CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 23382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tura Generale dello Statopresso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2238 del 2018, depositata il 9 aprile 2018, non notificata.Numero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte delcontribuente [OSCURATO:PERSONA] della comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n. 09776201500011891000 per un credito fiscale dieuro 29.987 relativo a più cartelle esattoriali, tra cui la cartella n.0972014029087408200 di euro 25.823,26 che non era stata regolarmentenotificata da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente e annullatol’iscrizione a ruolo relativa alla cartella in mancanza di prova dellanotificazione, dopo aver ritenuto l’irritualità della costituzione tardiva diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. e della relativa produzione documentale, perchéavvenuta tramite un soggetto privo del potere di rappresentarla.3. La CTR, adita in appello da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., avevaaccolto il gravame ritenendo la ritualità della notificazione della cartella dipagamento contestata, avvenuta mediante consegna al portiere con laspedizione al destinatario della raccomandata informativa, risultante dalladocumentazione prodotta in giudizio dall’appellante.4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidandosi a cinque motivi, e l’Agenzia delle EntrateRiscossione, nel frattempo subentrata ex lege ad [OSCURATO:PERSONA] diRiscossione s.p.a., si è difesa depositando il controricorso.Successivamente il contribuente ha depositato, il 19 giugno 2026, memoriaillustrativa ai sensi dell’art. 380 bis -1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 139 comma3 e 4 c.p.c. per non avere la CTR ritenuto la nullità della notificazione dellacartella eseguita mediante consegna al portiere, in mancanza della chiaraNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026all’ufficio o all’azienda, indicate dalla norma in successione preferenzialetassativa come legittimate alla recezione del plico e non ricompresenell’espressione ambigua utilizzata dall’ufficiale giudiziario laddove hadichiarato di agire “in assenza di altro firmatario” perché, ai sensi dell’art.139 comma 4 c.p.c. e dell’art. 26 del d.P.R. del 1973, sono categorie dipersone a cui non è richiesta la sottoscrizione della ricevuta.La CTR avrebbe, poi, errato nel ritenere regolare la notifica nonostante lamancanza di prova dell’avvenuta spedizione della raccomandatainformativa che non potrebbe essere ravvisata nel “prospetto riepilogativo”anonimo, mancante di qualsiasi sottoscrizione o attestazione di conformitàche dia la certezza della sua provenienza dalle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’art. 139 c.p.c. nella versione vigente ratione temporis prevede che,quando non avvenga a mani proprie del destinatario, “ la notificazione deveessere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nellacasa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziarioconsegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa,all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o nonpalesemente incapace.In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia èconsegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'aziendae, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti diriceverla.Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziariodà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo dilettera raccomandata.”1.3. Sotto il primo profilo di nullità dedotto dal ricorrente l’orientamentodella giurisprudenza della Corte è consolidato nel senso che, prima diNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026risolversi per la consegna del plico al portiere dello stabile, l’ufficialegiudiziario deve ricercare il destinatario e, poi, nell’ordine preferenzialetassativamente stabilito dalla norma una persona di famiglia o addetta allacasa, all’ufficio o all’azienda, attestando chiaramente, sia pure senzanecessità di uso di formule sacramentali, nella relata di notifica, la loroassenza a pena di nullità.1.4. Afferma, al riguardo, la Corte che « In caso di notifica nelle mani delportiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza deldestinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmenteabilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debbanecessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno,nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ.,secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamentestabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando larelazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancatorinvenimento delle persone indicate nella norma citata » (Cass. S. U. n.8214 del 2005; Cass. n. 22151 del 2013; Cass. Sez. U. n. 11332 del 2005).1.5. L’attestazione dell’assenza delle persone prioritariamente abilitate aricevere l’atto non richiede formule sacramentali purché sia chiaro nellarelata di notifica il riferimento alla vanità della ricerca che può anche esseredesunta da espressioni lessicali improprie ( Cass. n. 5637 del 1988; Cass.n.12510 del 1992) o per implicito ove la relata sia stata stesa in un moduloprestampato senza barrare le caselle della consegna al destinatario o adaltro addetto alla casa. La Corte ha avuto al riguardo occasione di affermareche «l'attestazione della consegna al portiere, destinatario e familiari almomento assenti, certifica, attraverso una formula sintetica e a stampa,non risultando barrate le voci "consegna a mani proprie" e "ad altra personapresente nell'abitazione", che il notificante si è prima di tutto recato pressol'abitazione del destinatario, ivi cercando di entrare in contatto con luiNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026medesimo, ovvero con persona della sua famiglia o addetta alla casa, e chesolo a seguito del fallimento di tale tentativo si è risolto a consegnare l'attoal portiere. Ne deriva che correttamente il giudice di merito ha escluso lanullità denunciata dal ricorrente.» (Cass. n. 7811 del 2013).1.6. Nel caso di specie, la CTR non si è discostata dai principi richiamatiladdove ha ritenuto la ritualità della notificazione dal momento chel’attestazione è desumibile dall’aggiunta manuale al modulo prestampatoutilizzato per la notifica della dicitura “in assenza di altro firmatario” nellacasella contenente l’attestazione della consegna al portiere (v. allegato Cal ricorso doc. 2).Le parole utilizzate dall'incaricato della notifica, malgrado l’imprecisionelessicale, indicano chiaramente, nel loro complessivo significato, il mancatorinvenimento nel luogo della notifica del destinatario dell’atto e di ogni altrapersona idonea, ai sensi dell’art. 139 comma 2 c.p.c.Infatti, l’espressione, per quanto tecnicamente impropria, non puòlogicamente che riferirsi alle altre persone in successione preferenzialeprioritaria perché “l’altro firmatario” in senso tecnico, secondo la previsionedell’art. 139 comma 4 c.p.c., sarebbe il vicino di casa che, però, verrebbein considerazione come soggetto abilitato alla recezione solo in mancanzadel portiere: una volta rinvenuto il portiere l’attestazione da partedell’ufficiale giudiziario dell’assenza di “altro firmatario” non puòlogicamente che voler certificare l’ assenza di ogni altra persona idonea allarecezione.1.7. Sotto il secondo profilo di nullità dedotto dal ricorrente l’orientamentoconsolidato della Corte afferma che nell’ambito del processo tributario èprova idonea della spedizione della raccomandata informativadell’avvenuta notifica la produzione del prospetto riepilogativo delleraccomandate spedite dall’agente della riscossione con la data ed il timbropostale, di per sé sufficiente, anche in mancanza di sottoscrizione, adNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026dall’ufficio postale. Ed il principio è esteso anche alla notificazione degli attiimpositivi o esattivi ( Cass. n. 14112 del 2026) e agli atti irrogativi dellesanzioni ( Cass. n. 22916 del 2025).1.8. La Corte, al riguardo, ha ripetutamente affermato che la prova dellaspedizione della raccomandata informativa richiesta nell’ipotesi di consegnadell’atto al portiere o anche persona diversa dal destinatario, è validamentefornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delleraccomandate recante il timbro datario delle Poste, poiché la veridicitàdell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falsoideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiuteda un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senzache assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir menola qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilitàd'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge"ad substantiam". ( Cass. n. 14163 del 2018; Cass. n. 20863 del 2017,Cass. n. 2377 del 2022, Cass. n. 6243 del 2024, Cass. n. 24698 del 2025).1.9. Nel caso di specie il ricorrente non ha neanche dedotto la mancanzadel timbro datario postale sul prospetto di riepilogo che, comunque,all’esame dell’allegato C doc. 3 al ricorso, risulta apposto dalle Poste incalce al “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singoleraccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” da Equitalia sud s.p.a.provincia di Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio nel foglio in cui risulta annotata laspedizione della raccomandata al [OSCURATO:PERSONA]. ( All. C doc. 3 del ricorso).2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973,dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. lamentando che la CTR avrebbeomesso di pronunciare sulla contestazione della validità della notificazionedella cartella mossa nelle controdeduzioni in appello con riferimento allamancanza di prova che l’incaricato della notifica fosse regolarmente abilitatoalla mansione e appartenesse ad una delle categorie di soggetti abilitatiNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026previste dall’art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, non risultando dallarelata di notifica la qualifica del notificatore.2.1. Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla deduzionedell’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica della cartellaper la mancata indicazione nella relata della qualifica del notificante einfondato nella parte relativa alla violazione della norma richiamata in temadi notificazione della cartella di pagamento.2.2. Sotto il primo profilo, secondo la giurisprudenza consolidata dellaCorte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento e ciò non si verifica se ladecisione adottata implica di per sé anche il rigetto dei motivi, delledomande, delle eccezioni e delle tesi non esaminate perché incompatibilicon l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311 del2011, Cass. n. 3756 del 2013, Cass. n. 29191 del 2017; Cass. 16703 del2022) o se l’omissione riguardi una questione processuale che può soloessere fondata o meno sulla base della disciplina processuale (Cass. n.26913 del 2024; Cass. n. 25154 del 2018).2.3. In particolare, sottolinea la Corte, sotto il profilo generale dellapronuncia di rigetto implicito, che «non ricorre il vizio di omesso esame diun punto decisivo della controversia se l'omissione riguarda una tesidifensiva o un'eccezione che, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto della tesi odell'eccezione, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non giàquale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sulprocedimento ( art. 112 cod. proc. civ.), bensì come violazione di legge ecome difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimitàsulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto»(Cass. n. 12131 del 2023; Cass. n.24953 del 2020).Numero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026In sintesi, l’error in procedendo dell’omessa pronuncia sul motivo di appellonon è configurabile in presenza di pronunce di rigetto implicite nelladecisione espressamente adottata, censurabili per il vizio di motivazione odi violazione di legge in relazione alla soluzione adottata.2.4. Nel caso di specie, non è configurabile l’omessa pronuncia inrelazione all’eccezione in questione, implicitamente disattesa dalla CTR conla decisione di accoglimento dell’appello dell’agente della riscossione inragione della ritenuta ritualità della notificazione della cartella.2.5. Sotto il secondo profilo, relativo alla violazione della disciplina dellanotificazione della cartella esattoriale, in tema di nullità della notificazioneper l’impossibilità di identificare il soggetto notificante e verificarne laqualifica, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che, nell’ipotesi di nonidentificabilità dell’agente della notificazione di cui sarebbero indecifrabilil’identità, la qualifica e la sottoscrizione spetta al contribuente, superandola presunzione che il sottoscrittore della relata di notifica aveva il potere diapporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione ol'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza diuna tale prova, va escluso il vizio di nullità o di inesistenza della notificazione(Cass. n. 6048 del 2025). Ne deriva che il ricorrente non può limitarsi alamentare la mancata indicazione della qualifica del notificante dovendodedurre e fornire elementi di prova del fatto che si tratti di un soggettousurpatore della funzione.2.6. Nel caso di specie, comunque, la relata di notifica risulta sottoscrittacon firma leggibile dal notificatore anche se non ne è indicata la qualifica edera, quindi, onere del ricorrente dedurre e provare che si trattasse di unsoggetto non abilitato.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. edell’art. 2697 c.c. per avere la CTR erroneamente valutato ladocumentazione depositata da Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] idonea aNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026provare la validità della notificazione della cartella impugnata. Inparticolare, la CTR avrebbe violato le regole della logica nel ritenere chefosse arguibile dal tenore della relata di notificazione della cartella, l’assenzadi familiari o altri addetti alla casa a cui poter consegnare il plico invece delportiere, e che fosse desumibile dal documento relativo al “prospettoriepilogativo delle accettazioni delle singole raccomandate” prodotto daAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] la sua provenienza da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.1. Il motivo è inammissibile perché sotto forma della deduzione del viziodi violazione di legge in relazione alla disciplina dell’onere e della valutazionedella prova lamenta, in realtà, l’erronea valutazione del materiale probatoriocompiuta dalla CTR nell’accertare la regolarità della notificazione dellacartella esattoriale, finendo per rivolgere alla Corte una richiestainammissibile di riesame del merito.3.2. La corretta deduzione del vizio di violazione di legge presuppone cheil ricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concretacompiuta dal giudice del merito, lamenti l’erronea individuazione ointerpretazione della norma applicabile indicando specificamente leaffermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la sua correttainterpretazione.3.3. Il vizio di violazione di legge si evince, dunque, necessariamentedall’esame del testo della sentenza impugnata senza richiedere alcunadigressione sul contenuto delle risultanze istruttorie e non è, quindi,configurabile allorché il ricorrente sia costretto a fornire una letturaalternativa del materiale probatorio ed una ricostruzione diversa dellafattispecie concreta per evidenziare l’erronea applicazione della norma.3.4. Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina delleprove lamentata dal ricorrente la Corte ha chiarito che la violazione delprecetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quellache ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non ancheNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie,il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto taleonere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamentodell’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limitidi deducibilità del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (Cass. n.19064 del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018; Cass.n. 18092 del 2020).3.5. Analogamente, la Corte ha affermato in relazione alla violazione delladisciplina della valutazione della prova prevista dall’art. 116 c.p.c. che « Intema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una provao, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente ilsindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» ( Cass. Sez. U. n. 20867del 2020; Cass. n. 34474 del 2019; Cass. n. 13960 del 2014).3.6. Nel caso di specie il ricorrente, con riguardo alla lamentata violazionedel precetto dell’art. 2697 c.c., non ha dedotto che la CTR abbia errato nellaripartizione dell’onere della prova della regolarità della notificazione dellacartella che, correttamente, è stato posto a carico dell’agente dellariscossione, ma ha rivolto la sua censura all’esito della valutazioneprobatoria del giudice di merito cioè al fatto che lo abbia ritenuto assolto.Numero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026Allo stesso modo, con riguardo alla violazione delle regole della valutazionedella prova dettate dall’art. 116 c.p.c., il ricorrente ha censurato non il fattoche la CTR abbia proceduto alla valutazione della documentazione relativaalla notificazione della cartella secondo il suo prudente apprezzamento mail risultato a cui sarebbe pervenuta, in contrasto con la sua tesi e con regoledi esperienza non specificamente individuate. La censura si è in tal modorisolta nella richiesta alla Corte di rivalutazione del merito, insindacabile nelgiudizio di legittimità.4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.per aver omesso di pronunciare sull’eccezione di inammissibilità dellacostituzione in primo grado e dell’appello dell’agente della riscossione,[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. che, in violazione dell’art. 11 d. lgs.n. 546 del 1992 nella versione vigente dal 1° gennaio 2016, stava in giudiziotramite “procuratori generali o speciali” e con un difensore del libero foroanziché direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.2. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamatoal punto 2.2., il vizio di omessa pronuncia non è configurabile nellasituazione descritta sia perché trattasi di rigetto dell’eccezione diinammissibilità dell’appello implicito nella decisione di accoglimento delgravame sia perché, trattandosi di una questione processuale, èconfigurabile solo la violazione della relativa norma processuale sottesa alladecisione implicita che, come tale, deve essere specificamente dedotta aisensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.La Corte esclude, infatti, che il mancato esame da parte del giudice di unaquestione puramente processuale possa dar luogo al vizio di omissione dipronuncia, potendosi configurare, in tal caso, solo un vizio della decisioneper violazione di norme diverse dall'art. 112 cod. proc. civ. se, ed in quanto,si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzioneNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026implicitamente data dal giudice alla questione prospettata dalla parte (Cass.n. 321 del 2016).4.3. In ogni caso, a voler ravvisare nella complessiva formulazione dellacensura in esame anche la deduzione del vizio di violazione di legge conriferimento alla previsione dell’art. 11 comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992 ilmotivo è infondato.4.4. E’ necessario chiarire che la norma richiamata, secondo cui “ L’Ufficiodell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cuial decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 nonché all’agente dellariscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudiziodirettamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata” si riferiscealla capacità processuale e, in particolare, alla rappresentanza processualedegli enti in questione, dettando una disciplina speciale rispetto alleprevisioni generali degli articoli 75 e 77 c.p.c., mentre la disciplina delpatrocinio e dell’assistenza tecnica delle parti nel processo tributario ècontenuta all’art. 12 del d. lgs. n. 546 del 1992.4.5. Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente la previsione dell’art. 11comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992 conterrebbe un divieto di rappresentanzavolontaria per gli enti impositori e della riscossione, lasciando la facoltà difarsi rappresentare in giudizio da un procuratore generale o speciale soloalle parti private e che tale divieto, in vigore dal 1° gennaio 2016, siapplicherebbe anche ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., estintasi solo ilsuccessivo 1° luglio 2017, con la conseguente nullità della sua costituzionenel giudizio di primo grado e dell’appello medio tempore proposto con larappresentanza di un soggetto estraneo alla sua organizzazione e con ladifesa di un avvocato del libero foro.4.6. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte ha ormai chiarito che la normarichiamata prevede non il divieto per l’ente impositore o l’agente dellariscossione di ricorrere alla rappresentanza processuale volontaria ma lafacoltà di stare in giudizio direttamente mediante i propri funzionari, senzaNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026in alcun modo precludere loro la scelta, in alternativa, di avvalersi delladifesa tecnica tramite l’Avvocatura dello Stato o l’avvocato del libero foro,secondo le regole stabilite dall’art. 1 comma 8 d.l. n. 193 del 2016.4.7. Afferma, al riguardo, la Corte che «Giova premettere che, nelprocesso tributario, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 546 del 1992, iconcessionari della riscossione possono stare in giudizio a mezzo di propridipendenti delegati. La disposizione non introduce però alcun obbligo dirappresentanza esclusiva tramite funzionario interno, ma configura unamera facoltà, sicché deve ritenersi pienamente legittima la costituzione ingiudizio del concessionario a mezzo di avvocato del libero foro, sulla basedel principio che nel processo tributario, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n.546 del 1992, il concessionario della riscossione può legittimamente starein giudizio mediante difensore abilitato del libero foro, non essendo previstaalcuna obbligatorietà della rappresentanza processuale a mezzo di propriofunzionario, che costituisce invece una mera scelta facoltativa perl’amministrazione; ne consegue che la scelta di avvalersi di un avvocatoesterno non determina vizi di rappresentanza, né nullità della costituzionein giudizio. » Cass. n. 6772 del 2026).Infatti, la Corte in altra recente ordinanza sottolinea che « nulla esclude chele diverse parti (identificate ora negli enti impositori, agenti della riscossionee soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446) «possano» essere assistite (anche) da un difensoretecnico. Come, difatti, in più occasioni rimarcato dalla Corte, le disposizionidi cui all’art. 12, cit., non precludono né agli enti impositori né allo stessoagente della riscossione di farsi assistere in giudizio da difensori abilitati,anche perché una siffatta preclusione mal si concilierebbe con l'art. 24,comma 2^, Cost. (così Cass., 6 settembre 2004, n. 17936 cui adde, explurimis, Cass., 15 ottobre 2018, n. 25625; Cass., 23 ottobre 2006, n.22804); tanto che, ancora di recente con riferimento alla posizionedell’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], le stesse Sezioni Unite della CorteNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026hanno rilevato la generale facoltà dell'Agenzia di avvalersi degli avvocati dellibero foro nei giudizi davanti alle Commissioni tributarie (al di fuori,pertanto, dei casi riservati all'Avvocatura erariale su base convenzionale),facoltà che costituisce «una conferma della ricostruzione del sistema dellarappresentanza e difesa in giudizio del nuovo Ente […] che esige ilrafforzamento e la razionalizzazione e non già alcuna limitazione dellefacoltà di avvalimento di una rappresentanza tecnica pure non istituzionale,già in precedenza riconosciute anche solo in via ermeneutica» (così Cass.Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008 cui adde Cass., 19 luglio 2023, n.21370; Cass., 28 febbraio 2023, n. 6058; Cass., 10 giugno 2021, n.16314).» ( Cass. n. 16797 del 2025).4.8. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. era, quindi,ritualmente costituita innanzi alla commissione tributaria, in primo gradoe in appello, mediante un suo procuratore speciale con la difesa tecnica diun avvocato del libero foro. Dopo l’estinzione ex lege della società, l’[OSCURATO:PERSONA], subentrante a titolo universale nei rapportiprocessuali e sostanziali, ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 193 del 2016 conv. dallalegge n. 225 del 2016, si è difesa solo nella fase del giudizio di legittimità,depositando il controricorso, ritualmente rappresentata dal suo presidentee assistita dall’Avvocatura dello Stato.La CTR si è, dunque, attenuta ai principi richiamati nell’adottare la decisionecon cui ha implicitamente disatteso l’infondata eccezione di inammissibilitàdell’appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e della sua costituzionein primo grado.5. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione fra le parti con riferimento al fatto che l’agente della riscossioneè stato in giudizio in primo ed in secondo grado con “procuratori speciali”.5.1. Il motivo ripropone la stessa censura svolta con il motivo precedentesotto il paradigma del vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. ed èNumero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026inammissibile perché si traduce nella deduzione non dell’omesso esame diun fatto storico decisivo e controverso ma dell’omessa valutazione della tesidifensiva incentrata sulla questione processuale sottesa all’eccezione diinammissibilità dell’appello e della costituzione in primo grado.5.2. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che l’ art. 360comma 1 n. 5 c.p.c., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40del 2006, delinea uno specifico vizio denunciabile per cassazione solo inrelazione all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio,da intendersi riferito a un preciso accadimento in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni,sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano ilparadigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. n. 22397 del 2019;Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).Il vizio denunciato presuppone, in particolare, che il ricorrente nel contestodella censura enunci uno specifico fatto storico che sia un fatto principale,in quanto fatto costitutivo modificativo impeditivo o estintivo dellafattispecie normativa o un fatto secondario, dedotto in funzione della provadi un fatto principale (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014), mentre la deduzionedell’omesso esame di argomentazioni difensive o di elementi istruttori o dideduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice dimerito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla merasufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non più deducibile comemotivo di ricorso (Cass. n. 11863 del 2018).5.3. Nel caso di specie il motivo è formulato con riguardo all’omessavalutazione non di un fatto storico ma delle questioni giuridiche dibattutedalle parti in ordine alla persistente facoltà di [OSCURATO:PERSONA].p.a. di avvalersi nel giudizio di merito di un rappresentante processualeesterno alla sua organizzazione e di conferire valido mandato ad unavvocato del libero foro, dopo la modifica della previsione dell’art. 11comma 2 d. lgs. n. 546 del 1992.Numero registro generale 32657/2018Numero sezionale 5331/2026Numero di raccolta generale 23382/2026Data pubblicazione 16/07/2026Non si tratta, quindi, della deduzione dell’omessa valutazione di fattiimpeditivi o modificativi della pretesa fiscale, ma dell’omessaconsiderazione come decisive di argomentazioni e tesi difensive di parte chenon rientra nel paradigma del vizio dedotto.6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.8. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico delricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoa favore dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 2.300 a titolo di compenso, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]