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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00716/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 5 lett. b) e 6 legge n. 283 del 1962, perché, all'interno del mercato rionale, aveva posto in vendita prodotti ittici tutti in cattivo stato di conservazione.

2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione.

Con il primo deduce la violazione di legge, perché non vi era stata motivazione in merito al pericolo in concreto per la salute.

Con il secondo lamenta il vizio di motivazione, perché il giudizio di responsabilità era stato basato sulla mancanza di licenza per la vendita di prodotti ittici e in ragione del solo esame visivo della merce. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato, perché i principi di diritto applicati sono disancorati dall'accertamento del fatto, gravemente carente e acriticamente appiattito sull'operato della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a raccontare che l'imputato stava vendendo il pesce senza licenza e che i sanitari dell'ASP avevano dichiarato inidonea la merce che quindi era stata sequestrata e distrutta.

Non è stato esplicitato alcun elemento da cui desumere la correttezza dell'operato dei sanitari per cui la motivazione è apodittica, non potendo farsi discendere dalla mancanza di licenza il cattivo stato di conservazione del pesce messo in vendita e la sua nocività per la salute pubblica.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/12/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 dicembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato degli art. 5 lett. b) e 6 legge n. 283 del 1962, perché, all'interno del mercato rionale, aveva posto in vendita prodotti ittici tutti in cattivo stato di conservazione. 2. La difesa presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge, perché non vi era stata motivazione in merito al pericolo in concreto per la salute. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione, perché il giudizio di responsabilità era stato basato sulla mancanza di licenza per la vendita di prodotti ittici e in ragione del solo esame visivo della merce. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, perché i principi di diritto applicati sono disancorati dall'accertamento del fatto, gravemente carente e acriticamente appiattito sull'operato della polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a raccontare che l'imputato stava vendendo il pesce senza licenza e che i sanitari dell'ASP avevano dichiarato inidonea la merce che quindi era stata sequestrata e distrutta. Non è stato esplicitato alcun elemento da cui desumere la correttezza dell'operato dei sanitari per cui la motivazione è apodittica, non potendo farsi discendere dalla mancanza di licenza il cattivo stato di conservazione del pesce messo in vendita e la sua nocività per la salute pubblica. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa p
Sentenza Cassazione n. 00716/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris