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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07432/2023

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liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22338/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLoredana Bisceglie, giusta procura speciale in calce al ricorso percassazione e alla comparsa di costituzione con nuovo difensore , con domicilio eletto presso lostudio del secondo , sito a Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 137. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 447/20, depositata in data 24 gennaio 2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso estratti di ruolo afferenti a sette cartelle di pagamento, relative a posizioni debitorie per tributi di competenza di Enti diversi e per differenti anni di imposta, lamentandodi essere venuta a conoscenza della pendenza del carico di ruolo solo in data 22 giugno 2016 attraverso una interlocuzione diretta con gli sportelli di Equitalia, non avendo mai ricevuto le cartelle in esso richiamate.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, c on senten za n. 4021/7/18, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore della Commissione tributaria provinciale di Foggia per il credito riferito al diritto camerale annuale preteso dalla Camera di Commercio di Foggia e, nel resto, l'inammissibilità del r icorso, in ragione della avvenuta regolare notifica delle cartelle contenute nell'estratto di ruolo e della conseguente impossibilità di impugnare tale atto.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, sul presupposto dell'irreperibilità assoluta della Bisceglie, ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, attesa la verificata legittimità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 del d.

P.R. n. 600 del 1973 alla luce di quanto risultava in atti dalle relate di notifica delle cartelle di pagamento (atti prodromici all'estratto di ruolo impugnato) circa l'esito delle verifiche e delle ricerche compiute, attestanti una irreperibilità assoluta della contribuente presso il domicilio indicato; notificazione che - alla luce di tale presupposto - legittimamente era, dunque , avvenuta con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la particolarità che l'avviso di deposito del piego non dovevaessere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale, e la notificazione si avevaper eseguita decorsi otto giorni da tale affissione.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi. 5.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6.L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 7.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa di costituzione con nuovo difensore e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all'art. 112 cod. proc. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di corrispondenza fra chiesto e pronunziato, in quanto i giudici della Commissione t ributaria provinciale di Roma prima e la Commissione tributaria regionale per il Lazio poi, non si eranopronunciati su tutta la domanda, omettendo la pronuncia in merito alle eccezioni in atti di primo e secondo grado, in particolare relativeal «difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alla data che portava alla notifica le cartelle cfr. sub 01) e sub 02)». 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la carenza di motivazione.

L'attività di esame del Collegio, che si assume omessa, era relativa alla pronuncia su una circostanza propedeutica alla risoluzione della lite, relativa alla eccezione in giudizio di 1° grado, n. 10 « intervenuta decadenza di Equitalia dal notificare le cartelle per tributi erariali causa la evidente tardività ed intempestività d'esecutività del ruolo ai sensi dell'art. 25 comma 1 D.P.R. 602/73 e succ. ed ai sensi art. 1 co. 5-bis L. 31 luglio 2005 n. 156 e succ., limitatamente alle cartelle di cui al sub 01) n° 0972006Q1911691746 IRPEF-ALIQUOIE 2006 e sub 02) la cartella di pagamento n° 09720070362387262 IRPEF-ALTRO 2004», che, ove fosse stata valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda e su un'eccezione riferita alle due cartelle su citate, ai fini della ricostruzione della quaestio facti in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione in diritto della fattispecie, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per errore di diritto, su un punto decisivo ed essenziale della controversia, ovvero «la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.», in quanto, la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto ai fini della eccezione di nullità di notifica delle due cartelle della violazioneda parte dei messi notificatori del procedimento notificatorio stabilito per le notifiche ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ. relativamente alla cd. irreperibilità relativa del destinatario, avendo omesso in dettaglio il cd. adempimento, come si evince a caratteri cubitali dalle relate di notifica prodotte in atti redatte dal messo adito. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, dunque, aveva errato ad affermare che la notificazione delle cartelle in esame era avvenuta «con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la particolarità che l'avviso di deposito del piego non deve essere, affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale».

Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, i tre adempimenti previstidall'art. 140 cod. proc. civ. erano tutti necessari ai fini del perfezionamento della notifica. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ius superveniens, ultra ed extra petita , vizio di ultrapetizione ed extrapetizione.

La fattispecie concreta «notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. relative alle cartelle cfr. sub 01) e sub 02) per temporanea assenza del destinatario» era stata ricondotta ad una norma non pertinente (notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ); il Collegio aveva errato nello statuire che la mancata consegna da parte del messo adito era avvenuta in quanto dalle ricerche dello stesso sia stato provato «trasferito in luogo sconosciuto».Era palese l'errore di fatto in sentenza sia di primo che di secondo grado, evidenziato sia dalla lettura degli atti di fascicolo che dalle relate di notifica dove si appalesavacon evidenza che il C ollegio aveva fondato la propria statuizione anche sul fatto che la mancata notifica delle cartelle fosse avvenuta causa la irreperibilità assoluta del destinatario e non per temporanea assenza. 5.Il quinto mezzo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata. 6.In via preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate nel controricorso per insussistenza della sospensione del termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria regionale avanti la Corte di Cassazione, in pendenza del giudizio di revocazione. 6.1L'eccezione è fondata. 6.2In proposito deve osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità circa la decorrenza del termine per l'impugnazione in caso di notifica di un atto di citazione in revocazione con richiesta di sospensione, qualora la sospensione sia stata poi disposta, affermando il seguente principio di diritto: «L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensionedel corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice» (Cass., Sez.

U, 30 agosto 2019, n. 21874).

Ancor più di recente, poi, è stato affermato che « Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo ilricorso per cassazioneessere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione» (Cass.,Sez.

U., 26 maggio 2020, n. 9776; Cass., 11 settembre 2020, n. 18913). 6.3Nel caso in esame, risulta in atti che la sentenza impugnata è stata gravata con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., innanzi la stessa Commissione tributaria regionale del Lazio; che la contribuente aveva depositato istanza di sospensione dei termini processuali per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ.e che la sospensione richiesta non èstata mai concessa.

Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione, poiché la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata in data 24 gennaio 2020 e, alla data di notifica del ricorso (3 settembre 2021), il termine lungo di sei mesi era già decorso, anche tenuto conto dei termini di sospensione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 ex art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ed ex art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2020, n. 40) e del termine di sospensione feriale relativo all'anno 2020.7.

Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore imp orto, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre nte al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par te della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22338/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLoredana Bisceglie, giusta procura speciale in calce al ricorso percassazione e alla comparsa di costituzione con nuovo difensore , con domicilio eletto presso lostudio del secondo , sito a Roma, via [OSCURATO:PERSONA],n. 137. - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del LAZIO, n. 447/20, depositata in data 24 gennaio 2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto ricorso avverso estratti di ruolo afferenti a sette cartelle di pagamento, relative a posizioni debitorie per tributi di competenza di Enti diversi e per differenti anni di imposta, lamentandodi essere venuta a conoscenza della pendenza del carico di ruolo solo in data 22 giugno 2016 attraverso una interlocuzione diretta con gli sportelli di Equitalia, non avendo mai ricevuto le cartelle in esso richiamate. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, c on senten za n. 4021/7/18, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale in favore della Commissione tributaria provinciale di Foggia per il credito riferito al diritto camerale annuale preteso dalla Camera di Commercio di Foggia e, nel resto, l'inammissibilità del r icorso, in ragione della avvenuta regolare notifica delle cartelle contenute nell'estratto di ruolo e della conseguente impossibilità di impugnare tale atto. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, sul presupposto dell'irreperibilità assoluta della Bisceglie, ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo, attesa la verificata legittimità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 del d. P.R. n. 600 del 1973 alla luce di quanto risultava in atti dalle relate di notifica delle cartelle di pagamento (atti prodromici all'estratto di ruolo impugnato) circa l'esito delle verifiche e delle ricerche compiute, attestanti una irreperibilità assoluta della contribuente presso il domicilio indicato; notificazione che - alla luce di tale presupposto - legittimamente era, dunque , avvenuta con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la particolarità che l'avviso di deposito del piego non dovevaessere affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale, e la notificazione si avevaper eseguita decorsi otto giorni da tale affissione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a cinque motivi. 5.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 6.L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. 7.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato comparsa di costituzione con nuovo difensore e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciatodi cui all'art. 112 cod. proc. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di corrispondenza fra chiesto e pronunziato, in quanto i giudici della Commissione t ributaria provinciale di Roma prima e la Commissione tributaria regionale per il Lazio poi, non si eranopronunciati su tutta la domanda, omettendo la pronuncia in merito alle eccezioni in atti di primo e secondo grado, in particolare relativeal «difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] alla data che portava alla notifica le cartelle cfr. sub 01) e sub 02)». 2.Il secondo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la carenza di motivazione. L'attività di esame del Collegio, che si assume omessa, era relativa alla pronuncia su una circostanza propedeutica alla risoluzione della lite, relativa alla eccezione in giudizio di 1° grado, n. 10 « intervenuta decadenza di Equitalia dal notificare le cartelle per tributi erariali causa la evidente tardività ed intempestività d'esecutività del ruolo ai sensi dell'art. 25 comma 1 D.P.R. 602/73 e succ. ed ai sensi art. 1 co. 5-bis L. 31 luglio 2005 n. 156 e succ., limitatamente alle cartelle di cui al sub 01) n° 0972006Q1911691746 IRPEF-ALIQUOIE 2006 e sub 02) la cartella di pagamento n° 09720070362387262 IRPEF-ALTRO 2004», che, ove fosse stata valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda e su un'eccezione riferita alle due cartelle su citate, ai fini della ricostruzione della quaestio facti in funzione dell'esatta qualificazione e sussunzione in diritto della fattispecie, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. 3.Il terzo mezzo deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per errore di diritto, su un punto decisivo ed essenziale della controversia, ovvero «la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.», in quanto, la Commissione tributaria regionale non aveva tenuto conto ai fini della eccezione di nullità di notifica delle due cartelle della violazioneda parte dei messi notificatori del procedimento notificatorio stabilito per le notifiche ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ. relativamente alla cd. irreperibilità relativa del destinatario, avendo omesso in dettaglio il cd. adempimento, come si evince a caratteri cubitali dalle relate di notifica prodotte in atti redatte dal messo adito. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado, dunque, aveva errato ad affermare che la notificazione delle cartelle in esame era avvenuta «con le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., con la particolarità che l'avviso di deposito del piego non deve essere, affisso alla porta dell'abitazione del destinatario, ma nell'albo comunale». Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, i tre adempimenti previstidall'art. 140 cod. proc. civ. erano tutti necessari ai fini del perfezionamento della notifica. 4.Il quarto mezzo deduce, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ius superveniens, ultra ed extra petita , vizio di ultrapetizione ed extrapetizione. La fattispecie concreta «notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. relative alle cartelle cfr. sub 01) e sub 02) per temporanea assenza del destinatario» era stata ricondotta ad una norma non pertinente (notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ); il Collegio aveva errato nello statuire che la mancata consegna da parte del messo adito era avvenuta in quanto dalle ricerche dello stesso sia stato provato «trasferito in luogo sconosciuto».Era palese l'errore di fatto in sentenza sia di primo che di secondo grado, evidenziato sia dalla lettura degli atti di fascicolo che dalle relate di notifica dove si appalesavacon evidenza che il C ollegio aveva fondato la propria statuizione anche sul fatto che la mancata notifica delle cartelle fosse avvenuta causa la irreperibilità assoluta del destinatario e non per temporanea assenza. 5.Il quinto mezzo deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata. 6.In via preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dall'Agenzia delle Entrate nel controricorso per insussistenza della sospensione del termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria regionale avanti la Corte di Cassazione, in pendenza del giudizio di revocazione. 6.1L'eccezione è fondata. 6.2In proposito deve osservarsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente risolto il contrasto formatosi nella giurisprudenza di legittimità circa la decorrenza del termine per l'impugnazione in caso di notifica di un atto di citazione in revocazione con richiesta di sospensione, qualora la sospensione sia stata poi disposta, affermando il seguente principio di diritto: «L'art. 398, comma 4, secondo inciso, c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del resto, l'eventuale sospensionedel corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice» (Cass., Sez. U, 30 agosto 2019, n. 21874). Ancor più di recente, poi, è stato affermato che « Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo ilricorso per cassazioneessere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione» (Cass.,Sez. U., 26 maggio 2020, n. 9776; Cass., 11 settembre 2020, n. 18913). 6.3Nel caso in esame, risulta in atti che la sentenza impugnata è stata gravata con ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., innanzi la stessa Commissione tributaria regionale del Lazio; che la contribuente aveva depositato istanza di sospensione dei termini processuali per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ.e che la sospensione richiesta non èstata mai concessa. Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione, poiché la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata in data 24 gennaio 2020 e, alla data di notifica del ricorso (3 settembre 2021), il termine lungo di sei mesi era già decorso, anche tenuto conto dei termini di sospensione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 ex art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ed ex art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2020, n. 40) e del termine di sospensione feriale relativo all'anno 2020.7. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e laricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dall'Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore imp orto, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorre nte al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comm a 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par te della ricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 07432/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris