CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16731/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate -Riscossione, rappresentata e difesa dall'avvocatoDebora [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generaledello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Sicilia, sez.st. di Catanian.8672/2021 depositata il 04/10/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che non vi è da pronunciare condanna al pagamento delle spese,in quanto Agenzia delle entrate ha deposito solo atto di costituzione perpartecipare all’eventuale udienza di discussione mentre l’Agenzia delleNumero registro generale 8617/2022Numero sezionale 1394/2026Numero di raccolta generale 16731/2026Data pubblicazione 28/05/2026entrate - Riscossione ha depositato controricorso notificato tardivamente(il 15 luglio 2022 a fronte di ricorso notificato in data 1 aprile 2022); e checomunque trattandosi di ricorso in tema di impugnativa di estratto di ruolooggetto di intervento normativo e successivo arresto nomofilattico delleSezioni Unite della Corte, sussistono i motivi della compensazione dellestesse; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Spese compensate.Così deciso in Roma, il 28/05/2026.Il consigliere delegato