CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47526/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CUBA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva proposta in vista dell'odierna udienza di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 635 cod. pen. sono meramente reiterativi di censure già proposte in sede di appello e respinte, facendo corretta applicazione dei principi in materia, con argomentazioni fondate sulla concreta dinamica dei fatti e sulla violenta aggressione consumata dall'imputato contro l'agente che stava controllando il marsupio , dopo che laraputate, fermato alla guida di un'autovettura, era risultato sprovvisto di patente. La condotta violenta dell'imputato ha determinato, altresì, il danneggiamento del vetro posteriore dell'autovettura di servizio, raggiunto dai calci sferrati per opporsi all'accompagnamento in ufficio. La mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in relazione al reato di danneggiamento, sono state del tutto logicamente motivate dalla mancanza di elementi di segno positivo sul quale fondare il preteso giudizio di meritevolezza e valorizzando il contesto di violenza fisica in cui l'azione dell'imputato si era inserita anche rafforzando la opposizione delle coimputate. E' manifestamente infondato il motivo in rito - la nullità della sentenza di primo grado perché deliberata dallo stesso giudice che aveva emesso sentenza di applicazione pena nei confronti delle coimputate- poiché le argomentazioni della Corte di appello hanno fatto coerente applicazione del principio di questa Corte secondo cui l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Rv. 215097). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i