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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42074/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Nessun avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere depositato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trapani istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la quale dichiarava falsamente di avere percepito per l'anno 2013 un reddito complessivo riferito al proprio nucleo familiare pari ad euro 0,00, pur essendo il medesimo pari ad euro 14.002,00.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.

4. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso argomentare adeguatamente sul motivo di appello inerente l'impugnazione ex art.586 cod. proc. pen. delle ordinanze datate 27 febbraio 2018.

Con i provvedimenti impugnati si rigettava la richiesta di acquisizione di documentazione dall'INPS di Trapani al fine di verificare se le somme di cui al mod.

UNICO 2014 dell'imputato, si riferissero a prestazioni pensionistiche erogate favore dei genitori, risultanti nello stesso stato di famiglia anagrafico, nonché quella di acquisizione di documentazione da cui risultasse a quale titolarità nominativa o ragione sociale si riferisse il reddito di euro 14.002,00, ascritto dall'Agenzia delle Entrate all'imputato, in relazione all'attività commerciale svolta a [OSCURATO:PERSONA].

Il funzionario Mendelez, in sede di esame testimoniale, non aveva, invero, saputo riferire sul punto, né era a conoscenza del trasferimento di Barresi da Fucecchio ad Alcamo in data 19 dicembre 2013.

Osserva che la scelta di non accogliere le istanze difensive - unitamente alla sua immotivata conferma da parte della Corte di appello- comporta la compromissione del diritto di difesa, in palese contraddizione con gli orientamenti di legittimità sul potere/dovere del giudice di acquisire anche d'ufficio i mezzi probatori indispensabili ai fini della decisone.

5. Con il secondo motivo fa valere la violazione del disposto dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione.

Sostiene che le risultanze probatorie acquisite, in assenza dell'ammissione delle prove indispensabili alla decisione, ex art. 507 cod. proc. pen., ed a fronte della circostanza del trasferimento di Barresi da Fucecchio ad Alcamo solo alla fine del 2014 non consentono di ritenere provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Rileva che il ricorrente ha dichiarato in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 16 dicembre 2014, un reddito pari a zero, per l'anno 2013, non per aggirare il vincolo reddituale, ma nella consapevolezza di non avere maturato alcun reddito nel corso dell'anno di riferimento.

Egli infatti si è trasferito ad Alcamo solo il 19 dicembre 2014, ritornando da immigrato nel proprio nucleo familiare, quindi, sul finire dell'anno solare ed è per questo che ha richiesto l'acquisizione di documentazione dell'INPS, al fine di incrociare i dati temporali, anche perché, altrimenti, considerando il medesimo nucleo familiare avrebbe dovuto essere calcolato anche il reddito della madre dell'imputato.

6. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il diniego.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

6. Con memoria del 30 luglio 2021 il ricorrente formula ulteriori considerazioni sui motivi proposti, con cui ne ribadisce la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Seppure le Sezioni unite di questa Corte abbiano chiarito che "Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.). (Sez.

U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907), nondimeno, la Corte territoriale, così come il primo giudice, reputa non decisiva la prova di cui si è invocata l'ammissione.

E lo fa, osservando che i contributi che vengono indicati nella dichiarazione di cui al mod.

UNICO 2014 ai righi RRI ed RR2 sono relativi alle prestazioni assistenziali dei commercianti/artigiani, sicché nessuna incertezza poteva residuare in ordine alla derivazione del redditto- Rispetto a siffatta motivazione il ricorrente manca il confronto, perché si limita a ribadire che la finalità dell'istanza di ammissione della prova era quella di dimostrare "la natura dei redditi dichiarati dal Barresi (importo zero per l'anno 2013 con figlio a carico)", ma non specifica in che modo possa ritenersi contraddetto l'assunto della Corte.

Neppure l'ulteriore circostanza ripresa dal ricorso qui in esame, secondo la quale sarebbe rilevante che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate Mendelez, escusso come teste, non fosse a conoscenza della titolarità, del nominativo dell'attività commerciale o della relativa ragione sociale o ancora del trasferimento del Barresi da Fucecchio ad Alcamo in data 19 dicembre 2013, è idonea ad illuminare la doglianza, che appare poco intellegibile e non consente alcun ulteriore approfondimento sulla motivazione circa la non decisività della prova.

3. Siffatta mancanza di comprensibilità si estende al secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato fa valere l'assenza della prova sull'elemento soggettivo del reato, sulla base dell'errata considerazione della data del suo trasferimento da Fucecchio ad Alcamo, indicata dalla sentenza nella fine del 2013, ed invece successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio del 16 dicembre 2014, emergendo dal certificato storico di residenza che il rientro presso il nucleo familiare è intervenuto il 19 dicembre 2014.

Si tratta di circostanze di cui non è spiegata l'incidenza sul ragionamento della sentenza impugnata e che, comunque, non possono essere apprezzate in questa sede, posto che il ricorrente omette ogni allegazione, venendo così meno all'onere di autosufficienza.

Va ricordato, infatti, che "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 - dep. 02/05/2017, Schioppo, Rv. 27007101).

Ed ancora: "In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati."(Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492).

4. Né, per la stessa ragione, possono essere vagliate le deduzioni relative all'incongruenza sottolineata dalla Corte fra le somme erogate dall'INPS al padre [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 12.515,41 e quelle del tutto diverse indicate dal modello UNICO a nome del ricorrente, che, a detta del medesimo avrebbero potuto essere chiarite dall'acquisizione della prova sul reddito delle prestazioni pensionistiche in favore dei genitori.

5. In definitiva, la mancanza della compiuta descrizione da parte del ricorrente del quadro fattuale al quale riferire i motivi di ricorso e l'assenza dell'allegazione degli atti con il medesimo richiamati impedisce a questo giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle doglianze, che non possono che essere dichiarate inammissibili per difetto di chiarezza espositiva, non integrando i requisiti previsti dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen..

6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Dimentica, infatti il ricorrente, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale espressamente motiva il diniego, considerando la gravità della condotta ed escludendo la ricorrenza di elementi positivi valutabili.

A fronte di siffatta motivazione il ricorrente non indica in questa sede quali siano gli elementi favorevoli all'imputato che la Corte avrebbe pretermesso, limitandosi a considerare insufficiente la motivazione, che, al contrario, per quanto appena chiarito, è del tutto compatibile con gli oneri motivazionali imposti.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nessun avvocato è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere depositato presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trapani istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la quale dichiarava falsamente di avere percepito per l'anno 2013 un reddito complessivo riferito al proprio nucleo familiare pari ad euro 0,00, pur essendo il medesimo pari ad euro 14.002,00. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi. 4. Con il primo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso argomentare adeguatamente sul motivo di appello inerente l'impugnazione ex art.586 cod. proc. pen. delle ordinanze datate 27 febbraio 2018. Con i provvedimenti impugnati si rigettava la richiesta di acquisizione di documentazione dall'INPS di Trapani al fine di verificare se le somme di cui al mod. UNICO 2014 dell'imputato, si riferissero a prestazioni pensionistiche erogate favore dei genitori, risultanti nello stesso stato di famiglia anagrafico, nonché quella di acquisizione di documentazione da cui risultasse a quale titolarità nominativa o ragione sociale si riferisse il reddito di euro 14.002,00, ascritto dall'Agenzia delle Entrate all'imputato, in relazione all'attività commerciale svolta a [OSCURATO:PERSONA]. Il funzionario Mendelez, in sede di esame testimoniale, non aveva, invero, saputo riferire sul punto, né era a conoscenza del trasferimento di Barresi da Fucecchio ad Alcamo in data 19 dicembre 2013. Osserva che la scelta di non accogliere le istanze difensive - unitamente alla sua immotivata conferma da parte della Corte di appello- comporta la compromissione del diritto di difesa, in palese contraddizione con gli orientamenti di legittimità sul potere/dovere del giudice di acquisire anche d'ufficio i mezzi probatori indispensabili ai fini della decisone. 5. Con il secondo motivo fa valere la violazione del disposto dell'art. 533, comma 1 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Sostiene che le risultanze probatorie acquisite, in assenza dell'ammissione delle prove indispensabili alla decisione, ex art. 507 cod. proc. pen., ed a fronte della circostanza del trasferimento di Barresi da Fucecchio ad Alcamo solo alla fine del 2014 non consentono di ritenere provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, al di là di ogni ragionevole dubbio. Rileva che il ricorrente ha dichiarato in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in data 16 dicembre 2014, un reddito pari a zero, per l'anno 2013, non per aggirare il vincolo reddituale, ma nella consapevolezza di non avere maturato alcun reddito nel corso dell'anno di riferimento. Egli infatti si è trasferito ad Alcamo solo il 19 dicembre 2014, ritornando da immigrato nel proprio nucleo familiare, quindi, sul finire dell'anno solare ed è per questo che ha richiesto l'acquisizione di documentazione dell'INPS, al fine di incrociare i dati temporali, anche perché, altrimenti, considerando il medesimo nucleo familiare avrebbe dovuto essere calcolato anche il reddito della madre dell'imputato. 6. Con il terzo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il diniego. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Con memoria del 30 luglio 2021 il ricorrente formula ulteriori considerazioni sui motivi proposti, con cui ne ribadisce la fondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Seppure le Sezioni unite di questa Corte abbiano chiarito che "Il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere sono l'assoluta necessità dell'iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell'ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell'art. 495 comma secondo c.p.p.). (Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907), nondimeno, la Corte territoriale, così come il primo giudice, reputa non decisiva la prova di cui si è invocata l'ammissione. E lo fa, osservando che i contributi che vengono indicati nella dichiarazione di cui al mod. UNICO 2014 ai righi RRI ed RR2 sono relativi alle prestazioni assistenziali dei commercianti/artigiani, sicché nessuna incertezza poteva residuare in ordine alla derivazione del redditto- Rispetto a siffatta motivazione il ricorrente manca il confronto, perché si limita a ribadire che la finalità dell'istanza di ammissione della prova era quella di dimostrare "la natura dei redditi dichiarati dal Barresi (importo zero per l'anno 2013 con figlio a carico)", ma non specifica in che modo possa ritenersi contraddetto l'assunto della Corte. Neppure l'ulteriore circostanza ripresa dal ricorso qui in esame, secondo la quale sarebbe rilevante che il funzionario dell'Agenzia delle Entrate Mendelez, escusso come teste, non fosse a conoscenza della titolarità, del nominativo dell'attività commerciale o della relativa ragione sociale o ancora del trasferimento del Barresi da Fucecchio ad Alcamo in data 19 dicembre 2013, è idonea ad illuminare la doglianza, che appare poco intellegibile e non consente alcun ulteriore approfondimento sulla motivazione circa la non decisività della prova. 3. Siffatta mancanza di comprensibilità si estende al secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato fa valere l'assenza della prova sull'elemento soggettivo del reato, sulla base dell'errata considerazione della data del suo trasferimento da Fucecchio ad Alcamo, indicata dalla sentenza nella fine del 2013, ed invece successiva alla data di presentazione della domanda di ammissione al patrocinio del 16 dicembre 2014, emergendo dal certificato storico di residenza che il rientro presso il nucleo familiare è intervenuto il 19 dicembre 2014. Si tratta di circostanze di cui non è spiegata l'incidenza sul ragionamento della sentenza impugnata e che, comunque, non possono essere apprezzate in questa sede, posto che il ricorrente omette ogni allegazione, venendo così meno all'onere di autosufficienza. Va ricordato, infatti, che "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 - dep. 02/05/2017, Schioppo, Rv. 27007101). Ed ancora: "In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati."(Sez. 1, Sentenza n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492). 4. Né, per la stessa ragione, possono essere vagliate le deduzioni relative all'incongruenza sottolineata dalla Corte fra le somme erogate dall'INPS al padre [OSCURATO:PERSONA], pari ad euro 12.515,41 e quelle del tutto diverse indicate dal modello UNICO a nome del ricorrente, che, a detta del medesimo avrebbero potuto essere chiarite dall'acquisizione della prova sul reddito delle prestazioni pensionistiche in favore dei genitori. 5. In definitiva, la mancanza della compiuta descrizione da parte del ricorrente del quadro fattuale al quale riferire i motivi di ricorso e l'assenza dell'allegazione degli atti con il medesimo richiamati impedisce a questo giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle doglianze, che non possono che essere dichiarate inammissibili per difetto di chiarezza espositiva, non integrando i requisiti previsti dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen.. 6. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Dimentica, infatti il ricorrente, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Al contrario, è la meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696). Nel caso di specie, peraltro, la Corte territoriale espressamente motiva il diniego, considerando la gravità della condotta ed escludendo la ricorrenza di elementi positivi valutabili. A fronte di siffatta motivazione il ricorrente non indica in questa sede quali siano gli elementi favorevoli all'imputato che la Corte avrebbe pretermesso, limitandosi a considerare insufficiente la motivazione, che, al contrario, per quanto appena chiarito, è del tutto compatibile con gli oneri motivazionali imposti. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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