CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 maggio 2024, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Macerata il 31 gennaio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'attenuante del vizio parziale di mente e considerata la diminuente per il rito, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione e 1.400 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2023. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato una serie di indici rivelatori della destinazione allo spaccio di almeno parte della droga in sequestro, ovvero la pluralità delle sostanze stupefacenti rinvenute dalla P.G. (marijuana e hashish), le modalità di conservazione (18 panetti etichettati e 9 cilindri etichettati), la presenza in loco di bilancini di precisione, i fogli manoscritti rinvenuti, riportanti appunti relativi all'attività di spaccio, lo status di disoccupato dell'imputato e il tentativo di questi di darsi alla fuga al cospetto della P.G., comportamento quest'ultimo ben poco compatibile con l'assunto della connivenza non punibile evocato dalla difesa (cfr. pag. 11-12 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato, in modo non illegittimo, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e anzi sottolineando, in senso ostativo, i precedenti penali dell'imputato e il fatto che la condotta per cui si procede ha determinato l'aggravamento della misura cui Pistola era sottoposto. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbr