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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:T:1995:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61991A0031 - IT Avis juridique important | 61991A0031 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE AMPLIATA) DEL 29 GIUGNO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-31/91. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01821 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Procedura ° Deduzione di motivi nuovi in corso di causa ° Disposizioni pertinenti del regolamento di procedura che non prescrivono né termini né formalità specifiche ° Non sussiste decadenza ([OSCURATO:PERSONA] di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)

2. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Notificazione, in contrasto con il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione non previamente autenticata (Trattato CEE, art. 173; regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], art. 12)

3. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso ° Inammissibilità (Trattato CEE, art. 173)

[OSCURATO:PERSONA]

1. L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale non prescrive né un termine né una formalità specifica per la deduzione, qualora sia ammissibile, di un motivo nuovo; in particolare tale disposizione non prescrive che la deduzione di un motivo nuovo debba aver luogo, pena la decadenza, immediatamente o entro un dato termine dalla rivelazione degli elementi di diritto e di fatto ivi menzionati.

Orbene, per quanto riguarda la deduzione di un motivo, la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile, in linea di principio, solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca.

2. L' autenticazione degli atti prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], che dev' essere effettuata dopo l' adozione da parte del collegio e prima della notificazione o della pubblicazione, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio.

Essa permette dunque di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo suddetto e, quindi, alla volontà del loro autore.

Ne consegue che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE e che una decisione notificata senza essere stata autenticata è viziata da violazione delle forme sostanziali, a prescindere da qualsiasi discordanza fra il testo adottato e quello pubblicato o notificato.

3. Dopo che è stato proposto ricorso contro un atto viziato da violazione delle forme sostanziali, l' istituzione che ha emanato l' atto non può eliminare il detto vizio con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, ad esempio autenticando un atto che era stato notificato senza che si fosse compiuta tale formalità.

Ciò vale particolarmente nel caso di una decisione che infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria, poiché una regolarizzazione effettuata successivamente alla proposizione del ricorso priverebbe ex post di fondamento il motivo relativo al vizio suddetto.

Tale soluzione sarebbe contraria alla certezza del diritto e agli interessi dei destinatari di decisioni che infliggono sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] causa T-31/91, [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] e Cie SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi alla Cour de cassation del Belgio, e, nel corso della trattazione orale, Paul-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. signora [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio ° [OSCURATO:PERSONA], CFK; GU 1991, L 152, pag. 16), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.P.M.

Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici, cancelliere: H. [OSCURATO:PERSONA] della sentenza (motivazione non riprodotta)

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio ° [OSCURATO:PERSONA], CFK), è annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991A0031 - IT Avis juridique important | 61991A0031 [OSCURATO:PERSONA] (PRIMA SEZIONE AMPLIATA) DEL 29 GIUGNO 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CONCORRENZA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA T-31/91. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01821 Pub.RJ pagina Pub somm [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Procedura ° Deduzione di motivi nuovi in corso di causa ° Disposizioni pertinenti del regolamento di procedura che non prescrivono né termini né formalità specifiche ° Non sussiste decadenza ([OSCURATO:PERSONA] di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) 2. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Notificazione, in contrasto con il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], di una decisione non previamente autenticata (Trattato CEE, art. 173; regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], art. 12) 3. Ricorso d' annullamento ° Motivi ° Violazione delle forme sostanziali ° Regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso ° Inammissibilità (Trattato CEE, art. 173) [OSCURATO:PERSONA] 1. L' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale non prescrive né un termine né una formalità specifica per la deduzione, qualora sia ammissibile, di un motivo nuovo; in particolare tale disposizione non prescrive che la deduzione di un motivo nuovo debba aver luogo, pena la decadenza, immediatamente o entro un dato termine dalla rivelazione degli elementi di diritto e di fatto ivi menzionati. Orbene, per quanto riguarda la deduzione di un motivo, la decadenza, poiché limita la facoltà della parte interessata di produrre ogni elemento necessario per il successo delle sue pretese, è ammissibile, in linea di principio, solo se costituisce oggetto di una disciplina espressa e non equivoca. 2. L' autenticazione degli atti prevista dall' art. 12, primo comma, del regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], che dev' essere effettuata dopo l' adozione da parte del collegio e prima della notificazione o della pubblicazione, ha lo scopo di garantire la certezza del diritto fissando, nelle lingue che fanno fede, il testo adottato dal collegio. Essa permette dunque di verificare, in caso di contestazione, la perfetta corrispondenza dei testi notificati o pubblicati al testo suddetto e, quindi, alla volontà del loro autore. Ne consegue che l' autenticazione costituisce una formalità sostanziale ai sensi dell' art. 173 del Trattato CEE e che una decisione notificata senza essere stata autenticata è viziata da violazione delle forme sostanziali, a prescindere da qualsiasi discordanza fra il testo adottato e quello pubblicato o notificato. 3. Dopo che è stato proposto ricorso contro un atto viziato da violazione delle forme sostanziali, l' istituzione che ha emanato l' atto non può eliminare il detto vizio con un semplice provvedimento di regolarizzazione retroattiva, ad esempio autenticando un atto che era stato notificato senza che si fosse compiuta tale formalità. Ciò vale particolarmente nel caso di una decisione che infligge al ricorrente una sanzione pecuniaria, poiché una regolarizzazione effettuata successivamente alla proposizione del ricorso priverebbe ex post di fondamento il motivo relativo al vizio suddetto. Tale soluzione sarebbe contraria alla certezza del diritto e agli interessi dei destinatari di decisioni che infliggono sanzioni. [OSCURATO:PERSONA] causa T-31/91, [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] e Cie SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], patrocinante dinanzi alla Cour de cassation del Belgio, e, nel corso della trattazione orale, Paul-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. signora [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio ° [OSCURATO:PERSONA], CFK; GU 1991, L 152, pag. 16), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici, cancelliere: H. [OSCURATO:PERSONA] della sentenza (motivazione non riprodotta) [OSCURATO:PERSONA] dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 dicembre 1990, 91/298/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell' articolo 85 del Trattato CEE (IV/33.133-B: Carbonato di sodio ° [OSCURATO:PERSONA], CFK), è annullata nella parte in cui riguarda la ricorrente. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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