CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 16202/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 5176-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del 2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 855 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6519/2019 della CORTE D'APPELLO, depositata il 29/11/2019 R.G.N. 755/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Benevento, è stata accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato, in esito a procedura di mobilità, a [OSCURATO:PERSONA], in data 17 febbraio 2014, e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, il "[OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 in liquidazione" è stato condannato al pagamento, in favore del lavoratore, di una indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un motivo; il "[OSCURATO:PERSONA] del disciolto [OSCURATO:PERSONA] SS.UU. BN1 in liquidazione" ha resistito con controricorso e ha depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con l'unico motivo il ricorrente - denunciando violazione degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 195 del 2009, conv. dalla I. n. 26 del 2010, nonché degli artt. 1256 c.c. e 1463 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo, nell'escludere l'applicabilità della reintegra, abbia omesso di considerare che la mera inesistenza dell'attività aziendale non corrisponde alla totale cessazione di ogni attività societaria, sussistendo, nella specie, in capo al "Soggetto liquidatore", un obbligo, normativamente imposto dall'art. 11 del citato d.I., di svolgimento - in una fase transitoria prorogata fino al 31 dicembre 2015 - dell'attività di spazzamento, trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti inerente alla raccolta differenziata. Ritenuto che: il motivo va disatteso, poiché la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di ammissibilità dell'ordine di reintegra nei confronti di società poste in liquidazione (su cui v., tra le altre, Cass. 19/06/2018, n. 16136), ha evidenziato, sulla scorta di detta giurisprudenza, che la reintegra in questione è esclusa nell'ipotesi di «sopravvenuta totale cessazione di ogni attività societaria», aggiungendo che «Nel caso di specie (...) la cessazione dell'attività non è sopravvenuta ma originaria, nel senso che il "Soggetto liquidatore" non ha mai svolto alcuna attività (...)»; pertanto, contrariamente a quanto affermato in ricorso, gli esiti dell'accertamento compiuto dal giudice del gravame sono, sotto tale profilo, conformi all'insegnamento giurisprudenziale corrente (su cui v., da ultimo, Cass. 28/01/2020, n. 1888, secondo cui «nel caso di un sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ma deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno, con riguardo al periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, costituendo la sopraggiunta impossibilità totale della prestazione una vera e propria causa impeditiva dell'ordine di reintegrazione e della tutela ripristinatoria apprestata dall'art. 18 della I. n. 300 del 1970, che preclude al lavoratore illegittimamente licenziato la possibilità di ottenere - sia pure per equivalente, con la corresponsione delle retribuzioni - il soddisfacimento del suo diritto alla continuazione del rapporto»); in tale prospettiva, non rileva la eventuale sussistenza, nel caso, di un obbligo legale di svolgimento dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, poiché la impossibilità di disporre l'ordine di reintegra è il derivato di una mera situazione di fatto, del resto cristallizzatasi, già al momento di emissione della pronunzia impugnata, con la cessazione, alla data del 31 dicembre 2015, della proroga della fase transitoria nel corso della quale sarebbe stato rimesso al Consorzio - per come ritenuto nel giudizio di merito - lo svolgimento della predetta attività; le spese del presente giudizio possono essere compensate, avuto riguardo al netto contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione, evincibile dai provvedimenti prodotti in giudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]