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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 36490/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6567/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, con sede in Catania, al [OSCURATO:PERSONA] n. 50 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCZ CML41 A26 C351Z), rappresentata e difesa Silenzio-rifiuto istanza rimborso – Decadenza in favore dell’amministrazione – Rilevabilità d’ufficio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53E11 C927C) ed elettivamente domiciliata presso il su o domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta mandato in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso l a sente nza n. 6537 / 13 / 20 20 emessa dalla C TR Sicilia il 19/11/2020 e notificata il 02/02/2021 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso il silenzio-rifiuto sulla propria istanza di rimborso delle somme versate per gli anni 1990-1992 a seguito del sisma del 1990.

2. La CommissioneTributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che non vi fosse la prova della effettiva ricezione della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’amministrazione finanziaria non aveva eccepito la mancata ricezione della raccomandata della società contenente la richiesta di rimborso (ma solo la sua tardività) e che la contribuente aveva prodotto in giudizio una autocertificazione attestante di non aver beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis” e di non aver superato il relativo ammontare né nel triennio 1990-1992 né in quello successivo, con la conseguenza che aveva diritto al rimborso del 90% delle somme versate in quel triennio a titolo di Ilor, Irpeg ed Irpef.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 5.Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria difensiva.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 dPR n. 546/1992 e 2969 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il termine di due anni entro cui deve essere presentata istanza di restituzione dell’indebito all’Ufficio è di decadenza, con la conseguenza che la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio dal giudice.

1.1. Il motivo è fondato.

Va premesso che l'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere presentata nel termine di decadenza di due anni dal giorno in cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria si è resa definitiva, termine che, nell'ipotesi di adempimento rateale, decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento frazionato (Sez. 5, Ordinanza n. 2420 del 03/02/2021).

In particolare, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Sez. 5, Ordinanza n. 5167 del 26/02/2020), vale a dire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ciò debitamente premesso, le decadenze stabilite dalle leggi fiscali in favore dell'amministrazione finanziaria - quale, appunto, quella in esame - attengono a situazioni non disponibili dall'amministrazione medesima, e, perciò, a mente dell'art. 2969 c.c., rientrano fra quelle rilevabili dal giudice anche d'ufficio.

Pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi dell'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Sez. 5, Sentenza n. 9940 del 28/07/2000; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 10591 del 19/07/2002 e Sez. 5, Sentenza n. 18151 del 09/09/2004); tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (Sez. 5, Ordinanza n. 32637 del 12/12/2019).

In particolare, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove, a maggior ragione con riguardo ai tributi armonizzati per i quali il profilo di indisponibilità è maggiormente accentuato, costituendo risorse proprie dell'Unione europea (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 22399 del 26/09/2017).

Ne consegue che erroneamente la CTR ha affermato che l’eccezione di “mancata ricezione” non poteva essere sollevata d’ufficio, trattandosi di una eventuale decadenza e quindi come tale spettante alla A.F. che, di contro, ha eccepito solo la tardività .

E’ vero che, nel caso in cui una società si avvalga del servizio postale per chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate, l'istanza deve considerarsi tempestiva quando venga presentata all'ufficio postale per la spedizione entro il termine di decadenza previsto dalla legge, senza che rilevi la circostanza che la stessa sia pervenuta all'amministrazione destinataria dopo la scadenza del termine anzidetto; ma è altrettanto vero che, qualora la richiesta, ancorché spedita nel termine, non giunga effettivamente a destinazione, non si verifica l'effetto di interruzione del termine di decadenza.

Pertanto, sebbene la tempestività dell'istanza di rimborso vada ancorata alla data della presentazione per la spedizione ai servizi postali, l'obbligo della Pubblica amministrazione di provvedere sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza.

Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione eccepisca (anche in appello) di non aver ricevuto l'istanza, il contribuente è tenuto a provare che alla spedizione della domanda sia seguita anche la ricezione della stessa.

Da ultimo, essendosi, come detto, al cospetto di situazioni non disponibili, trova applicazione l’art. 2968 c.c., alla cui stregua le parti non possono rinunziare alla decadenza e, dunque, mutatis mutandis, sottrarre il fatto agli oneri probatori attraverso il comportamento processuale di non contestazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR desunto l’implicita ammissione di aver ricevuto la richiesta di rimborso per il sisma del 1990 dalla circostanza che l’amministrazione finanziaria avesse eccepito solo la sua tardività.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di impugnazione proposto dalla contribuente, avente ad oggetto la questione della duplicazione del beneficio fiscale sollevata dai giudici di prime cure.

4. I due motivi restano assorbiti nell’accoglimento del primo, pur dovendosi evidenziare che, avuto riguardo al terzo, la ricorrente sarebbe carente di interesse, atteso che, essendosi in presenza di un rilievo operato dalla CTP in danno della contribuente, sarebbe stato onere, oltre che interesse, di quest’ultima, se del caso, dolersene.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso di rigettareil ricorso originario del contribuente.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte in ordine alla decorrenza del termine biennale di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso solo tra il 2020 e il 2021, per compensare integralmente le speserelative ai gradi di merito, laddove quelledel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle del presente giudizio, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6567/2021proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in liquidazione, con sede in Catania, al [OSCURATO:PERSONA] n. 50 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCZ CML41 A26 C351Z), rappresentata e difesa Silenzio-rifiuto istanza rimborso – Decadenza in favore dell’amministrazione – Rilevabilità d’ufficio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 53E11 C927C) ed elettivamente domiciliata presso il su o domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL], giusta mandato in calce al controricorso; -controricorrente – -avverso l a sente nza n. 6537 / 13 / 20 20 emessa dalla C TR Sicilia il 19/11/2020 e notificata il 02/02/2021 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania avverso il silenzio-rifiuto sulla propria istanza di rimborso delle somme versate per gli anni 1990-1992 a seguito del sisma del 1990. 2. La CommissioneTributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che non vi fosse la prova della effettiva ricezione della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che l’amministrazione finanziaria non aveva eccepito la mancata ricezione della raccomandata della società contenente la richiesta di rimborso (ma solo la sua tardività) e che la contribuente aveva prodotto in giudizio una autocertificazione attestante di non aver beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de minimis” e di non aver superato il relativo ammontare né nel triennio 1990-1992 né in quello successivo, con la conseguenza che aveva diritto al rimborso del 90% delle somme versate in quel triennio a titolo di Ilor, Irpeg ed Irpef. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 5.Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria difensiva. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 21, 22 e 27 dPR n. 546/1992 e 2969 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il termine di due anni entro cui deve essere presentata istanza di restituzione dell’indebito all’Ufficio è di decadenza, con la conseguenza che la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio dal giudice. 1.1. Il motivo è fondato. Va premesso che l'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere presentata nel termine di decadenza di due anni dal giorno in cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria si è resa definitiva, termine che, nell'ipotesi di adempimento rateale, decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento frazionato (Sez. 5, Ordinanza n. 2420 del 03/02/2021). In particolare, l'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) costituisce norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (Sez. 5, Ordinanza n. 5167 del 26/02/2020), vale a dire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò debitamente premesso, le decadenze stabilite dalle leggi fiscali in favore dell'amministrazione finanziaria - quale, appunto, quella in esame - attengono a situazioni non disponibili dall'amministrazione medesima, e, perciò, a mente dell'art. 2969 c.c., rientrano fra quelle rilevabili dal giudice anche d'ufficio. Pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi dell'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (Sez. 5, Sentenza n. 9940 del 28/07/2000; conf. Sez. 5, Sentenza n. 10591 del 19/07/2002 e Sez. 5, Sentenza n. 18151 del 09/09/2004); tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente ad impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (Sez. 5, Ordinanza n. 32637 del 12/12/2019). In particolare, la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purchè emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio; sicché essa è sottratta al regime delle eccezioni nuove, a maggior ragione con riguardo ai tributi armonizzati per i quali il profilo di indisponibilità è maggiormente accentuato, costituendo risorse proprie dell'Unione europea (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 22399 del 26/09/2017). Ne consegue che erroneamente la CTR ha affermato che l’eccezione di “mancata ricezione” non poteva essere sollevata d’ufficio, trattandosi di una eventuale decadenza e quindi come tale spettante alla A.F. che, di contro, ha eccepito solo la tardività . E’ vero che, nel caso in cui una società si avvalga del servizio postale per chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate, l'istanza deve considerarsi tempestiva quando venga presentata all'ufficio postale per la spedizione entro il termine di decadenza previsto dalla legge, senza che rilevi la circostanza che la stessa sia pervenuta all'amministrazione destinataria dopo la scadenza del termine anzidetto; ma è altrettanto vero che, qualora la richiesta, ancorché spedita nel termine, non giunga effettivamente a destinazione, non si verifica l'effetto di interruzione del termine di decadenza. Pertanto, sebbene la tempestività dell'istanza di rimborso vada ancorata alla data della presentazione per la spedizione ai servizi postali, l'obbligo della Pubblica amministrazione di provvedere sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza. Ne deriva che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione eccepisca (anche in appello) di non aver ricevuto l'istanza, il contribuente è tenuto a provare che alla spedizione della domanda sia seguita anche la ricezione della stessa. Da ultimo, essendosi, come detto, al cospetto di situazioni non disponibili, trova applicazione l’art. 2968 c.c., alla cui stregua le parti non possono rinunziare alla decadenza e, dunque, mutatis mutandis, sottrarre il fatto agli oneri probatori attraverso il comportamento processuale di non contestazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR desunto l’implicita ammissione di aver ricevuto la richiesta di rimborso per il sisma del 1990 dalla circostanza che l’amministrazione finanziaria avesse eccepito solo la sua tardività. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di impugnazione proposto dalla contribuente, avente ad oggetto la questione della duplicazione del beneficio fiscale sollevata dai giudici di prime cure. 4. I due motivi restano assorbiti nell’accoglimento del primo, pur dovendosi evidenziare che, avuto riguardo al terzo, la ricorrente sarebbe carente di interesse, atteso che, essendosi in presenza di un rilievo operato dalla CTP in danno della contribuente, sarebbe stato onere, oltre che interesse, di quest’ultima, se del caso, dolersene. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, nel senso di rigettareil ricorso originario del contribuente. Sussistono giusti motivi, rappresentati dall’essersi consolidato l’orientamento di questa Corte in ordine alla decorrenza del termine biennale di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso solo tra il 2020 e il 2021, per compensare integralmente le speserelative ai gradi di merito, laddove quelledel presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa integralmente le spese relative ai gradi di merito e condanna la resistente al rimborso di quelle del presente giudizio, ch
Sentenza Cassazione n. 36490/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris