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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2004

ECLI:EU:T:2004:154
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]154/01

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee «Regolamento (CEE) n. 822/87 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regolamento (CEE) n. 1780/89 — Regolamento (CEE) n. 2710/93 — Regolamento (CE) n. 416/96 — Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione — Regolamento (CEE) n. 3390/90 — Gara per l’utilizzazione nel settore dei carburanti — Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di modificare determinate condizioni della gara — Forza maggiore — Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] — Ricevibilità» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 maggio 2004 Massime della sentenza

1. Procedura — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso vertente su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale — Clausola compromissoria — Insussistenza — Incompetenza del giudice comunitario (Artt. 235 CE, 238 CE e 240 CE)

2. Procedura — Ricorso — Requisiti di forma — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

1. In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto esso verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale.

In caso contrario, il Tribunale estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali è parte la [OSCURATO:PERSONA]. (v. punto 50)

2. Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti.

Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso.

Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui esso ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno. (v. punti 56, 58-59) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 25 maggio 2004 (1) «Regolamento (CEE) n. 822/87 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regolamento (CEE) n. 1780/89 – Regolamento (CEE) n. 2710/93 – Regolamento (CE) n. 416/96 – Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione – Regolamento (CEE) n. 3390/90 – Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di modificare determinate condizioni della gara – Forza maggiore – Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità» Nella causa T-154/01,

[OSCURATO:SOCIETA],

in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall'avv.

F. Caruso, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig.

L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, assistiti dall'avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA] quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest'ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dal sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg.

A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] e N.J. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig.

J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale ha pronunciato la seguente Sentenza Ambito normativo e fattuale 1 Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento, da utilizzare nella [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la [OSCURATO:PERSONA] bandiva la gara n. 8/90 CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole, suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: la «gara»). 2 L’art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati ad essere utilizzati nella [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei carburanti. 3 L’art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d’applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d’intervento (GU L 178, pag. 1). 4 L’art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di gara»). 5 L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), prevede che l’aggiudicatario è tenuto a fornire la prova di aver costituito presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui l’aggiudicatario ha la propria sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. 6 Ai sensi dell’art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89, nella versione in vigore al momento dell’apertura della gara, e del punto X del bando di gara, l’alcole aggiudicato dev’essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell’ultimo quantitativo di ogni partita di alcole. 7 L’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara, prevede che, per poter essere accolta, l’offerta dev’essere presentata per iscritto e recare l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di cui trattasi. 8 A seguito dell’offerta della [OSCURATO:SOCIETA] [in prosieguo la «[OSCURATO:PERSONA]», ora [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione), in prosieguo: la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol., nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di alcole messo in vendita nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE. 9 Nell’ambito di tale aggiudicazione la [OSCURATO:PERSONA] costituiva una fideiussione presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Torino a favore dell’organismo d’intervento competente, ovvero l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l’«AIMA»). 10 [OSCURATO:PERSONA] incontrava una serie di difficoltà nel ritirare e smaltire l’alcole aggiudicato e ne informava la [OSCURATO:PERSONA].

Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la [OSCURATO:PERSONA] adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d’intervento da utilizzare nella [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131). 11 Con l’art. 6 del regolamento n. 2710/93 la [OSCURATO:PERSONA] annullava parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite di alcole non ancora ritirate dalla [OSCURATO:PERSONA], pari a tre delle cinque partite aggiudicate.

La cauzione di buona esecuzione relativa a queste tre partite veniva svincolata. 12 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 2710/93, l’utilizzazione delle prime due partite di alcole della gara particolare n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore. 13 L’art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale gara sia svincolata dall’organismo d’intervento quando la totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata nella [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei carburanti. 14 Nonostante l’adozione del regolamento n. 2710/93, la [OSCURATO:PERSONA] doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente, costituivano ostacoli gravi all’adempimento degli impegni da essa assunti. 15 Con nota del 18 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di concederle un’ulteriore proroga del termine stabilito dall’art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l’utilizzazione dell’alcole.

Nella detta nota la [OSCURATO:PERSONA] faceva valere circostanze asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni da essa assunti entro il termine stabilito. 16 Con lettera 27 novembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ripresentava la sua richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre 1995 . 17 [OSCURATO:PERSONA], con nota del 19 dicembre 1995, comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che, a breve, avrebbe preso posizione su un’eventuale proroga del termine di utilizzazione dell’alcole. 18 [OSCURATO:PERSONA] inviava poi alla [OSCURATO:PERSONA] altre due note, rispettivamente in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di essere autorizzata a distruggere l’alcole non ancora utilizzato.

La detta domanda riguardava all’epoca la distruzione di 34 000 hl di alcole. 19 Con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l’utilizzazione delle partite già ritirate veniva adeguato ulteriormente.

L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, dispone quanto segue: «In deroga all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della [OSCURATO:PERSONA] e salvo caso di forza maggiore, se il termine [del 1° ottobre 1995] di cui all’articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura: a) del 15% in ogni caso, b) del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l’utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996.

La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996». 20 Con nota del 23 aprile 1996 l’AIMA invitava la [OSCURATO:PERSONA] a versarle una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70), che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995, l’intero quantitativo di alcole delle prime due partite non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della [OSCURATO:PERSONA].

Con nota 3 giugno 1996 la [OSCURATO:PERSONA] contestava la legittimità della richiesta avanzata dall’AIMA. 21 Con tale nota la [OSCURATO:PERSONA] reiterava altresì alla [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di poter procedere alla distruzione dell’alcole non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell’alcole senza provocare alcuna perturbazione di mercato. 22 L’11 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] inviava all’AIMA una lettera formulata come segue: «La domanda della distilleria [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’autorizzazione di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità dell’alcole in questione, non può essere accettata.

È necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/96 della [OSCURATO:PERSONA] [relative all’incameramento della cauzione]. (...) la distilleria [OSCURATO:PERSONA] è soggett[a] all’obbligo di corretta esecuzione, il che significa che l’alcole deve essere utilizzato nel settore dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara, e che tale obbligo non viene meno con l’incameramento della cauzione.

Le autorità nazionali sono tenute, se del caso con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo l’incameramento delle cauzioni.

Occorre assolutamente evitare uno sviamento dell’alcole aggiudicato verso settori non autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio il settore delle bevande spiritose (...)». 23 L’AIMA trasmetteva tale lettera alla [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 1997. 24 Con nota del 20 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] reiterava ancora una volta le contestazioni sollevate nei confronti della richiesta dell’AIMA e proponeva di mettere l’alcole non ancora utilizzato a disposizione dell’AIMA, a titolo gratuito. 25 L’AIMA ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle interamente la cauzione. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al giudice nazionale. 26 Il 9 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita.

Procedimento 27 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere ad essi all’udienza. 29 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 17 dicembre 2003.

Conclusioni delle parti 30 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto 32 Senza sollevare un’eccezione d’irricevibilità con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso.

A tale proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità.

Il primo, fatto valere in via principale, riguarda l’incompetenza del Tribunale.

Il secondo si riferisce alla presentazione tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell’art. 44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura.

Questi due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in subordine. 33 La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile.

Sul motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale Argomenti delle parti 34 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’intera controversia ruota intorno all’obiettiva circostanza dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] alla specifica obbligazione di utilizzare l’alcole acquistato nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE ed alle conseguenze di tale inadempimento.

Orbene, a suo parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente causa è di tipo contrattuale.

Soltanto in forza di tale rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l’eventuale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA].

Ne conseguirebbe che il ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base dell’art. 288, secondo comma, CE e, dall’altro, sfugge alla competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario in base all’art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑44/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1331, punto 38). 35 La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sul ricorso in quanto quest’ultimo è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA].

A tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la questione controversa non rientra in alcun modo nell’ambito di un rapporto contrattuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la detta istituzione.

Nel caso di specie, il danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell’11 novembre 1996 che, quale atto autoritativo della [OSCURATO:PERSONA], esulerebbe dalla sfera contrattuale. 36 D’altra parte, poiché la lettera dell’11 novembre 1996 avrebbe, da un lato, respinto le richieste della [OSCURATO:PERSONA] relative alla distruzione dell’alcole residuo e, dall’altro, disposto l’escussione della fideiussione costituita nell’ambito della gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA], modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑367, punto 42).

Giudizio del Tribunale 37 Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie, a causa dei comportamenti contestati della [OSCURATO:PERSONA], sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑180/95 Nutria/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1317, punto 28). 38 A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sono vincolate da un contratto.

Dall’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89 risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con il regolamento n. 3390/90, la [OSCURATO:PERSONA] si è espressamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara.

Tenuto conto di tali condizioni la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’offerta di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000 hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell’ambito della gara.

Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato il prezzo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli altri impegni di tale impresa.

Quindi, per effetto dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e della sua accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] sono divenuti clausole di un contratto che vincola le due parti della presente controversia (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1633, punto 39, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑134/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3909, punto 53). 39 Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato dopo la sua stipulazione.

In particolare, a seguito delle richieste della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, adottato i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell’alcole effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole.

Queste modifiche fanno parte integrante del contratto. 40 Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] che sono alla base del presente ricorso per risarcimento danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA] in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40). 41 La ricorrente lamenta tre illeciti.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore che esonererebbe la [OSCURATO:PERSONA] dal suo inadempimento dell’obbligo di utilizzare l’alcole effettivamente aggiudicato entro un determinato termine.

Di conseguenza non sarebbe stato tenuto conto dell’effetto esimente di un caso di forza maggiore.

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato un’ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell’alcole effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione del principio di proporzionalità.

In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione che incombe a tale istituzione in forza dell’art. 253 CE. 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore, bisogna considerare che tale obbligo grava sulla [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto.

Tale obbligo risulta, infatti, dalle disposizioni contrattuali previste all’art. 2 del regolamento n. 2710/93 nonché all’art. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 416/96.

Di conseguenza, la pretesa violazione dell’obbligo di tener conto di un caso di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. 43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di acconsentire a modificare le condizioni dell’effettiva utilizzazione dell’alcole venduto, perché il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche, occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo che sussista, può gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] solo in forza del contratto. 44 È vero che l’art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione della [OSCURATO:PERSONA], siano esse contrattuali o extracontrattuali. 45 Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C‑162/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3655, punto 49), il contratto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è, in linea di massima, intangibile.

Pertanto, l’eventuale obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di accettare una delle modifiche al contratto proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] può discendere solo dal contratto stesso o dai principi generali che regolano i rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di proporzionalità.

La pretesa violazione del detto obbligo di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. 46 Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare che tale obbligo grava sulla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 253 CE.

Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi la [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto che vincola tale istituzione e la [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. 47 Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di risarcimento l’inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di obblighi di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36). 48 Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie. 49 Non si può riconoscere, nella presente controversia, che l’adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa essere considerata come l’espressione della comune volontà delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] contesta la competenza del Tribunale. 50 In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale.

In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] è parte (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2289, punto 10, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47). 51 Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale dev’essere accolto nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni, da un lato, dell’obbligo di tener conto dell’eventuale esistenza di un caso di forza maggiore e, dall’altro, dal preteso obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza del principio di proporzionalità. 52 Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso, occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui la ricorrente denuncia una violazione dell’obbligo di motivazione.

Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura Argomenti delle parti 53 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all’esistenza ed all’entità del danno asseritamente subito.

In tale contesto, alla [OSCURATO:PERSONA] sfuggirebbe quale sia il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento. 54 Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione del danno. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso, i costi di movimentazione e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell’11 novembre 1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno da essa fatto valere.

La replica, invece, si riferirebbe ai costi di movimentazione e stoccaggio che la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di aver sopportato a causa della lettera dell’11 novembre 1996. 55 La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali provvedere alla quantificazione.

Secondo la giurisprudenza, tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑277/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1825, punto 67).

Infine, la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminate nell’ambito di quest’ultimo (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑554/93, Saint e Murray/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑563, punto 59; 10 luglio 1997, causa T‑38/96, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T‑184/95, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑667, punto 23).

Giudizio del Tribunale 56 Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. 57 Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale (v, in particolare, sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2085, punto 154). 58 Occorre rammentare che l’indicazione degli elementi di cui al precedente punto 56 dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto.

Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑679, punto 20). 59 Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑961, punto 107). 60 Nel caso di specie, dall’esame del primo motivo risulta che il Tribunale è competente a conoscere solo dell’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 con cui la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di accettare la modifica del contratto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nell’ambito dell’esame del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione che la ricorrente rivolge alla [OSCURATO:PERSONA] si riduce a una pretesa violazione dell’obbligo di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10091, punto 98). 61 Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11 382 051,78 ).

Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra l’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito.

Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente conseguenza della lettera dell’11 novembre 1996. 62 Ne consegue che le prescrizioni dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono rispettate. 63 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’irricevibilità del ricorso.

Sulle spese 64 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2004.

Il cancelliere Il presidente H. Jung

J. [OSCURATO:PERSONA]

1 – Lingua processuale: l'italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]154/01 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee «Regolamento (CEE) n. 822/87 — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regolamento (CEE) n. 1780/89 — Regolamento (CEE) n. 2710/93 — Regolamento (CE) n. 416/96 — Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione — Regolamento (CEE) n. 3390/90 — Gara per l’utilizzazione nel settore dei carburanti — Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di modificare determinate condizioni della gara — Forza maggiore — Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] — Ricevibilità» Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 maggio 2004 Massime della sentenza 1. Procedura — Ricorso per risarcimento danni — Ricorso vertente su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale — Clausola compromissoria — Insussistenza — Incompetenza del giudice comunitario (Artt. 235 CE, 238 CE e 240 CE) 2. Procedura — Ricorso — Requisiti di forma — Identificazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] 1.     In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto esso verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale estenderebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali è parte la [OSCURATO:PERSONA]. (v. punto 50) 2.     Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso. Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui esso ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno. (v. punti 56, 58-59) SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione) 25 maggio 2004 (1) «Regolamento (CEE) n. 822/87 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regolamento (CEE) n. 1780/89 – Regolamento (CEE) n. 2710/93 – Regolamento (CE) n. 416/96 – Smaltimento degli alcoli ottenuti per distillazione – Regolamento (CEE) n. 3390/90 – Gara per l'utilizzazione nel settore dei carburanti – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di modificare determinate condizioni della gara – Forza maggiore – Responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità» Nella causa T-154/01, [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, con sede in Napoli, rappresentata dall'avv. F. Caruso, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig.ra C. Cattabriga, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto la domanda fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto del preteso comportamento illegittimo della [OSCURATO:PERSONA] quale risulterebbe dalla lettera inviata da quest'ultima alle autorità italiane in data 11 novembre 1996, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. A.W.H. [OSCURATO:PERSONA] e N.J. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale ha pronunciato la seguente Sentenza Ambito normativo e fattuale 1 Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento, da utilizzare nella [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la [OSCURATO:PERSONA] bandiva la gara n. 8/90 CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole, suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: la «gara»). 2 L’art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati ad essere utilizzati nella [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei carburanti. 3 L’art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d’applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d’intervento (GU L 178, pag. 1). 4 L’art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di gara»). 5 L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), prevede che l’aggiudicatario è tenuto a fornire la prova di aver costituito presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui l’aggiudicatario ha la propria sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. 6 Ai sensi dell’art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89, nella versione in vigore al momento dell’apertura della gara, e del punto X del bando di gara, l’alcole aggiudicato dev’essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell’ultimo quantitativo di ogni partita di alcole. 7 L’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara, prevede che, per poter essere accolta, l’offerta dev’essere presentata per iscritto e recare l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di cui trattasi. 8 A seguito dell’offerta della [OSCURATO:SOCIETA] [in prosieguo la «[OSCURATO:PERSONA]», ora [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA] F. [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione), in prosieguo: la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol., nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di alcole messo in vendita nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE. 9 Nell’ambito di tale aggiudicazione la [OSCURATO:PERSONA] costituiva una fideiussione presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Torino a favore dell’organismo d’intervento competente, ovvero l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l’«AIMA»). 10 [OSCURATO:PERSONA] incontrava una serie di difficoltà nel ritirare e smaltire l’alcole aggiudicato e ne informava la [OSCURATO:PERSONA]. Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la [OSCURATO:PERSONA] adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d’intervento da utilizzare nella [OSCURATO:PERSONA] nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131). 11 Con l’art. 6 del regolamento n. 2710/93 la [OSCURATO:PERSONA] annullava parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite di alcole non ancora ritirate dalla [OSCURATO:PERSONA], pari a tre delle cinque partite aggiudicate. La cauzione di buona esecuzione relativa a queste tre partite veniva svincolata. 12 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 2710/93, l’utilizzazione delle prime due partite di alcole della gara particolare n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore. 13 L’art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale gara sia svincolata dall’organismo d’intervento quando la totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata nella [OSCURATO:PERSONA], nel settore dei carburanti. 14 Nonostante l’adozione del regolamento n. 2710/93, la [OSCURATO:PERSONA] doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente, costituivano ostacoli gravi all’adempimento degli impegni da essa assunti. 15 Con nota del 18 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] richiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di concederle un’ulteriore proroga del termine stabilito dall’art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l’utilizzazione dell’alcole. Nella detta nota la [OSCURATO:PERSONA] faceva valere circostanze asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni da essa assunti entro il termine stabilito. 16 Con lettera 27 novembre 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ripresentava la sua richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre 1995 . 17 [OSCURATO:PERSONA], con nota del 19 dicembre 1995, comunicava alla [OSCURATO:PERSONA] che, a breve, avrebbe preso posizione su un’eventuale proroga del termine di utilizzazione dell’alcole. 18 [OSCURATO:PERSONA] inviava poi alla [OSCURATO:PERSONA] altre due note, rispettivamente in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA] di essere autorizzata a distruggere l’alcole non ancora utilizzato. La detta domanda riguardava all’epoca la distruzione di 34 000 hl di alcole. 19 Con il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l’utilizzazione delle partite già ritirate veniva adeguato ulteriormente. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, dispone quanto segue: «In deroga all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della [OSCURATO:PERSONA] e salvo caso di forza maggiore, se il termine [del 1° ottobre 1995] di cui all’articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura: a) del 15% in ogni caso, b) del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l’utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996. La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996». 20 Con nota del 23 aprile 1996 l’AIMA invitava la [OSCURATO:PERSONA] a versarle una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70), che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995, l’intero quantitativo di alcole delle prime due partite non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della [OSCURATO:PERSONA]. Con nota 3 giugno 1996 la [OSCURATO:PERSONA] contestava la legittimità della richiesta avanzata dall’AIMA. 21 Con tale nota la [OSCURATO:PERSONA] reiterava altresì alla [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di poter procedere alla distruzione dell’alcole non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell’alcole senza provocare alcuna perturbazione di mercato. 22 L’11 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] inviava all’AIMA una lettera formulata come segue: «La domanda della distilleria [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’autorizzazione di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità dell’alcole in questione, non può essere accettata. È necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/96 della [OSCURATO:PERSONA] [relative all’incameramento della cauzione]. (...) la distilleria [OSCURATO:PERSONA] è soggett[a] all’obbligo di corretta esecuzione, il che significa che l’alcole deve essere utilizzato nel settore dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara, e che tale obbligo non viene meno con l’incameramento della cauzione. Le autorità nazionali sono tenute, se del caso con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo l’incameramento delle cauzioni. Occorre assolutamente evitare uno sviamento dell’alcole aggiudicato verso settori non autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio il settore delle bevande spiritose (...)». 23 L’AIMA trasmetteva tale lettera alla [OSCURATO:PERSONA] il 3 febbraio 1997. 24 Con nota del 20 novembre 1996 la [OSCURATO:PERSONA] reiterava ancora una volta le contestazioni sollevate nei confronti della richiesta dell’AIMA e proponeva di mettere l’alcole non ancora utilizzato a disposizione dell’AIMA, a titolo gratuito. 25 L’AIMA ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] di versarle interamente la cauzione. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al giudice nazionale. 26 Il 9 luglio 1999 la [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata fallita. Procedimento 27 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. 28 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere ad essi all’udienza. 29 Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 17 dicembre 2003. Conclusioni delle parti 30 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – condannare la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 31 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto 32 Senza sollevare un’eccezione d’irricevibilità con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità del ricorso. A tale proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità. Il primo, fatto valere in via principale, riguarda l’incompetenza del Tribunale. Il secondo si riferisce alla presentazione tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell’art. 44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura. Questi due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in subordine. 33 La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile. Sul motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale Argomenti delle parti 34 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’intera controversia ruota intorno all’obiettiva circostanza dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] alla specifica obbligazione di utilizzare l’alcole acquistato nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE ed alle conseguenze di tale inadempimento. Orbene, a suo parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente causa è di tipo contrattuale. Soltanto in forza di tale rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l’eventuale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. Ne conseguirebbe che il ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base dell’art. 288, secondo comma, CE e, dall’altro, sfugge alla competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario in base all’art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑44/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1331, punto 38). 35 La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sul ricorso in quanto quest’ultimo è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la questione controversa non rientra in alcun modo nell’ambito di un rapporto contrattuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e la detta istituzione. Nel caso di specie, il danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell’11 novembre 1996 che, quale atto autoritativo della [OSCURATO:PERSONA], esulerebbe dalla sfera contrattuale. 36 D’altra parte, poiché la lettera dell’11 novembre 1996 avrebbe, da un lato, respinto le richieste della [OSCURATO:PERSONA] relative alla distruzione dell’alcole residuo e, dall’altro, disposto l’escussione della fideiussione costituita nell’ambito della gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della [OSCURATO:PERSONA], modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑367, punto 42). Giudizio del Tribunale 37 Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie, a causa dei comportamenti contestati della [OSCURATO:PERSONA], sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑180/95 Nutria/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1317, punto 28). 38 A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] sono vincolate da un contratto. Dall’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89 risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con il regolamento n. 3390/90, la [OSCURATO:PERSONA] si è espressamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara. Tenuto conto di tali condizioni la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un’offerta di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000 hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell’ambito della gara. Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita, la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato il prezzo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e gli altri impegni di tale impresa. Quindi, per effetto dell’offerta della [OSCURATO:PERSONA] e della sua accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo offerto dalla [OSCURATO:PERSONA] sono divenuti clausole di un contratto che vincola le due parti della presente controversia (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1633, punto 39, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑134/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3909, punto 53). 39 Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato dopo la sua stipulazione. In particolare, a seguito delle richieste della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, adottato i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell’alcole effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole. Queste modifiche fanno parte integrante del contratto. 40 Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della [OSCURATO:PERSONA] che sono alla base del presente ricorso per risarcimento danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA] in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40). 41 La ricorrente lamenta tre illeciti. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore che esonererebbe la [OSCURATO:PERSONA] dal suo inadempimento dell’obbligo di utilizzare l’alcole effettivamente aggiudicato entro un determinato termine. Di conseguenza non sarebbe stato tenuto conto dell’effetto esimente di un caso di forza maggiore. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato un’ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell’alcole effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione del principio di proporzionalità. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione che incombe a tale istituzione in forza dell’art. 253 CE. 42 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore, bisogna considerare che tale obbligo grava sulla [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto. Tale obbligo risulta, infatti, dalle disposizioni contrattuali previste all’art. 2 del regolamento n. 2710/93 nonché all’art. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 416/96. Di conseguenza, la pretesa violazione dell’obbligo di tener conto di un caso di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. 43 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di acconsentire a modificare le condizioni dell’effettiva utilizzazione dell’alcole venduto, perché il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche, occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo che sussista, può gravare sulla [OSCURATO:PERSONA] solo in forza del contratto. 44 È vero che l’art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione della [OSCURATO:PERSONA], siano esse contrattuali o extracontrattuali. 45 Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C‑162/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3655, punto 49), il contratto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è, in linea di massima, intangibile. Pertanto, l’eventuale obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di accettare una delle modifiche al contratto proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] può discendere solo dal contratto stesso o dai principi generali che regolano i rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di proporzionalità. La pretesa violazione del detto obbligo di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. 46 Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare che tale obbligo grava sulla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’art. 253 CE. Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi la [OSCURATO:PERSONA] in forza del contratto che vincola tale istituzione e la [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA]. 47 Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di risarcimento l’inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] di obblighi di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36). 48 Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie. 49 Non si può riconoscere, nella presente controversia, che l’adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa essere considerata come l’espressione della comune volontà delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] contesta la competenza del Tribunale. 50 In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali la [OSCURATO:PERSONA] è parte (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2289, punto 10, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47). 51 Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale dev’essere accolto nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni, da un lato, dell’obbligo di tener conto dell’eventuale esistenza di un caso di forza maggiore e, dall’altro, dal preteso obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza del principio di proporzionalità. 52 Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso, occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui la ricorrente denuncia una violazione dell’obbligo di motivazione. Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura Argomenti delle parti 53 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all’esistenza ed all’entità del danno asseritamente subito. In tale contesto, alla [OSCURATO:PERSONA] sfuggirebbe quale sia il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento. 54 Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione del danno. [OSCURATO:PERSONA], nel ricorso, i costi di movimentazione e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell’11 novembre 1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno da essa fatto valere. La replica, invece, si riferirebbe ai costi di movimentazione e stoccaggio che la [OSCURATO:PERSONA] asserisce di aver sopportato a causa della lettera dell’11 novembre 1996. 55 La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali provvedere alla quantificazione. Secondo la giurisprudenza, tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑277/97, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1825, punto 67). Infine, la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminate nell’ambito di quest’ultimo (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑554/93, Saint e Murray/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑563, punto 59; 10 luglio 1997, causa T‑38/96, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T‑184/95, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑667, punto 23). Giudizio del Tribunale 56 Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. 57 Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale (v, in particolare, sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2085, punto 154). 58 Occorre rammentare che l’indicazione degli elementi di cui al precedente punto 56 dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑679, punto 20). 59 Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑961, punto 107). 60 Nel caso di specie, dall’esame del primo motivo risulta che il Tribunale è competente a conoscere solo dell’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 con cui la [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di accettare la modifica del contratto proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito dell’esame del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione che la ricorrente rivolge alla [OSCURATO:PERSONA] si riduce a una pretesa violazione dell’obbligo di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10091, punto 98). 61 Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11 382 051,78 ). Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra l’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito. Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente conseguenza della lettera dell’11 novembre 1996. 62 Ne consegue che le prescrizioni dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono rispettate. 63 Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’irricevibilità del ricorso. Sulle spese 64 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2004. Il cancelliere Il presidente H. Jung J. [OSCURATO:PERSONA] 1 – Lingua processuale: l'italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris