CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42656/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VITTORIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, chiedendone l'annullamento, avverso l'ordinanza del 15 ottobre 2020, con la quale la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza di revisione della sentenza della Corte d'assise di appello di Torino del 6 aprile 2017, irrevocabile il 30 maggio 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di detenzione e porto d'arma, omicidio aggravato e occultamento di cadavere in danno di [OSCURATO:PERSONA].A fondamento dell'istanza di revisione, il richiedente ha prospettato - ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - la sopravvenienza di nuove prove, alla luce del memoriale scritto, recapitato al condannato, a firma di [OSCURATO:PERSONA], con il quale la medesima, nel ritrattare le dichiarazioni rese in sede processuale, aveva ricondotto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente ai coimputati, separatamente giudicati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputando le precedenti accuse a pressioni subìte nel corso delle investigazioni. Con il provvedimento impugnato, la Corte territoriale - premessa la natura del giudizio di revisione - ha rigettato l'istanza, reputando la mancanza dei requisiti di cui all'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto gli elementi dimostrativi di cui è stata prospettata la novità originano da una fonte testimoniale de relato, costituente - nell'impianto argomentativo della sentenza di condanna - solo uno dei plurimi riscontri individualizzanti, anche di natura oggettiva, delle chiamate in correità rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a carico dello Jerinò, con conseguente inidoneità della nuova versione resa dalla Falco alla complessiva riconsiderazione degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte d'appello di Milano ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce "violazione della legge penale" in riferimento all'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale escluso il carattere di novità delle dichiarazioni rese dalla Falco, articolate in sei punti contenenti plurime informazioni verificabili, assimilandole ad una mera ritrattazione e così svalutandone irragionevolmente la portata demolitoria del giudicato, senza verificare gli specifici elementi di prova che, invece, ne asseverano la veridicità. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la medesima censura quanto all'asserita irrilevanza del memoriale, contenente informazioni tali da imporre la rivalutazione delle dichiarazioni dei due coimputati, Parlato e Mandrile, in particolare riguardo il numero dei colpi esplosi e le modalità dell'assunzione a sommarie informazioni della medesima Falco; elementi del tutto idonei a determinare una diversa lettura dei riscontri, consistenti non già in elementi oggettivi, bensì in "mere narrazioni fattuali". Per altro verso, si contesta l'omessa assunzione della testimonianza della Falco, richiesta con l'istanza di revisione ed invece immotivatamente disattesa.2.3. Con il terzo motivo, deduce omessa motivazione in ordine alla mancata assunzione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti, con riferimento alla perizia medico-legale sulle spoglie della vittima ed all'accertamento scientifico dell'esame di tracce biologiche rilevate sull'autovettura Volvo V 40, trattandosi di accertamenti atti ad asseverare la veridicità delle sopravvenute dichiarazioni della Falco e a destabilizzare il sostrato probatorio su cui è stata fondata la condanna. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto proposto dal difensore non legittimato. 1. Questa Corte ha, anche di recente (Sez. 6, n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223), ribadito come, in tema di revisione, è inammissibile l'istanza proposta dal difensore privo di procura speciale, in quanto l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, trovando siffatta limitazione giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta. 1.1. Nel solco di un orientamento già consolidato (Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, Marchesini e altro, Rv. 235197; vedi anche Sez. 3, n. 16743 del 04/03/2009, Avino, Rv. 243619), si è riaffermato come il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., dichiara inammissibile o rigetta la richiesta volta ad ottenere la revisione, debba essere proposto dal difensore munito di procura speciale. Siffatto principio è stato ancorato al chiaro tenore testuale dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., che prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato, ed al rilievo che tale limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione, che si ripercuote necessariamente sugli atti successivi. Del resto, l'art. 640 cod. proc. pen. prevede, sia per la proposizione della richiesta dinanzi alla Corte territoriale, sia per la proposizione del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rv. 276080) Tanto implica che, anche nel caso in cui l'istanza sia presentata dal difensore già munito di procura speciale, a tale difensore non è attribuita tout court la "legittimazione" per proporre autonomamente ricorso per cassazione, essendo necessario che sia munito di specifica procura per il ricorso di legittimità. 1.2. Né, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23/6/2017, n. 103, che all'art. 1 comma 63 ha modificato l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. sopprimendo la possibilità di ricorso personale dell'imputato e all'art. 1 comma 54 ha riservato la facoltà di sottoscrivere il ricorso, le memorie e i motivi nuovi, a pena di inammissibilità, ad avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti, vi sono ragioni che consentono di superare il dato testuale di cui all'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'imputato. Tali modifiche normative rispondono, infatti, alla specifica esigenza di assicurare un elevato livello di professionalità, adeguato all'importanza e difficoltà tecnica del giudizio di legittimità, ma non contraddicono il carattere assolutamente personale della richiesta di revisione e delle successive opzioni del condannato in ordine alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione. Sicché quelle modifiche non impongono in alcun modo un'equiparazione, in punto di legittimazione, tra la disciplina dell'impugnazione dell'imputato e quella del ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., abbia dichiarato l'inammissibilità o rigettato la richiesta di revisione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). L'istanza di revisione ha, infatti, carattere "personale", ripercuotendosi necessariamente sugli atti successivi che riguardano la persona condannata. 1.3. Quanto sopra evidenziato non significa affatto che l'interessato possa presentare ricorso personale avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revisione. La disciplina evocata non riguarda le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso per cassazione, bensì la legittimazione all'impugnazione. Così come chiarito dalle Sezioni unite nella già richiamata sentenza Aiello, deve ritenersi che l'art. 613 cod. proc. pen. non disciplina la legittimazione all'impugnazione, ma «unicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso, imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte. Da tale esito ricostruttivo del sistema discendono due fondamentali conseguenze: a) per un verso, l'art. 571 cod. proc. pen, esclude espressamente, attraverso il formale richiamo all'art. 613 cod. proc. pen., che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione; b) per altro verso, è quest'ultima norma a disciplinare le modalità ed i requisiti soggettivi per la redazione e la sottoscrizione del ricorso, ferma restando l'autonoma legittimazione alla proposizione dell'impugnazione da parte del difensore, che continua a trovare la propria fonte nell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. Valorizzando il tradizionale canone dogmatico incentrato sulla esigenza di mantenere una precisa linea di distinzione tra il profilo della legittimazione all'impugnazione e quello attinente alle concrete modalità di esercizio di tale diritto, deve pertanto ritenersi che la modifica dell'art.613 cod. proc. pen. non ha determinato la tacita abrogazione di tutte le previsioni normative che contemplano il ricorso per cassazione dell'imputato, dovendo tali disposizioni essere correttamente inquadrate quali specifiche fonti di attribuzione della mera legittimazione soggettiva all'impugnazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità opera, in definitiva, con riferimento a tutte le ipotesi, codicistiche ed extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali ad esso equiparati». La stessa sentenza ha svolto analoghe puntualizzazioni con riferimento ad altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. «Questa Corte (Sez. U, n. 32744 del 27 luglio 2015, Zangari, Rv. 264048) si è occupata della problematica relativa alla legittimazione a proporre il ricorso straordinario, ponendo in rilievo l'autonomia del profilo attinente alla legittimazione ad impugnare, che è riferibile al solo soggetto "condannato" quale strumento eccezionale di tutela da possibili errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui comunque sfavorevole, rispetto alle concrete modalità di proposizione di un ricorso le cui peculiarità precludono l'applicabilità del disposto dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., in quanto espressamente riferito al "difensore dell'imputato" e non al "difensore del condannato". Muovendo da tali premesse la Corte ha quindi affermato che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria. All'esigenza riconnessa al compimento di tale specifico atto - che si rende necessario solo nel caso in cui venga dedotto un mero errore materiale (Sez. 4, n. 7660 del 17/11/2005, dep. 2006, Pero, Rv. 233395) — ed è volto a formalizzare il conferimento della rappresentanza del titolare della legittimazione sostanziale in vista del compimento di un determinato e particolare atto processuale, ossia di un ricorso avente ad oggetto la richiesta "rescindente" di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., il legislatore ha pertanto affiancato l'ulteriore garanzia di effettività della difesa contemplata in via generale dagli art. 613, comma 1 e 571, comma 1, cod. proc. pen., ai fini dell'esercizio del relativo ius postulandi esclusivamente attraverso il patrocinio di un difensore le cui capacità tecniche risultino selezionate in virtù della sua iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione». E' stato quindi affermato il principio secondo il quale il ricorso straordinario per errore di fatto, previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). In altri termini, la presentazione della richiesta di revisione da parte del difensore del condannato, con contestuale nomina di difensore di fiducia, non implica di per sé l'attribuzione al difensore della legittimazione di proporre autonomamente ricorso per cassazione. 2. Nel caso in esame, il difensore ricorrente non enuncia la qualità di procuratore speciale, né allega al ricorso il necessario conferimento del munus, di cui, peraltro, neppure vi è menzione nell'ordinanza impugnata. Né dalla consultazione degli atti è dato rinvenire il necessario mandato. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato. 3. Il ricorso è, comunque, manifestamente infondato. Nel delibare la portata innovativa delle dichiarazioni postume della teste Falco, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, anche di recente riaffermato (Sez. 4, n. 29952 del 14/10/2020, G., Rv. 279714), secondo cui la sola ritrattazione del testimone d'accusa non integra prova nuova, richiesta per la revisione, essendo necessari specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione; e, dalla stessa prospettazione del ricorrente, si evince come gli "specifici elementi di prova che avvalorino la falsità della deposizione" restino intrinsecamente affidati alla nuova versione resa dalla Falco, di cui presuppongono - in disparte la questione dell'essere la medesima fonte non già prova d'accusa, ma mero riscontro de relato - l'affidabilità, e non siano, invece, rispetto alla medesima propalazione precostituiti ed allegati, in tal modo invertendo inammissibilmente lo standard connotativo della nuova prova, che deve esser dotata ex se di attitudine demolitoria della condanna di cui si chiede la revisione. Il ricorso è, pertanto, anche sotto tale profilo inammissibilmente formulato.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro quattromila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame