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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 47589/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza in data 13/3/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al motivo riguardante l'omessa motivazione dell'aumento di pena applicato per il reato satellite e quelle del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e dei reati di furto aggravato e di invasione di edifici e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti "all' aggravante contestata e alla recidiva", unificati i reati, applicata la diminuente prevista per il rito, lo condannò la pena di mesi sei di reclusione ed € 2000,00 di multa.

Vennero, anche, disposte la confisca del denaro in sequestro e la confisca e distruzione di quanto altro in sequestro.

2. Con sentenza in data 13/3/2024 la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame dell'imputato, dichiarò non doversi procedere in relazione al reato di furto aggravato per mancanza di querela e rideterminò la pena inflitta in anni uno mesi due di reclusione ed C 1400,00 di multa revocando la confisca del denaro.

3. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, il quale, col primo motivo, denuncia, in relazione alla ritenuta rilevanza penale della detenzione di stupefacente contestata, l'erronea applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione.

Si assume che la restituzione del denaro disposta dalla Corte territoriale aveva compromesso la tenuta logica della motivazione in quanto gli altri elementi utilizzati per desumere il fine di spaccio non erano dotati della necessaria valenza significativa e ciò in quanto: droga e oggetti destinati al confezionamento erano stati rinvenuti nell'abitazione; l'imputato risultava essere un consumatore abituale di droghe; l'imputato, in sede di convalida, aveva dichiarato di consumare 2 o 3 grammi di stupefacente al giorno.

Con il secondo motivo, si denuncia il deficit di motivazione non avendo la Corte d'appello argomentato in ordine al motivo del gravame che chiedeva una rimodulazione della pena inflitta per il reato di cui all'articolo 73 connma

5. Si deduce che a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione in relazione a una dosimetria che, in relazione alla reclusione, muoveva dal triplo del minimo edittale.

Con il terzo motivo, si denunzia la "mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, 62 bis e 65 n. 3" cod. pen. in relazione alla riduzione di pena applicata •per le attenuanti generiche.

Si espone che le attenuanti generiche avevano inciso sulla pena inflitta per il reato può grave in misura inferiore ad un terzo e si lamenta che tale decisione non trovava spiegazione della sentenza impugnata.

Con il quarto motivo, si denunzia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen.

Si lamenta che la Corte territoriale nel determinare l'aumento della pena per la continuazione aveva inflitto per il reato di invasione di edifici una pena superiore a quella applicata dal Tribunale di Cosenza e che, detto aumento, era rimasto privo di motivazione.

Si espone, quindi, che il Tribunale di Cosenza per il furto aggravato e per l'invasione di edifici aveva irrogato un aumento di pena pari a mesi sette di reclusione ed C 1000,00 di multa mentre la sentenza della Corte territoriale, una volta venuto meno per difetto di querela il furto aggravato, aveva applicato a titolo di continuazione un aumento pari a mesi cinque ed C 300,00, in proporzione superiore a quanto disposto dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 9t. 2 Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.

1. Giova preliminarmente ricordare che "Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione» (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01)" (Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka).

Nel caso in esame, la restituzione del denaro non produce alcuna incongruenza nel ragionamento probatorio della Corte territoriale non avendo la Corte sostenuto che il denaro era provento di attività lecita ma solo che lo stesso non poteva essere ritenuto prodotto, profitto o prezzo della detenzione contestata, non consentendo la disciplina ratio temporis applicabile di confiscare denaro proveniente da pregresse cessioni di droga.

La doglianza difensiva volta a contestare il giudizio di responsabilità per il reato di spaccio è, quindi, manifestamente infondata.

2. Manifestamente infondati risultano anche i primi due motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

Giova ricordare che nel giudizio di Cassazione non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto).

L 3 Nel caso di specie la pena base per il reato ritenuto principale si colloca ampiamente al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 — 01).

La Corte territoriale, inoltre, nel processo inferenziale volto a provare il fine di spaccio e nella parte di motivazione che sorregge il diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. perviene a un giudizio assai severo in ordine alla gravità del reato contestato al capo a) dell'imputazione evidenziandone la non occasionalità, l'intensità dell'offesa ai beni giuridici tutelati nonché l'elevato disvalore soggettivo del reato.

Tale valutazione sorregge, anche se indirettamente, la dosinnetria contestata con riferimento al reato ritenuto principale ai fini della continuazione costituendo implicita risposta al motivo di gravame volto a censurare quel punto della decisione appellata.

Va ricordato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di ' merito non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023), Lakrafy che in motivazione richiama i precedenti di seguito riportati: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 relativa alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche che è stata ritenuta disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi).Anche la riduzione di pena per le attenuanti generiche, non distante dal massimo permesso, trova spiegazione negli indici di disvalore considerati ai fini di escludere la particolare tenuità del fatto.

3. È, invece, fondata la doglianza relativa all'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione.

E' noto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale l'obbligo di motivazione della pena gravante sul giudice impone, nel caso di reato continuato, in considerazione dell'autonomia dei reati satellite, di giustificare specificatamente non soltanto la pena base ma anche gli aumenti comminati per ognuno dei reati meno gravi.

La medesima pronuncia ha precisato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi" (Sez.

U, n. 47127 del 24.6.2021, Pizzone, rv. 282269-01).

La successiva giurisprudenza di legittimità è ormai assestata nel ritenere che "l'astratto rigore che assiste la decisione del giudice di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente fra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti articolo 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale delle pene " ( Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; conf.

Sez. 7, ord. n. 19438,Carotenuto, 17/4/2024; Sez. 3, n. 18618, 28/3/2024, Ingrassia ed altri, n. m.; Sez. 6, 18590, 28/3/2024, Cari ed altri, n.m.).

4. Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata non ha in alcun modo giustificato, neppure ricorrendo a formule di stile, la pena irrogata per il reato di cui all'art. 633 cod. pen..

Né, poi, la motivazione per il consistente aumento di pena irrogato a titolo di continuazione può essere tratta dall'espressione con cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità al reato satellite dell'art. 131 bis cod. pen.: "la permanenza della condotta in contestazione", infatti, senza la specificazione dell'ambito temporale cui si riferisce, costituisce motivazione generica che non fornisce alcun elemento di fatto cui parametrare il grado di offesa al bene giuridico o l'intensità del dolo.

Nè elementi significativi al fine di dare concretezza a tale espressione si rinvengono in altra parte della sentenza di appello, del tutto silente sulla questione, o nella sentenza di primo grado, essendosi il Tribunale limitato a rilevare che la proprietaria dell'alloggio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva sporto querela per l'occupazione.

5. E', poi, da escludere che in mancanza di tratto grafico possa svolgere opera di supplenza la Corte di legittimità, venendo il rilievo una tipica discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice del merito.

L'art. 132 del cod. pen., nel riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone infatti (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale, attingendo ai canoni allocati nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice.

L'onere motivazionale, come già detto, può ritenersi adempiuto facendo riferimento anche ad uno solo dei criteri elencati in detto articolo ed individuato come prevalente (Sez.

U., n. 5519, del 21/4/1979, Rv. 142252), ma una traccia grafica in tal senso è comunque ineludibile.

Tale obbligo si rende tanto più necessario quanto più la sanzione individuata per retribuire il fatto si discosti, come nel caso in esame, dal minimo previsto dal legislatore (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016, deposito 14/2/2017, non massimata).

6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio che va disposto, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in favore di altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo esame sul punto in ordine al quale la motivazione è stata omessa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'aumento di pena pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza in data 13/3/2024 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza con riferimento al motivo riguardante l'omessa motivazione dell'aumento di pena applicato per il reato satellite e quelle del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cosenza ritenne [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'articolo 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e dei reati di furto aggravato e di invasione di edifici e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti "all' aggravante contestata e alla recidiva", unificati i reati, applicata la diminuente prevista per il rito, lo condannò la pena di mesi sei di reclusione ed € 2000,00 di multa. Vennero, anche, disposte la confisca del denaro in sequestro e la confisca e distruzione di quanto altro in sequestro. 2. Con sentenza in data 13/3/2024 la Corte d'appello di Catanzaro, in accoglimento del gravame dell'imputato, dichiarò non doversi procedere in relazione al reato di furto aggravato per mancanza di querela e rideterminò la pena inflitta in anni uno mesi due di reclusione ed C 1400,00 di multa revocando la confisca del denaro. 3. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, il quale, col primo motivo, denuncia, in relazione alla ritenuta rilevanza penale della detenzione di stupefacente contestata, l'erronea applicazione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione. Si assume che la restituzione del denaro disposta dalla Corte territoriale aveva compromesso la tenuta logica della motivazione in quanto gli altri elementi utilizzati per desumere il fine di spaccio non erano dotati della necessaria valenza significativa e ciò in quanto: droga e oggetti destinati al confezionamento erano stati rinvenuti nell'abitazione; l'imputato risultava essere un consumatore abituale di droghe; l'imputato, in sede di convalida, aveva dichiarato di consumare 2 o 3 grammi di stupefacente al giorno. Con il secondo motivo, si denuncia il deficit di motivazione non avendo la Corte d'appello argomentato in ordine al motivo del gravame che chiedeva una rimodulazione della pena inflitta per il reato di cui all'articolo 73 connma 5. Si deduce che a fronte di uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione in relazione a una dosimetria che, in relazione alla reclusione, muoveva dal triplo del minimo edittale. Con il terzo motivo, si denunzia la "mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132, 62 bis e 65 n. 3" cod. pen. in relazione alla riduzione di pena applicata •per le attenuanti generiche. Si espone che le attenuanti generiche avevano inciso sulla pena inflitta per il reato può grave in misura inferiore ad un terzo e si lamenta che tale decisione non trovava spiegazione della sentenza impugnata. Con il quarto motivo, si denunzia la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e 597 cod. proc. pen. Si lamenta che la Corte territoriale nel determinare l'aumento della pena per la continuazione aveva inflitto per il reato di invasione di edifici una pena superiore a quella applicata dal Tribunale di Cosenza e che, detto aumento, era rimasto privo di motivazione. Si espone, quindi, che il Tribunale di Cosenza per il furto aggravato e per l'invasione di edifici aveva irrogato un aumento di pena pari a mesi sette di reclusione ed C 1000,00 di multa mentre la sentenza della Corte territoriale, una volta venuto meno per difetto di querela il furto aggravato, aveva applicato a titolo di continuazione un aumento pari a mesi cinque ed C 300,00, in proporzione superiore a quanto disposto dal giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 9t. 2 Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre. 1. Giova preliminarmente ricordare che "Il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione» (così Sez. 6, n. 10951 del 15/3/2006, Casula, Rv. 233708 - 01)" (Sez. 1, n. 7687 del 3/11/2023, dep. 2024, Vojka). Nel caso in esame, la restituzione del denaro non produce alcuna incongruenza nel ragionamento probatorio della Corte territoriale non avendo la Corte sostenuto che il denaro era provento di attività lecita ma solo che lo stesso non poteva essere ritenuto prodotto, profitto o prezzo della detenzione contestata, non consentendo la disciplina ratio temporis applicabile di confiscare denaro proveniente da pregresse cessioni di droga. La doglianza difensiva volta a contestare il giudizio di responsabilità per il reato di spaccio è, quindi, manifestamente infondata. 2. Manifestamente infondati risultano anche i primi due motivi relativi al trattamento sanzionatorio. Giova ricordare che nel giudizio di Cassazione non è ammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Inoltre, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., non mass. sul punto). L 3 Nel caso di specie la pena base per il reato ritenuto principale si colloca ampiamente al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 — 01). La Corte territoriale, inoltre, nel processo inferenziale volto a provare il fine di spaccio e nella parte di motivazione che sorregge il diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen. perviene a un giudizio assai severo in ordine alla gravità del reato contestato al capo a) dell'imputazione evidenziandone la non occasionalità, l'intensità dell'offesa ai beni giuridici tutelati nonché l'elevato disvalore soggettivo del reato. Tale valutazione sorregge, anche se indirettamente, la dosinnetria contestata con riferimento al reato ritenuto principale ai fini della continuazione costituendo implicita risposta al motivo di gravame volto a censurare quel punto della decisione appellata. Va ricordato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di ' merito non dà luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 (dep. 2023), Lakrafy che in motivazione richiama i precedenti di seguito riportati: Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500, relativa a fattispecie in cui il giudice di appello, pur non avendo esplicitamente motivato sulla mancata applicazione dell'attenuante della provocazione - espressamente richiesta coi motivi di appello - aveva fatto esplicito riferimento, in motivazione, alla reciprocità di perduranti condotte illecite e di risalenti contrasti tra le parti, rigettando così implicitamente l'invocata attenuante; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340, inerente ad un caso in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 relativa alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche che è stata ritenuta disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi).Anche la riduzione di pena per le attenuanti generiche, non distante dal massimo permesso, trova spiegazione negli indici di disvalore considerati ai fini di escludere la particolare tenuità del fatto. 3. È, invece, fondata la doglianza relativa all'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione. E' noto che le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il principio secondo il quale l'obbligo di motivazione della pena gravante sul giudice impone, nel caso di reato continuato, in considerazione dell'autonomia dei reati satellite, di giustificare specificatamente non soltanto la pena base ma anche gli aumenti comminati per ognuno dei reati meno gravi. La medesima pronuncia ha precisato che "l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi" (Sez. U, n. 47127 del 24.6.2021, Pizzone, rv. 282269-01). La successiva giurisprudenza di legittimità è ormai assestata nel ritenere che "l'astratto rigore che assiste la decisione del giudice di merito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in volta calato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto in ordine singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi, e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente fra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti articolo 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale delle pene " ( Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; conf. Sez. 7, ord. n. 19438,Carotenuto, 17/4/2024; Sez. 3, n. 18618, 28/3/2024, Ingrassia ed altri, n. m.; Sez. 6, 18590, 28/3/2024, Cari ed altri, n.m.). 4. Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata non ha in alcun modo giustificato, neppure ricorrendo a formule di stile, la pena irrogata per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.. Né, poi, la motivazione per il consistente aumento di pena irrogato a titolo di continuazione può essere tratta dall'espressione con cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità al reato satellite dell'art. 131 bis cod. pen.: "la permanenza della condotta in contestazione", infatti, senza la specificazione dell'ambito temporale cui si riferisce, costituisce motivazione generica che non fornisce alcun elemento di fatto cui parametrare il grado di offesa al bene giuridico o l'intensità del dolo. Nè elementi significativi al fine di dare concretezza a tale espressione si rinvengono in altra parte della sentenza di appello, del tutto silente sulla questione, o nella sentenza di primo grado, essendosi il Tribunale limitato a rilevare che la proprietaria dell'alloggio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva sporto querela per l'occupazione. 5. E', poi, da escludere che in mancanza di tratto grafico possa svolgere opera di supplenza la Corte di legittimità, venendo il rilievo una tipica discrezionalità riconosciuta dalla legge al giudice del merito. L'art. 132 del cod. pen., nel riconoscere la discrezionalità del giudice nella applicazione della pena, impone infatti (primo comma, secondo periodo) di indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale, attingendo ai canoni allocati nel corpo del successivo art. 133 dello stesso codice. L'onere motivazionale, come già detto, può ritenersi adempiuto facendo riferimento anche ad uno solo dei criteri elencati in detto articolo ed individuato come prevalente (Sez. U., n. 5519, del 21/4/1979, Rv. 142252), ma una traccia grafica in tal senso è comunque ineludibile. Tale obbligo si rende tanto più necessario quanto più la sanzione individuata per retribuire il fatto si discosti, come nel caso in esame, dal minimo previsto dal legislatore (per un efficace decalogo si veda Sez. 3, n. 6877, del 26/10/2016, deposito 14/2/2017, non massimata). 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio che va disposto, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in favore di altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, per nuovo esame sul punto in ordine al quale la motivazione è stata omessa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'aumento di pena pe
Sentenza Cassazione n. 47589/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris