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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31526/2026

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orte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18/11/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustiziaper i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.2.

L’imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Osservache, a seguito dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], di AndresSalazar [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, la Corte territoriale, al finedi integrare il numero minimo dei partecipanti per poter ritenere configurato ilsodalizio contestato al capo A-bis), posto che residuano solo l’odierno ricorrentee [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovuta far carico di indicare il ruolo ricoperto daisoggetti non identificati, ritenuti associati, la stabilità e la permanenza del lorocontributo a vantaggio dell’associazione, nonché l’elemento soggettivo-dolosodella loro partecipazione cosciente e volontaria; che, invece, la sentenzaimpugnata è del tutto carente sul punto, essendosi limitata ad una indicazionegenerica circa la presenza di eventuali altri compartecipi rimasti ignoti, senzaeffettuare alcuno sforzo argomentativo in ordine alla loro effettivapartecipazione; che non vale a colmare tale deficit il recupero di qualchepassaggio motivazionale in cui si evoca il coinvolgimento nelle dinamichedelittuose di altre figure, atteso che il coinvolgimento in un reato fine di terzepersone non consente di ritenere che costoro facessero parte anche del sodaliziofinalizzato al narcotraffico.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Rileva che la sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concretidi un programma criminoso indeterminato, accontentandosi di ricavare talielementi dalla riscontrata commissione di tre soli tentativi di importazione didroga, tutti confluiti nel capo B) della rubrica, commessi in un arco temporalemolto ristretto, pari a circa due mesi, senza adeguatamente valutare il datocostituito dalla mancanza di ulteriori condotte riconducibili allo stesso sistema,né prima, né dopo la commissione dei reati fine di cui al capo B); che, anche conriferimento all’affectio societatis, la sentenza la desume per facta concludentia,sulla base di elementi che, tuttavia, possono essere interpretati piùcorrettamente in un’ottica di concorso di persone nel reato continuato e, dunque,di condotte commesse, per numero e vicinanza temporale, in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso; che, invero, l’elemento differenziale tra il reatoassociativo ex art. 74 d.P.R. cit. ed il concorso di persone nel reato di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 risiede principalmente nell’elemento organizzativo,mero accordo delle volontà, ma richiede un quid pluris, rappresentato dallapredisposizione di una struttura organizzata stabile, che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso; che la sentenza, invece,erroneamente attribuisce significato decisivo alla sentenza passata in giudicatonei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto l’esistenza del sodaliziocontestato al capo A-bis), atteso che la stessa è stata pronunciata in un contestoprocessuale e probatorio del tutto diverso rispetto a quello del presente giudizio,per il quale occorre considerare gli esiti assolutori intervenuti nei confronti dellaRodriguez e del [OSCURATO:PERSONA], giudicati in un terzo filone ed in quel momento ancoraconsiderati a tutti gli effetti associati; che dunque, il venir meno in chiaveassociativa della componente estera che avrebbe dovuto rifornire di sostanzastupefacente il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pone un problema non risolto, oltre chedi tipo numerico, anche strutturale circa la sussistenza dei requisiti oggettividella fattispecie associativa; che, peraltro, la sentenza erra laddove afferma chel’attività del sodalizio si è concretizzata in una serie indeterminata di condotteillecite, tra cui l’importazione, il trasporto, la detenzione e la cessione di sostanzestupefacenti, atteso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile solo del reatodi cui al capo B), relativo ai tre tentativi di importazione della droga in Italia,essendo stato mandato assolto dal reato di cui al capo B-bis), relativoall’acquisto ed alla cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente deltipo cocaina e marijuana, per il quale sono stati condannati i coimputati; chel’assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo B-bis), per un verso, evidenziacome gli altri soggetti avessero piena indipendenza ideativa ed operativanell’ambito di iniziative illecite autonome nel settore dello smercio di sostanzestupefacenti e, per altro verso, consente di escludere tali ulteriori episodidelittuosi dall’alveo dei delitti scopo dell’associazione, atteso che sono staticommessi da soggetti ritenuti poi estranei all’associazione (la [OSCURATO:PERSONA], ilSalazar ed il [OSCURATO:PERSONA]); che, dunque, la breve distanza temporale tra i tre tentativi diimportazione, pari a meno di due mesi, pone un problema di compatibilità con lasussistenza di una struttura stabile e permanente, atteso che nel caso di specienon è possibile ritenere che il sodalizio avesse origini più datate nel tempo e chequanto emerso dalle indagini fosse solo una pars di qualcosa di molto più grandee duraturo.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990, nonché vizio di motivazione.

Rappresenta che la sentenza impugnata èillogica e contraddittoria nella parte in cui attribuisce allo [OSCURATO:PERSONA] l’uso di undispositivo Blackberry con il nickname Jerri fino al 29/11/2014; che, invero,afferma che l’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] presso l’areadi servizio Q8 di Pellaro è stato documentato fotograficamente, mentre il testeescusso ha escluso tale circostanza; che del tutto inutili sono i richiami ai servizidi osservazione del 09/06/2015 e del 31/08/2015, atteso che il telefonoBlackberry, a far data dal 29/11/2014 sarebbe passato nelle mani di altrosoggetto; che, in conclusione, l’attività investigativa su cui riposa l’identificazionedell’utilizzatore del dispositivo Blackberry nella persona dello [OSCURATO:PERSONA] nonrisulta connotata da gravità, precisione e concordanza.2.4.

Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990.

Evidenzia che la qualifica di capo e di organizzatore spetta a chi coordinal’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio;che il ruolo apicale al ricorrente è stato attribuito sull’asserito ruolo disubordinazione del [OSCURATO:PERSONA], emerso nell’ambito dei tre tentativi di importazionedi cui al capo B); che, invece, non basta che un individuo svolga un’attività diindirizzo e coordinamento di altro soggetto, atteso che il ruolo di capo devetrovare esplicazione nei riguardi di una platea più ampia di sodali; che dettacondizione al più potrebbe integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 112n. 2 cod. pen.; che in tal senso milita anche la circostanza per cui nellacommissione dei reati compendiati nel capo B-bis), da cui lo [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito in tutta autonomia e senza l’ausilio ed ilcoinvolgimento del ricorrente, operando in sinergia con la compagine straniera,ritenuta estranea all’associazione, per l’importazione della droga; che, peraltro,un ulteriore dato sconfessa l’assunto secondo il quale il ricorrente avrebbericoperto un ruolo di vertice nell’ipotizzato sodalizio: nel corso della trasfertacalabra di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costui si è incontrato solo conil [OSCURATO:PERSONA], non anche con lo [OSCURATO:PERSONA], che pare non fosse stato nemmenonotiziato dell’arrivo del fornitore, circostanza questa che mal si concilia con ilruolo apicale attribuito all’odierno ricorrente.2.5.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 49, 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n.309 del 1990.

Osserva che la Corte territoriale non ha considerato che si versa inuna ipotesi di reato impossibile, stante l’emergenza della manifesta assenza diserietà dell’offerta dello stupefacente da parte dei potenziali fornitorisudamericani; che, invero, le trattative sono sempre abortite e la [OSCURATO:PERSONA], aldi là di banali giustificazioni, non ha mai dato prova di affidabilità e di serietànello svolgimento del suo ruolo di fornitrice; che, dunque, la sentenza nonfornisce elementi dai quali inferire che, al di là della volontà dei soggetti italianidi portare a termine le importazioni di droga, vi fosse dall’altra parte la presenzadi soggetti in grado di fornirla e spedirla effettivamente; che, del resto, il fattoche gli interlocutori non parlino mai del prezzo o del quantitativo di stupefacenteda importare si spiega proprio con la mancanza di serietà dell’interlocutrice delreato impossibile per inesistenza dell’oggetto ovvero deve ritenersi che iltentativo non abbia superato la soglia di punibilità.2.6.

Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990.

Rileva che, trattandosi di “droga parlata”, per poter ritenere la sussistenzadella circostanza aggravante dell’ingente quantità, è necessario che il quadroprobatorio offra elementi dai quali possano ricavarsi notizie, ad esempio, sulgrado di purezza dello stupefacente o informazioni sul numero delle dosiricavabili; che la Corte territoriale ha fatto riferimento ai mezzi impiegati per iltrasporto, segnatamente un container ed all’entità delle risorse economichemobilitate per portare a termine l’operazione; che, tuttavia, i tre tentativi diimportazione avrebbero dovuto essere portati a termine mediante corrieriimbarcati su aerei di linea, dunque, senza l’uso di container e che mai nelleconversazioni intercettate si quantificano somme di denaro; che, peraltro, leconversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa riferimento all’affare “piccolo”per poi realizzare quello “grande”, non hanno interessato lo [OSCURATO:PERSONA], che èstato assolto dal reato di cui al capo B-bis).2.7.

Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 69, comma 2, 81, comma 2,cod. pen., 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rappresentache, nel caso in cui concorrano più circostanze, il giudizio di bilanciamento deveavere carattere unitario e riguardare tutte le circostanze coinvolte nelprocedimento di comparazione, operando la preclusione al bilanciamento unitariosolo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di legge; che, nel caso di specie,entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche, limitandone il giudizio di prevalenza rispetto alla sola circostanzaaggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. cit., nonostante sia stataconfermata la sussistenza dell’ulteriore circostanza del quantitativo ingente,contestata con riferimento al reato di cui all’art. 73 cit.; che tale giudizio dibilanciamento ha inciso sull’entità della pena di un anno di reclusione irrogataper la continuazione con il reato di cui al capo B); che, invero, ove il giudizio dibilanciamento fosse stato correttamente esteso anche all’aggravante dell’ingentequantitativo, il giudice avrebbe potuto irrogare un aumento inferiore per lacontinuazione.2.8.

Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 cod. pen., 3, 27 Cost. e74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990.

Evidenzia che la Corte territoriale hafissato la pena base per il delitto associativo in anni ventuno di reclusione,dunque, un anno oltre il minimo edittale, senza adeguatamente motivare; chel’entità della pena si pone in contraddizione con le ragioni che hanno indotto igiudici di merito a riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche,in considerazione della portata offensiva dei fatti per i quali è stato riconosciutoresponsabile, della sua personalità e dell’atteggiamento pienamente collaborativoserbato nel corso di tutto il dibattimento, tutti elementi questi che avrebberodovuto portare all’irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale.2.9.

Con separato atto, la difesa ha integrato il terzo motivo di ricorso,rilevando che la Corte territoriale ha fondato l’identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] sulriconoscimento vocale effettuato dagli agenti operanti che hanno partecipato alleoperazioni di intercettazione; che, in particolare, sono stati considerati: leconversazioni telefoniche del 21/01/2015, del 11/11/2024 e del 03/01/2025,l’attività di osservazione svolta in data 27/11/2014 presso l’area di servizio Q8 diPellaro, l’impiego del dispositivo Blackberry, la corrispondenza tra gliappuntamenti fissati nelle conversazioni captate ed i servizi di osservazionesvolti il 09/06/2015 ed il 31/08/2015; che il riconoscimento vocale operato dallapolizia giudiziaria non può essere di per sé solo ritenuto sufficiente ad attribuirecon certezza una conversazione intercettata ad un determinato soggetto,richiedendosi la presenza di ulteriori elementi di riscontro idonei a confermarel’effettiva riconducibilità della voce all’imputato, che, nel caso di specie,mancano; che, invero, non è stata effettuata una perizia fonica; che, in ognicaso, la difesa aveva evidenziato le lacune investigative sul punto, tenuto contoche manca l’acquisizione dei video di sorveglianza, che l’individuazione delricorrente si basa solo sul riconoscimento visivo degli operanti, che sono emerseincongruenze e contraddizioni tra la documentazione investigativa e ledichiarazioni rese in dibattimento dai testi; che il vizio motivazionale si è tradottoin un vero e proprio travisamento della prova decisiva, atteso che il verbalizzanteha riferito di non aver potuto fotografare l’incontro, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]presso l’area di servizio Q8 di Pellaro, per carenza di illuminazione, benché insentenza si faccia riferimento alle fotografie scattate in quella occasione.2.10.

In data 12/06/2026, sono pervenuti motivi nuovi, ai sensi dell’art.585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deduce il travisamento della provafotografica relativa al servizio di osservazione del 27/11/2014, l’anomaliadocumentale della nota prot. 340441/2014, il cortocircuito logico della sentenzatra pluralità di utenze intercettate e identificazione del Blackberry, la manifestaillogicità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, la distorsione ermeneuticadelle conversazioni relative alle somme di denaro, l’assenza di contatti con glialtri sodali, la spiegazione alternativa degli incontri di Falerna e di Catanzaro,l’attribuzione di conversazioni su utenze non verificate, l’estraneità del ricorrentealla relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ed il contrasto con la sentenza n. 17/2020, lacontraddizione interna sulla prova del tentativo e la soggettività del metodoermeneutico applicato alle conversazioni intercettate.2.11.

In data 17/06/2026, sono pervenuti ulteriori motivi nuovi, con cui sieccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine allasussistenza del numero legale minimo di tre persone per la configurabilitàdell’associazione alla luce delle assoluzioni irrevocabili intervenute, iltravisamento della prova fotografica relativa al servizio di osservazione del27/11/2014, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordinealla distinzione tra fattispecie associativa e concorso di persone nel reatocontinuato, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudiziodi bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena incontinuazione, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionein ordine al discostamento dal minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.1.1.

Va accolto il primo motivo, restando assorbiti il secondo, il quarto el’ottavo.Si osserva, in particolare, che il reato associativo era contestato all’odiernoricorrente, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], ad AndresSalazar [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]; che la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] –condannati per i reati di cui ai capi B) e B-bis) – sono stati invece assolti dalreato associativo, circostanza questa da cui la Corte territoriale parte perarticolare il percorso motivazionale; che la sentenza impugnata fonda l’esistenzadel sodalizio finalizzato al narcotraffico di cui al capo A-bis) su alcune sentenze,tra cui quella che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, sullacircostanza che dell’associazione farebbero parte anche altri soggetti nonidentificati e sui plurimi reati fine posti in essere, nei quali include anchel’importazione, il trasporto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti.A parere del Collegio, sotto il primo profilo, quello cioè relativoall’utilizzazione della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo,viene innanzitutto in rilievo il dettato di cui all’art. 238 bis cod. proc. pen., che,con il circoscrivere l’utilizzabilità dell’acquisizione delle sentenze irrevocabili “aifini della prova del fatto in esse accertato”, limita all’avvenuto accertamento e adi connessi rilievi critici l’impiego della sentenza, conferendo a tali passaggiqualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanzaindubbia.

Fermo restando che, in armonia con le regole sull’efficacia del giudicatotra le parti, detta rilevanza non è assoluta, per cui la disposizione aggiunge cheoccorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino,affinché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta.

Dunque, le sentenzeacquisite ai sensi dell’art. 238 bis cit. non costituiscono prove inconfutabili,dovendo essere i fatti in esse descritti valutati dal giudice insieme ad altrielementi di prova, secondo quanto stabilito dall’art. 192, comma 3, cod. proc.pen.In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto cura di precisare chel’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen.,di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di taleprocedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a finidecisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi dellamotivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quelgiudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche diaccertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4,n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130 – 01).Orbene, la Corte territoriale ha attribuito significato decisivo alla sentenzapassata in giudicato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciutol’esistenza del sodalizio di cui si discute (quella di primo grado tratta l’argomentoalle pagg. 9-11 e fa addirittura riferimento al “notorio giudiziario”), senzaprocedere all’esame dei riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc.pen.: valutazione quest’ultima quanto mai necessaria, considerato che lasentenza di condanna emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], utilizzata dai giudici diappello, è stata pronunciata in un contesto processuale e probatorio del tuttodiverso rispetto a quello del presente giudizio, nel quale ultimo non si può nontener conto degli esiti assolutori intervenuti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e delSalazar (giudicati in un terzo filone ed in quel momento ancora considerati a tuttigli effetti associati), oltre che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], esiti anch’essi non vincolantiper il giudice, dovendo essere valutati ai sensi dell’art. 192, comma 3, cit.Dunque, è sulla applicazione della regola del riscontro che la sentenza èdeficitaria.Peraltro, sotto altro profilo, il venir meno in chiave associativa dellapartecipazione di tre persone sulle cinque ipotizzate, pone a monte un problemain ordine alla stessa configurabilità dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del1990.

Ed invero, non vale a colmare tale deficit i) né il generico riferimento allapartecipazione di altri soggetti rimasti ignoti, atteso che sarebbe stato necessarioche i giudici di merito avessero dato conto del ruolo ricoperto da detti soggettinon identificati nel sodalizio in discorso, oltre che della stabilità e dellapermanenza del loro contributo a vantaggio dell’associazione, specie se siconsidera che lo [OSCURATO:PERSONA], come ha evidenziato la difesa, risulta avesse contattiunicamente con il [OSCURATO:PERSONA] (benché la sentenza impugnata faccia genericoriferimento anche ad altri sodali, senza però mai indicarli), ii) né il recupero diqualche passaggio motivazionale in cui si evoca il coinvolgimento nelle dinamichedelittuose di altre figure, atteso che il concorso in un reato fine di terze personenon consente di per sé solo considerato di ritenere che costoro facessero parteanche del sodalizio finalizzato al narcotraffico.Altrettanto errato è, sotto l’ultimo profilo, il riferimento all’esistenza diplurimi reati fine, relativi alla cessione di ingenti quantitativi di sostanzastupefacente, contestati al capo B-bis), per dimostrare l’esistenzadell’associazione, in quanto trattasi di illeciti posti in essere dai tre coimputatiassolti dal delitto associativo (la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]), circostanzaquesta che impone di escludere che possano essere riferiti al sodalizio sub A-bis).1.2.

Il terzo motivo, anche come successivamente integrato, è nelcomplesso destituito di fondamento.1.2.1.

Osserva il Collegio che il travisamento del dato probatorio, a seguitodella modifica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.dall'art. 8, comma 1, della legge n. 46 del 2006, può essere dedotto qualeulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca dellamotivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o piùspecifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01).

Deve trattarsi, peraltro, di un datosignificativo nell’ambito dell’apparato motivazionale censurato, che assumerilievo decisivo, di talché il travisamento inficia la tenuta complessiva delragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nelnucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha avuto modo diprecisare che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazioneper travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, adaddurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazionenella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere didecisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) darela prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085 –01).Orbene, nel caso di specie, il motivo è aspecifico, atteso che si limita arilevare l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, ma non si confronta e,dunque, non contesta quanto evidenziato dal Tribunale.

In proposito, risulta dallasentenza di primo grado (pagg. 30 e 115) che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato identificatosulla base di plurimi elementi e non sulla base di fotografie scattate in occasionedell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: gli agenti operanti, sulla scorta del contenuto dellechat intercorse tra le utenze Blackberry con i nickname Jerry e Marte, avevanopredisposto un servizio di osservazione nell’area di servizio Q8 di Pellaro, dovevedevano giungere il [OSCURATO:PERSONA], già noto ai verbalizzanti ed un altro soggetto, cheera a bordo di un’autovettura intestata all’imputato, poi identificatocompiutamente in un secondo momento, sulla base del confronto delle fattezzefisiche osservate direttamente dagli operanti con la documentazione fotograficaacquisita dalle banche dati a loro in uso.Ebbene, i difensori non hanno contestato il percorso argomentativo che haportato alla identificazione dell’odierno ricorrente, come effettuato dal Tribunale,limitandosi a confrontarsi solo con la sentenza di secondo grado, in tal modo nonevidenziando le ragioni per le quali l’errore in cui è incorsa la Corte di appelloinficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza dellamotivazione.1.2.2.

Quanto alle contestazioni, espresse con il separato atto integrativodel terzo motivo del ricorso principale, relative all’attribuzione delle utenzetelefoniche in forza del riconoscimento vocale dell’utilizzatore effettuato dallapolizia giudiziaria, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volteaffermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestatal’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamentedisporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altrecircostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate (così, la sentenzaimpugnata alla pag. 7 dà conto del fatto che nella conversazione intercorsa indata 21/01/2015 il ricorrente, utilizzatore dell’utenza 3421375164, si presenta,fornendo nome e cognome), il riconoscimento delle voci da parte del personaledella polizia giudiziaria, le intestazioni formali delle schede telefoniche – checonsentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, incombendosulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementisintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj,Rv. 281265 – 02; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 – 01;Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478 – 01).

Delresto, indicare gli elementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati perl’individuazione fa parte pur sempre dell’obbligo di specificità del motivo diricorso che incombe su chi lo propone, requisito che nel caso di specie nonrisulta rispettato.Resta solo da evidenziare che la questione relativa all’inutilizzabilità dellanota n. prot. 340441/14 resta assorbita dalle considerazioni sopra svolte, attesoche, come hanno rilevato le sentenze di merito, l’individuazione dello [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta sulla base dei plurimi elementi di cui si è dato conto.1.2.3.

Inammissibile è, poi, la doglianza relativa alla illogicità dellamotivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, posta con i motivinuovi pervenuti in data 12/06/2026, atteso che non è stata dedotta conl’appello, per cui non può essere proposta per la prima volta in sede dilegittimità.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte pacificamente ritieneche non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti equestioni sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunziarsi perché non devoluti alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016,Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, CaltagironeBellavista, Rv. 254037 – 01).

Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi chegovernano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, percui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in primaistanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto algiudice del merito.

In buona sostanza, il tema della illogicità della motivazionedei decreti autorizzativi risulta proposto soltanto con i motivi nuovi del ricorso incassazione, circostanza questa che ha determinato una inammissibileinterruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sededella nuova doglianza.1.3.

Il quinto motivo è manifestamente infondato, sotto diversi aspetti.Sotto un primo profilo, la doglianza è tutta versata in fatto, in quanto talenon consentita e, in ogni caso, è per altro profilo aspecifica.

Invero, non tieneconto che la sentenza impugnata, quanto alla sussistenza del reato di cui al capoB), richiama quella passata in giudicato che ha condannato i coimputati, per poievidenziare gli elementi da cui ha desunto il concorso dello [OSCURATO:PERSONA].Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, con riferimento alladisciplina dettata dall’art. 238 bis cod. proc. pen., è vero che la rilevanza dellasentenza di condanna dei coimputati non è assoluta, ma è altrettanto vero che ilmotivo non censura l’eventuale inadeguatezza dei riscontri.

In altri termini, ladifesa, invece di attaccare la motivazione sotto il profilo dei riscontri richiestidall’art. 238 bis cod. proc. pen., si è limitata ad ignorare la sentenza pronunciataa carico dei coimputati, in tal modo condannando la doglianza allainammissibilità.

Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio ilconfronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto diimpugnazione (per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 – 01).1.4.

Il sesto motivo è fondato.Osserva, sul punto, il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto lasussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità, contestata conriferimento al reato di cui al capo B), tenuto conto dei mezzi impiegati per iltrasporto, segnatamente container e dell’entità delle risorse economichemobilitate per portare a termine le operazioni.Tuttavia, come ha sottolineato la difesa, emerge pacificamente dagli atti chei tre tentativi di importazione avrebbero dovuto essere portati a terminemediante corrieri imbarcati su aerei di linea, dunque, senza l’uso di container eche mai nelle conversazioni intercettate si quantificano somme di denaro, da cuipoter desumere l’entità della fornitura.

Quanto alle spese per il trasporto, pari atremila euro per viaggio, deve essere evidenziato come detto importo siainconferente, o comunque costituisca un dato neutro, rispetto al profilo delladimostrazione della aggravante in discorso, posto che appare compatibile anchecon importazioni di quantitativi di sostanza stupefacente significative, ma noningenti.Dunque, la motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravantedi cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente illogica.1.5.

Il settimo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del sesto, inrecepimento delle doglianze difensive in ordine alla sussistenza dell’associazionefinalizzata al narcotraffico di cui al capo A-bis) e della circostanza aggravantedell’ingente quantitativo, che accede al reato di cui al capo B).Sarà, dunque, il giudice del rinvio eventualmente a dover motivare in ordinealla determinazione della pena per il reato satellite, tenendo conto del cosiddettocorredo circostanziale e, dunque, anche delle circostanze attenuanti generichericonosciute dal giudice di primo grado in ragione “della personalità dell’imputatoe, soprattutto, dell’atteggiamento pienamente collaborativo tenuto nel corso ditutto il dibattimento”, che conseguentemente dovranno essere bilanciate con lacircostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, cit.

In proposito, questaCorte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di affermare chel’obbligo di dare conto delle ragioni in ordine alla individuazione dei singoliaumenti di pena per i reati satelliti comporta per il giudice anche l’obbligo divalutare il corredo circostanziale in relazione ai singoli reati e non già al soloreato considerato più grave (Sez.

U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01).Del resto, le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciutefacendo ricorso sia ai parametri “oggettivi”, che – come avvenuto nel caso dispecie – a quelli “soggettivi” indicati nell’art. 133 cod. pen.: nel primo caso, lamancata estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dalla continuazione deveessere giustificata in relazione alla consistenza oggettiva della circostanza ed allasua specifica riferibilità ad un fatto di reato; nel secondo caso, poiché il beneficioè riconosciuto sulla base di elementi circostanziali riferibili all’imputato, dunquesulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, le circostanze attenuantigeneriche devono essere applicate indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolodella continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 –01; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375 – 01) e, nelconcorso con circostanze aggravanti contestate in relazione ai singoli reati,devono essere oggetto del giudizio di bilanciamento con riferimento sia al reatopiù grave, che ad ognuno dei reati satellite.2.

Le considerazioni che precedono impongono i) l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], che, attenendosi ai principi di diritto sopra esplicitati,dovrà valutare la sussistenza del sodalizio contestato al capo A-bis) e dellacircostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 inrelazione al reato sub B), ii) il rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A-bis) ealla statuizione relativa all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo B)con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, il giorno 09 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18/11/2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustiziaper i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.2. L’imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Osservache, a seguito dell’assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], di AndresSalazar [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo, la Corte territoriale, al finedi integrare il numero minimo dei partecipanti per poter ritenere configurato ilsodalizio contestato al capo A-bis), posto che residuano solo l’odierno ricorrentee [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe dovuta far carico di indicare il ruolo ricoperto daisoggetti non identificati, ritenuti associati, la stabilità e la permanenza del lorocontributo a vantaggio dell’associazione, nonché l’elemento soggettivo-dolosodella loro partecipazione cosciente e volontaria; che, invece, la sentenzaimpugnata è del tutto carente sul punto, essendosi limitata ad una indicazionegenerica circa la presenza di eventuali altri compartecipi rimasti ignoti, senzaeffettuare alcuno sforzo argomentativo in ordine alla loro effettivapartecipazione; che non vale a colmare tale deficit il recupero di qualchepassaggio motivazionale in cui si evoca il coinvolgimento nelle dinamichedelittuose di altre figure, atteso che il coinvolgimento in un reato fine di terzepersone non consente di ritenere che costoro facessero parte anche del sodaliziofinalizzato al narcotraffico.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Rileva che la sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concretidi un programma criminoso indeterminato, accontentandosi di ricavare talielementi dalla riscontrata commissione di tre soli tentativi di importazione didroga, tutti confluiti nel capo B) della rubrica, commessi in un arco temporalemolto ristretto, pari a circa due mesi, senza adeguatamente valutare il datocostituito dalla mancanza di ulteriori condotte riconducibili allo stesso sistema,né prima, né dopo la commissione dei reati fine di cui al capo B); che, anche conriferimento all’affectio societatis, la sentenza la desume per facta concludentia,sulla base di elementi che, tuttavia, possono essere interpretati piùcorrettamente in un’ottica di concorso di persone nel reato continuato e, dunque,di condotte commesse, per numero e vicinanza temporale, in esecuzione di unmedesimo disegno criminoso; che, invero, l’elemento differenziale tra il reatoassociativo ex art. 74 d.P.R. cit. ed il concorso di persone nel reato di cui all’art.73 d.P.R. n. 309 del 1990 risiede principalmente nell’elemento organizzativo,mero accordo delle volontà, ma richiede un quid pluris, rappresentato dallapredisposizione di una struttura organizzata stabile, che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso; che la sentenza, invece,erroneamente attribuisce significato decisivo alla sentenza passata in giudicatonei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto l’esistenza del sodaliziocontestato al capo A-bis), atteso che la stessa è stata pronunciata in un contestoprocessuale e probatorio del tutto diverso rispetto a quello del presente giudizio,per il quale occorre considerare gli esiti assolutori intervenuti nei confronti dellaRodriguez e del [OSCURATO:PERSONA], giudicati in un terzo filone ed in quel momento ancoraconsiderati a tutti gli effetti associati; che dunque, il venir meno in chiaveassociativa della componente estera che avrebbe dovuto rifornire di sostanzastupefacente il duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], pone un problema non risolto, oltre chedi tipo numerico, anche strutturale circa la sussistenza dei requisiti oggettividella fattispecie associativa; che, peraltro, la sentenza erra laddove afferma chel’attività del sodalizio si è concretizzata in una serie indeterminata di condotteillecite, tra cui l’importazione, il trasporto, la detenzione e la cessione di sostanzestupefacenti, atteso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile solo del reatodi cui al capo B), relativo ai tre tentativi di importazione della droga in Italia,essendo stato mandato assolto dal reato di cui al capo B-bis), relativoall’acquisto ed alla cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente deltipo cocaina e marijuana, per il quale sono stati condannati i coimputati; chel’assoluzione del ricorrente dal reato di cui al capo B-bis), per un verso, evidenziacome gli altri soggetti avessero piena indipendenza ideativa ed operativanell’ambito di iniziative illecite autonome nel settore dello smercio di sostanzestupefacenti e, per altro verso, consente di escludere tali ulteriori episodidelittuosi dall’alveo dei delitti scopo dell’associazione, atteso che sono staticommessi da soggetti ritenuti poi estranei all’associazione (la [OSCURATO:PERSONA], ilSalazar ed il [OSCURATO:PERSONA]); che, dunque, la breve distanza temporale tra i tre tentativi diimportazione, pari a meno di due mesi, pone un problema di compatibilità con lasussistenza di una struttura stabile e permanente, atteso che nel caso di specienon è possibile ritenere che il sodalizio avesse origini più datate nel tempo e chequanto emerso dalle indagini fosse solo una pars di qualcosa di molto più grandee duraturo.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990, nonché vizio di motivazione. Rappresenta che la sentenza impugnata èillogica e contraddittoria nella parte in cui attribuisce allo [OSCURATO:PERSONA] l’uso di undispositivo Blackberry con il nickname Jerri fino al 29/11/2014; che, invero,afferma che l’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] presso l’areadi servizio Q8 di Pellaro è stato documentato fotograficamente, mentre il testeescusso ha escluso tale circostanza; che del tutto inutili sono i richiami ai servizidi osservazione del 09/06/2015 e del 31/08/2015, atteso che il telefonoBlackberry, a far data dal 29/11/2014 sarebbe passato nelle mani di altrosoggetto; che, in conclusione, l’attività investigativa su cui riposa l’identificazionedell’utilizzatore del dispositivo Blackberry nella persona dello [OSCURATO:PERSONA] nonrisulta connotata da gravità, precisione e concordanza.2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990. Evidenzia che la qualifica di capo e di organizzatore spetta a chi coordinal’attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio;che il ruolo apicale al ricorrente è stato attribuito sull’asserito ruolo disubordinazione del [OSCURATO:PERSONA], emerso nell’ambito dei tre tentativi di importazionedi cui al capo B); che, invece, non basta che un individuo svolga un’attività diindirizzo e coordinamento di altro soggetto, atteso che il ruolo di capo devetrovare esplicazione nei riguardi di una platea più ampia di sodali; che dettacondizione al più potrebbe integrare la circostanza aggravante di cui all’art. 112n. 2 cod. pen.; che in tal senso milita anche la circostanza per cui nellacommissione dei reati compendiati nel capo B-bis), da cui lo [OSCURATO:PERSONA] è statoassolto, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito in tutta autonomia e senza l’ausilio ed ilcoinvolgimento del ricorrente, operando in sinergia con la compagine straniera,ritenuta estranea all’associazione, per l’importazione della droga; che, peraltro,un ulteriore dato sconfessa l’assunto secondo il quale il ricorrente avrebbericoperto un ruolo di vertice nell’ipotizzato sodalizio: nel corso della trasfertacalabra di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], costui si è incontrato solo conil [OSCURATO:PERSONA], non anche con lo [OSCURATO:PERSONA], che pare non fosse stato nemmenonotiziato dell’arrivo del fornitore, circostanza questa che mal si concilia con ilruolo apicale attribuito all’odierno ricorrente.2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 49, 56 cod. pen. e 73 d.P.R. n.309 del 1990. Osserva che la Corte territoriale non ha considerato che si versa inuna ipotesi di reato impossibile, stante l’emergenza della manifesta assenza diserietà dell’offerta dello stupefacente da parte dei potenziali fornitorisudamericani; che, invero, le trattative sono sempre abortite e la [OSCURATO:PERSONA], aldi là di banali giustificazioni, non ha mai dato prova di affidabilità e di serietànello svolgimento del suo ruolo di fornitrice; che, dunque, la sentenza nonfornisce elementi dai quali inferire che, al di là della volontà dei soggetti italianidi portare a termine le importazioni di droga, vi fosse dall’altra parte la presenzadi soggetti in grado di fornirla e spedirla effettivamente; che, del resto, il fattoche gli interlocutori non parlino mai del prezzo o del quantitativo di stupefacenteda importare si spiega proprio con la mancanza di serietà dell’interlocutrice delreato impossibile per inesistenza dell’oggetto ovvero deve ritenersi che iltentativo non abbia superato la soglia di punibilità.2.6. Con il sesto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990. Rileva che, trattandosi di “droga parlata”, per poter ritenere la sussistenzadella circostanza aggravante dell’ingente quantità, è necessario che il quadroprobatorio offra elementi dai quali possano ricavarsi notizie, ad esempio, sulgrado di purezza dello stupefacente o informazioni sul numero delle dosiricavabili; che la Corte territoriale ha fatto riferimento ai mezzi impiegati per iltrasporto, segnatamente un container ed all’entità delle risorse economichemobilitate per portare a termine l’operazione; che, tuttavia, i tre tentativi diimportazione avrebbero dovuto essere portati a termine mediante corrieriimbarcati su aerei di linea, dunque, senza l’uso di container e che mai nelleconversazioni intercettate si quantificano somme di denaro; che, peraltro, leconversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], in cui si fa riferimento all’affare “piccolo”per poi realizzare quello “grande”, non hanno interessato lo [OSCURATO:PERSONA], che èstato assolto dal reato di cui al capo B-bis).2.7. Con il settimo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 69, comma 2, 81, comma 2,cod. pen., 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Rappresentache, nel caso in cui concorrano più circostanze, il giudizio di bilanciamento deveavere carattere unitario e riguardare tutte le circostanze coinvolte nelprocedimento di comparazione, operando la preclusione al bilanciamento unitariosolo nei casi in cui vi sia un espresso divieto di legge; che, nel caso di specie,entrambe le sentenze di merito hanno riconosciuto le circostanze attenuantigeneriche, limitandone il giudizio di prevalenza rispetto alla sola circostanzaaggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. cit., nonostante sia stataconfermata la sussistenza dell’ulteriore circostanza del quantitativo ingente,contestata con riferimento al reato di cui all’art. 73 cit.; che tale giudizio dibilanciamento ha inciso sull’entità della pena di un anno di reclusione irrogataper la continuazione con il reato di cui al capo B); che, invero, ove il giudizio dibilanciamento fosse stato correttamente esteso anche all’aggravante dell’ingentequantitativo, il giudice avrebbe potuto irrogare un aumento inferiore per lacontinuazione.2.8. Con l’ottavo motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 cod. pen., 3, 27 Cost. e74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Evidenzia che la Corte territoriale hafissato la pena base per il delitto associativo in anni ventuno di reclusione,dunque, un anno oltre il minimo edittale, senza adeguatamente motivare; chel’entità della pena si pone in contraddizione con le ragioni che hanno indotto igiudici di merito a riconoscere al ricorrente le circostanze attenuanti generiche,in considerazione della portata offensiva dei fatti per i quali è stato riconosciutoresponsabile, della sua personalità e dell’atteggiamento pienamente collaborativoserbato nel corso di tutto il dibattimento, tutti elementi questi che avrebberodovuto portare all’irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale.2.9. Con separato atto, la difesa ha integrato il terzo motivo di ricorso,rilevando che la Corte territoriale ha fondato l’identificazione dello [OSCURATO:PERSONA] sulriconoscimento vocale effettuato dagli agenti operanti che hanno partecipato alleoperazioni di intercettazione; che, in particolare, sono stati considerati: leconversazioni telefoniche del 21/01/2015, del 11/11/2024 e del 03/01/2025,l’attività di osservazione svolta in data 27/11/2014 presso l’area di servizio Q8 diPellaro, l’impiego del dispositivo Blackberry, la corrispondenza tra gliappuntamenti fissati nelle conversazioni captate ed i servizi di osservazionesvolti il 09/06/2015 ed il 31/08/2015; che il riconoscimento vocale operato dallapolizia giudiziaria non può essere di per sé solo ritenuto sufficiente ad attribuirecon certezza una conversazione intercettata ad un determinato soggetto,richiedendosi la presenza di ulteriori elementi di riscontro idonei a confermarel’effettiva riconducibilità della voce all’imputato, che, nel caso di specie,mancano; che, invero, non è stata effettuata una perizia fonica; che, in ognicaso, la difesa aveva evidenziato le lacune investigative sul punto, tenuto contoche manca l’acquisizione dei video di sorveglianza, che l’individuazione delricorrente si basa solo sul riconoscimento visivo degli operanti, che sono emerseincongruenze e contraddizioni tra la documentazione investigativa e ledichiarazioni rese in dibattimento dai testi; che il vizio motivazionale si è tradottoin un vero e proprio travisamento della prova decisiva, atteso che il verbalizzanteha riferito di non aver potuto fotografare l’incontro, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]presso l’area di servizio Q8 di Pellaro, per carenza di illuminazione, benché insentenza si faccia riferimento alle fotografie scattate in quella occasione.2.10. In data 12/06/2026, sono pervenuti motivi nuovi, ai sensi dell’art.585, comma 4, cod. proc. pen., con cui si deduce il travisamento della provafotografica relativa al servizio di osservazione del 27/11/2014, l’anomaliadocumentale della nota prot. 340441/2014, il cortocircuito logico della sentenzatra pluralità di utenze intercettate e identificazione del Blackberry, la manifestaillogicità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, la distorsione ermeneuticadelle conversazioni relative alle somme di denaro, l’assenza di contatti con glialtri sodali, la spiegazione alternativa degli incontri di Falerna e di Catanzaro,l’attribuzione di conversazioni su utenze non verificate, l’estraneità del ricorrentealla relazione [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ed il contrasto con la sentenza n. 17/2020, lacontraddizione interna sulla prova del tentativo e la soggettività del metodoermeneutico applicato alle conversazioni intercettate.2.11. In data 17/06/2026, sono pervenuti ulteriori motivi nuovi, con cui sieccepisce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine allasussistenza del numero legale minimo di tre persone per la configurabilitàdell’associazione alla luce delle assoluzioni irrevocabili intervenute, iltravisamento della prova fotografica relativa al servizio di osservazione del27/11/2014, la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordinealla distinzione tra fattispecie associativa e concorso di persone nel reatocontinuato, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudiziodi bilanciamento delle circostanze ed alla determinazione della pena incontinuazione, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazionein ordine al discostamento dal minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.1.1. Va accolto il primo motivo, restando assorbiti il secondo, il quarto el’ottavo.Si osserva, in particolare, che il reato associativo era contestato all’odiernoricorrente, a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], ad AndresSalazar [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA]; che la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] –condannati per i reati di cui ai capi B) e B-bis) – sono stati invece assolti dalreato associativo, circostanza questa da cui la Corte territoriale parte perarticolare il percorso motivazionale; che la sentenza impugnata fonda l’esistenzadel sodalizio finalizzato al narcotraffico di cui al capo A-bis) su alcune sentenze,tra cui quella che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo, sullacircostanza che dell’associazione farebbero parte anche altri soggetti nonidentificati e sui plurimi reati fine posti in essere, nei quali include anchel’importazione, il trasporto, la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti.A parere del Collegio, sotto il primo profilo, quello cioè relativoall’utilizzazione della sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] per il reato associativo,viene innanzitutto in rilievo il dettato di cui all’art. 238 bis cod. proc. pen., che,con il circoscrivere l’utilizzabilità dell’acquisizione delle sentenze irrevocabili “aifini della prova del fatto in esse accertato”, limita all’avvenuto accertamento e adi connessi rilievi critici l’impiego della sentenza, conferendo a tali passaggiqualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanzaindubbia. Fermo restando che, in armonia con le regole sull’efficacia del giudicatotra le parti, detta rilevanza non è assoluta, per cui la disposizione aggiunge cheoccorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino,affinché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta. Dunque, le sentenzeacquisite ai sensi dell’art. 238 bis cit. non costituiscono prove inconfutabili,dovendo essere i fatti in esse descritti valutati dal giudice insieme ad altrielementi di prova, secondo quanto stabilito dall’art. 192, comma 3, cod. proc.pen.In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto cura di precisare chel’acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen.,di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di taleprocedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a finidecisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi dellamotivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quelgiudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche diaccertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4,n. 10103 del 01/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284130 – 01).Orbene, la Corte territoriale ha attribuito significato decisivo alla sentenzapassata in giudicato nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciutol’esistenza del sodalizio di cui si discute (quella di primo grado tratta l’argomentoalle pagg. 9-11 e fa addirittura riferimento al “notorio giudiziario”), senzaprocedere all’esame dei riscontri, ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc.pen.: valutazione quest’ultima quanto mai necessaria, considerato che lasentenza di condanna emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], utilizzata dai giudici diappello, è stata pronunciata in un contesto processuale e probatorio del tuttodiverso rispetto a quello del presente giudizio, nel quale ultimo non si può nontener conto degli esiti assolutori intervenuti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e delSalazar (giudicati in un terzo filone ed in quel momento ancora considerati a tuttigli effetti associati), oltre che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], esiti anch’essi non vincolantiper il giudice, dovendo essere valutati ai sensi dell’art. 192, comma 3, cit.Dunque, è sulla applicazione della regola del riscontro che la sentenza èdeficitaria.Peraltro, sotto altro profilo, il venir meno in chiave associativa dellapartecipazione di tre persone sulle cinque ipotizzate, pone a monte un problemain ordine alla stessa configurabilità dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del1990. Ed invero, non vale a colmare tale deficit i) né il generico riferimento allapartecipazione di altri soggetti rimasti ignoti, atteso che sarebbe stato necessarioche i giudici di merito avessero dato conto del ruolo ricoperto da detti soggettinon identificati nel sodalizio in discorso, oltre che della stabilità e dellapermanenza del loro contributo a vantaggio dell’associazione, specie se siconsidera che lo [OSCURATO:PERSONA], come ha evidenziato la difesa, risulta avesse contattiunicamente con il [OSCURATO:PERSONA] (benché la sentenza impugnata faccia genericoriferimento anche ad altri sodali, senza però mai indicarli), ii) né il recupero diqualche passaggio motivazionale in cui si evoca il coinvolgimento nelle dinamichedelittuose di altre figure, atteso che il concorso in un reato fine di terze personenon consente di per sé solo considerato di ritenere che costoro facessero parteanche del sodalizio finalizzato al narcotraffico.Altrettanto errato è, sotto l’ultimo profilo, il riferimento all’esistenza diplurimi reati fine, relativi alla cessione di ingenti quantitativi di sostanzastupefacente, contestati al capo B-bis), per dimostrare l’esistenzadell’associazione, in quanto trattasi di illeciti posti in essere dai tre coimputatiassolti dal delitto associativo (la [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]), circostanzaquesta che impone di escludere che possano essere riferiti al sodalizio sub A-bis).1.2. Il terzo motivo, anche come successivamente integrato, è nelcomplesso destituito di fondamento.1.2.1. Osserva il Collegio che il travisamento del dato probatorio, a seguitodella modifica apportata all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.dall'art. 8, comma 1, della legge n. 46 del 2006, può essere dedotto qualeulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca dellamotivazione, il cui esame nel giudizio di legittimità deve riguardare uno o piùspecifici atti del giudizio, non il fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del31/1/2018, Ndoja, Rv. 273911 – 01). Deve trattarsi, peraltro, di un datosignificativo nell’ambito dell’apparato motivazionale censurato, che assumerilievo decisivo, di talché il travisamento inficia la tenuta complessiva delragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nelnucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.Sul punto, la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha avuto modo diprecisare che «il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazioneper travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, adaddurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazionenella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere didecisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) darela prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato,nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda;d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, latenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili diradicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo delprovvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 10795 del 16/2/2021, F., Rv. 281085 –01).Orbene, nel caso di specie, il motivo è aspecifico, atteso che si limita arilevare l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, ma non si confronta e,dunque, non contesta quanto evidenziato dal Tribunale. In proposito, risulta dallasentenza di primo grado (pagg. 30 e 115) che lo [OSCURATO:PERSONA] è stato identificatosulla base di plurimi elementi e non sulla base di fotografie scattate in occasionedell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]: gli agenti operanti, sulla scorta del contenuto dellechat intercorse tra le utenze Blackberry con i nickname Jerry e Marte, avevanopredisposto un servizio di osservazione nell’area di servizio Q8 di Pellaro, dovevedevano giungere il [OSCURATO:PERSONA], già noto ai verbalizzanti ed un altro soggetto, cheera a bordo di un’autovettura intestata all’imputato, poi identificatocompiutamente in un secondo momento, sulla base del confronto delle fattezzefisiche osservate direttamente dagli operanti con la documentazione fotograficaacquisita dalle banche dati a loro in uso.Ebbene, i difensori non hanno contestato il percorso argomentativo che haportato alla identificazione dell’odierno ricorrente, come effettuato dal Tribunale,limitandosi a confrontarsi solo con la sentenza di secondo grado, in tal modo nonevidenziando le ragioni per le quali l’errore in cui è incorsa la Corte di appelloinficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza dellamotivazione.1.2.2. Quanto alle contestazioni, espresse con il separato atto integrativodel terzo motivo del ricorso principale, relative all’attribuzione delle utenzetelefoniche in forza del riconoscimento vocale dell’utilizzatore effettuato dallapolizia giudiziaria, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volteaffermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestatal’identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamentedisporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altrecircostanze – quali i contenuti delle conversazioni intercettate (così, la sentenzaimpugnata alla pag. 7 dà conto del fatto che nella conversazione intercorsa indata 21/01/2015 il ricorrente, utilizzatore dell’utenza 3421375164, si presenta,fornendo nome e cognome), il riconoscimento delle voci da parte del personaledella polizia giudiziaria, le intestazioni formali delle schede telefoniche – checonsentano di risalire con certezza all’identità degli interlocutori, incombendosulla parte che contesti il riconoscimento l’onere di allegare oggettivi elementisintomatici di segno contrario (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj,Rv. 281265 – 02; Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900 – 01;Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259478 – 01). Delresto, indicare gli elementi dissonanti rispetto a quelli utilizzati perl’individuazione fa parte pur sempre dell’obbligo di specificità del motivo diricorso che incombe su chi lo propone, requisito che nel caso di specie nonrisulta rispettato.Resta solo da evidenziare che la questione relativa all’inutilizzabilità dellanota n. prot. 340441/14 resta assorbita dalle considerazioni sopra svolte, attesoche, come hanno rilevato le sentenze di merito, l’individuazione dello [OSCURATO:PERSONA] èavvenuta sulla base dei plurimi elementi di cui si è dato conto.1.2.3. Inammissibile è, poi, la doglianza relativa alla illogicità dellamotivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, posta con i motivinuovi pervenuti in data 12/06/2026, atteso che non è stata dedotta conl’appello, per cui non può essere proposta per la prima volta in sede dilegittimità. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte pacificamente ritieneche non possano essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti equestioni sui quali il giudice di appello abbia correttamente omesso dipronunziarsi perché non devoluti alla sua cognizione (ex plurimis, Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Rv. 270316 – 01; Sez. 2, n. 11027 del 20/1/2016,Iuliucci, Rv. 266226 – 01; Sez. 2, n. 42408 del 21/09/2012, CaltagironeBellavista, Rv. 254037 – 01). Ed invero, è in gioco il rispetto dei principi chegovernano il sistema delle impugnazioni e in particolare di quello devolutivo, percui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in primaistanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto algiudice del merito. In buona sostanza, il tema della illogicità della motivazionedei decreti autorizzativi risulta proposto soltanto con i motivi nuovi del ricorso incassazione, circostanza questa che ha determinato una inammissibileinterruzione della catena devolutiva, che non consente l’esame in questa sededella nuova doglianza.1.3. Il quinto motivo è manifestamente infondato, sotto diversi aspetti.Sotto un primo profilo, la doglianza è tutta versata in fatto, in quanto talenon consentita e, in ogni caso, è per altro profilo aspecifica. Invero, non tieneconto che la sentenza impugnata, quanto alla sussistenza del reato di cui al capoB), richiama quella passata in giudicato che ha condannato i coimputati, per poievidenziare gli elementi da cui ha desunto il concorso dello [OSCURATO:PERSONA].Orbene, alla luce delle considerazioni sopra svolte, con riferimento alladisciplina dettata dall’art. 238 bis cod. proc. pen., è vero che la rilevanza dellasentenza di condanna dei coimputati non è assoluta, ma è altrettanto vero che ilmotivo non censura l’eventuale inadeguatezza dei riscontri. In altri termini, ladifesa, invece di attaccare la motivazione sotto il profilo dei riscontri richiestidall’art. 238 bis cod. proc. pen., si è limitata ad ignorare la sentenza pronunciataa carico dei coimputati, in tal modo condannando la doglianza allainammissibilità. Invero, contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio ilconfronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto diimpugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,Rv. 268822 – 01).1.4. Il sesto motivo è fondato.Osserva, sul punto, il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto lasussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità, contestata conriferimento al reato di cui al capo B), tenuto conto dei mezzi impiegati per iltrasporto, segnatamente container e dell’entità delle risorse economichemobilitate per portare a termine le operazioni.Tuttavia, come ha sottolineato la difesa, emerge pacificamente dagli atti chei tre tentativi di importazione avrebbero dovuto essere portati a terminemediante corrieri imbarcati su aerei di linea, dunque, senza l’uso di container eche mai nelle conversazioni intercettate si quantificano somme di denaro, da cuipoter desumere l’entità della fornitura. Quanto alle spese per il trasporto, pari atremila euro per viaggio, deve essere evidenziato come detto importo siainconferente, o comunque costituisca un dato neutro, rispetto al profilo delladimostrazione della aggravante in discorso, posto che appare compatibile anchecon importazioni di quantitativi di sostanza stupefacente significative, ma noningenti.Dunque, la motivazione in punto di sussistenza della circostanza aggravantedi cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente illogica.1.5. Il settimo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del sesto, inrecepimento delle doglianze difensive in ordine alla sussistenza dell’associazionefinalizzata al narcotraffico di cui al capo A-bis) e della circostanza aggravantedell’ingente quantitativo, che accede al reato di cui al capo B).Sarà, dunque, il giudice del rinvio eventualmente a dover motivare in ordinealla determinazione della pena per il reato satellite, tenendo conto del cosiddettocorredo circostanziale e, dunque, anche delle circostanze attenuanti generichericonosciute dal giudice di primo grado in ragione “della personalità dell’imputatoe, soprattutto, dell’atteggiamento pienamente collaborativo tenuto nel corso ditutto il dibattimento”, che conseguentemente dovranno essere bilanciate con lacircostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, cit. In proposito, questaCorte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto cura di affermare chel’obbligo di dare conto delle ragioni in ordine alla individuazione dei singoliaumenti di pena per i reati satelliti comporta per il giudice anche l’obbligo divalutare il corredo circostanziale in relazione ai singoli reati e non già al soloreato considerato più grave (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone, Rv.282269 – 01).Del resto, le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciutefacendo ricorso sia ai parametri “oggettivi”, che – come avvenuto nel caso dispecie – a quelli “soggettivi” indicati nell’art. 133 cod. pen.: nel primo caso, lamancata estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dalla continuazione deveessere giustificata in relazione alla consistenza oggettiva della circostanza ed allasua specifica riferibilità ad un fatto di reato; nel secondo caso, poiché il beneficioè riconosciuto sulla base di elementi circostanziali riferibili all’imputato, dunquesulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, le circostanze attenuantigeneriche devono essere applicate indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolodella continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 –01; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272375 – 01) e, nelconcorso con circostanze aggravanti contestate in relazione ai singoli reati,devono essere oggetto del giudizio di bilanciamento con riferimento sia al reatopiù grave, che ad ognuno dei reati satellite.2. Le considerazioni che precedono impongono i) l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA], che, attenendosi ai principi di diritto sopra esplicitati,dovrà valutare la sussistenza del sodalizio contestato al capo A-bis) e dellacircostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 inrelazione al reato sub B), ii) il rigetto nel resto del ricorso. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A-bis) ealla statuizione relativa all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 di cui al capo B)con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso in Roma, il giorno 09 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31526/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris