Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 15302/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 494, 482 e 477 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è aspecifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile dei reati previsti dagli artt. 494, 482 e 477 cod. pen.; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso è aspecifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris