CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2024
Cassazione n. 44675/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18982/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 28 settembre 2024; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - ribadito con la citata memoria - che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il