorrispettivo d’appalto, in ogni caso non condividono la naturarisarcitoria di quelle altrimenti attribuite all’impresa a titolo diinadempimento o illecito.32 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Inammissibile è la censura sull’intervento ad adiuvandum cheNumero di raccolta generale 11079/2022non si confronta con quanto sul punto indicato nell’imDpatau pgubnbalictaazio ne 05/04/2022sentenza che riferisce di un intervento ad opera di società resesicessionarie dei crediti, “ammessi ed in contestazione”, dell’impresaRozzi in concordato preventivo, fattispecie sussumibile sub art. 111cod. proc. civ. e, come tale, relativa a figura processuale che èdistinta da quella del “terzo” che intervenga in appello.13.

L’Ati articola ricorso in via incidentale, in formacondizionata e non.13.1.

Con il primo motivo dell’impugnazione condizionata laricorrente fa valere in via incidentale la violazione e/o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., degli artt. 112, 829, primo comma, n. 5 e secondo comma,830 cod. proc. civ. e degli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962come richiamato dall’articolo unico della legge n. 700 del 1974.La corte d’appello aveva riconosciuto il credito dell’impresa atitolo di “prezzo chiuso” ma era poi incorsa in omessa pronuncianon riconoscendo espressamente interessi e rivalutazione su dettaposta.In motivazione la corte romana aveva erroneamente indicatol’ammontare del cd. prezzo chiuso in euro 2.119.693,46 là dove lostesso era invece correttamente quantificato nella parte dispositivain euro 7.183.331,53; di siffatto errore si chiede la correzione.Il motivo è infondato.La corte d’appello dopo aver riconosciuto il cd. prezzo chiuso,elencato insieme agli altri quantificati crediti (p. 18 sentenza), hapoi richiamato i “criteri” previsti nel lodo nella determinazione dellevoci della rivalutazione ed interessi, adottando quindi una formulaonnicomprensiva diretta ad individuare il solo metodo diquantificazione delle voci accessorie e non il credito principale.Sull’errore materiale di calcolo, vero è che all’errataquantificazione del credito da “prezzo-chiuso” contenuta nella parte33 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022motiva della sentenza (sub par. 15) corrisponde, in altra parte dellaNumero di raccolta generale 11079/2022motivazione (p. 18 sub par. 11, ultimo periodo), più puntuDatalm pubebnlictaezio ne 05/04/2022dedicata allo scrutinio della posta creditoria (nel raffronto traquanto già corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] all’impresa e quanto inveceaccertato in sentenza), la corretta indicazione delle somme, pari adeuro 7.183.331,53, che in identica misura figura nella partedispositiva del provvedimento.L’errore materiale pertanto, resta superato, nel suo rilievo, inragione della corretta indicazione delle somme dovute, comunquericostruibile nell’operato raccordo tra parte motiva e dispositiva.dall’inesatta determinazione dei presupposti dell’operazionearitmetica, questo sì deducibile in sede di legittimità quale viziologico della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ. (nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito conmodificazioni dalla l. n. 134 del 2012 cfr. Cass. 31/01/2018, n.2399) −, da portarsi nei termini di cui all’art. 287 cod. proc. civ.,davanti al giudice del merito che quel provvedimento hapronunciato.13.2.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in viaincidentale la violazione di legge, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 112, 829, primo comma, n.5 e secondo comma, cod. proc. civ. ante riforma del 2006 edell’art. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 ed ancora dell’art. 2697cod. civ.L’impresa aveva provato per allegazione di tutti i sal, icertificati di pagamento ed i mandati di pagamento, i ritardi nellacontabilizzazione e nel pagamento dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] e lacorte d’appello aveva ritenuto l’inammissibilità della domandaviolando l’art. 2697 cod. civ.La censura è inammissibile perché generica e rivalutativa delfatto.34 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/202214.

In sede di impugnazione condizionata al mancatoData pubblicazione 05/04/2022accoglimento delle precedenti censure, già in via incondizionataproposte, la ricorrente con un terzo e quarto motivo fa valere laviolazione degli artt. 1223 e 2727 cod. civ. e degli artt. 1223,1362, 1366 cod. civ. nonché degli artt. 829, primo e secondocomma, cod. proc. civ. e dell’art. 830 cod. proc. civ., anche incombinato con l’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte d’appelloparzialmente annullato il lodo rideterminando, in peius, le sommedovute all’impresa in misura inferiore a quella reclamatadall’impresa previo abbattimento dell’utile conseguito e tanto inrelazione ai quesiti primo, secondo e quarto proposti in sedearbitrale.14.1.

La corte territoriale aveva denegato il mancato utileall’impresa dovuto all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], che avevadeterminato l’impossibilità per l’appaltatore di eseguiretempestivamente le opere, nel rilievo che l’Ati, anche se oltre itermini di previsione, aveva comunque eseguito quanto commessoe quindi percepito l’utile che sarebbe stato altrimenti riconosciutodue volte ove fosse rimasta ferma la decisione arbitrale.I giudici di merito avevano errato nel ridurre il risarcimento dalucro cessante non considerando che quello riconoscibile non erarelativo all’appalto oggetto di causa, ma quello che aliundel’appaltatore avrebbe percepito se avesse potuto ultimare le operenei tempi previsti e la qualità di imprenditori dei componenti dell’Atiera più che sufficiente a far presumere l’alternativo proficuo utilizzodei fattori produttivi vincolati al cantiere [OSCURATO:PERSONA].La corte d’appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. edell’art. 830 cod. proc. civ. aveva inoltre omesso di pronunciaresugli interessi da tardato percepimento dell’utile, avendo la parterichiesto in quella sede il riconoscimento della somma indicata“ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dadeterminarsi anche ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.”.35 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/202214.1.1.

Il terzo motivo è inammissibile perché volto ad unaData pubblicazione 05/04/2022rivisitazione del fatto per alternativa lettura della fruttuosautilizzazione dei tempi di contratto in cui, la rallentata realizzazionedei lavori determina un lucro cessante all’impresa per mancato usodella organizzazione, altrove, in esecuzione di altre commesse.Segnatamente la dedotta fruttuosa spendita aliunde del capitaledi mezzi e persone dell’organizzazione imprenditoriale è fatto che laricorrente affida nella proposta censura ad un accertamento dasvolgersi in via presuntiva in ragione della sua qualitàimprenditoriale e che lascia, come tale, non aggredibile negli esitil’impugnata sentenza se non per la diretta cognizione del fattoproduttivo di danno e da comprovarsi, secondo deduzione dellaricorrente incidentale, in via presuntiva.Si tratta di evidenza preclusa al giudice di legittimità e quindiesito non utilmente adoperabile dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per invalidare losvolto preliminare giudizio sulla non configurabilità della perdita deiprofitti che è stata ricercata ed esclusa dalla corte di meritoall’interno del medesimo contratto di appalto per avere questocomunque trovato integrale esecuzione.14.1.2.

Ogni ulteriore profilo resta assorbito.14.2.

Con il quarto motivo si deduce che, nel revocare ilriconoscimento all’impresa dei danni da rallentamento lavori finoall’11 giugno 1990, per avere dovuto l’impresa montare e smontareil carro-varo per errato posizionamento in seguito a non corretteindicazioni di progetto fornite dal committente, la corte di meritoaveva annullato il lodo interpretando il capitolato speciale nel sensoche lo stesso ponesse a carco dell’appaltatore l’obbligo di acquisireil preventivo benestare delle FF.SS. prima di dare corso ai lavori inprossimità della rete ferroviaria e tanto là dove gli arbitri avevanoben chiarito la portata di quella previsione.I giudici di merito sindacando il giudizio di fatto degli arbitriavevano violato l’art. 829 cod. pro. civ. ed i limiti del giudizio loro36 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022dei contratti (artt. 1362 e 1366 cod. civ.) non essenDdatoa punbbeliclalazio ne 05/04/2022comune intenzione delle parti quella di traferire all’appaltatorel’onere di ottenere le approvazioni, ma di predisporre i documentied istruire le pratiche.14.2.1.

Il motivo è inammissibile per avere la corte romana −nell’osservanza della giurisprudenza applicabile al giudizio arbitraleed ai limiti del suo sindacato nel successivo giudizio di nullità giustai contenuti dell’art. 829 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile− condotto lo svolto sindacato di nullità entro il perimetro definitodalla giurisprudenza di legittimità e tanto per quegli stessi principiche la prima porta a premessa della svolta motivazione (pp. 5 e 6sentenza).Il contrasto con la regola di diritto che presidia e veicolal’accertamento sul fatto (contenuto del contratto concluso tra leparti e determinazione degli oneri gravanti sull’impresa in materiadi autorizzazioni all’uso del carro-varo) è rispettosa dell’art. 360,primo comma. n. 3 cod. proc. civ., dettato sulla violazione di leggededucibile in sede di legittimità ed ai cui contenuti la censuracondotta avverso il decisum arbitrale si è allineata nell’impugnatasentenza (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5633; Cass. 11/10/2006, n.21802).15.

Il ricorso incidentale è, in via conclusiva, infondato e varigettato.16.

Le spese di lite restano compensate tra le parti in ragionedei complessivi esiti del giudizio.Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,37 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoNumero di raccolta generale 11079/2022art. 13.

Data pubblicazione 05/04/2022 P.Q.MRigetta i ricorsi, in via principale ed incidentale proposti, ecompensa tra le parti le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte delle ricorrenti, in via principale edincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis,dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile del 18 febbraio 2022.Il PresidentePietro Campanile38 di 38

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente principale e controricorrente a ricorso incidentale-Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022Data pubblicazione 05/04/2022ControIMPRESA [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione edin concordato preventivo, con sede in Folignano (AP), in personadel liquidatore, in proprio e quale capogruppo e mandatariadell’[OSCURATO:PERSONA] D’IMPRESE costituita conRIZZANI [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Pozzuolo del Friuli (UD),con [OSCURATO:SOCIETA]. (già Garboli – [OSCURATO:SOCIETA].), con sede inParma, con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede inTorino e con [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 32 presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, conl’[OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine delcontroricorso con ricorso incidentale-controricorrente-ricorrente incidentale-[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-intimati-avverso la sentenza n. 4131/2016 della Corte d’Appello di Roma,pubblicata il 28/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1. Ante fatto di lite.2 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20221.1. [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria dell’Anas, all’epoca AziendaNumero di raccolta generale 11079/2022autonoma statale, deputata alla costruzione ed Deastae prubcbilzicaiozio ne 05/04/2022dell’autostrada A22 (Traforo del Frejus e viabilità di adduzione),con contratto di appalto stipulato in data 22 settembre 1989,affidava all’impresa Cav. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e qualemandataria dell’Ati costituita con altre quattro, la realizzazione dellotto denominato “Nodo di Borgone”, inserito nel tratto Susa(aeroporto)-Rivoli dell’“[OSCURATO:PERSONA]”.I lavori venivano ultimati e consegnati e l’appaltatrice, adintegrazione di quanto corrisposto dalla committenza, provvedeva aformulare riserve nel conto finale e nel certificato di collaudo, conrichiesta di riconoscimento di somme a titolo di compenso per“prezzo chiuso” ex art. 33 legge n. 41 del 1986.1.2. La mandataria dell’Ati, con atto notificato in data 13maggio 2005, promuoveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giudizio arbitrale,come disciplinato dall’art. 9 del contratto concluso tra le parti, chestabiliva che eventuali controversie sarebbero state definite neitermini di cui all’art. 59 del [OSCURATO:PERSONA] d’appalto condeferimento al giudizio arbitrale, ai sensi e nei modi previsti dalCapo VI del Capitolato Generale per l’Appalto dei [OSCURATO:PERSONA].La committente, con atto di resistenza dell’1 giugno 2006,eccepiva l’inammissibilità della domanda d’arbitrato propostadall’Ati attrice sia quanto alle modalità di nomina del presidente delcostituendo collegio sia, in assoluto, sostenendo l’incompetenza diqualsivoglia collegio arbitrale, in favore della non derogatacompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, nel merito chiedendoil rigetto delle avverse domande, per maturata decadenza, perintempestività, delle riserve e della domanda di compenso per“prezzo chiuso”, in via subordinata e riconvenzionale, insistendo poiper la restituzione di quanto corrisposto all’appaltatrice a tale titolo.1.3. In seguito ad intese raggiunte tra le parti, [OSCURATO:PERSONA] rinunciavaall’eccezione sulla nomina del terzo arbitro, provvedendo a3 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022concorrere alla nomina del presidente, secondo la legge di modificaNumero di raccolta generale 11079/2022dell’arbitrato n. 80 del 2005, nel frattempo entrata in vigorDea.ta p ubblicazione 05/04/20221.4. Il collegio arbitrale deliberava in data 22 dicembre 2008 illodo che veniva depositato presso la Camera Arbitrale dell’[OSCURATO:PERSONA] il 29 dicembre 2008.Gli arbitri ritenevano la propria competenza a conoscere dellacontroversia nelle forme dell’arbitrato cd. amministrato, nellacomposizione a tre del collegio, di cui all’art. 32 della legge quadron. 109 del 1994, e tanto nell’apprezzato carattere formale edaperto del rinvio al Capitolato Generale dei [OSCURATO:PERSONA] di cui ald.P.R. n. 1063 del 1962 contenuto nella clausola compromissoriache del primo avrebbe consentito l’applicabilità anche per le suesuccessive modifiche.2. Con citazione notificata il 29 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] hapromosso davanti la Corte d’Appello di Roma giudizio diimpugnazione del lodo, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ. − nellaformulazione all’epoca vigente ante d.lgs. n. 40 del 2006,risultando la domanda arbitrale proposta prima della sua entrata invigore (art. 27, comma 4, d.lgs. cit.) − denunciando la nullità dellodo, ex art. 829, primo comma, nn. 1, 2 e 4 cod. proc. civ., perl’assoluta incompetenza degli arbitri, con conseguente cognizionedella controversia al giudice ordinario.Il d.P.R. n. 1063 del 1962 e la successiva legge n. 109 del1994, in quanto applicabili alle sole Amministrazioni dello Stato,non lo sarebbero state rispetto all’impugnante, che tale non era.La fonte della competenza arbitrale doveva ritenersi pertanto dinatura pattizia e, ancora, materiale e ricettizio il rinvio contenutonella clausola compromissoria al d.P.R. n. 1063 del 1962 il cuitesto, pertanto, insensibile alle modifiche della fonte normativa,non avrebbe consentito l’applicabilità alla fattispecie della disciplinadell’arbitrato cd. amministrato, di cui all’art. 32 della successivalegge n. 109 del 1994.4 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Le diverse conclusioni raggiunte dalla terna arbitrale, che dellaNumero di raccolta generale 11079/2022norma poziore aveva invece ritenuto l’applicazione, aDvartae pbubbelicraozio ne 05/04/2022violato la volontà contrattuale e, nella sopravvenuta abrogazionedel d.P.R. n. 1063 cit. e della composizione del collegio “a cinque”ivi prevista, gli arbitri che avevano pronunciato il lodo sarebberostati privi di ogni potestas iudicandi, ormai appartenente al sologiudice ordinario.Nella nullità del lodo per difetto assoluto di competenza, lacorte di merito avrebbe dovuto limitare la propria cognizione allafase rescindente e non pronunciare in sede rescissoria.In via subordinata, la concessionaria [OSCURATO:PERSONA] impugnava per nullitàil lodo anche nel merito.L’Ati costituitasi in resistenza alle avverse pretese, ha insistito,in via incidentale, per una nuova quantificazione delle avanzatepretese.2.1. La Corte d’Appello di Roma, ritenuta l’inammissibilità dellaeccezione pregiudiziale sulla competenza perché, in ogni caso,incapace di condurre all’affermazione di nullità del lodo, ha decisonel merito sulle pretese avanzate dall’impresa.2.2. Per i giudici romani anche ove si fosse ritenuta la naturapattizia della competenza arbitrale – esclusa l’applicabilità a [OSCURATO:PERSONA],quale soggetto tenuto all’arbitrato, del Capitolato Generale deiLavori Pubblici e della successiva legge quadro n. 109 del 1994 −,definita dal rinvio materiale e recettizio, contenuto nella clausolacompromissoria, al d.P.R. n. 1063 del 1962, essa non sarebbevenuta meno per effetto della abrogazione della norma in contrattorichiamata, restando ferma, in ogni caso, la previsione negoziale dideferimento in arbitri delle controversie.2.3. Le ulteriori questioni sulla composizione del collegioarbitrale e l’opzione in favore del giudice ordinario sono poi stateritenute inammissibili perché non prospettate agli arbitri, non5 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022avendo [OSCURATO:PERSONA] precisato l’atto con cui le avrebbe proposte in quelData pubblicazione 05/04/2022giudizio.2.4. Nel resto la corte romana ha riconosciuto la fondatezzadelle pretese sostanziali delle parti ed in parziale accoglimento delleimpugnazioni, in via principale ed incidentale proposte, harideterminato l’ammontare delle somme riconosciute all’Ati in sedearbitrale.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza indicatacon undici motivi.3.1. Le imprese costituite in Ati resistono con controricorso, incui articolano ricorso incidentale affidato a quattro motivi, i primidue in forma non condizionata ed i restanti condizionati ai qualiresiste con relativo controricorso [OSCURATO:PERSONA].3.2. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.4. Alla fissata adunanza camerale, su sollecitazione del loropatrocinatore, sono stati chiamati altri cinque ricorsi − pendentidinanzi a questa Corte ed introdotti da altre imprese costituitesi inAti per la realizzazione di ulteriori e diversi lotti dell’autostradaTorino-Bardonecchia − aventi ad oggetto la cassazione di sentenzeadottate dalla Corte d’Appello di Roma in sede di impugnazione dialtrettanti lodi arbitrali resi tra [OSCURATO:PERSONA] e le imprese appaltatrici suanaloghe vicende contrattuali, in applicazione dei medesimiprincipi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Dei ricorsi chiamati all’odierna adunanza camerale (rr.gg.nn.:29328/2016; 800/2017; 803/2017; 8968/2017; 10116/2017), sisollecita l’esame congiunto, previa riunione ex art. 274 cod. proc.civ. al presente, perché proposti contro più sentenze della Corted’Appello di Roma che − adottate in modo, tra loro, divergente6 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022nella soluzione data ad una identica questio iuris −, siNumero di raccolta generale 11079/2022gioverebbero, nella contestuale definizione, di un minor cDoatas tpoub bldiceaziio ne 05/04/2022giudizi e di una certa ed uniforme interpretazione del dirittoaffermato (cfr. Sezioni Unite 13/09/2005, n. 18125).La sollecitazione difensiva va disattesa.L’ipotesi oggetto di Sezioni Unite n. 18125 del 2005 (cfr. pp.10, 12, in motivazione), espressamente richiamate dalpatrocinatore delle parti a sostegno della sollecitata riunione, èinfatti quella della cd. connessione "per subordinazione" o "forte"tra i giudizi in cui sono state pronunciate le distinte sentenze cherisultano, come tali, l’una “pregiudicante” e l’altra “pregiudicata”dalla proposte impugnazioni.Nel caso di specie, in cui non ricorre l’indicata relazione tra igiudizi ed ogni scelta di riunione resta affidata alla discrezionalitàdel giudicante, la Corte non ritiene opportuna la riunione perché lecause presentano peculiarità in fatto ed averle chiamate alla stessaudienza garantisce l’uniformità di decisione, nell’applicazione deiprincipi di diritto.2. Venendo ai singoli motivi.2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art.360, primo comma, cod. proc. civ.,della “norma di diritto che esige la razionalità del giudizio”.La corte romana era caduta in un evidente ossimoronell’accostare due qualità tra loro inconciliabili e tanto aveva fattocon il ritenere l’“inammissibilità sostanziale” del motivo di nullitàdel lodo per assoluta incompetenza degli arbitri.Ciò era avvenuto per un percorso logico, di richiamo di unprecedente della Corte di legittimità (Cass. n. 16544 del 2015), icui esiti avrebbero dovuto essere, di contro a quantoconclusivamente ritenuto dai giudici di merito, nel sensodell’affermazione della competenza del giudice ordinario.7 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022La natura materiale e ricettizia del rinvio alla norma, contenutoNumero di raccolta generale 11079/2022nella clausola negoziale di previsione dell’arbitrato, avrebbDea tar epusbobli claazio ne 05/04/2022pattuizione compromissoria insensibile alle successive modifiche deltesto normativo richiamato.La terna arbitrale che aveva emesso il lodo – nella composizionee procedura di cui alla legge n. 109 del 1994, come modificata dalcd. decreto competitività, convertito nella legge n. 80 del 2005 −sarebbe stata priva della potestà di decidere, alternativa ederogatoria a quella del giudice ordinario, per non esserne statainvestita dalla comune volontà negoziale.con rinvio materiale e fisso al testo normativo, per il meccanismodella relatio perfecta al d.P.R. n. 1063 del 1962, in ogni caso Sitafnon aveva manifestato una intenzione contraria dinanzi agli arbitri,insistendo nella nullità dell’adottando lodo per difetto assoluto dicompetenza.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazionedell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.La corte di merito aveva ritenuto che, pur dopo l’emanazionedella legge n. 109 del 1994, sarebbe comunque rimasta in vigore laprevisione pattizia di deferimento in arbitri delle controversie senzaconsiderare, in violazione dell’autonomia contrattuale (art. 1372cod. civ.), che la volontà negoziale (art. 9 del contratto ed art. 59del Capitolato speciale d’appalto allegato al contratto e da questorichiamato) era nel senso che le controversie sarebbero statedeferite all’arbitrato previsto e regolato dalle norme del capo VI delCapitolato Generale e quindi all’arbitrato nel modello dei cinquearbitri nominati nei modi ivi prescritti (art. 45 C.G.A.) e non,genericamente, ad un qualsiasi arbitrato o, ancora, a quelloprevisto nel codice di rito civile.8 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022La corte d’appello aveva recepito in modo acritico le conclusioniNumero di raccolta generale 11079/2022cui era giunto il collegio arbitrale senza avvedersi delle pDraetam pubebslicsaezio ne 05/04/2022da cui quest’ultimo aveva preso le mosse e, quindi, dalla erroneanatura formale del rinvio contenuto nella clausola arbitrale al d.P.R.16 luglio 1962, n. 1063, contenente “Approvazione del capitolatogenerale d'appalto per le opere di competenza del Ministero deilavori pubblici”, con conseguente sostituzione della previsionenegoziale con la disciplina, sopravvenuta, di cui alla legge quadron. 109 del 1994 (art. 32, comma 4).2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazionedegli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ. e, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio ovverosia la declinazione dell’arbitrato espressa daSitaf.L’inammissibilità della domanda giudiziale deve essere previstada una norma di legge che invece non era stata indicata dalla cortedi merito che non poteva, in tal modo, sottrarsi al dovere digiudicare.L’inammissibilità della impugnazione, poi, circa le questioni “sulnumero degli arbitri” e “sull’opzione per il giudizio ordinario”, inquanto non dedotte nel giudizio arbitrale, integravano, proprio, laquestione circa la incompetenza generale degli arbitri sulla qualeera fondata la domanda di nullità.La composizione “a tre” degli arbitri prevista dalla legge quadron. 109 del 1994, nella cui applicazione era stato celebratol’arbitrato, non era quella “a cinque”, di cui al d.P.R. n. 1063 del1962, invece voluta dalle parti nella clausola compromissoria.L’applicabilità della legge n. 109 del 1994 (art. 32, comma 4,legge quadro), quale diretta conseguenza della natura “formale”del rinvio contenuto in contratto alle norme del CapitolatoGenerale, non sarebbe valsa a trasformare in obbligatorio9 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022l’arbitrato previsto come facoltativo nella clausola compromissoria,Numero di raccolta generale 11079/2022urtando ogni contraria conclusione con la giurisprudenDzaata pudbbeliclalazio ne 05/04/2022Corte costituzionale (sentenza n. 152 del 1996).La sostituzione dell’arbitrato voluto dalle parti con un’altrafigura avrebbe determinato una violazione delle garanziecostituzionali e convenzionali (artt. 24, 25, 111, 10 Cost.; art. 6Cedu), da apprezzarsi ancora più grave là dove il nuovo arbitrato sifosse ritenuto obbligatorio e non declinabile in favore dellagiurisdizione ordinaria.La volontà di [OSCURATO:PERSONA] di non sottoporsi all’arbitrato, che ben potevaessere espressa senza vincoli di forma, era stata effettuata sindall’atto di resistenza alla domanda di arbitrato e con l’eccezione diincompetenza del collegio arbitrale in favore del giudice ordinario,ribadita nel corso di tutto il processo arbitrale.3. Deve darsi congiunta trattazione ai primi tre motivi diricorso, nella identità della questione ai primi sottesa, relativa allacompetenza degli arbitri a pronunciare in una controversia lorodevoluta da clausola compromissoria ed alla denunciabilità dellasua violazione nel giudizio di nullità celebrato dinanzi la corted’appello.4. I motivi proposti vanno rigettati previa correzione edintegrazione della motivazione della decisione impugnata neitermini di seguito indicati.4.1. Si tratta innanzitutto di determinare la natura della fonte diprevisione della competenza arbitrale per poi ragionare sul suomeccanismo di operatività.4.2. La fonte è negoziale.Il carattere pattizio della competenza arbitrale viene in evidenzain ragione della natura di [OSCURATO:SOCIETA]. (Società Italiana TraforoAutostradale del Frejus) che quale concessionaria di lavori pubblici,incaricata da [OSCURATO:SOCIETA]., azienda di Stato all’epoca della stipuladel contratto, non rientra tra i soggetti rispetto ai quali trova10 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022applicazione il d.P.R. n. 1063 del 1962 (art. 42 e ss.) e laNumero di raccolta generale 11079/2022successiva legge n. 109 del 1994 (art. 32), segnatamente Dianta puubbnlictaozio ne 05/04/2022di definizione arbitrale delle controversie.Si tratta di evidenza incontestata in atti che, quale premessa,guida le conclusioni raggiunte dalla corte d’appello che esclusa, pertale via, l’applicabilità in iure del Capitolato Generale cit., ritiene lanatura negoziale della fonte e modella l’operatività dell’arbitrato sulrinvio materiale recettizio dalla previsione negoziale alla normaesterna di disciplina (vedi infra sub nn. 4.5. e 4.6.).4.3. E’ principio solido nella giurisprudenza di questa Cortequello per il quale il Capitolato Generale di appalto per le operepubbliche ha natura e valore normativo, di regolamento diorganizzazione, soltanto nei confronti delle amministrazioni delloStato là dove invece per gli altri enti, ancorché tenuti aduniformare i propri capitolati a quello generale dello Stato, leprevisioni di quest’ultimo costituiscono clausole negoziali, operantiper volontà pattizia, non in quanto imposte in via autoritativa (cfr.Cass. Sez. U, 05/11/1973, n. 2856; Cass. Sez. U, 16/05/1977, n.1962; Cass. 13/01/1982, n. 178; Cass. 24/06/2008, n. 17083).4.4. All’indicato principio si accompagna l’effetto che, una voltache la volontà contrattuale delle parti abbia recepito le previsionidel Capitolato Generale, nel testo vigente al momento in cui ilcontratto è stato concluso, l'intero rapporto è retto, e deve trovaresvolgimento secondo la relativa disciplina, le cui eventualisopravvenute modificazioni varranno come prescrizioni alle qualil’ente deve uniformare il proprio capitolato ed i propri contrattisenza che esse possano, in via diretta, alterare il regime pattizio,sia esso sostanziale che processuale, come quello relativo allacompetenza del giudice ordinario in alternativa a quella del collegioarbitrale, dei contratti in corso (Cass. n. 178 cit.; in termini: Cass.21/06/2000, n. 8420; Cass. 24/06/2008, n. 17083).11 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20224.5. Come ancora precisato da questa Corte, il recepimento diNumero di raccolta generale 11079/2022una norma legislativa contenuto nel contratto d’appalto Ddatia poupbbelicraezio ne 05/04/2022pubbliche fa sì che la prima formi elemento integrante delladichiarazione negoziale, con la conseguenza che l’estensione e ilimiti del contratto vanno individuati, esclusivamente, conriferimento al contenuto della disposizione richiamata al momentodella stipula, le cui successive vicende di modifica-abrogazionepossono spiegare influenza sul rapporto solo se, e quando, le partimanifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto amodificazione dei pregressi accordi (Cass. 06/08/2015, n. 16544;Cass. 30/03/2011, n. 7197; Cass. n. 7083 del 2008; Cass. n.12416 del 2004).4.6. Il meccanismo evocato dal principio da ultimo indicato èquello della relatio perfecta che, in attuazione di un “rinviomateriale” o “recettizio” o “mobile”, procede dal contratto allanorma di legge la quale, intesa come atto esterno al negozio e aquest’ultimo equiparato, trova applicazione non in via diretta –secondo quanto accade, invece, nella diversa ipotesi del cd. “rinvioformale”, a cui si accompagna, nel carattere meramente ricognitivodella previsione negoziale, un automatico collegamento delcontratto alle sorti della norma richiamata, come nel tempomodificata o abrogata −, ma in via mediata, attraverso la fontenegoziale.4.7. Per il meccanismo del rinvio materiale l’autonomianegoziale delle parti (art. 1372 cod. civ.) diviene fonte delladevoluzione della controversia alla cognizione arbitrale,cristallizzando competenza e disciplina alle previsioni della leggerichiamata, secondo forma e contenuti vigenti all’epoca dellastipula del contratto che divengono vincolanti, in quanto oggettodella libera pattuizione tra i contraenti.5. Si tratta allora di valutare se, e per quali meccanismi e conquali costi, siffatta pattuizione possa rimanere in vigore tra le parti12 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022secondo contenuti differenti, modellati sulle norme entrate inNumero di raccolta generale 11079/2022vigore successivamente a quelle espressamente richiaDmataa ptuebb licianzio ne 05/04/2022contratto.6. Con deduzione che, si espone in ricorso, non ha trovatoingresso nel giudizio celebrato davanti alla Corte d’Appello di Romasulla impugnazione per nullità del lodo − e tanto in ragione delladeclaratoria di inammissibilità ivi adottata ed in questa sedecensurata −, la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 1372 cod.civ. ed i dubbi di costituzionalità che conseguirebbero alla decisionedegli arbitri di celebrare il relativo giudizio secondo forme ecompetenze segnate da una legge non richiamata in contratto.6.1. Segnatamente, il senso della censura è quello per il quale,una volta effettuata dalle parti nel contratto comprensivo dellaclausola compromissoria, l’opzione per un modello di giudizioarbitrale − nella fattispecie in esame nella composizione “a cinque”del collegio fissata dal d.P.R. n. 1063 del 1962, espressamenterichiamato, attraverso il meccanismo della relatio perfecta, nelcontratto di appalto concluso il 22 settembre 1989 − lacelebrazione di quello stesso giudizio secondo il diverso modello “atre” del collegio arbitrale, in applicazione della legge quadro deilavori pubblici, la n. 109 del 1994, successivamente entrata invigore − porterebbe non solo un vulnus all’autonomia negoziale,ma realizzerebbe, anche, l’imposizione alle parti di un arbitratoobbligatorio, che si esporrebbe a certa censura di illegittimitàcostituzionale (art. 24 Cost.).6.2. Compendiando la critica: alla impossibilità di attuazionedell’arbitrato nelle forme previste in contratto non residua chel’insorgenza della cognizione del giudice ordinario ed ogni diversaopzione ermeneutica è illegittima, perché in contrasto con laprevisione pattizia e l’autonomia contrattuale e perché genera, perun improprio percorso, una figura di arbitrato “imposto” e non più13 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022“volontario”, di contro all’intervento del Giudice delle leggiNumero di raccolta generale 11079/2022(sentenza n. 152 del 1996). Data pubblicazione 05/04/20227. La censura è infondata.E’ dato pacifico in giudizio che, rimessa in arbitri, con attonotificato il 17 maggio 2005, ai sensi dell’art. 9 del contratto e 59dell’allegato [OSCURATO:PERSONA] d’Appalto, la lite insorta tra le parti− quanto alla esecuzione del contratto di appalto, concluso il 22settembre 1989 da [OSCURATO:PERSONA], deputata, quale concessionaria dell’Anas,alla costruzione ed all’esercizio dell’autostrada “A22” (traforo delBorgone” − come esposto nello stesso ricorso per cassazione,durante il procedimento [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente rinunciatoall’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale in favore diquella del giudice ordinario.L’odierna ricorrente ha infatti raggiunto un accordo con l’altraparte sulla nomina del Presidente del collegio arbitrale secondo ladisciplina all’epoca in vigore che, anche in materia di lavori pubblici− venuto meno l’arbitrato camerale cd. amministrato (art. 32 l. n.109 del 1994; art. 150 e ss. Regolamento n. 554 del 1999 e d.m.n. 398 del 2000, che affidava la designazione del terzo membroalla Camera arbitrale), all’esito dell’intervento del Consiglio di Statocon la sentenza n. 6337 del 17 ottobre 2003 − stabiliva (cfr. art. 5,comma 16 sexies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) l’applicabilitàdelle norme sull’arbitrato ordinario contenute nel codice di ritocivile (art. 806 e ss. cod. proc. civ.) e, tra queste, quelle sullacompetenza delle parti a nominare gli arbitri.8. In siffatta cornice normativa non può sfuggire chel’accettazione della competenza del collegio ordinario, ovverosia diquello disciplinato dall’art. 806 e ss. cod. proc. civ., attraverso ilconsenso prestato dalla parte alla scelta del Presidente, è sceltaproduttiva di effetti, e tale è sotto un duplice profilo.14 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20228.1. Il nuovo consenso lascia, da una parte, che si realizzi,Numero di raccolta generale 11079/2022accordi raggiunti in contratto dagli stipulanti sull’arbitrato e sulleforme del suo svolgimento e che le intervenute modifiche-abrogazioni ab externo delle norme del Capitolato statale, inquanto aventi la stessa natura e portata dell’atto negoziale che farinvio ad esse, spieghino come tali influenza sul rapportocontrattuale (Cass. 06/08/2015, n. 16544; la giurisprudenzarichiamata supra, sub par. n. 4.5. e, ancora, Cass. 17/10/2018, n.26007).8.2. In una fattispecie in termini rispetto a quella qui scrutinata,questa Corte ha già avuto modo di affermare che la legittimità dellapattuizione di una clausola compromissoria che, in deroga all’art.45 del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato nel contratto di appaltostipulato tra l’ente pubblico e la società appaltatrice, preveda lacostituzione di un collegio arbitrale composto da tre anziché dacinque membri ed il cui contenuto, non evincibile da un unicodocumento avente forma scritta, risulti dalle condottereciprocamente assunte dalle parti.A tal fine vale, si è detto, da un canto, la notificazione delladomanda di arbitrato, nella contestuale nomina dell’arbitro edinvito all’ente pubblico a nominare l'arbitro di competenza e,dall’altro, con la nomina dell’arbitro e la successiva designazionedel terzo con funzioni di presidente del collegio arbitrale, con invitoalla controparte ad esprimere la relativa accettazione, poi espressadalla società appaltatrice (Cass. 08/05/2014, n. 10.000).8.3. Il rinnovato accordo sulla competenza per la diversapattuita composizione del collegio giudicante si frappone a che laparte che abbia prestato in tal senso il proprio consenso possadenunciare la nullità del lodo per difformità della composizione delcollegio che ha pronunciato, rispetto a quella stabilita in contratto.15 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/20228.3.1. Nella cornice di tassatività delle nullità previste dall’art.Numero di raccolta generale 11079/2022829 cod. proc. civ. (qui da vagliarsi nel testo applicabileD a"tar aputbibolincaezio ne 05/04/2022temporis" e quindi anteriormente alle modificazioni introdotte dald.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 in ragione dell’epoca, il 13 maggio2005, in cui venne introdotto l’arbitrato), la giurisprudenza diquesta Corte, forte dell’espresso richiamo contenuto nellarichiamata norma (per le ipotesi di cui ai nn. 1 e 2), ha distinto trauna nullità denunciabile in ogni tempo e rilevabile anche d’ufficio,ed una nullità attenuata, rimessa alla disponibilità delle parti ecome tale rinunciabile.8.3.2. Il vizio di cui all'art. 829, primo comma, n. 1, cod. proc.civ., secondo cui il lodo è nullo non solo nell'ipotesi di suainesistenza o di specifici vizi genetici del negozio compromissorio,ma anche nel caso in cui si riveli insussistente la potestà decisoriaarbitrale, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice dell'impugnazione,a cui compete il potere di accertare la volontà delle parti di deferiread arbitri la risoluzione di talune controversie attraversol'interpretazione delle espressioni in cui si esprime il consensonegoziale.8.3.3. In tutti gli altri casi e, cioè, nelle più semplici ipotesi dinomine avvenute con modalità diverse da quelle previste dalle partio, in mancanza, dal codice di rito civile, si assiste ad una ipotesi diirregolare composizione del collegio decidente, che può costituiremotivo di impugnazione soltanto quando essa sia stata giàdenunciata nel corso del giudizio arbitrale (in termini, sul principio:Cass. 03/06/2004, n. 10561, che richiama in motivazione: Cass.14588 del 1999; Cass. n. 1066 del 2002; Cass. n. 14182 del 2002;Cass. 23/03/2006, n. 6425; Cass. 08/10/2014, n. 21215).8.3.4. Nel carattere tassativo delle previsioni di cui all’art. 829cod. proc. civ. (ratione temporis vigente e quindi, segnatamente,nei contenuti ante riforma ex l. n. 40 del 2006), la nullità che sirealizza, nell’alternativa tra l’ipotesi di compromesso o clausola16 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022compromissoria nulli e di nomina degli arbitri invalida, è, in questaNumero di raccolta generale 11079/2022seconda ipotesi, di minor grado, poiché non deducibile davDatan ptuib baliclalazio ne 05/04/2022corte d’appello ove non lo sia stata nel giudizio arbitrale,intendendosi sanata, nella sua disponibilità, nel silenzio serbatodalla parte nel corso del procedimento arbitrale, il che equivale allavolontà di rinuncia alla relativa eccezione.8.4. E’ incontestato in atti che la ricorrente si è accordata conl’altra parte sulla nomina del Presidente in una composizione “a tre”del collegio arbitrale.Il modello in tal modo adottato è quello definito dall’art. 32legge n. 109 del 1994, modificato dalla legge n. 415 del 1998, edall’art. 150 d.P.R. n. 554 del 1999, ratione temporis applicabile.Inizialmente previsto nelle forme del cd. arbitrato amministrato,secondo il quale la nomina del Presidente interveniva da partedell’organismo amministrativo della Camera arbitrale, l’indicatomodello è stato successivamente novellato dall’art. 16 sexies d.l. n.35 del 2005, convertito con modificazione nella l. n. 80 del 2005,che ha rimesso invece all’accordo delle parti quella stessa nomina,con intervento della Camera arbitrale solo in via residuale, indifetto di consenso.In siffatto quadro la ricorrente, per l’esercitata opzione, harinunciato ad ogni diversa composizione del collegio arbitrale,fermo il rilievo che l’attuato passaggio dalla struttura “a cinque” dicui al d.P.R. n.1063 del 1962, come richiamato in contratto, alladiversa composizione “a tre”, prevista dal sistema dell’arbitrato cd.amministrato introdotto dalla legge n. 109 del 1994, comenovellato dal l. n. 80 del 2005, non vale ad immutare la naturadell’arbitrato, da facoltativo, secondo i contenuti del CapitolatoGenerale cit. (art. 45 e ss.), ad obbligatorio o, comunque,“imposto”, con conseguente vulnus all’accesso alla tutelagiurisdizionale dei diritti presidiato in via costituzionale (art. 2417 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022Cost.), operando esso, senza soluzione di continuità, nel passaggioData pubblicazione 05/04/2022tra l’uno e l’altro modello.Quanto si realizza è, infatti, esito di una opzione esercitata dalleparti, per tacita modifica dei pregressi accordi.8.5. La disponibilità in capo ai contraenti della composizionearbitrale fa sì che, per la relativa vicenda, la parte non possa farvalere una nullità assoluta del lodo e della clausolacompromissoria, integrativa della “questione” (p. 39 ricorso) postadavanti alla corte d’appello e reiterata, per le dedotte violazioni dilegge, nell’odierno ricorso.La nullità denunciata, infatti, non ha la forza invalidante voluta etanto, e proprio, nel rilievo avuto dalla volontà negoziale nellafattispecie produttiva della prima.8.6. Come già affermato da questa Corte, il principio diconservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ. impone,per superare l’eventuale dubbio posto dal richiamo a norme nonapplicabili, un’interpretazione della clausola nel senso che essa,anziché non avere effetto, ne abbia.In ciò si assume quale parametro di valutazione dell’idoneitànegoziale verso siffatto possibile esito, lo scopo pratico che ilregolamento di interessi, oggettivamente e soggettivamente, siproponeva, nel rilievo della inscindibilità della sceltacompromissoria generale e di quella della terna arbitrale, nellacomune loro riconduzione alla volontà negoziale ed all’eserciziodell’autonomia privata quale migliore strumento di attuazione degliinteressi in gioco (Cass. 04/02/2011, n. 2750, in motivazione, pp.5 e 6).9. Per gli indicati contenuti, che sono di scrutinata infondatezzadella proposta censura, la questione in diritto che agita laricorrente è ben definita dalla corte d’appello nell’impugnatasentenza, giusta l’adottata prospettiva di inammissibilità, là dove,nell’apprezzare la capacità del motivo, così come dedotto, di18 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022condurre alla declaratoria di nullità del lodo per incompetenza degliNumero di raccolta generale 11079/2022arbitri che lo hanno pronunciato, la esclude vagliando l’inuDtaitali ptuàb bldiceaziio ne 05/04/2022percorsi argomentativi utilizzati dalla parte.9.1. Ecco allora che la pronuncia adottata è di inammissibilitàper una stimata carenza di interesse della ricorrente a proporre ilmotivo di invalidità del lodo, e tanto nel raffronto che la sentenzaimpugnata opera tra lo strumento azionato e l’effetto voluto,bersaglio mancato all’interno di un sistema in cui la competenzaarbitrale, come nel tempo modificata dalle norme avvicendatesi,trova comunque sostegno nella volontà negoziale espressa dalleparti.9.2. L’inefficacia della critica di nullità è espressa dalla corteterritoriale nella parte in cui essa valorizza l’insensibilitàdell’accordo raggiunto dalle parti in ordine al modello arbitrale, aimutamenti intervenuti nella normativa di riferimento (così per ilpassaggio dalla tipologia di cui al d.P.R. n. 1063 del 1962 a quelladi cui alla legge quadro n. 109 del 1994), e tanto nella sottolineataevidenza che, in ogni caso, la fonte negoziale sarebbe rimastapreservata e la composizione “a cinque” del collegio continuerebbead essere in vigore tra le parti nonostante la modifica della normaesterna di riferimento, non transitata in contratto (p. 5).9.3. Il ragionamento, che è pure di infondatezza, sostiene gliesiti di un giudizio di inammissibilità che si articola in una cornicedecisoria che la corte di merito vuole definita dalla mancatadeduzione ad opera della ricorrente degli accordi raggiunti dalleparti sulla diversa composizione arbitrale.Si tratta degli accordi modificativi della iniziale previsionenegoziale, in applicazione del principio di cui a Cass. n. 16544 del2015 (pp. 4 e 5 sentenza) che, nel ritenuto meccanismo dellarelatio perfecta tra norma esterna di disciplina del fenomenoarbitrale e disposizione negoziale di recepimento, delle “successivevicende della norma” afferma l’incidenza sul rapporto contrattuale19 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022“solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, laNumero di raccolta generale 11079/2022volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accDoatra dpuib”b li(cianzio ne 05/04/2022una identica cfr. Cass. n. 10000 del 08/05/20149.3.1. Sulle ragioni di infondatezza della tesi difensiva,nuovamente proposta in sede di legittimità, si è detto e tanto peruna lettura del principio espresso da questa stessa Corte con lasentenza n. 105561 del 2004 cit., che muove dalla natura giuridicadelle nullità dedotte in sede arbitrale e dalla loro classificazione,all’interno dell’elenco tassativo di cui all’art. 829 cod. proc. civ., intermini di invalidità “debole” e come tale rinunciabile e disponibiledalle parti.9.3.2. La vicenda della composizione del collegio, recuperata lasua centralità a definizione della invalidità propugnata in ricorso,perde così di efficacia nella scrutinata sua natura di nullità“rinunciabile”.10. Quanto all’ulteriore evidenza, relativa alla declinatoria dellacompetenza arbitrale nell’opzione espressa dalla parte per ilgiudizio ordinario, apprezzata dalla corte di appello come nondedotta dalla ricorrente, nella pur valorizzata sua capacità di darefondamento alla eccezione di incompetenza degli arbitri apronunciare, vale l’inammissibilità del profilo.10.1. Si tratta di motivo reiterativo di questione giàcorrettamente risolta dai giudici dell’impugnata sentenza, nonavendo la ricorrente indicato in quale atto davanti agli arbitriavrebbe fatto valere la declinatoria della competenza arbitrale.10.2. Fermo il rilievo riconosciuto in questo giudizio allacontraria volontà di deferire alla cognizione arbitrale lacontroversia, manifestata dalla deducente nel corso delle vicende inesito alle quali si è poi svolto il giudizio arbitrale nella composizionea tre del collegio − e, quindi, a ben vedere, in siffatto differentecontesto, il difetto stesso di interesse della parte a sollevarel’indicata critica −, a migliore definizione e scrutinio della ipotesi in20 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022esame per i profili di infondatezza che pure si accompagnano alData pubblicazione 05/04/2022proposto motivo, si rileva quanto segue.10.3. La declinatoria della competenza arbitrale definisce unaquestione che è nella disponibilità delle parti e che, come tale, deveessere oggetto di rinuncia da adottarsi nelle forme di legge,entrando essa nel processo previa espressa sua deduzione, checonsenta al giudice del merito l’accertamento di una univocavolontà contraria all’accettazione di quella competenza.10.4. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni ribadito che, intema di controversie nascenti dal contratto di appalto di operepubbliche, la declinatoria della competenza arbitrale costituiscel’esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale, che,processuali, di natura esterna al processo ed antecedente ad esso,postula una manifestazione di volontà chiara ed inequivocabiledell’Amministrazione, volta a ricondurre la controversia nell'ambitodella giurisdizione, attraverso l’esclusione della cognizione arbitrale,che rispetto a questa si pone come eccezione alla regola (expluribus, cfr: Cass. 19/03/2014, n. 6290; Cass. 17/09/2014, n.19531).10.5. La contraria, in tesi della ricorrente, libertà di forma chegovernerebbe l’eccezione di incompetenza del collegio arbitrale infavore del giudice ordinario è deduzione infondata non soddisfattadal richiamo, operato in ricorso, a dichiarazioni rese nel corso delgiudizio che − non meglio individuate, come correttamente rileva lacorte d’appello − la parte avrebbe svolto nell’atto di resistenzadavanti agli arbitri.10.6. Né è denunciabile, all’esito del mancato accertamento adopera della corte d’appello della incompetenza arbitrale in favoredella giurisdizione dell’a.g.o., una derivata ed illegittimaobbligatorietà dell’arbitrato.21 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022I vincoli che alla declinatoria della competenza arbitrale siNumero di raccolta generale 11079/2022accompagnano non costituiscono un vulnus all’autonomia nDaetag poubzbilaicalezio ne 05/04/2022ed a principi costituzionali e convenzionali (artt. 24, 25, 111 e 10Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei dirittidell’uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva inItalia con la legge n. 848 del 1955) che governano l’accesso allatutela giurisdizionale, ma rispondono a necessità di forma, inragione della materia che ne è oggetto, e tale è quella dell’appaltopubblico, pur nella facoltatività dell’arbitrato, certo essendo, in ognicaso, che la declinatoria proceda, comunque e proprio, da unamanifestazione di volontà delle parti.La pure denunciata omessa valutazione del fatto decisivo che sivorrebbe integrato dalla intervenuta declinatoria della competenzaarbitrale rifugge, inammissibilmente, dal definire una questione infatto e lascia intatti i principi di diritto affermati ed ogni altro profilodi censura resta assorbito.11. I primi tre motivi di ricorso sono, pertanto, nel lorocomplesso, infondati.12. Sugli altri motivi di ricorso, relativi al merito della lite.Le proposte censure si prestano, tutte, ad una valutazione diinammissibilità perché volte a sollecitare una rivalutazione dei fattie degli elementi istruttori apprezzati dagli arbitri a sostegno dellodo e non la sentenza emessa nel giudizio di impugnazione per iprofili di conformità alla legge e, in quanto ed ove ancora ammessi,alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame exartt. 829, primo comma, n. 4 e 829, secondo comma, cod. proc.civ.)(in termini, cfr: Cass. 26/05/2015, n. 10809; Cass.07/02/2018, n. 2985).Segnatamente.12.1. Con il quarto motivo la ricorrente fa questione, nel merito,della illegittimità del lodo impugnato, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., e denuncia la violazione22 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022degli artt. 1223, 1225, 2697 e 2727 e dell’art. 829, secondoData pubblicazione 05/04/2022comma, cod. proc. civ., nel testo ante novella di cui alla legge n. 40del 2006.La corte d’appello, in accoglimento dell’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA],aveva riformato il lodo nella parte in cui gli arbitri avevano liquidatoall’impresa talune riserve, ma aveva poi riconosciuto il risarcimentoda danno emergente.La corte di merito aveva riconosciuto il pregiudizio risentitodall’impresa dallo sconvolgimento dei tempi contrattuali, per poiindividuarlo, in via presuntiva, nell’incremento delle spese generalie tanto in violazione dell’onere probatorio gravante sul creditore,preteso danneggiato, sia in punto di esistenza che diquantificazione del danno.I giudici della impugnazione si erano immotivatamente discostatidalle diverse conclusioni raggiunte dalla disposta consulenzatecnica di ufficio che aveva liquidato il danno non in astratto, inragione di un presunto importo di “spese generali di cantiere”, main concreto, tenendo conto, così, per la fase iniziale di forzatofermo, della produzione programmata che inizialmente si riduce,ma in una misura da porsi in rapporto con un più limitato impegnodi mezzi e macchinari.La corte territoriale aveva omesso di valutare il fatto decisivointegrato dal costo giornaliero evincibile dal programma dei lavoricontrattuali.Il motivo è inammissibile perché non idoneo ad affrancarsi dalperimetro di inammissibilità sopra indicato. La corte d’appello haritenuto congrua la motivazione e non censurabile il lodo e laricorrente denuncia l’adottata decisione per violazione dell’art.1225 cod. civ. senza dare ragione della illegittimità degli importiriconosciuti dagli arbitri, diversi da quelli indicati dal consulented’ufficio, se non denunciando il fatto come dai primi accertato in23 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022applicazione del cd. criterio lineare, diverso da quello adottato dalData pubblicazione 05/04/2022nominato tecnico.Dà conto della infondatezza del motivo, la giurisprudenza diquesta Corte là dove afferma che, in tema di appalto di operepubbliche, le cosiddette spese generali mentre non costituisconoperdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite,essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invecedovute a quest'ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittimasospensione dei lavori e devono essere liquidate in misurapercentuale sul prezzo dell'appalto, salva la possibile riduzione inrelazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle inpercentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopolunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i qualil’organizzazione d'impresa può limitare o ridurre l'incidenzanegativa di essa (ad es., con l'uso dei macchinari e materiali in altricantieri o riducendo al minimo la presenza di proprio personale sulposto) (Cass. 02/03/2009, n. 5010), il tutto per un valorizzatoautomatismo del riconoscimento della voce “spese generali” che sifonda sulla inerenza delle prime all’azienda e allo stesso impiantodel cantiere (cfr., Cass. 10/07/2020, n. 14779).Sull’indicato principio, risultando la sospensione dei lavoriavvenuta nel momento in cui l’appalto iniziava e quindi in un tempoin cui i lavori dovevano ancora trovare esecuzione per l’intero, peruna durata pari ad undici mesi, il danno prevedibile restavaintegrato dalla quota spese generali piena e la censura proposta è,quindi, come tale, anche infondata.12.2. Con il quinto motivo si denuncia dalla ricorrente laviolazione dell’art. 1664 cod. civ. e dell’art. 829, secondo comma,cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. civ.La corte di merito, confermando sul punto l’impugnato lodo,aveva riconosciuto all’appaltatore la somma di euro 167.332,04 a24 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022titolo di maggiori oneri sopportati per la maggiore percorrenza delData pubblicazione 05/04/2022trasporto “a rilevato” di materiale proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA],in esito all’allungamento del tragitto dovuto alla chiusura della SSn. 24 disposta dall’Anas con ordinanza, ritenendo che la maggiorepercorrenza comportasse una attività maggiore rispetto a quellaoriginariamente prevista.In tal modo la corte romana era incorsa nella violazione dell’art.1664 cod. civ. e tanto perché la maggiore onerosità dellaprestazione, necessaria ad ottenere il risultato oggetto delcontratto d’appalto, quando non sia imputabile all’appaltante,rientra nell’alea che deve sopportare l’impresa appaltatrice, anchese non attribuibile a sua colpa, a meno che non ecceda il 10%dell’importo contrattuale dell’opera e quindi l’“alea normale”.Il motivo, relativo al terzo quesito, è inammissibile là dove nulladeduce sulla inammissibilità, per novità della questione portataall’esame della corte di merito, dichiarata nell’impugnata sentenza;nel resto il motivo è ancora inammissibile nella parte in cui reiterala critica già vagliata dalla corte territoriale e congruamentedisattesa nell’operata distinzione tra alea che ricadesull’appaltatrice, ascrivibile all’aumentato costo di materiali e/omanodopera ex art. 1664 cod. civ., e attività maggiore che nonprevista in contratto e necessitata da un provvedimento dell’Anas,resta estranea alla sfera di disponibilità dell’impresa e non può, perciò stesso, tradursi in un rischio destinato a ricadere sullamedesima.12.3. Con il sesto motivo si fa questione circa la violazionedell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 30 del [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, degli artt. 1223, 1225, 2697 e 2727 cod. civ.,sulla liquidazione del danno risarcibile, e dell’art. 829, secondocomma, cod. proc. civ.La corte di merito, incorrendo in violazione di legge, avevaridotto l’importo delle pretese dell’impresa in punto di costi di25 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022montaggio e smontaggio dell’attrezzatura di varo (la vicenda,Data pubblicazione 05/04/2022oggetto del quarto quesito dell’impresa, era attinente ai pregiudizie maggiori oneri sostenuti dall’impresa per i ritardi e la sospensionedei lavori dell’attraversamento della linea FF.SS. Torino-Modanedalla parte del viadotto [OSCURATO:PERSONA], in esito all’interessamentodell’area dal deragliamento di un convoglio ferroviario) ed avevaescluso il lucro cessante per la derivata sospensione dei lavori, nelperiodo dal 25 febbraio 1991 al 20 gennaio 1992, e tanto là dove,invece, nessun importo andava riconosciuto all’impresa inapplicazione dell’art. 30 Capitolato cit. che, al primo e terzocomma, esclude che spetti all’impresa alcun compenso oindennizzo in caso di sospensione legittima o, comunque, alsecondo comma, stabilisce il diritto dell’impresa alla rifusione deimaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltrei termini stabiliti, soltanto in caso di richiesta di scioglimento delcontratto rifiutata dalla stazione appaltante, ipotesi nella specie nonrealizzatasi.La liquidazione delle spettanze era intervenuta in violazionedelle norme sul danno contrattuale poiché arbitri e corte di appellosi erano immotivatamente discostati dalla quantificazione operatadal consulente tecnico di ufficio.Il motivo è inammissibile là dove deduce la violazione dell’art.30, commi 1-3, d.P.R. n. 1063 cit. mancando di segnalare il perchédella legittimità della ritenuta sospensione in forza delle richiamateprevisioni e perché in alcun modo criticamente si raccorda con lecontrarie affermazioni contenute nell’impugnata sentenza che hainvece escluso l’esistenza dell’invocata sospensione (p. 14sentenza).Il motivo è ancora infondato nella parte in cui fa valere lamancata applicazione dell’art. 30 cit. e delle esimenti ivi previstesenza dare conto dell’esistenza di una formale sospensione deilavori, come correttamente ritenuto dalla corte di merito all’interno26 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022di un più ampio scrutinato quadro negoziale in forza del quale, leData pubblicazione 05/04/2022di [OSCURATO:PERSONA] presso l’autorità giudiziaria per ottenere il dissequestrodell’area interessata dal sinistro ferroviario – sono di competenzadella committenza che si era attivata, in tal senso, in ritardo (p. 14sentenza).L’ulteriore profilo della censura relativo alla liquidazione deldanno è ancora inammissibile perché di diretto contrasto conquanto è stato ritenuto dalla corte d’appello un accertamento difatto svolto dagli arbitri che, come tale, non è censurabile ex art.828 e ss. cod. proc. civ. e nel presente accertamento di legittimitànon potendo questa Corte sostituire il suo giudizio a quelloespresso dai giudici di merito sulla correttezza della ricostruzionedei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagliarbitri.La proposta censura manca di condurre il richiesto sindacato dilegittimità, esclusivamente, attraverso il riscontro della conformitàa legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sulgravame (Cass. 26/05/2015, n. 10809; Cass. 07/02/2018, n.2985).12.4. Con il settimo motivo la ricorrente fa valere la violazionedell’art. 1372 cod. civ. e dell’art. 829, secondo comma, cod. proc.civ.La corte di merito aveva riconosciuto i sovrapprezzi all’impresasulla svolta attività di progettazione, ex novo, a seguito del disastroferroviario, del “Viadotto S. Valeriano”, che sorpassava la lineaferroviaria, a titolo di risarcimento danni e tanto a fronte di unaresponsabilità dell’appaltante non prevista in contratto chestabiliva, invece, che l’attività di progettazione dell’appaltatricefosse soggetta all’approvazione dell’appaltante.La censura è inammissibile perché relativa alla interpretazionedel contratto le cui clausole sono state ritenute dagli arbitri, e27 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022quindi dalla corte di merito nel devoluto giudizio di nullità, limitantiData pubblicazione 05/04/2022la responsabilità dell’appaltatore alle ipotesi di modificheprogettuali e non in caso di integrale riprogettazione delle opere.Si tratta di un accertamento di fatto come tale non sindacabilein cassazione se non per violazione dei canoni di ermeneutica dellavolontà negoziale e per omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, secondo una prospettiva di censura mancante nelproposto motivo (cfr. Cass. 30/04/2010, n. 10554; Cass.14/07/2016, n. 14355).12.5. Con l’ottavo mezzo, relativo al sesto quesito (maggiorcompenso per le opere di variante del sovrappasso ferroviario,approvata da Anas), la ricorrente deduce la violazione dell’art.1372 cod. civ. e dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ.La corte di appello, nel confermare il lodo impugnato, avevariconosciuto all’impresa la reintegra del compenso per le opererelative al secondo atto aggiuntivo alla seconda variante, perl’esecuzione del completamento delle opere interessate dal disastroferroviario, là dove invece il riconoscimento dei nuovi prezzi relativiera condizionato all’approvazione dell’Anas e la riduzione quindioperata, per decurtazione applicata da Anas ai nuovi prezzi ed aicompensi pattuiti tra [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa, era legittima.Il motivo è inammissibile per le ragioni indicate quanto alprecedente e quindi perché portatore di critica diretta a proporreuna alternativa lettura del dato negoziale che manca di segnalare,di quella impugnata, la violazione dei criteri di ermeneutica ol’esistenza di omissioni fattuali rilevanti ex art. 360, primo comma,n. 5 cod. proc. civ.12.6. Con il nono motivo la ricorrente deduce la violazionedegli artt. 828, 333 e 334 cod. proc. civ., e la falsa applicazionedell’art. 343 cod. proc. civ., in cui era incorsa la corte romanarespingendo l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata daSitaf, dovendo le impugnazione successive alla prima essere28 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022proposte nel termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ., edData pubblicazione 05/04/2022accogliendo l’impugnazione incidentale sul cd. prezzo chiuso dell’Atie tanto là dove [OSCURATO:PERSONA] non aveva impugnato il lodo che avevarespinto, sul punto, il quesito dell’impresa.La mancata impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] impediva di qualificare comeincidentale quella dell’Ati, che era quindi incorsa in decadenza exart. 828 cod. proc. civ.Il motivo è inammissibile perché reiterativo di doglianze edargomentazioni già proposte dalla ricorrente davanti alla corted’appello, deducendo [OSCURATO:PERSONA] che l’impugnazione incidentaledell’impresa non è dipendente dall’appello principale, senza con ciòprospettare le ragioni per le quali sarebbero state violate le normeindicate.Per costante giurisprudenza di questa Corte, correttamenterichiamata, nei suoi esiti, dall’impugnata sentenza, nel sistemaprocessuale vigente, l’impugnazione proposta per prima determinala costituzione del rapporto processuale nel quale devono confluirele eventuali impugnazioni di altri soccombenti, perché siamantenuta l’unità del procedimento e sia resa possibile la decisionesimultanea.Ne consegue che, in caso di appello, le impugnazionisuccessive alla prima assumono necessariamente carattereincidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (proposte,cioè, contro l'appellante principale), siano, invece, impugnazioniincidentali autonome (dirette, cioè, a tutelare un interesse delproponente che non nasce dall'impugnazione principale, ma per uncapo autonomo e diverso della domanda), e debbono essereproposte nel termine previsto dall’art. 343, primo comma, cod.proc. civ. (cfr. Cass. 30/04/2009, n. 10124; Cass. 29/01/2015, n.1671).12.7. Con il decimo e l’undicesimo motivo la ricorrente denunciadell’impugnazione incidentale sul cd. prezzo chiuso la violazione29 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022dell’art. 33 della legge n. 41 del 1986, dell’art. 1372 cod. civ. eNumero di raccolta generale 11079/2022l’omesso esame di un fatto decisivo. Data pubblicazione 05/04/2022La corte di merito aveva accolto le richieste dell’impresa diulteriori somme a titolo di “prezzo chiuso”, dopo aver qualificatocome ammissibile l’appello incidentale, ritenendo che gli importidovuti andavano quantificati con il metodo globale per il qualedoveva tenersi conto anche della sospensione ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA],così per una durata complessiva dei lavori pari a tre anni, là doveinvece la disciplina del richiamato istituto avrebbe fatto riferimentoalla durata contrattuale dei lavori.In ogni caso, il fermo-lavori relativo all’attraversamento dellalinea FF.SS. Torino-Modane da parte del Viadotto S. Valeriano erastato determinato dalla mancata autorizzazione all’esecuzione delleopere di scavalcamento da parte degli enti preposti ed il sequestrodell’area da parte della procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] a seguito del disastro ferroviario dell’11 giugno 1990 nonera imputabile a [OSCURATO:PERSONA] come comprovato dalla ordinanza diarchiviazione adottata.Il calcolo degli anni, determinato in 3 a fronte degli originari 340gg. previsti in contratto, su cui computare il cd. prezzo chiuso eraerrato dovendo lo stesso individuarsi nella minore misura di unanno.La sospensione era stata oggetto di un distinto risarcimento perla riserva n. 4 per la quale era stata riconosciuta la somma di euro2.569.471,32 con conseguente ingiusta locupletazione dell’impresa.La corte d’appello aveva implicitamente rigettato l’eccezioneformulata dalla ricorrente circa l’inammissibilità ai sensi dell’art.344 cod. proc. civ. degli interventi ad adiuvandum dei terziOndulato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s.12.7.1. Il motivo è infondato.30 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022La consolidata giurisprudenza di legittimità nella affermata ratioData pubblicazione 05/04/2022che contrassegna l’istituto in esame − chiamato a soddisfarel’esigenza di predeterminare l’impegno finanziario assunto dallap.a., grazie al criterio dell’alea convenzionale, forfetizzata perentrambi i contraenti ed operativa secondo un sistema di computoautomatico degli aumenti, sganciato dal collegamento conl'inflazione reale e caratterizzato dalla predeterminazione 'ex ante'degli incrementi di costo (Cass. 14/11/2003, n. 17199) − ha datempo riconosciuto la correttezza della quantificazione del cd.prezzo chiuso con metodo globale, con riferimento a quelli che sonoi tempi “effettivi” durata dei lavori commessi e non quelli previsti incontratto.Vale così il principio che, negli appalti di opere pubblichesoggetti alla disciplina del "prezzo chiuso", nella determinazionedella maggiorazione del 5 per cento del prezzo del lavoro al nettodel ribasso di asta "per ogni anno intero previsto per l'ultimazionedei lavori", a norma dell'art. 33, quarto comma, della legge 28febbraio 1986 n. 41 (applicabile "ratione temporis"), si deve tenereconto dei periodi di sospensione totale dei lavori per fatti nonimputabili all'appaltatore.Nella esegesi del dato letterale della indicata disposizione,quanto all’espressione utilizzata dal legislatore in ordine al tempo"previsto per l'ultimazione", si è inteso precisare, al fine diescludere di quel dato ogni diversa interpretazione, come allastessa non si accompagni, sempre e comunque, l’esclusione dellaincidenza sul costo dell’appalto dei tempi effettivi di esecuzione,trovando, piuttosto, la prima giustificazione nella evidenza che lamaggiorazione del cinque per cento integra una componente delprezzo da calcolare al momento della stipulazione del contratto inbase alla sua durata sicché quest’ultima non può che essere quellain quel momento "prevista".31 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022Ciò posto, si è precisato che la lettera della norma nonData pubblicazione 05/04/2022consente però di escludere la rilevanza di situazioni, quali lesospensioni (totali) dei lavori non imputabili all’appaltatore e didiretta incidenza sui tempi di ultimazione dei lavori, di cuideterminano uno slittamento in avanti necessariamente conoscibilesolo successivamente alla stipula, nell’ulteriore rilievo che siffattaevidenza non rinnega la “ratio” dell'istituto del prezzo chiuso “cherimane quella di forfetizzare convenzionalmente il rischiocontrattuale rispetto a variazioni eccessive dei prezzi dei materiali edella manodopera in corso di rapporto, mediante un sistema dicomputo degli aumenti automatico e sganciato da un precisocollegamento con l'inflazione reale” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7917,nella massima ufficiale ed in motivazione, pp. 20 e 21).La Corte d’Appello di Roma si è attenuta all’indicato principionella individuata ratio della norma applicabile, provvedendo quindi,correttamente ed in riforma del lodo impugnato, a computare nelladurata dei lavori, stimata in tre anni, periodo su cui calibrarel’ammontare del “prezzo chiuso”, anche la sospensione ascrivibile aSitaf ed il motivo di ricorso che quella ratio e quegli esiti applicatividella norma contesta (art. 33 cit.), è infondato.12.7.2. Gli ulteriori motivi sono inammissibili per novitàtrattandosi di critica non accompagnata dalla deduzione di unatempestiva allegazione dinanzi alla corte di merito (natura e duratadella sospensione e procurata locupletazione per la riconosciutaincidenza sul cd. prezzo chiuso) e comunque infondati là dove laparte denuncia l’ingiustificato arricchimento che verrebbeall’impresa.Le somme riconosciute a titolo di prezzo chiuso, integrative delcorrispettivo d’appalto, in ogni caso non condividono la naturarisarcitoria di quelle altrimenti attribuite all’impresa a titolo diinadempimento o illecito.32 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Inammissibile è la censura sull’intervento ad adiuvandum cheNumero di raccolta generale 11079/2022non si confronta con quanto sul punto indicato nell’imDpatau pgubnbalictaazio ne 05/04/2022sentenza che riferisce di un intervento ad opera di società resesicessionarie dei crediti, “ammessi ed in contestazione”, dell’impresaRozzi in concordato preventivo, fattispecie sussumibile sub art. 111cod. proc. civ. e, come tale, relativa a figura processuale che èdistinta da quella del “terzo” che intervenga in appello.13. L’Ati articola ricorso in via incidentale, in formacondizionata e non.13.1. Con il primo motivo dell’impugnazione condizionata laricorrente fa valere in via incidentale la violazione e/o falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.civ., degli artt. 112, 829, primo comma, n. 5 e secondo comma,830 cod. proc. civ. e degli artt. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962come richiamato dall’articolo unico della legge n. 700 del 1974.La corte d’appello aveva riconosciuto il credito dell’impresa atitolo di “prezzo chiuso” ma era poi incorsa in omessa pronuncianon riconoscendo espressamente interessi e rivalutazione su dettaposta.In motivazione la corte romana aveva erroneamente indicatol’ammontare del cd. prezzo chiuso in euro 2.119.693,46 là dove lostesso era invece correttamente quantificato nella parte dispositivain euro 7.183.331,53; di siffatto errore si chiede la correzione.Il motivo è infondato.La corte d’appello dopo aver riconosciuto il cd. prezzo chiuso,elencato insieme agli altri quantificati crediti (p. 18 sentenza), hapoi richiamato i “criteri” previsti nel lodo nella determinazione dellevoci della rivalutazione ed interessi, adottando quindi una formulaonnicomprensiva diretta ad individuare il solo metodo diquantificazione delle voci accessorie e non il credito principale.Sull’errore materiale di calcolo, vero è che all’errataquantificazione del credito da “prezzo-chiuso” contenuta nella parte33 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022motiva della sentenza (sub par. 15) corrisponde, in altra parte dellaNumero di raccolta generale 11079/2022motivazione (p. 18 sub par. 11, ultimo periodo), più puntuDatalm pubebnlictaezio ne 05/04/2022dedicata allo scrutinio della posta creditoria (nel raffronto traquanto già corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] all’impresa e quanto inveceaccertato in sentenza), la corretta indicazione delle somme, pari adeuro 7.183.331,53, che in identica misura figura nella partedispositiva del provvedimento.L’errore materiale pertanto, resta superato, nel suo rilievo, inragione della corretta indicazione delle somme dovute, comunquericostruibile nell’operato raccordo tra parte motiva e dispositiva.dall’inesatta determinazione dei presupposti dell’operazionearitmetica, questo sì deducibile in sede di legittimità quale viziologico della motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc.civ. (nel testo antecedente al d.l. n. 83 del 2012, convertito conmodificazioni dalla l. n. 134 del 2012 cfr. Cass. 31/01/2018, n.2399) −, da portarsi nei termini di cui all’art. 287 cod. proc. civ.,davanti al giudice del merito che quel provvedimento hapronunciato.13.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia in viaincidentale la violazione di legge, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 112, 829, primo comma, n.5 e secondo comma, cod. proc. civ. ante riforma del 2006 edell’art. 33 e ss. d.P.R. n. 1063 del 1962 ed ancora dell’art. 2697cod. civ.L’impresa aveva provato per allegazione di tutti i sal, icertificati di pagamento ed i mandati di pagamento, i ritardi nellacontabilizzazione e nel pagamento dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] e lacorte d’appello aveva ritenuto l’inammissibilità della domandaviolando l’art. 2697 cod. civ.La censura è inammissibile perché generica e rivalutativa delfatto.34 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/202214. In sede di impugnazione condizionata al mancatoData pubblicazione 05/04/2022accoglimento delle precedenti censure, già in via incondizionataproposte, la ricorrente con un terzo e quarto motivo fa valere laviolazione degli artt. 1223 e 2727 cod. civ. e degli artt. 1223,1362, 1366 cod. civ. nonché degli artt. 829, primo e secondocomma, cod. proc. civ. e dell’art. 830 cod. proc. civ., anche incombinato con l’art. 112 cod. proc. civ., per avere la corte d’appelloparzialmente annullato il lodo rideterminando, in peius, le sommedovute all’impresa in misura inferiore a quella reclamatadall’impresa previo abbattimento dell’utile conseguito e tanto inrelazione ai quesiti primo, secondo e quarto proposti in sedearbitrale.14.1. La corte territoriale aveva denegato il mancato utileall’impresa dovuto all’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], che avevadeterminato l’impossibilità per l’appaltatore di eseguiretempestivamente le opere, nel rilievo che l’Ati, anche se oltre itermini di previsione, aveva comunque eseguito quanto commessoe quindi percepito l’utile che sarebbe stato altrimenti riconosciutodue volte ove fosse rimasta ferma la decisione arbitrale.I giudici di merito avevano errato nel ridurre il risarcimento dalucro cessante non considerando che quello riconoscibile non erarelativo all’appalto oggetto di causa, ma quello che aliundel’appaltatore avrebbe percepito se avesse potuto ultimare le operenei tempi previsti e la qualità di imprenditori dei componenti dell’Atiera più che sufficiente a far presumere l’alternativo proficuo utilizzodei fattori produttivi vincolati al cantiere [OSCURATO:PERSONA].La corte d’appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. edell’art. 830 cod. proc. civ. aveva inoltre omesso di pronunciaresugli interessi da tardato percepimento dell’utile, avendo la parterichiesto in quella sede il riconoscimento della somma indicata“ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia dadeterminarsi anche ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.”.35 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/202214.1.1. Il terzo motivo è inammissibile perché volto ad unaData pubblicazione 05/04/2022rivisitazione del fatto per alternativa lettura della fruttuosautilizzazione dei tempi di contratto in cui, la rallentata realizzazionedei lavori determina un lucro cessante all’impresa per mancato usodella organizzazione, altrove, in esecuzione di altre commesse.Segnatamente la dedotta fruttuosa spendita aliunde del capitaledi mezzi e persone dell’organizzazione imprenditoriale è fatto che laricorrente affida nella proposta censura ad un accertamento dasvolgersi in via presuntiva in ragione della sua qualitàimprenditoriale e che lascia, come tale, non aggredibile negli esitil’impugnata sentenza se non per la diretta cognizione del fattoproduttivo di danno e da comprovarsi, secondo deduzione dellaricorrente incidentale, in via presuntiva.Si tratta di evidenza preclusa al giudice di legittimità e quindiesito non utilmente adoperabile dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per invalidare losvolto preliminare giudizio sulla non configurabilità della perdita deiprofitti che è stata ricercata ed esclusa dalla corte di meritoall’interno del medesimo contratto di appalto per avere questocomunque trovato integrale esecuzione.14.1.2. Ogni ulteriore profilo resta assorbito.14.2. Con il quarto motivo si deduce che, nel revocare ilriconoscimento all’impresa dei danni da rallentamento lavori finoall’11 giugno 1990, per avere dovuto l’impresa montare e smontareil carro-varo per errato posizionamento in seguito a non corretteindicazioni di progetto fornite dal committente, la corte di meritoaveva annullato il lodo interpretando il capitolato speciale nel sensoche lo stesso ponesse a carco dell’appaltatore l’obbligo di acquisireil preventivo benestare delle FF.SS. prima di dare corso ai lavori inprossimità della rete ferroviaria e tanto là dove gli arbitri avevanoben chiarito la portata di quella previsione.I giudici di merito sindacando il giudizio di fatto degli arbitriavevano violato l’art. 829 cod. pro. civ. ed i limiti del giudizio loro36 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022Numero di raccolta generale 11079/2022dei contratti (artt. 1362 e 1366 cod. civ.) non essenDdatoa punbbeliclalazio ne 05/04/2022comune intenzione delle parti quella di traferire all’appaltatorel’onere di ottenere le approvazioni, ma di predisporre i documentied istruire le pratiche.14.2.1. Il motivo è inammissibile per avere la corte romana −nell’osservanza della giurisprudenza applicabile al giudizio arbitraleed ai limiti del suo sindacato nel successivo giudizio di nullità giustai contenuti dell’art. 829 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile− condotto lo svolto sindacato di nullità entro il perimetro definitodalla giurisprudenza di legittimità e tanto per quegli stessi principiche la prima porta a premessa della svolta motivazione (pp. 5 e 6sentenza).Il contrasto con la regola di diritto che presidia e veicolal’accertamento sul fatto (contenuto del contratto concluso tra leparti e determinazione degli oneri gravanti sull’impresa in materiadi autorizzazioni all’uso del carro-varo) è rispettosa dell’art. 360,primo comma. n. 3 cod. proc. civ., dettato sulla violazione di leggededucibile in sede di legittimità ed ai cui contenuti la censuracondotta avverso il decisum arbitrale si è allineata nell’impugnatasentenza (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5633; Cass. 11/10/2006, n.21802).15. Il ricorso incidentale è, in via conclusiva, infondato e varigettato.16. Le spese di lite restano compensate tra le parti in ragionedei complessivi esiti del giudizio.Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, vadato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale ed incidentale,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,37 di 38Numero registro generale 24391/2016Numero sezionale 579/2022ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoNumero di raccolta generale 11079/2022art. 13. Data pubblicazione 05/04/2022 P.Q.MRigetta i ricorsi, in via principale ed incidentale proposti, ecompensa tra le parti le spese di lite.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dàversamento, da parte delle ricorrenti, in via principale edincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis,dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile del 18 febbraio 2022.Il PresidentePietro Campanile38 di 38
Sentenza Cassazione n. 11079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris