CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 35802/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28964-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3641. BECCARIA 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/04/2019 R.G.N. 616/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28964/19 Rilevato che: Con sentenza del 2.4.2019 n. 290, la Corte d'appello di Firenze respingeva l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Arezzo che accoglieva parzialmente l'opposizione di quest'ultimo a decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'Inps per l'occupazione irregolare, presso lo studio del Pallottini, di due lavoratrici ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) come accertata dal verbale unico di accertamento: il tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava il contribuente a pagare una minor somma per contributi, oltre che somme aggiuntive per i periodi indicati in motivazione. In particolare, in riferimento a [OSCURATO:PERSONA], assunte le prove per testi, il tribunale ha ritenuto non provato il rapporto subordinato della Campisi, in epoca precedente la regolarizzazione risultante in atti, mentre per il resto ha ritenuto fondate le pretese dell'Istituto. La Corte d'appello, per quanto ancora d'interesse, confermava la sentenza di primo grado, in quanto nella richiesta dell'Inps di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo opposto era ricompresa la domanda di accertamento della pretesa sia nell'an che nel quantum con la possibilità di una diversa quantificazione della pretesa stessa, all'esito del giudizio, senza nessuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Inoltre, le ulteriori censure spiegate sulla errata valutazione delle risultanze istruttorie perché, a dire dell'appellante, non potevano consentire di ritenere provata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il Pallottini e le lavoratrici nei termini pretesi dall'Istituto, la Corte territoriale, sulla base di una approfondita disamina delle risultanze testimoniali (pp. 3-5 della sentenza impugnata) ha ritenuto invece provata la natura subordinata del predetto rapporto di lavoro oggetto di controversia. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps resiste con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di norme di legge, in particolare dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché l'ente previdenziale, con la memoria di costituzione in primo grado, aveva chiesto solo la conferma del decreto ingiuntivo opposto nella sua integralità e non anche in subordine, l'accertamento del credito all'esito del giudizio. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione dell'art. 2094 c.c., nonché dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello i aveva ritenuto che fosse stata fornita la prova della sussistenza "tra il dr. Pallottini e le due lavoratrici di un rapporto di lavoro di tipo subordinato". Il primo motivo di censura è infondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto"(Cass. n. 14486/19). Pertanto, i giudici del merito hanno correttamente esaminato il merito della pretesa, pur in assenza di espressa domanda, •L (w914.0 htlee/Lth,;, (Leek. Loucco_uu.;-,-pbt. 42___, e,___ ,,,uft4k:Aftp.„_, t 1.32...._ A_A-. .nD'll<Jît.j,_ LA,l‘ --.1qt,t,tn, i cal›._ / Il secondo motivo e, in via preliminare, inammissibile. n • Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata" (Cass. n. 1238/11, cfr. Cass. n. 5886/12). Nella specie, il ricorrente solleva censure relative al merito dell'accertamento espresso dalla Corte di appello sulla natura del rapporto di lavoro oggetto di controversia, censurando, in maniera non consentita, l'esame dei documenti, della deposizione dei testi e delle dichiarazioni rese in occasione dell'accertamento ispettivo, la cui valutazione discrezionale, congruamente motivata, è di competenza esclusiva del giudice del merito. Sulla natura del rapporto di lavoro, la censura è infondata, avendo la Corte d'appello correttamente ricostruito il rapporto intercorso tra le parti, sulle base delle concrete modalità di espletamento dello stesso, quale la non autonoma gestione del lavoro da parte del prestatore e l'assoggettamento a direttive programmatiche imposte dal datore. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in quanto la dichiarazione sostitutiva, ex art. 152 disp. att. c.p.c. ha efficacia solo rispetto ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare a favore dell'Inps le spese di lite che liquida in C 4.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in R