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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 23435/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7225- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaDegli Astalli 19, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]” degli avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali èrappresentata e difes a Ric. 2020n. 7225 sez.

S2 -ud. 23-4-2025 - 2 - giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 57/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , pubblicatail 16/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; rilevato che: - con ricorso del 2/3/2020 , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Bariche l’ha condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, della somma di Euro 680.000,00; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale; considerato che: - con atto congiunto del 4/4/25, entrambe le società hanno rinunciato ai ricorsi principale e incidentale e reciprocamente aderito alle rispettive rinunce; -la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto Ric. 2020n. 7225 sez.

S2 -ud. 23-4-2025 - 3 - dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.

U, n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7225- 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, viaDegli Astalli 19, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, piazza Cavour 17, presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]” degli avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali èrappresentata e difes a Ric. 2020n. 7225 sez. S2 -ud. 23-4-2025 - 2 - giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 57/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI , pubblicatail 16/1/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]’ERBA; rilevato che: - con ricorso del 2/3/2020 , [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 57/2020 della Corte d'appello di Bariche l’ha condannata al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, della somma di Euro 680.000,00; -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale; considerato che: - con atto congiunto del 4/4/25, entrambe le società hanno rinunciato ai ricorsi principale e incidentale e reciprocamente aderito alle rispettive rinunce; -la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese; - in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto Ric. 2020n. 7225 sez. S2 -ud. 23-4-2025 - 3 - dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sec
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