Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 32387/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2 marzo 2023,11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da ritenersi destinati alla vendita.

1.1. Il G.I.P. ha deciso di non convalidare l'arresto e di rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine all'integrazione della fattispecie ascrittagli, ritenendo che la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta in suo possesso non potesse essere evinta: dal dato ponderale, compatibile con un uso personale della droga; dalle specifiche circostanze dell'episodio, essendo stata svolta la perquisizione domiciliare al diverso scopo di cercare armi e munizioni; dalle condizioni economiche dell'indagato, idonee a consentirgli periodici esborsi di denaro per acquistare la droga per il suo uso personale; dai precedenti penali su di lui gravanti; dall'insufficienza della modalità di custodia della droga e della presenza di bilancini e ritagli di cellophane a far ritenere che lo stupefacente fosse destinato alla vendita.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, lamentando, con un unico motivo, l'illegittimità della decisione con cui il G.I.P. ha ritenuto di rigettare la richiesta di convalida dell'arresto, in quanto fondatgAsulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, atteso che, in senso contrario, la valutazione di elementi qualificanti e indicativi - come: la diversa tipologia di sostanza sequestrata; il rinvenimento di 24 ritagli di cellophane destinati al confezionamento di singole dosi; la presenza di due bilancini di precisione, di cui uno sporco di cocaina - avrebbero dovuto logicamente indurre a considerare la presenza di aspetti di valenza sintomatica tale da comprovare l'indiziario svolgimento dell'attività illecita da parte dal Pacillo, per essere lo stupefacente destinato alla cessione.3.

Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01).

Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento _dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01).

3. Orbene, nell'ordinanza impugnata il G.I.P. non appare essersi attenuto agli indicati principi, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione 'esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza presso il domicilio dell'indagato di: sostanza stupefacente di diversa tipologia; numerosi ritagli di cellophane destinati al confezionamento di singole dosi; due bilancini di precisione, di cui uno sporco di cocaina - ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo assumendo l'insufficienza della droga rinvenuta ad essere destinata a terzi, per essere più probabilmente compatibile con un uso personale.

4. La presenza di tali valutazioni di merito, del tutto estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile, per le considerazioni espresse, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente effettuato.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 marzo 2023,11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e grammi 1,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da ritenersi destinati alla vendita. 1.1. Il G.I.P. ha deciso di non convalidare l'arresto e di rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine all'integrazione della fattispecie ascrittagli, ritenendo che la destinazione a terzi della sostanza rinvenuta in suo possesso non potesse essere evinta: dal dato ponderale, compatibile con un uso personale della droga; dalle specifiche circostanze dell'episodio, essendo stata svolta la perquisizione domiciliare al diverso scopo di cercare armi e munizioni; dalle condizioni economiche dell'indagato, idonee a consentirgli periodici esborsi di denaro per acquistare la droga per il suo uso personale; dai precedenti penali su di lui gravanti; dall'insufficienza della modalità di custodia della droga e della presenza di bilancini e ritagli di cellophane a far ritenere che lo stupefacente fosse destinato alla vendita. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, lamentando, con un unico motivo, l'illegittimità della decisione con cui il G.I.P. ha ritenuto di rigettare la richiesta di convalida dell'arresto, in quanto fondatgAsulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, atteso che, in senso contrario, la valutazione di elementi qualificanti e indicativi - come: la diversa tipologia di sostanza sequestrata; il rinvenimento di 24 ritagli di cellophane destinati al confezionamento di singole dosi; la presenza di due bilancini di precisione, di cui uno sporco di cocaina - avrebbero dovuto logicamente indurre a considerare la presenza di aspetti di valenza sintomatica tale da comprovare l'indiziario svolgimento dell'attività illecita da parte dal Pacillo, per essere lo stupefacente destinato alla cessione.3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01). Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento _dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01). 3. Orbene, nell'ordinanza impugnata il G.I.P. non appare essersi attenuto agli indicati principi, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione 'esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza presso il domicilio dell'indagato di: sostanza stupefacente di diversa tipologia; numerosi ritagli di cellophane destinati al confezionamento di singole dosi; due bilancini di precisione, di cui uno sporco di cocaina - ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo assumendo l'insufficienza della droga rinvenuta ad essere destinata a terzi, per essere più probabilmente compatibile con un uso personale. 4. La presenza di tali valutazioni di merito, del tutto estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile, per le considerazioni espresse, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente effettuato. C
Sentenza Cassazione n. 32387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris