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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15697/2026

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ntata e difesa dagli avvocatiPASQUALE VERDE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1979 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4574/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 1377/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Pozzuoliinquadrato nella categoria professionale di operaio edNumero registro generale 14938/2025assegnato a mansioni di addetto alla raccolta rifiuti, ha adito Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026il Tribunale di Napoli chiedendo l’accertamento Data pubblicazione 22/05/2026dell’inadempimento datoriale relativo alla manutenzione epulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) fornitigli,nonché la condanna dell’ente al risarcimento del danno subitoper avervi dovuto provvedere, nell’ultimo decennio anteriorealla proposizione della domanda,personalmente.Il Comune si costituiva eccependo che, a partire dal 2015, illavoratore era stato assegnato non più alla DirezioneAmbiente – Servizio N.U./Ecologia, ma alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] all’Ingrosso, con mansionidi addetto alle pulizie e che la diversa assegnazione nonprevedeva l’utilizzo di DPI, sicché già da questo punto di vistala pretesa era di certo parzialmente da disattendere.Il Tribunale rigettava la domanda, ma la sentenza venivariformata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale riconoscevala natura di DPI degli indumenti in questione e il conseguenteobbligo del datore di provvedere alla loro manutenzioneindipendentemente dall’unità lavorativa di assegnazione.La Corte riteneva che gli indumenti forniti – in particolareguanti, scarpe e tute - fossero finalizzati alla sicurezza dellavoratore non solo nella raccolta rifiuti stradale, ma anchenelle attività di pulizie al [OSCURATO:PERSONA], per prevenirel’insorgenza e il diffondersi d’infezioni.Essa accertava pertanto l’inadempimento contrattuale delComune, e lo condannava al risarcimento del danno per lespese di pulizia sostenute dal lavoratore, equitativamentedeterminate in complessivi euro 912,50, oltre accessori.2.

Il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un motivo, resistito da controricorso dellavoratore.Numero registro generale 14938/20253.

È stata comunicata alle parti proposta di definizione Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026accelerata ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., sul presupposto Data pubblicazione 22/05/2026dell'inammissibilità del ricorso per essere con esso richiestaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale di merito,ma il Comune ricorrente ha depositato istanza di decisionedella causa, che è stata quindi avviata a trattazionecamerale.4.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, ai sensidell’art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 112, co. 1, 414, co. 1, nn.4 e 5, 416, co. 3 e 420, co. 1, c.p.c. per esservi statainversione della sequenza logica tra oneri assertivi e oneriasseverativi, in violazione del divieto di mutatio libelli e deilimiti dell’emendatio libelli propri del rito del lavoro.Il Comune sostiene che erroneamente la Corte territorialeavrebbe ritenuto di poter superare il fatto che il ricorrente dal2015 fosse adibito alle pulizie in un settore diverso (ilmercato ittico) e non, come dedotto nel ricorso introduttivo,su strada (nettezza urbana), in quanto i fatti riguardanti i dueservizi sarebbero diversi ed era onere del ricorrente quello didelimitare con esattezza il thema decidendum.Ciò tanto più in presenza di diritti, come quello oggetto dicausa, di natura eteroindividuata ed avallandosi altrimentiuna inammissibile mutatio libelli, senza contare che anchel’emendatio libelli non sarebbe consentita, nel rito del lavoro,se non nelle forme e nei termini di cui all’art. 420, co. 1,c.p.c., che avrebbe permesso la modifica solo in presenza digravi motivi e previa autorizzazione del giudice.2.

Orbene, la presente causa è pienamente sovrapponibile aquella esaminata con la recente pronuncia di questa Corte n.Numero registro generale 14938/202574/2026, che ha respinto analogo ricorso, pronuncia dalla Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026quale il Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai Data pubblicazione 22/05/2026sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3.

In fatto è accaduto che, secondo la narrativa contenutanella sentenza di appello, il ricorrente ha agito al fine di sentirdichiarare l’obbligo del Comune, suo datore di lavoro, dirimborsargli quanto speso per la pulizia degli indumentinecessari per lo svolgimento della prestazione a far tempodal mese di giugno 2012.Il Comune, costituendosi, ha eccepito che la pretesa potevaessere riferita solo al periodo fino all’anno 2013 in cui ilricorrente aveva svolto attività che effettivamentepresupponevano lo svolgimento di mansioni tali dadeterminare la consegna di indumenti con funzione protettivaa tutela della salute, in quanto successivamente il lavoratoreera stato adibito, dal medesimo Comune, alle pulizie pressoil mercato ittico.4.

Il tema del decidere è se, avendo il ricorrente agitomenzionando solo l’adibizione al Servizio di [OSCURATO:PERSONA],e risultando che nell’ultima parte di quel periodo le mansionierano state svolte invece presso il Servizio del [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’Appello, nell’accogliere integralmente la pretesa,abbia esorbitato dai limiti dell’originaria domanda, avallandoun’indebita mutatio o emendatio libelli.5.

In proposito, si deve ritenere che l’identificazione del fattocostitutivo del credito e la corrispondente attività assertivavadano valutati in modo coerente con la realtà comune alleparti entro cui il processo si inserisce.Opinando diversamente si finirebbe per avallare un approcciomeramente formalistico, in contrasto con le esigenze di tutelaNumero registro generale 14938/2025cui il giudizio è chiamato a sopperire, tanto più in ambito di Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026diritto del lavoro.

Data pubblicazione 22/05/2026Ciò significa che, a fronte del pacifico sussistere di un unicorapporto di lavoro tra le stesse parti e per tutto il periodointeressato, l’individuazione della domanda si determinae dell’adibizione a mansioni di pulizia, senza la manutenzioneo il lavaggio da parte del datore dei necessari indumentiprotettivi.Una volta dedotto quanto sopra, l’obbligo su cui verte ilprocesso resta individuato ed ha per oggetto la necessità, perquelle lavorazioni, di indumenti idonei ad assicurare laprotezione della salute, nei diversi incarichi intercorsi, senzache di altro vi sia bisogno.Non potendosi di certo in alcun modo dire che il datore dilavoro potesse subire disorientamenti o essere violato neldiritto al contraddittorio, per il fatto che il ricorrente, purcontemplando nella pretesa tutto l’ultimo decennio, avevafatto riferimento al Servizio amministrativo di adibizione solonella prima parte del periodo oggetto di causa (Servizio diNettezza Urbana) e non al Servizio amministrativo delsecondo periodo (Servizio di pulizia al [OSCURATO:PERSONA]), unavolta considerato che la prestazione è resa tra due parti delmedesimo rapporto e che necessariamente al datore è notoquanto fa il lavoratore e quali cautele comporti l’attivitàinteressata, sia pur diversi siano nel tempo i Servizi diadibizione, pur sempre in mansioni di pulizia.Tali ulteriori specificazioni sui servizi di adibizione nonintegrano quindi una mutatio libelli, ma, proprio perché nonindispensabili a definire l’oggetto del contendere ed aldispiegamento delle reciproche difese, neanche diNumero registro generale 14938/2025un’emendatio libelli, concernendo esse il merito e non Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026l’individuazione di ciò su cui si deve decidere.

Data pubblicazione 22/05/2026Anche il richiamo alla natura c.d.

“eterodeterminata” non èdecisivo, perché non si tratta di concetto assoluto, marelativo, che va apprezzato tenendo conto del se, muovendosempre dai fatti comuni alle parti, le diverse circostanzepossano comportare la coesistenza di due diversi diritti,sicché deve sapersi se sia uno o l’altro quanto oggetto delprocesso.Nel caso delle mansioni svolte in progresso di tempo pressoil medesimo datore di lavoro il problema non si pone e, senzaindulgere a concettualismi, tutto consiste nel vedere se in talidiversi tempi, vi fossero indumenti resi necessari da esigenzedi tutela della salute del lavoratore o, più in generale, ditutela della salubrità dell’attività svolta, perché sono questi,in una con l’esistenza del rapporto di lavoro, i fatti fondatividel diritto azionato.In definitiva, il mutamento del Servizio di adibizione non èelemento individuativo del diritto fatto valere che dipende,presso quello stesso datore di lavoro, dall’essersi dedotto losvolgimento di mansioni di pulizia, senza lo svolgimento, daparte del datore, delle conseguenti attività di manutenzionee lavaggio degli indumenti di lavoro a tal fine necessari.6.

Nessuna censura è svolta rispetto all’accertamento nelmerito – tra l’altro di assoluta evidenza – secondo cui anchepresso il mercato ittico vi era necessità di indumenti diprotezione, che necessitavano di manutenzione e lavaggio edunque non vi è da attardarsi su quest’ultimo punto.7.

Il ricorso per cassazione va quindi disatteso.8.

In ordine alla istanza di pubblica udienza ai sensi dell’art.375, comma 1, c.p.c., si osserva come la trattazione inpubblica udienza costituisca modalità eccezionale, riservaNutmae ro registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026alle controversie in cui le questioni presentino una particoNulamrereo di raccolta generale 15697/2026rilevanza nomofilattica o specifiche esigenze di Data pubblicazione 22/05/2026approfondimento orale.Nel caso di specie, le questioni dedotte sono state affermateda tempo da questa Corte.

In particolare, in materia didifferenze fra mutatio ed emendatio libelli la Corte haaffermato il principio seguito dalla Corte di appello secondocui si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesaobiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nelprocesso un petitum diverso e più ampio oppure una causapetendi fondata su situazioni giuridiche non prospettateprima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmentedifferente, di modo che si ponga al giudice un nuovo temad'indagine e si spostino i termini della controversia, conl'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterareil regolare svolgimento del processo; si ha, invece, sempliceemendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo cherisulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazionegiuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum,nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo alconcreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fattavalere. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012).Parimenti consolidato è l’orientamento di questa Corte sulladistinzione fra fatti primari e fatti secondari, dedotti solo infunzione della prova, secondo cui in tema di giudizi instauratiprima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., ilprincipio di non contestazione trova applicazione solo conriferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi,impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudiziomentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedottiN uimne ro registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026mera funzione probatoria -, la non contestazione costituNiusmcereo di raccolta generale 15697/2026argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., Data pubblicazione 22/05/2026per cui tali fatti possono essere contestati per la prima voltaanche nel giudizio di appello. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.40756 del 20/12/2021).9.

Orbene considerato che, rispetto alla domanda fatta valerein giudizio, il luogo di esercizio delle mansioni ricompresenella qualifica di inquadramento non può essere ritenuto fattoprimario perché concorre unicamente a determinare lanatura degli indumenti di lavoro ed a consentirne laqualificazione, non si ravvisa ragione alcuna per rimeditarel’orientamento già espresso da questa Corte né per disporreil rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica,risultando le questioni dedotte, già esaminate dallagiurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato eche trovano soluzione nella applicazione di principi giàaffermati, senza necessità di ulteriori approfondimentinomofilattici.In conclusione, non si evidenziano profili di particolarecomplessità o rilevanza sistematica tali da giustificare laderoga al modulo camerale, potendo la decisione essereutilmente assunta in sede camerale, sulla base degli atti edelle difese scritte, non emergendo esigenze di discussioneorale.10.

Va pertanto ribadito il seguente principio di dirittoaffermato nel precedente citato: «l’individuazione dei fatticostitutivi della domanda va condotta tenendo conto diquanto strettamente necessario alla comprensionedell’oggetto del contendere e sulla base anche di quanto,appartenendo alla realtà comune alle parti, ènecessariamente noto ad esse e non idoneo come taleN umae ro registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026disorientare il contraddittorio, mentre ogni altro particoNulamrereo di raccolta generale 15697/2026non ha valore determinante al fine di comportare mutatio o Data pubblicazione 22/05/2026emendatio libelli e riguarda solo il merito della controversia».11.

La regolamentazione delle spese segue il principio dellasoccombenza.

Data la non conformità tra proposta edecisione finale, non ricorrono i presupposti di cui all'ultimocomma dell'art. 380-bis, c.p.c., per le ulteriori condanne dicui all'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. (v. anche Cass. 1 agosto 2024,n. 21668).

Al riguardo va precisato che la proposta è statamotivata nel senso dell'inammissibilità del ricorso percassazione in quanto sulla base di esso si sarebbe rivendicatauna diversa ricostruzione del merito della controversia.In realtà, non era quello il senso del motivo, che èpalesemente di portata processuale e che, come tale, eraammissibile, ma viene qui rigettato.12.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 600,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo diNumero registro generale 14938/2025contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se Data pubblicazione 22/05/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026Data pubblicazione 22/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dagli avvocatiPASQUALE VERDE, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];1979 - controricorrente –avverso la sentenza n. 4574/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 27/12/2024 R.G.N. 1377/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Pozzuoliinquadrato nella categoria professionale di operaio edNumero registro generale 14938/2025assegnato a mansioni di addetto alla raccolta rifiuti, ha adito Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026il Tribunale di Napoli chiedendo l’accertamento Data pubblicazione 22/05/2026dell’inadempimento datoriale relativo alla manutenzione epulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) fornitigli,nonché la condanna dell’ente al risarcimento del danno subitoper avervi dovuto provvedere, nell’ultimo decennio anteriorealla proposizione della domanda,personalmente.Il Comune si costituiva eccependo che, a partire dal 2015, illavoratore era stato assegnato non più alla DirezioneAmbiente – Servizio N.U./Ecologia, ma alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] all’Ingrosso, con mansionidi addetto alle pulizie e che la diversa assegnazione nonprevedeva l’utilizzo di DPI, sicché già da questo punto di vistala pretesa era di certo parzialmente da disattendere.Il Tribunale rigettava la domanda, ma la sentenza venivariformata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale riconoscevala natura di DPI degli indumenti in questione e il conseguenteobbligo del datore di provvedere alla loro manutenzioneindipendentemente dall’unità lavorativa di assegnazione.La Corte riteneva che gli indumenti forniti – in particolareguanti, scarpe e tute - fossero finalizzati alla sicurezza dellavoratore non solo nella raccolta rifiuti stradale, ma anchenelle attività di pulizie al [OSCURATO:PERSONA], per prevenirel’insorgenza e il diffondersi d’infezioni.Essa accertava pertanto l’inadempimento contrattuale delComune, e lo condannava al risarcimento del danno per lespese di pulizia sostenute dal lavoratore, equitativamentedeterminate in complessivi euro 912,50, oltre accessori.2. Il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un motivo, resistito da controricorso dellavoratore.Numero registro generale 14938/20253. È stata comunicata alle parti proposta di definizione Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026accelerata ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., sul presupposto Data pubblicazione 22/05/2026dell'inammissibilità del ricorso per essere con esso richiestaun'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale di merito,ma il Comune ricorrente ha depositato istanza di decisionedella causa, che è stata quindi avviata a trattazionecamerale.4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, ai sensidell’art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 112, co. 1, 414, co. 1, nn.4 e 5, 416, co. 3 e 420, co. 1, c.p.c. per esservi statainversione della sequenza logica tra oneri assertivi e oneriasseverativi, in violazione del divieto di mutatio libelli e deilimiti dell’emendatio libelli propri del rito del lavoro.Il Comune sostiene che erroneamente la Corte territorialeavrebbe ritenuto di poter superare il fatto che il ricorrente dal2015 fosse adibito alle pulizie in un settore diverso (ilmercato ittico) e non, come dedotto nel ricorso introduttivo,su strada (nettezza urbana), in quanto i fatti riguardanti i dueservizi sarebbero diversi ed era onere del ricorrente quello didelimitare con esattezza il thema decidendum.Ciò tanto più in presenza di diritti, come quello oggetto dicausa, di natura eteroindividuata ed avallandosi altrimentiuna inammissibile mutatio libelli, senza contare che anchel’emendatio libelli non sarebbe consentita, nel rito del lavoro,se non nelle forme e nei termini di cui all’art. 420, co. 1,c.p.c., che avrebbe permesso la modifica solo in presenza digravi motivi e previa autorizzazione del giudice.2. Orbene, la presente causa è pienamente sovrapponibile aquella esaminata con la recente pronuncia di questa Corte n.Numero registro generale 14938/202574/2026, che ha respinto analogo ricorso, pronuncia dalla Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026quale il Collegio non intende discostarsi e che si richiama ai Data pubblicazione 22/05/2026sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.3. In fatto è accaduto che, secondo la narrativa contenutanella sentenza di appello, il ricorrente ha agito al fine di sentirdichiarare l’obbligo del Comune, suo datore di lavoro, dirimborsargli quanto speso per la pulizia degli indumentinecessari per lo svolgimento della prestazione a far tempodal mese di giugno 2012.Il Comune, costituendosi, ha eccepito che la pretesa potevaessere riferita solo al periodo fino all’anno 2013 in cui ilricorrente aveva svolto attività che effettivamentepresupponevano lo svolgimento di mansioni tali dadeterminare la consegna di indumenti con funzione protettivaa tutela della salute, in quanto successivamente il lavoratoreera stato adibito, dal medesimo Comune, alle pulizie pressoil mercato ittico.4. Il tema del decidere è se, avendo il ricorrente agitomenzionando solo l’adibizione al Servizio di [OSCURATO:PERSONA],e risultando che nell’ultima parte di quel periodo le mansionierano state svolte invece presso il Servizio del [OSCURATO:PERSONA],la Corte d’Appello, nell’accogliere integralmente la pretesa,abbia esorbitato dai limiti dell’originaria domanda, avallandoun’indebita mutatio o emendatio libelli.5. In proposito, si deve ritenere che l’identificazione del fattocostitutivo del credito e la corrispondente attività assertivavadano valutati in modo coerente con la realtà comune alleparti entro cui il processo si inserisce.Opinando diversamente si finirebbe per avallare un approcciomeramente formalistico, in contrasto con le esigenze di tutelaNumero registro generale 14938/2025cui il giudizio è chiamato a sopperire, tanto più in ambito di Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026diritto del lavoro. Data pubblicazione 22/05/2026Ciò significa che, a fronte del pacifico sussistere di un unicorapporto di lavoro tra le stesse parti e per tutto il periodointeressato, l’individuazione della domanda si determinae dell’adibizione a mansioni di pulizia, senza la manutenzioneo il lavaggio da parte del datore dei necessari indumentiprotettivi.Una volta dedotto quanto sopra, l’obbligo su cui verte ilprocesso resta individuato ed ha per oggetto la necessità, perquelle lavorazioni, di indumenti idonei ad assicurare laprotezione della salute, nei diversi incarichi intercorsi, senzache di altro vi sia bisogno.Non potendosi di certo in alcun modo dire che il datore dilavoro potesse subire disorientamenti o essere violato neldiritto al contraddittorio, per il fatto che il ricorrente, purcontemplando nella pretesa tutto l’ultimo decennio, avevafatto riferimento al Servizio amministrativo di adibizione solonella prima parte del periodo oggetto di causa (Servizio diNettezza Urbana) e non al Servizio amministrativo delsecondo periodo (Servizio di pulizia al [OSCURATO:PERSONA]), unavolta considerato che la prestazione è resa tra due parti delmedesimo rapporto e che necessariamente al datore è notoquanto fa il lavoratore e quali cautele comporti l’attivitàinteressata, sia pur diversi siano nel tempo i Servizi diadibizione, pur sempre in mansioni di pulizia.Tali ulteriori specificazioni sui servizi di adibizione nonintegrano quindi una mutatio libelli, ma, proprio perché nonindispensabili a definire l’oggetto del contendere ed aldispiegamento delle reciproche difese, neanche diNumero registro generale 14938/2025un’emendatio libelli, concernendo esse il merito e non Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026l’individuazione di ciò su cui si deve decidere. Data pubblicazione 22/05/2026Anche il richiamo alla natura c.d. “eterodeterminata” non èdecisivo, perché non si tratta di concetto assoluto, marelativo, che va apprezzato tenendo conto del se, muovendosempre dai fatti comuni alle parti, le diverse circostanzepossano comportare la coesistenza di due diversi diritti,sicché deve sapersi se sia uno o l’altro quanto oggetto delprocesso.Nel caso delle mansioni svolte in progresso di tempo pressoil medesimo datore di lavoro il problema non si pone e, senzaindulgere a concettualismi, tutto consiste nel vedere se in talidiversi tempi, vi fossero indumenti resi necessari da esigenzedi tutela della salute del lavoratore o, più in generale, ditutela della salubrità dell’attività svolta, perché sono questi,in una con l’esistenza del rapporto di lavoro, i fatti fondatividel diritto azionato.In definitiva, il mutamento del Servizio di adibizione non èelemento individuativo del diritto fatto valere che dipende,presso quello stesso datore di lavoro, dall’essersi dedotto losvolgimento di mansioni di pulizia, senza lo svolgimento, daparte del datore, delle conseguenti attività di manutenzionee lavaggio degli indumenti di lavoro a tal fine necessari.6. Nessuna censura è svolta rispetto all’accertamento nelmerito – tra l’altro di assoluta evidenza – secondo cui anchepresso il mercato ittico vi era necessità di indumenti diprotezione, che necessitavano di manutenzione e lavaggio edunque non vi è da attardarsi su quest’ultimo punto.7. Il ricorso per cassazione va quindi disatteso.8. In ordine alla istanza di pubblica udienza ai sensi dell’art.375, comma 1, c.p.c., si osserva come la trattazione inpubblica udienza costituisca modalità eccezionale, riservaNutmae ro registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026alle controversie in cui le questioni presentino una particoNulamrereo di raccolta generale 15697/2026rilevanza nomofilattica o specifiche esigenze di Data pubblicazione 22/05/2026approfondimento orale.Nel caso di specie, le questioni dedotte sono state affermateda tempo da questa Corte. In particolare, in materia didifferenze fra mutatio ed emendatio libelli la Corte haaffermato il principio seguito dalla Corte di appello secondocui si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesaobiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nelprocesso un petitum diverso e più ampio oppure una causapetendi fondata su situazioni giuridiche non prospettateprima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmentedifferente, di modo che si ponga al giudice un nuovo temad'indagine e si spostino i termini della controversia, conl'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterareil regolare svolgimento del processo; si ha, invece, sempliceemendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo cherisulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazionegiuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum,nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo alconcreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fattavalere. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12621 del 20/07/2012).Parimenti consolidato è l’orientamento di questa Corte sulladistinzione fra fatti primari e fatti secondari, dedotti solo infunzione della prova, secondo cui in tema di giudizi instauratiprima dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., ilprincipio di non contestazione trova applicazione solo conriferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi,impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudiziomentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedottiN uimne ro registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026mera funzione probatoria -, la non contestazione costituNiusmcereo di raccolta generale 15697/2026argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., Data pubblicazione 22/05/2026per cui tali fatti possono essere contestati per la prima voltaanche nel giudizio di appello. (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.40756 del 20/12/2021).9. Orbene considerato che, rispetto alla domanda fatta valerein giudizio, il luogo di esercizio delle mansioni ricompresenella qualifica di inquadramento non può essere ritenuto fattoprimario perché concorre unicamente a determinare lanatura degli indumenti di lavoro ed a consentirne laqualificazione, non si ravvisa ragione alcuna per rimeditarel’orientamento già espresso da questa Corte né per disporreil rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in udienza pubblica,risultando le questioni dedotte, già esaminate dallagiurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato eche trovano soluzione nella applicazione di principi giàaffermati, senza necessità di ulteriori approfondimentinomofilattici.In conclusione, non si evidenziano profili di particolarecomplessità o rilevanza sistematica tali da giustificare laderoga al modulo camerale, potendo la decisione essereutilmente assunta in sede camerale, sulla base degli atti edelle difese scritte, non emergendo esigenze di discussioneorale.10. Va pertanto ribadito il seguente principio di dirittoaffermato nel precedente citato: «l’individuazione dei fatticostitutivi della domanda va condotta tenendo conto diquanto strettamente necessario alla comprensionedell’oggetto del contendere e sulla base anche di quanto,appartenendo alla realtà comune alle parti, ènecessariamente noto ad esse e non idoneo come taleN umae ro registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026disorientare il contraddittorio, mentre ogni altro particoNulamrereo di raccolta generale 15697/2026non ha valore determinante al fine di comportare mutatio o Data pubblicazione 22/05/2026emendatio libelli e riguarda solo il merito della controversia».11. La regolamentazione delle spese segue il principio dellasoccombenza. Data la non conformità tra proposta edecisione finale, non ricorrono i presupposti di cui all'ultimocomma dell'art. 380-bis, c.p.c., per le ulteriori condanne dicui all'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. (v. anche Cass. 1 agosto 2024,n. 21668). Al riguardo va precisato che la proposta è statamotivata nel senso dell'inammissibilità del ricorso percassazione in quanto sulla base di esso si sarebbe rivendicatauna diversa ricostruzione del merito della controversia.In realtà, non era quello il senso del motivo, che èpalesemente di portata processuale e che, come tale, eraammissibile, ma viene qui rigettato.12. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain € 600,00 a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi,nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nellamisura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo diNumero registro generale 14938/2025contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 se Data pubblicazione 22/05/2026dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IVSezione Civile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 14938/2025Numero sezionale 1979/2026Numero di raccolta generale 15697/2026Data pubblicazione 22/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15697/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris