CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso dall'autorità giudiziaria francese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di associazione per delinquere e rapina, commessi in Francia dal 16 marzo 2022 al 28 ottobre 2022: mandato in esecuzione del quale il prevenuto era stato tratto in arresto in Italia e poi, a seguito di convalida dell'arresto, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. La Corte territoriale disponeva, altresì, che la consegna era stata subordinata alla condizione che il Cammarota, dopo essere stato sottoposto a processo, doveva essere rinviato nello Stato italiano per scontare la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicata dallo Stato straniero richiedente. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Cammarota, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 6, comma 1, lett. e) ed f), e 161, comma 1, legge n. 69 del 2005, per avere la Corte distrettuale accolto la richiesta di consegna, benché nel mandato di arresto europeo emesso dal Procuratore presso il Tribunale giudiziario di Parigi fosse stata omessa la descrizione delle modalità e del "grado" di partecipazione del Cammarota alla presunta associazione per delinquere e l'indicazione del limite edittale minimo di pena previsto per quel delitto: dati informativi che la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto acquisire compiendo un'attività istruttoria integrativa. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 18 -bis, comma 1, lett. a) e b), legge n. 69 del 2005, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito disatteso l'eccezione di rifiuto facoltativa, con la quale la difesa aveva rappresentato come il Cammarota sia sottoposto in Italia a misura cautelare per una rapina asseritamente da lui commessa: reato questo almeno in parte sovrapponibile a quello per il quale si sta procedendo in Francia, che gli è stato contestato come commesso nello stesso periodo, almeno in parte anche in Italia (come confermato dal fatto che, in occasione del suo arresto, egli era stato trovato in possesso di due orologi, di cui uno della stessa marca di quello oggetto della rapina consumata a Parigi). [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. In passato nella giurisprudenza legittimità si era puntualizzato che l'omessa allegazione al mandato d'arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, secondo la previsione dell'art. 6, comma 4, lett. a), legge n. 69 del 2005, non costituiva causa ostativa alla decisione di consegna, laddove lo Stato d'emissione abbia comunque offerto all'autorità giudiziaria italiana tutti gli elementi utili per esercitare il suo controllo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 26214 del 16/09/2020, Poti, Rv. 279611). Tale principio giurisprudenziale è stato poi "codificato" dal legislatore che, con il d.lgs. n. 10 del 2021, proprio in un'ottica di semplificazione della materia e di valorizzazione della regola del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi nello spazio giuridico europeo, ha abrogato la richiamata disposizione del comma 4 dell'art. 6 legge n. 69 del 2005: sicché oggi è pacifico che l'intervenuta elisione dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo, come motivo di rifiuto alla consegna, la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021, M., Rv. 282253). Sotto altro e complementare punto di vista, la doglianza difensiva è aspecifica, dal momento che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella quale vi è una analitica valorizzazione dei fatti e degli elementi di prova indicati dall'autorità giudiziaria francese a carico dell'odierno ricorrente; e nella quale è stato pure precisato come le pene previste per i gravi reati per i quali il Cammarota è indagato, rispettano il limite edittale fissato dall'art. 7, comma 3, legge n. 69 del 2005. 3. Il secondo motivo del ricorso, nella parte in cui sono stati dedotti vizi di motivazione, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ed infatti, in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del già richiamato d.lgs. n. 10 del 2021, all'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è più ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così, tra le molte, Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorghe, Rv. 282911). 4. Lo stesso secondo motivo, nella parte in cui è stata censurata l'erronea applicazione dell'art. 18 della legge n. 69 del 2005, è del tutto privo di pregio, in quanto gli accertamenti compiuti dalla Corte di appello di Napoli hanno consentito di verificare che la rapina per la quale il Cannmarota è sottoposto ad indagini in Italia riguarda un reato commesso a Milano il 27 ottobre 2022, ed è, perciò, un fatto ontologicamente diverso dalle rapine che erano state commesse a Parigi nel marzo 2022, per le quali sta procedendo l'autorità giudiziaria francese; mentre è ancora da verificare il collegamento, prospettato dalla difesa in termini molto generici, tra l'ipotesi di reato associativo contestata al Camnnarota dai giudici francesi e lo specifico episodio delittuoso consumato dal prevenuto a Milano. In tale contesto, nel quale è irrilevante la circostanza che a ottobre 2022 il Camnnarota sia stato fermato dalla polizia stradale di Caserta e trovato in possesso di due orologi di lusso, di cui uno probabilmente provento della rapina consumata sette mesi prima a Parigi, appare legittima la decisione della Corte territoriale di negare l'applicabilità della causa di rifiuto facoltativa prevista dall'art. 18-bis legge n. 69 del 2005, che consente all'autorità giudiziaria italiana di rinviare la consegna del soggetto interessato solo quando vi siano esigenze processuali che giustifichino il trattenimento in Italia del prevenuto, e solamente se vi sia identità, anche parziale, tra i fatti di reato per i quali lo stesso è imputato in Italia e quelli per i quali è stato emesso il mandato di arresto europeo. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli ulteriori adempimenti di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla canceller