CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 20137/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
riele Luchenti,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5710/2019depositata il 20.9.2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] con assorbimento delle restanti doglianze..Uditi per il ricorrente gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come comproprietaria di un terreno sito inCerveteri tra la via A. Diaz e la via Piave (particelle 201 e 202) e deifabbricati su di esso realizzati sul lato di via A. Diaz (edificio A), sul lato divia Piave (edificio C) e nel cortile interno (edificio E), conveniva in giudizioinnanzi al Tribunale di Civitavecchia la [OSCURATO:SOCIETA]., lamentando che i dueedifici di proprietà della convenuta, quello su via A. Diaz (edificio B) equello su via Piave (edificio D), violavano le norme in tema di distanze tracostruzioni, di distanze dai confini e di distanze dalle vedute, e che il murocostruito sul confine ledeva altresì il suo diritto di servitù di scolo del qualel’istante sarebbe divenuta titolare per usucapione. L'attrice chiedeval'accertamento delle opere illegittime e la loro demolizione, nonché ilrisarcimento dei danni conseguenti, da quantificare in corso di causatramite CTU.Costituitasi, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto di tutte le domande spiegatedall’attrice, sostenendo che gli interventi edilizi compiuti erano conformialla concessione edilizia n. 35 del 18.4.2000 ed alla concessione invariante n. 49 del 27.10.2003 ed agli strumenti urbanistici della zona diristrutturazione A 2 (il PRG approvato con deliberazione della GiuntaRegionale del Lazio n. 3505 del 7.6.1980 ed il [OSCURATO:PERSONA] dellearee esterne al centro storico adottato dal Comune di Cerveteri con ladelibera n. 127 del 19.12.1987); che il piano particolareggiato e le normetecniche di attuazione consentivano la costruzione in aderenza; che inzona A il primo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 prevedeva per leoperazioni di risanamento conservativo e ristrutturazione consentite che ledistanze tra gli edifici non potessero essere inferiori a quelle intercorrentiNumero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto dicostruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artisticoed ambientale; che nella specie era comunque applicabile la derogadell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 prevista per i gruppidi edifici che formavano oggetto di piani particolareggiati o convenzioni dilottizzazione con previsioni planovolumetriche; che la situazione dei luoghinon consentiva l'applicazione della disciplina dell'art. 900 c.c., nonesistendo alcuna veduta esercitabile iure servitutis; che il terrazzo dicopertura dell'edificio della [OSCURATO:SOCIETA] non era praticabile e da esso non siesercitava alcuna veduta; che il posizionamento del muro di confine erastato concordato dalle parti. Nelle sole conclusioni della comparsa dirisposta la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva di LinaBarbagallo.Escussi alcuni testimoni ed espletata CTU, con la sentenza n. 818/2010, ilTribunale di Civitavecchia esaminava tutte le doglianze sollevatedall’attrice, accogliendone alcune e rigettandone altre. In particolare, perquanto ancora rileva, condannava la società convenuta all’abbattimentodella risega e dei setti laterali dei balconi realizzati sul fronte strada versovia Diaz dell’edificio B, frontistanti la parete finestrata dell’edificio Adell’attrice, sino alla distanza di dieci metri da tale parete, così allineandoil fronte strada su via Diaz dell’edificio B a quello dell’edificio A;condannava poi la convenuta all’arretramento della parete dell’edificio Bper la parte fronteggiante la parete finestrata dell’edificio E di parteparete finestrata dell’edificio E; condannava infine la convenutaall’abbattimento del muro di confine realizzato tra la propria proprietàdella [OSCURATO:SOCIETA]. ed il cortile oggetto di comproprietà dell’attrice lesivo dellaservitù di scolo acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] per usucapione, rigettando ognialtra domanda proposta dall’attrice.Numero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026Avverso questa sentenza, proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., contestandocon il primo motivo sia il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA],sia la mancata prova della comproprietà dei terreni e sovrastanti fabbricaticostituente il presupposto dell'actio negatoria servitutis parzialmenteaccolta in prime cure, e resisteva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’appello principale e proponendo appello incidentale per l'inosservanzadelle distanze imposte dalle norme tecniche di attuazione del PRG delComune di Cerveteri, esclusa per le edificazioni avvenute in aderenza.Con la sentenza n. 6404/2019 del 18/20.9.2019, la Corte d'Appello diRoma, per quanto ancora rileva, rigettava l’appello principale e quelloincidentale, ritenendo inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazionedella comproprietà della [OSCURATO:PERSONA] in applicazione del principio di noncontestazione e compensando le spese processuali.La sentenza di secondo grado rigettava poi l'appello principale della Sirios.r.l. concernente l'ordine di arretramento della risega e dei setti lateralidei balconi realizzati sul fronte strada verso via A. Diaz del fabbricato Britenendo che fosse stato basato dalla sentenza di primo grado sia sulmancato allineamento sul fronte stradale degli edifici A (costruitoanteriormente) e B prescritto a livello amministrativo dal pianoparticolareggiato, sia sulla violazione della distanza di dieci metri tra paretifinestrate e pareti antistanti dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, e che fossestata compiutamente censurata solo tale seconda motivazione, in quantosulla prima motivazione la [OSCURATO:SOCIETA]. si era limitata ad eccepire chel'edificio A precedentemente costruito non era stato allineato a via A. Diazessendo stato realizzato in posizione più arretrata, per cui la risegadell'edificio B era stata costruita in allineamento alla via A. Diaz e nonall'edificio A. In prosieguo però la sentenza della Corte distrettualeriteneva comunque corretta la decisione di primo grado perché dalletabelle planovolumetriche emergeva che la risega dell'edificio B sul fronteNumero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026stradale rispetto all'edificio A, che non era in aderenza a quest'ultimo, nonera consentita, e confermava anche la ritenuta violazione della distanza didieci metri, valevole anche per la risega ed i setti murari laterali deibalconi, costituenti costruzione, per l'inapplicabilità della deroga dell'ultimocomma dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, che presupponeva che le tabelleplanovolumetriche contenessero una specifica previsione di distanza trafabbricati inferiore ai dieci metri, nella specie mancante. Ricordava poi chesecondo la sentenza n. 3340/2002 di questa Corte invocata dalla Sirios.r.l. l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 non imponeva una distanza minimadal confine, ma tra fabbricati e nel caso in cui il vicino avesse costruito condelle finestre senza rispettare la distanza di cinque metri dal confine,consentiva di imporgli di chiudere le finestre e di costruire rispettando ladistanza di cinque metri dal confine, o di esercitare la facoltà previstadall'art. 875 comma 2° c.c..La sentenza di secondo grado rigettava, poi, l'appello principale della Sirios.r.l. concernente l'ordine di arretramento del fabbricato B per violazionedella distanza di dieci metri dalla parete finestrata del fabbricato Erealizzato sul cortile interno, perché il setto murario di chiusura lateraledel balcone del fabbricato B delimitava in realtà un loggiato semicoperto diaccesso ad una scalinata esterna che consentiva l'accesso alla corte delprimo piano e non andava quindi osservata la distanza dalle vedutelaterali, ma tra costruzioni.La Corte distrettuale respingeva, infine, l'appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]concernente l'ordine di demolizione del muro di confine lesivo della servitùdi scolo acquisita per usucapione dalla [OSCURATO:PERSONA] in quanto riteneva chela [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse tempestivamente eccepito l'incapacità a deporredei testi escussi perché comproprietari insieme alla [OSCURATO:PERSONA], ma soloper il rapporto di parentela, omettendo peraltro di riproporre l'eccezione insede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, per cuiben poteva il Tribunale ritenere attendibili le deposizioni acquisiteNumero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026sull'usucapione della servitù di scolo, e rilevava che trattandosi di dirittireali l'eventuale rinuncia al diritto doveva essere dimostrata per iscritto.Avverso questa sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto tempestivo ricorso aquesta Corte, affidandosi a cinque motivi e [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata.La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo diricorso, con assorbimento delle restanti doglianze.Nell'imminenza della pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la [OSCURATO:SOCIETA]. hadepositato memorie ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli81 c.p.c. e 100 c.p.c., nonché degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., perchéla sentenza impugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile enon fondata la doglianza concernente il difetto di legittimazione attivadella parte attrice per carenza di titolarità del diritto azionato. Inparticolare, la parte attrice avrebbe avuto l’onere di dimostrare la titolaritàdell’asserito diritto di comproprietà sul terreno e sui sovrastanti fabbricati,ai quali si riferivano le lamentate violazioni delle distanze legali, anche ingrado di appello, giacché la relativa contestazione, formulata dalla Sirios.r.l. nell'atto di appello, non costituente l'oggetto di un'eccezione in sensostretto, ma di una mera difesa, non era soggetta a decadenza ed erasempre formulabile in secondo grado.2) Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli324 c.p.c. e 9 del D.M. 1444/68, avendo il giudice di prime cure accoltosolo la domanda relativa alla violazione delle distanze legali di cui al punto4 e non anche la domanda di cui al punto 3 dell’atto di citazione, relativaalla violazione della norma amministrativa locale che imponeva che i frontiverso la via A. Diaz degli edifici B ed A fossero allineati.Numero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/20263) Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., ci si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 9del D.M. 1444/68 e della norma di interpretazione autentica di detto art. 9contenuta nel D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno2019, n. 55. art. 5 co. 1 lettera b-bis, nonché della violazione del principiodella prevenzione temporale nelle costruzioni. In particolare, i limiti didistanza applicati dai giudici di merito si riferibbero solo agli edificiricadenti in zona C. La ricorrente rileva altresì nuovamente che nel caso dispecie troverebbe applicazione l’ultimo comma dell’art. 9 D.M. 1444/68, ilquale prevede distanze inferiori rispetto a quelle indicate nei commiprecedenti nel caso di gruppi di edifici inclusi in [OSCURATO:PERSONA], oConvenzioni di Lottizzazione.4) Con il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli articoli 81 e 100 c.p.c., nonché degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c.(primo profilo) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M.1444/68 e della norma di interpretazione autentica di detto art. 9contenuta nel D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge 14 giugno2019, n. 55. art. 5 co. 1 lettera b-bis (secondo profilo).In particolare, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenutodimostrata la titolarità del diritto di comproprietà della [OSCURATO:PERSONA] sulfabbricato E, nonostante l’espressa contestazione della carenza dilegittimazione della proponente formulata da [OSCURATO:SOCIETA]..5) Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, c.p.c., n. 3), sideduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 81 e 100 c.p.c.,nonché degli articoli 2697 e 115 c.p.c., atteso che le deposizioni deitestimoni di parte attrice, tutti suoi familiari e alcuni con interesse direttoall’esito del giudizio, non potevano far ritenere dimostrata l’usucapionedella servitù di scolo in favore di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il primo motivo di ricorso, articolato per violazione degli articoli 81 e 100c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma primo n. 3)c.p.c., inerente al rigetto del primo motivo di appello della [OSCURATO:SOCIETA]., asua volta concernente sia la contestazione relativa al difetto dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], sia il diniego dell'effettiva titolaritàin capo alla stessa della comproprietà del terreno di Cerveteri compresotra via A. Diaz e via Piave (particelle catastali 201 e 202) e dei fabbricatisu di esso realizzati sul lato di via A. Diaz (edificio A), sul lato di via Piave(edificio C) e nel cortile interno (edificio E), ai quali si riferiscono ledistanze legali che l'impugnata sentenza ha riconosciuto violate, èfondato e merita accoglimento nei termini che seguono.L'impugnata sentenza ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto dilegittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] riproposta in appello dalla SirioSRL perché tardivamente sollevata con l'impugnazione, osservando che ilriferimento fatto da quest'ultima, solo nelle conclusioni della comparsa dirisposta di primo grado, alla “carenza di legittimazione della proponente”,non accompagnato da alcuna spiegazione sul significato della contestatacarenza della comproprietà che [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato, sia puregenericamente, nell'atto di citazione, costituiva una mera clausola di stilepriva di reale contenuto e di efficacia processuale.La sentenza impugnata ha poi negato che l'attrice non avesse fornitoprova di essere comproprietaria del terreno e dei fabbricati ai quali siriferiscono le distanze legali poi riconosciute violate, qualificando l'azioneda lei esercitata come actio negatoria servitutis, basata sul presupposto diquella comproprietà, non richiedente la prova di un acquisto a titolooriginario come l'azione di rivendica, e ritenendo che dall'onere dellarelativa prova la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata sollevata in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]nella comparsa di risposta, e poi nella memoria ex art. 183 comma 5°c.p.c., non aveva contestato la comproprietà suddetta che la Barbagalloaveva allegato in citazione.Numero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026Va premesso che la legittimazione attiva serve ad individuare la titolaritàdel diritto ad agire in giudizio.Per individuarla, come spiegato dalla sentenza n. 2951/2016 delle sezioniunite di questa Corte, occorre fare riferimento all'art. 2907 c.c., intitolato"Attività giurisdizionale", che, all'interno del libro VI, dedicato alla "Tuteladei diritti", apre il Titolo "Della tutela giurisdizionale dei diritti", edafferma: "Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autoritàgiudiziaria su domanda della parte"; occorre poi fare riferimento all'art. 24della Costituzione, che dichiara: "Tutti possono agire in giudizio per latutela dei propri diritti e interessi legittimi"; occorre infine riferirsi all'art.81 c.p.c., per il quale "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge,nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui". Daquesto coacervo di disposizioni deriva che la legittimazione attiva spetta achiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di essernetitolare, ed infatti si considera parte processuale il soggetto che in proprionome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre inproprio nome, è proposta.Per valutare quindi la sussistenza, o meno, della legittimazione ad agire,occorre avere riguardo alla domanda, nella quale l'attore deve affermaredi essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è laprospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione acontraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa,dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolaredell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta ingiudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quantomeno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiedel'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,l'azione sarà inammissibile.La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (Cass. sez. un.n.2951/2016; Cass. n. 14177/2011; Cass. n. 11284/2010; Cass.Numero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026n.23670/2008; Cass. n.20819/2006; Cass. n. 15537/2000) ritiene che lacarenza di legittimazione ad agire possa essere eccepita in ogni stato egrado del giudizio e che possa essere rilevata d'ufficio dal giudice, e delresto, per essa non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sullabase della domanda e della prospettazione in essa contenuta e nonrilevano quindi le preclusioni istruttorie.Ne deriva che ben poteva la [OSCURATO:SOCIETA]. contestare nelle conclusioni dellacomparsa di risposta del giudizio di primo grado il difetto di legittimazioneessere rilevata la sua mancanza anche d'ufficio dalla Corte distrettuale,ma la suddetta contestazione, reiterata nel primo motivo di appello erainfondata, in quanto [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di citazione introduttivo delgiudizio di primo grado si era espressamente qualificata comecomproprietaria sia del terreno sito in Cerveteri tra la via A. Diaz e la viaPiave (particelle 201 e 202), che dei fabbricati su di esso realizzati sul latodi via A. Diaz (edificio A), sul lato di via Piave (edificio C) e nel cortileinterno (edificio E), rispetto ai quali l'attrice lamentava la violazione delledistanze legali da parte dei fabbricati contigui realizzati dalla [OSCURATO:SOCIETA]..Non si deve però confondere la legittimazione ad agire, che si valuta inbase alle domande proposte ed alle situazioni giuridiche soggettive dellequali la parte attrice si affermi titolare, con la titolarità effettiva dei dirittisostanziali che costituiscono il fondamento dell'actio negatoria servitutisnella specie esercitata da [OSCURATO:PERSONA], e che a questa competedimostrare, sia pure senza il rigore richiesto per l'azione di rivendica, sullabase della distribuzione dell'onere probatorio dell'art. 2697 c.c., perchécostitutivi.Il fatto che la questione della titolarità del diritto posto a base dell'azioneesercitata attenga al merito non significa, infatti, che la relativa provagravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi laNumero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in sensostretto (Cass. sez. un. n.2951/2016; Cass. sez. un. n. 10531/2013); latitolarità del diritto fatto valere in giudizio è infatti un elemento costitutivodella domanda, che può consistere in meri fatti o in fatti-diritto (come ildiritto di proprietà del fondo del quale si voglia negare l'asservimentonell'actio negatoria servitutis) e che ricade, in base all'art. 2697 c.c.,nell'onere probatorio della parte attrice, per cui il convenuto può limitarsia negarne la sussistenza attraverso una mera difesa, spiegabile anche perla prima volta nel giudizio di appello, senza bisogno di invocare fatticostitutivi, modificativi, o estintivi diversi dal fatto costitutivo allegato daparte attrice, che richiedano la proposizione tempestiva di un'eccezione insenso stretto ex art. 167 comma 2° c.p.c..L'art. 167 comma 1° c.p.c. impone al convenuto di proporre nellacomparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti postidall'attore a fondamento delle domanda, ma per le mere difese non èprevista la decadenza contemplata dal 2° comma per le sole eccezioni insenso stretto, ed a conferma di ciò l'art. 345 comma 2° c.p.c. prevede ildivieto di sollevare in appello solo le nuove eccezioni che non sianorilevabili anche d'ufficio.Ciò non toglie che la presa di posizione assunta dal convenuto con lacomparsa di risposta, possa avere rilievo, perchè può servire a renderesuperflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità deldiritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca espressamente ilfatto posto dall'attore a fondamento della domanda, oppure nel caso in cuiarticoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza delfatto costitutivo.Ne deriva, che nel caso di specie, la contestazione della titolarità dellacomproprietà del terreno e degli edifici sovrastanti di [OSCURATO:PERSONA],effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con l'atto di appello, doveva considerarsisenz'altro tempestiva, trattandosi di una mera difesa non soggetta alleNumero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026preclusioni dell'art. 167 comma 2° c.p.c. valevole per le eccezioni in sensostretto, e che era l'attrice a dover fornire prova di tale titolarità.Trattandosi poi non di un fatto storico, ma di un fatto-diritto, che era statoallegato dall'attrice in modo del tutto generico con riferimento al tipo didiritto fatto valere, ma non al titolo di provenienza, e che non rientrava trale circostanze di fatto conosciute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., non era configurabile incapo a quest'ultima un onere di specifica contestazione che se non assoltopotesse esonerare l'attrice dalla prova della titolarità del diritto vantato exart. 115 comma 1° c.p.c. (vedi sul fatto che l'onere della contestazionespecifica non possa valere per circostanze di fatto allegate genericamenteo non rientranti nella sfera di conoscenza del convenuto Cass.n.8376/2020; Cass. n.21075/2016; Cass. n. 14652/2016), né del restol'impugnata sentenza ha ricavato la prova della titolarità dellacomproprietà della [OSCURATO:PERSONA] da ammissioni espresse, o implicite fattedalla [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado,o dall'assunzione da parte della stessa in quell'atto di una linea difensivatotalmente incompatibile con la negazione della contestata comproprietà,bensì solo da una mancata contestazione specifica nella comparsa dirisposta e nella memoria ex art. 183 comma 5° c.p.c., alla quale la Sirios.r.l. non era tenuta.Non potendo quindi la Corte distrettuale reputare tardiva la contestazionedella comproprietà vantata da [OSCURATO:PERSONA] sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]con l'atto di appello, né risolverla applicando il principio di noncontestazione, il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello diRoma in diversa composizione, dovrà riesaminare nel merito le proveaddotte dall'originaria attrice onerata in ordine alla comproprietà, e solo incaso di riscontro positivo dovrà procedere all'applicazione delle distanzelegali valevoli nella zona A 2 in cui sono ubicati i fabbricati delle parti.I motivi successivi al primo devono ritenersi assorbiti a seguito del suoaccoglimento, in quanto presuppongono la previa valutazione da parte delNumero registro generale 625/2021Numero sezionale 1551/2026Numero di raccolta generale 20137/2026Data pubblicazione 16/06/2026giudice di rinvio delle prove fornite dall'originaria attrice circa l'allegatacomproprietà del terreno e dei sovrastanti fabbricati ai quali si riferisconole violazioni delle distanze legali accertate. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti,cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte d'Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]