CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 1969
Cassazione n. 04845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27/03/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto; letti i motivi nuovi nonché la memoria aggiuntiva ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 marzo 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riparazione proposta ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], 'in relazione alla detenzione da questi patita nel procedimento penale in cui gli era stato contestato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e, in particolare, l'appartenenza alla locale di Siderno, avendo eseguito le direttive di [OSCURATO:PERSONA], cl. 56, detto "u bucatu" con il quale intratteneva rapporti continui, fungendo da autista, recapitando messaggi per suo conto, dando indicazioni di voto in occasione delle competizioni elettorali come stabilito dalla consorteria. Da detta imputazione, confermata in via provvisoria dal Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA] veniva definitivamente assolto dal Tribunale di Locri, in sede di rinvio, con la formula per non aver commesso il fatto, ritenendo non provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione volontaria e stabile del [OSCURATO:PERSONA] alla cosca di Vidrangheta operante a Siderno avuto riguardo alla natura "episodica e occasionale, comunque svolta per ragioni di suo sostegno privato e non nell'interesse e per il rafforzamento del gruppo mafioso". Proposto appello dal Pubblico Ministero, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la decisione assolutoria iassumendo non esservi prova «del fatto che egli abbia attivamente concorso alla gestione delle attività commerciali fittiziamente intestate a terzi ma effettivamente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], o più in generale di essersi adoperato per favorire la cosca [OSCURATO:PERSONA] nel suo complesso». 2. La Corte calabrese ha escluso il diritto all'indennizzo, ritenendo sussistente un comportamento gravemente colposo del [OSCURATO:PERSONA] che ha ravvisato nella contiguità dell'interessato con alcuni esponenti della 'ndrangheta e ciò ha fatto prendendo spunto dalla stessa sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha espresso il rapporto dell'istante in termini di "contiguità" in quanto ha ritenuto che l'istante «si sia mosso in modo ambiguo ed inopportuno su un territorio intriso di ndrangheta sottovalutando il peso dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e la possibile incidenza negativa sulla sua vita ad opera dell'imbarazzante parentela con [OSCURATO:PERSONA]». Il tutto accertata, già in sede di merito, la consapevolezza in capo al ricorrente del ruolo apicale svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno della omonima cosca. 3. E' stato proposto ricorso nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] f articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. La difesa, passando in rassegna i fatti oggetto del procedimento penale, rileva che quelli che gli stessi giudici di merito hanno definito "limitatissimi" incontri con [OSCURATO:PERSONA], sono stati indicati dalla Corte della riparazione come "frequentazione". Già il Tribunale di Locri aveva rilevato, quanto alla asserita qualifica di "autista" che si era trattato di nove occasioni in un anno in cui il ricorrente aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] e comunque prima che venisse attinto dalla misura di prevenzione. Sotto altro profilo, relativamente alla vicenda di [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero si era limitato a una congettura: [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto a una donna di [OSCURATO:PERSONA] per cercare una persona alla quale portare una "imbasciata". Assume il ricorrente che "Ntoni" di [OSCURATO:PERSONA] non ha nulla a che spartire con "Ntoni u bucatu" essendo il primo un debitore di prodotti da forno di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte della riparazione, quale "giudice dell'intero processo", avrebbe omesso di valutare passaggi fondamentali segnalati dai giudici di merito in cui il ricorrente aveva manifestato aperta avversione al crimine, come risulta dalla vicenda relativa a tale Briguglio indicata a pag. 2 della ordinanza impugnata come pure il riferimento operato alla raccolta di voti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], frutto del travisamento del significato dei dialoghi intercettati. Ancora si deduce il vizio di motivazione laddove a pag. 10 la Corte della riparazione afferma, in maniera contraddittoria, che i comportamenti tenuti, per quanto penalmente irrilevanti e in quanto tenuti per la .condizione di paura rispetto al sodalizio, risultano, comunque, contrari alle regole di diligenza dell'uomo medio. Secondo la .difesai.poi, la Corte della riparazione ha omesso di considerare una serie di criticità che erano state evidenziate, contenute nelle relazioni di polizia, tra cui la biografia del [OSCURATO:PERSONA]. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi e memoria con cui ribadisce le violazioni in cui è incorsa la Corte della riparazione che, tra l'altro, non si sarebbe soffermata sulle "forzature della Procura DDA che hanno falsato il percorso motivazionale pur marcatamente indicate in memoria": così l'affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non lavorava e il sequestro delle somme ritenute di provenienza illecita, restituite con la sentenza . di primo grado essendo stato accertata l'attività di panificatore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a farvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082, in cui si è ritenuto immune da censure il rigetto della richiesta di. indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall'istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice delta cautela lo aveva ritenuto inserito, nonché Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01). Ne consegue che, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo all'insorgenza del diritto, azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine, ribadendosi - con 'specifico riferimento alla rilevanza delle -frequentazioni cc.drl. ambigue - che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondàre un'affermazione •di. responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diver.si fini che ci occupano (Sez. 4, n. 574 del .05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 - 01; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 - 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01). Agli stessi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) /e apprezzare, nell'autonomia di giudizio che gli è propria, la sussistenza o meno di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo, del convincimento conseguito, motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458). Con riferimento alla natura dei comportamento ostativo è stato ripetutamente affermato che lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498.- 01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 258610; Sez. 3, n. 39199 dell'01/07/2014, Rv. 260397). 3. Nel caso di specie, la Corte della riparazione, con motivazione non manifestamente illogica e congrua, ha ritenuto che il comportamento 'tenuto dal [OSCURATO:PERSONA] abbia dato causa alla indebita privazione della libertà e al mantenimento della misura cautelare. In particolare, il giudice della riparazione ha ritenuto insussistenti i presupposti per dare luogo alla riparazione sulla scorta del comportamento attiv.o tenuto da [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei rapporti fiduciari intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], capo dell'ominima cosca, fungendo anche da suo autista, recapitando per suo conto messaggi, indicando a terzi i candidati da votare in occasione delle competizioni elettorali e svolgendo attività di ausilio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], come emerso dall'attività di intercettazione. Condotte queste che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, pur non essendo state ritenute idonee 'a provare un contributo in favore della consorteria criminale, non sono state escluse dal giudice della cognizione. La Corte della riparazione in proposito ha riportato 'un passaggio della motivazione della sentenza assolutoria con cui è stata ritenuta non provata .«al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione volo.ntaria.e stabile ..... alla cosca di ndranghera operante in Siderno ... l'attività ausiliatrice che egli ha svolto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] cl. 56 - ancorché soggetto apicale della consorteria in valutazione e di cui egli aveva piena consapevolezza - è apparsa episodica e occasionale e, comunque, svolta per ragioni di suo sostegno privato e non nell'interesse e per il rafforzamento del gruppo mafioso di sua appartenenza, in quanto quest'ultimo aspetto non è risultato in alcun modo provato». Nel solco dei principi giurisprudenziali in subiecta materia e in seguito a un concreto confronto non solo can la fase cautelare ma anche con le sentenze assolutorie che non hanno affatto negato le frequentazioni con un soggetto che ricopriva un ruolo di vertice in seno a un sodalizio criminale di `ndrangheta, la Corte della riparazione ha ritenuto la sussistenza della condotta. ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. In proposito la Corte territoriale ha rilevato che la stessa Corte di merito ha qualificato la condotta del ricorrente in termini di "contiguità", ne ha descritto l'agire come "ambiguo e inopportuno" in un contesto territoriale "intriso di ndrangheta.",_.so 4. E' stato ritenuto irrilevante che si sia pervenuti in sede di cognizione al giudizio di assoluzione sulla scorta dello stesso quadro indiziario esistente nella fase cautelare poiché si tratta di una possibilità fisiologica dato che il giudizio cautelare, a differenza di quello penale, non si fonda sulla regola dell'al di là del ragionevole dubbio, esigendo solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Sul punto questa Corte ha precisato che, nel giudizio avente ad oggetto l'istanza di riparazione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 - 01) possono valorizzarsi gli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione senza che rilevi che quest'ultimo sia stato definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di una evenienza fisiologiamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 5. Nel caso in esame, ferma restando la ritenuta inidoneità del materiale probatorio a provare oltre ogni ragionevole dubbiox la vicinanza ad . [OSCURATO:PERSONA], la disponibilità, sia pure in nove occasioni in un anno, ad accompagnarlo in macchina (poco importa se prima o dopo l'emissione della misura di prevenzione nei confronti del suddetto della quale il ricorrente aveva piena contezza anche rispetto alle prescrizioni impartite) sono stati ritenuti comportamenti che denotano macroscopica negligenza in quanto espressione di frequentazioni ambigue e di evidente contiguità con ambienti di criminalità organizzata tali da contribuire,dal punto di vista causale. all'adozione e al manteimento della misura cautelare. Il provvedimento Impugnato appare motivato ed esaustivo, logico e privo di contraddizioni in conformità agli orientamenti della giurisprudenza sopra richiamati / atteso che ha individuato con puntualità le condotte del ricorrente poste all'attenzione del giudice della cautela e non escluse dai giudici di merito, nonostante l'assoluzione. Secondo il ragionamento esplicativo adottato, che il ricorrente abbia comunque svolto un'opera di intermediazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si ricavarebbe dalla stessa sentenza della Corte di appello laddove si legge che si era prestato «nel tenere rapporti conr [OSCURATO:PERSONA] e nel cercare di recuperare» il denaro che questi doveva ad [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente è stato messo in evidenza quanto evidenziato dal Tribunale di Locri che a pag. 206 così argomenta k.-sal~ rrfettante. Dte "sapeva perfettamente che [OSCURATO:PERSONA] era il socio occulto di quell'agenzia di viaggi ... era a conoscenza anche della circostanza che u bucatu era socio occulto di un'altra attività commerciale ovverossia di un tabacchino formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e ubicato anch'esso all'interno del complesso commerciale Le gru» circostanza che non risulta smentita dalla pronuncia del giudice di secondo grado. Da ciò si è inferita la piena consapevolezza in capo all'istante della natura .1 illecita degli interessi e degli ~di [OSCURATO:PERSONA] a cui prestava la sua disponibilità, condotta che, in uno alla elevata caratura criminale del suddetto ,è stata ritenuta sconveniente e ambigua nonché contraria ai doveri di ordinaria diligenza e a cui è stata, motivatamente, riconosciuta incidenza causale nella detenzione cautelare sofferta. 6. Rilevato, alla luce di quanto detto, che le doglianze difensive, che si risolvono nella diversa interpretazione degli elementi fattuali valutati dai giudici della riparazione, non paiono idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito •dal giudice delta riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti evidenziando come le condotte certamente L 4 ,{.'22 imprudenti e ambigue 'soAry state direttamente incidentioulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimenti restrittivo, il ricorso deve essere rigettato. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per 'ingiusta detenzione senza. confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna