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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39142/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Marcet7 in Colombia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Roma.

Visti dli atti, la sentenza impugnata il ricorso e la rinuncia del difensore alla trattazione orale del procedimento; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.651 cod. pen. (capo c) perché estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, con riferimento alla condanna per i reati di resistenza(capo a) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo b), commessi il 23 maggio 2016, riducendo la pena a mesi cinque di reclusione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Melle, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Vizio di motivazione in relazione alle deduzioni difensive.

Emerge una macroscopica difformità fra i motivi di appello effettivamente proposti e quelli riassunti dalla Corte di appello nel corpo della sentenza.

In primo luogo la Corte di appello elenca tre motivi in luogo dei quattro proposti; quanto agli altri motivi, omette completamente di valutare e confrontarsi con gli stessi.

In particolare: -per quanto concerne il primo motivo, che atteneva alla condotta del reato di cui al capo c), la difesa chiedeva l'assoluzione dal reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché emergeva ictu ocull dalla testimonianza degli operanti che l'imputata aveva fornito agli stessi la propria patente di guida, mentre la Corte di appello dichiarava il reato prescritto; - per quanto concerne il secondo motivo, lo stesso atteneva alla insussistenza della minaccia o violenza e alla mancanza del dolo essendo emerso, comunque, che non vi era stata attività oppositiva contestualmente all'atto degli agenti; - sempre nel secondo motivo, la difesa sosteneva che l'imputata non avesse commesso il fatto, quantomeno ai sensi del comma due dell'art. 530 cod. pen., in quanto risultava dagli atti che fossero due le donne presenti il giorno dei fatti occorsi e che le condotte non erano riconducibili necessariamente alla Melle.

Di contro, la sentenza della Corte di appello, si concentra su un motivo inesistente, affermando che la eccezione della difesa sulla assenza di elemento soggettivo era fondata sullo stato di ubriachezza della Melle, circostanza mai dedotta.

2.2. Vizio di motivazione, nella forma del travisamento per invenzione, facendo la Corte riferimento al fatto che la l'imputata era rea confessa, mentre la stessa non ha mai reso esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione, mentre è inammissibile nel resto.

2. Occorre premettere che, effettivamente, nessun motivo è stato dedotto in appello dalla difesa in relazione alla assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ricollegabile allo stato di ubriachezza della Melle, né, tantomeno, l'imputata si è resa rea confessa, essendosi, invece, data alla fuga quando gli operanti la hanno invitata a fornire le proprie generalità e non avendo mai presenziato al processo.

3. Ciò detto, deve evidenziarsi che l'imputata ha formulato motivi di appello specifici circa la condotta del reato di resistenza, rimarcando come la ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza di primo grado, lascia residuare dei dubbi, sia sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (sembra, infatti, che l'imputata e una sua amica non identificata, entrambe ubriache, partecipando a una manifestazione autorizzata, abbiano spintonato gli operanti e poi si siano date alla fuga senza usare alcuna forma di violenza), sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

La Corte sul punto è rimasta silente. 4.La sentenza impugnata non fornisce congrua risposta neppure con riferimento al motivo difensivo circa il fatto che le donne ubriache presenti erano due e non si sa quali frasi avesse proferita ciascuna di esse. 5.E', invece, inammissibile il motivo sull'art. 651 cod. pen.

Il reato previsto dall'art. 651 cod. pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite, come nel caso in esame, successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014 -dep. 09/03/2015-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644 - 01).

La "ratio" della norma incriminatrice è, infatti, quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A e B con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Dichiara ina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] Marcet7 in Colombia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte di appello di Roma. Visti dli atti, la sentenza impugnata il ricorso e la rinuncia del difensore alla trattazione orale del procedimento; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art.651 cod. pen. (capo c) perché estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza di primo grado, con riferimento alla condanna per i reati di resistenza(capo a) e oltraggio a pubblico ufficiale (capo b), commessi il 23 maggio 2016, riducendo la pena a mesi cinque di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Melle, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Vizio di motivazione in relazione alle deduzioni difensive. Emerge una macroscopica difformità fra i motivi di appello effettivamente proposti e quelli riassunti dalla Corte di appello nel corpo della sentenza. In primo luogo la Corte di appello elenca tre motivi in luogo dei quattro proposti; quanto agli altri motivi, omette completamente di valutare e confrontarsi con gli stessi. In particolare: -per quanto concerne il primo motivo, che atteneva alla condotta del reato di cui al capo c), la difesa chiedeva l'assoluzione dal reato di cui all'art. 651 cod. pen. perché emergeva ictu ocull dalla testimonianza degli operanti che l'imputata aveva fornito agli stessi la propria patente di guida, mentre la Corte di appello dichiarava il reato prescritto; - per quanto concerne il secondo motivo, lo stesso atteneva alla insussistenza della minaccia o violenza e alla mancanza del dolo essendo emerso, comunque, che non vi era stata attività oppositiva contestualmente all'atto degli agenti; - sempre nel secondo motivo, la difesa sosteneva che l'imputata non avesse commesso il fatto, quantomeno ai sensi del comma due dell'art. 530 cod. pen., in quanto risultava dagli atti che fossero due le donne presenti il giorno dei fatti occorsi e che le condotte non erano riconducibili necessariamente alla Melle. Di contro, la sentenza della Corte di appello, si concentra su un motivo inesistente, affermando che la eccezione della difesa sulla assenza di elemento soggettivo era fondata sullo stato di ubriachezza della Melle, circostanza mai dedotta. 2.2. Vizio di motivazione, nella forma del travisamento per invenzione, facendo la Corte riferimento al fatto che la l'imputata era rea confessa, mentre la stessa non ha mai reso esame. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato in relazione ai capi a) e b) dell'imputazione, mentre è inammissibile nel resto. 2. Occorre premettere che, effettivamente, nessun motivo è stato dedotto in appello dalla difesa in relazione alla assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ricollegabile allo stato di ubriachezza della Melle, né, tantomeno, l'imputata si è resa rea confessa, essendosi, invece, data alla fuga quando gli operanti la hanno invitata a fornire le proprie generalità e non avendo mai presenziato al processo. 3. Ciò detto, deve evidenziarsi che l'imputata ha formulato motivi di appello specifici circa la condotta del reato di resistenza, rimarcando come la ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza di primo grado, lascia residuare dei dubbi, sia sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. (sembra, infatti, che l'imputata e una sua amica non identificata, entrambe ubriache, partecipando a una manifestazione autorizzata, abbiano spintonato gli operanti e poi si siano date alla fuga senza usare alcuna forma di violenza), sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La Corte sul punto è rimasta silente. 4.La sentenza impugnata non fornisce congrua risposta neppure con riferimento al motivo difensivo circa il fatto che le donne ubriache presenti erano due e non si sa quali frasi avesse proferita ciascuna di esse. 5.E', invece, inammissibile il motivo sull'art. 651 cod. pen. Il reato previsto dall'art. 651 cod. pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite, come nel caso in esame, successivamente (Sez. 1, n. 9957 del 14/11/2014 -dep. 09/03/2015-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262644 - 01). La "ratio" della norma incriminatrice è, infatti, quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A e B con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara ina
Sentenza Cassazione n. 39142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris