CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31302/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha 31 cíl-,36k, 2.1.yí parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del eg-aprM-2TT2i del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due delitti di furto aggravato e per due delitti di cui all'art. 493-ter cod. pen. e, con la recidiva specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto alla disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che i nuovi reati, alla luce dei precedenti penali gravanti sull'imputato, costituiscono manifestazione di una maggiore e più spiccata capacità criminale di quest'ultimo; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello volto alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, poiché la Corte di appello aveva ritenuto inammissibile il motivo di gravame perché generico e il motivo di ricorso non attacca le ragioni sulla base delle quali la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo di appello, cosicché in relazione a tale punto il motivo di ricorso risulta anch'esso generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così