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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39621/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. FIORILLO Emilio e RAZZINO Domenico impugnano la sentenza in data 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che -in sede di rinvio per annullamento della Corte di cassazione- ha riformato 27/05/2020 deIG.i.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo per entrambi circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla recidiva per Razzino) e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di furto e rapina;

1.1. FIORILLO Emilio deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo al trattamento sanzionatorio. letta la nota sopravvenuta dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Fiorillo;

1.2. RAZZINO Domenico deduce vizio di motivazione in relazione alla recidiva e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso ntrambi i ricorsisono inammissibili perché oppongono alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha affrontato i temi di cui ai ricorsi come motivazione adeguata, logica non contraddittoria, conforme ai principi di diritto fissati in relazione a essi, oltre che rispettosa del mandato rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. FIORILLO Emilio e RAZZINO Domenico impugnano la sentenza in data 25/10/2022 della Corte di appello di Napoli, che -in sede di rinvio per annullamento della Corte di cassazione- ha riformato 27/05/2020 deIG.i.p. del Tribunale di Napoli, riconoscendo per entrambi circostanze attenuanti generiche (equivalenti alla recidiva per Razzino) e rideterminando la pena loro inflitta per i reati di furto e rapina; 1.1. FIORILLO Emilio deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo al trattamento sanzionatorio. letta la nota sopravvenuta dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di Fiorillo; 1.2. RAZZINO Domenico deduce vizio di motivazione in relazione alla recidiva e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. Ciò premesso ntrambi i ricorsisono inammissibili perché oppongono alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella della Corte di appello, così ponendo all'attenzione della Corte di legittimità profili valutativi non riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che ha affrontato i temi di cui ai ricorsi come motivazione adeguata, logica non contraddittoria, conforme ai principi di diritto fissati in relazione a essi, oltre che rispettosa del mandato rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 39621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris