CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 26407/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. SPEC. E RAPPR. DOTT. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese >/ 141 t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen. - per essersi impossessato delle batterie di tre distinti motocicli elettrici di proprietà della [OSCURATO:PERSONA]., lasciati in sosta sulla pubblica via -, la pena, concordata con il pubblico ministero, di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza, denunciando la violazione degli artt. 81, commi 2 e 4, cod. pen. e deducendo che la pena concordata e applicata doveva ritenersi illegale, per un duplice ordine di ragioni: I.) perché, ancorché non fosse stata esclusa la contestata continuazione tra le tre condotte predatorie ascritte all'imputato, non si era tenuto conto dell'aumento dovuto per la continuazione; II.) perché, in considerazione della contestata e ritenuta recidiva, reiterata, specifica ed infra-quinquennale, l'aumento per la continuazione non avrebbe potuto essere inferiore ad un terzo di quella risultante dalla pena determinata per il reato più grave. 3. Il difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. ha fatto pervenire, tramite PEC, in data 14 marzo 2022, richiesta di trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 24 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Invero, come già da questa Corte affermato, non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento l'omessa applicazione dell'aumento di pena per la continuazione criminosa (Sez. 3, n. 23084 del 03/05/2011, Rv. 250966). 2. Non è, comunque, possibile ritenere, avuto riguardo all'entità della pena concretamente applicata all'imputato (anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 200,00 di multa), che la stessa sia illegale. In quanto determinata - al netto della riduzione per il rito - in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, in misura, quindi, ben superiore al minimo della pena edittale (pari a mesi 6 di reclusione ed Euro 154,00 di multa) comminata per il delitto di furto semplice (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Rv. 260326), da identificarsi in quella da cui prendere le mosse ai fini del calcolo dell'importo sanzionatorio a seguito del bilanciamento in regime di equivalenza tra le accordate circostanze attenuanti generiche e le contestate e ritenute circostanze aggravanti, ivi compresa la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., il relativo quantum è certamente tale da ricomprendere in sé anche l'aumento per la continuazione, pur computato ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen., ossia in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. 3. Ne viene che il ricorso del Procuratore Generale, giacché affidato a deduzioni aspecifiche, in quanto prive di effettivi addentellati alla concretezza della fattispecie portata all'esame della Corte, è da dichiararsi inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso