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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14367/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento, furto e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni già espresse dalla Corte di appello nell'escludere la decisività della prova richiesta (pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato ascritto al ricorrente e la correlata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali, minaccia, danneggiamento, furto e per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/1975; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, alla luce delle ragioni già espresse dalla Corte di appello nell'escludere la decisività della prova richiesta (pag. 3); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato ascritto al ricorrente e la correlata violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 14367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris