CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17012/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difes o da gli Avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottaviano, in [OSCURATO:PERSONA] n. 145 –controricorrente – Oggetto:avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d el la Campania, n. 2373/2020depositata il 22 maggio 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un’ingiunzione di pagamento (n. 1531 del 201 8 ) riguardant e l’omesso versamento della Tarsu per l’anno 2010, emess o da l [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente ) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente); - la CTR , conferman d o la pronuncia di primo grado , ha respinto l’appelloproposto dall’odierno ricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • sul la base di quanto previsto d all’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, se gli eredi non comunicano al fisco l'avvenuto decesso ed il loro domicilio, ben può l'amministrazione finanziaria notificare a tutti gli eredi collettivamente ed impersonalmente ex art . 65 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • nel caso di specie è pacifica la mancata comunicazione dell'intervenuto decesso e non vi è prova che l'ente comunale ne sia venuto a conoscenza, tuttavia, già un precedente atto, l'avviso di pagamento sotteso all’ingiunzione impugnata , era stato notificato all'appellante nella sua qualità di eredepresso il domicilio della de cuius; • i n relazione a detto atto l'appellante deduce di non averlo ricevuto perché la relata portava l a sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA] «figlio di [OSCURATO:PERSONA] (n.d.r. odierno ricorrente) e erede di [OSCURATO:PERSONA]» e risultava indirizzata a Ischia, via Giacinto G igante n. 19, mentre lo stesso sin dal 2001 risiedeva sempre in Ischia alla via [OSCURATO:PERSONA]. 23 ; • l 'appellante eccepisce il vizio della notifica in quanto non risulta inviata la cartolina di ricevuta notifica; q uesti elementi formali, tuttavia, risultano superati dalla circostanza di fatto che l'appellante ha ricevuto personalmente,come destinatario persona fisica, l'atto di ingiunzione; • la circostanza che l'avviso di pagamento sia stato ricevuto dal proprio figlio e che il successivo atto oggi impugnato sia stato ricevuto dallo stesso appellante presso il medesimo numero civico induce a ritenere che il contribuente risieda di fatto al civico n. 19 nell'immobile già appartenente alla de cuius; • l 'appellante non ha provato di avere assolto all'one re preventivo di indicare all'ufficio tributario il proprio domicilio; • n on vi sono elementi sufficienti per ritenere viziato il primo procedimento notificatorio; • il termine prescrizionale di 5 anni non risulta quindi consumato con conseguente legittimità della pretesa impositiva. - il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita memoria, ilcontroricorrente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la nullità assoluta dell’ingiunzione impugnata non intestata e notificata a tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente, avendo, viceversa, il Comune di Ischia notificato l’atto ingiuntivo al ricorrente personalmente. Sotto un diverso profilo, eccepisce l’inesistenza dell’ingiunzione per assenza del visto di esecutività. 1.1. Il motivo è infondato. Con riferimento al primo profilo , relativo alla nullità dell’ingiunzione, perché non intestata e notificata a tutti gli eredi collettivamente e impersonalmente,si osserva chenel caso di specie l ’atto di ingiunzione , intest ato al ricorrente, quale erede , è stato notificato nell’ultimo domicilio della de cuius ed è stato ritirato a mani proprie dallo stesso ricorrente. Dispone l’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973: « Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'art. 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La notifica degli atti intestati al dante causa puòessere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.» Ilsecondo comma dell'articolo 65 del d.P.R. 600/1973 prevede che gli eredi comuni chino (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Come più volte chiarito in sede di legittimità (Cass. , Sez. 5, n. 228 del 09/01/2014, Rv. 629246 – 01 , Sez.5, n. 6856 del 08/04/2016 , Rv. 639427 - 01 ) , tale comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di «azionare direttamente nei confronti degli eredile obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius». Si deve, invece , ritenere che l a n otificazione impersonale collettiva degli atti intestati al dante causa al domicilio dello stesso, viceversa, sia una mera facoltà dell'amministrazione, e non un obbligo. Il sistema configura , infatti, un obbligo, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede, solo a lla condizione che quest'ultimo abbia provveduto a comunicarlo all’amministrazione finanziaria, ipotesi non ricorrente nel caso in esame. Tale principio trova la sua ragione nell’assunto , da tempo affermato in sede di legittimità, secondo cuila notifica collettiva e impersonale è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione (Cass. n.228/2014, cit.). Due sono, infatti, i presuppost i per la notificazione dell'atto , ai sensi del comma 4 dell'art . 65 del d.P.R. 600/1973 (notifica impersonale e collettiva agli eredi presso il domicilio del de cuius): a) l'ufficio deve essere a conoscenza del decesso ; b) l’ufficio non deve avereconoscenza del domicilio degli eredi. Solo al ricorrere di tali condizioniricorre la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge. Quanto finora esposto, tuttavia, non toglie che, pur in assenza di questa comunicazione, la notifica possa essere effettuata personalmente al singolo erede coobbligato presso il suo domicilio, ove l’ufficio ne conosca il domicilio. 1.2. Nel caso di specie è pacifico che , a seguito del decesso della dante causa, non è avvenuta alcuna comunicazione da parte degli eredi delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, come previsto dal citato art. 65. L’ingiunzione di pagamento oggi impugnata è stata indirizzata al ricorrente, nella dichiarata qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ed è stata notificata nelle mani proprie del destinatarionel domicilio della dante causa,a Ischia, via [OSCURATO:PERSONA], n. 19. La mancata comunicazione del decessoe delle generalità degli eredi, come previsto dal richiamato art. 65, ha dunque, autorizzato legittimamente il Comune ad inviare l’atto di ingiunzione qui impugnato al ricorrente(in tal senso v. Cass. Sez. 5, n. 13760 del 22/05/2019, Rv. 653949 –01).La peculiarità del caso dispecie è che : la notifica è stata ritirata a mani proprie dal ricorrente eredepresso il domicilio della de cuius;allo stesso indirizzo il controricorrente aveva già inviato al ricorrente, qualeerede, il preventivo avviso di accertamento. Con la consegna a mani proprie si deve ritenere che la notificazione abbiaraggiunto il suo scopo, come previsto dall’art. 156 cod.proc.civ.,in quanto l’erede è stato posto in condizione di impugnare tempestivamente l’ingiunzione. Per quanto riguarda, quindi, il requisito della conoscenza del decesso da parte del controricorrente può dirsi, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, che il controricorrente fosse già a conoscenza del decesso della dante causa del ricorrente, posto che il prodromico avviso di pagamento, pacificamente notificato al ricorrente nella sua qualità di erede, è stato consegnato al figlio del ricorrente al domicilio della de cuius. La circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente, non costituisce elemento che può inficiare di validità il procedimento notificatorio, posto che, comunque, in assenza della comunicazione di cui all’art. 65 citato, il controricorrente non poteva conoscere il nominativo degli altri eredi. Tanto è vero che la giurisprudenza sopra riportata inquadra lanotifica in modo im personale e collettivo come una conseguenza del manc ato assolvimento dell’onere di comunicazione che espone gli eredi alle relative conseguenze, dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede. Si deve concludere, pertanto, che con la notifica dell’atto di ingiunzione all’erede, odierno ricorrente,dallo stesso ricevuta a mani proprie,la ratio del citato art. 65 , sopra ricordata, volta ad agevolaregli interessi erariali è stata del tutto soddisfatta. Deve, pertanto, essere formulato il seguente principio di diritto: «In ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all’onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 , l a circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi– modalità non integrante un diritto di questi ultimi , in quantoposta a tutela ed agevolazione dell’ente impositore - non costituisce elemento che può inficiare di validità il procedimento notificatorio, qualora l’ente stesso abbia notificato l’atto a mani proprie ad uno di essi». Non possono, infine, ritenersi pertinenti i richiami giurisprudenziali effettuati dal ricorrente, in quanto riferiti a fattispecie diverse da quella in esame (Cass. n. 15437 del 2019 riguardante un atto intestato agli eredi ma inviato alla sola contribuentein un domicilio diverso; Cass. n. 973 del 2018 in cui l'atto impositivo, seppure intestato alla de cuius , è stato notificato alla erede in un’ipotesi in cui non vi era prova ch e l’amministrazione fosse a conoscenza del decesso). 1.3. L’ u ltima doglianza del primo motivo, riguardante l’inesistenza dell’ingiunzione per assenza del visto di esecutività, è inammissibile, in quanto non risulta, da quanto riportato dallo stesso ricorrente, che sia stata sollevata, né in primo, né in secondo grado.Il suo esame è, quindi precluso, stante la novità dell’eccezione proposta. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’inesistenza dell’atto di accertamento prodromico, che avrebbe dovutoessere intestato e notificato a tutti gli eredi impersonalmente e collettivamente. Il motivo è infondato. Come affermato a proposito del primo motivo di impugnazione(punto n. 1 della presente ordinanza), la notificazione impersonale collettiva al domicilio del defunto è una mera facoltà dell'amministrazione, non un obbligo.L'obbligo c'è, nel diverso senso di notifica al domicilio personale del singolo erede,a condizione che quest'ultimo l'abbia comunicato, ipotesi pacificamente non ricorrente nel caso di specie . È infondato , pertanto, il motivo nella parte in cui affermala nullità dell’atto di accertamento prodromico del 2015, la quale travolgerebbe a cascata anche l’atto diingiunzione del 2018. L’atto di accertamento è stato, infatti,pacificamente indirizzato all’erede, odierno ricorrente, e notificato nelle mani del figlio presso il domicilio della de cuius . L a notifica anche qui ha raggiunto lo scopo, così è del tutto priva di rilevanza la circostanza che sia stata presa presso un domicilio che coincide con quello della dante causa. 2.1. Da ultimo è inammissibile la doglianza , sollevata solamente nellamemoria difensiva, secondo cui l’accertamento prodromico sarebbe nullo per l’omesso invio della raccomandata informativa, profilo non sollevato dal ricorrente nei precedenti gradi di giudizio, sulla base di quanto dallo stesso esposto nel presente ricorso. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ex art. 112, n. 4,cod. proc. civ., in relazione all’art. 180 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, all’art. 52, comma 5, lett. d), «e comma 6, del decreto legislativo 446 del 1997», all’art.36, comma 2 sexies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla l. 22 novembre 2002, n. 265, al d.P.R. n. 600 del 1973, al r.d.14 aprile 1910, n. 639 per non avere la CTR ritenuto necessaria la formazione del ruolo per procedere all’esecuzione forzata. 4. Il motivo è infondato. Deve essere qui ribadito il principio già espresso in sededi legittimità, secondo cui, l'ingiunzione fiscale, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 43 del 1988, ha conservato funzione accertativa,in quanto atto complesso volto a portare a conoscenza del debitore la pretesafiscale ed a formare il titolo, autonomamente impugnabile, per la successiva esecuzione forzata. Essa, pertanto, non deve essere preceduta dalla previa formazione delruolo perché non è atto della riscossione(Cass. Sez. 5, n. 18490/2016, Rv. 640975 -01, Cass.n. 18491 del 2016). Nello stesso senso della funzione accertativa dell’ingiunzione fiscale, di recente , un altro arresto ha espressamente riconosciuto allo stesso concessionario, e non più solamente all'ufficiale giudiziario o al messo notificatore, il diritto di procedere alla sua notifica a mezzo posta ( Cass. , Sez. 2, n. 24757 del 05/11/2020, Rv. 659668 -01). Tale orientamento ha avuto cura di ben distinguere tale ipotesi da quelle di esecuzione forzata, per la quale sovviene la norma di cui all'art. 4, comma 2 sexies, del decreto-Legge 209/2002 convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. Tale disposizione prevede che i comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ad essa, invero, non può essere attribuito altro significato se non quello secondo cui, fermo restando il valoremeramente accertativo dell'ingiunzione fiscale, all'esecuzione, viceversa,si dovrà procedere a norma del d.P.R. 602del 1973 previa iscrizione a ruolo delle somme dovute (Cass. Sez. 5, n. 18490/2016, Rv. 640975 -01, cit., Cass. n. 18491 del 2016, cit.). 5. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non avere la CTR rilevato il decorso del termine di prescrizione quinque nnale, attesa la nullità e inesistenza, sia dell’atto di accertamento prodromico, sia dell’ingiunzione impugnata. 5.1. I l motivo è i nfondato . S e le notificazioni pregresse sono valide, sulla base di quanto finora esposto, fungevano da idonei atti interruttivi, con conseguente impedito decorso della prescrizione quinquennale. 6. Segue il rigetto del ricorso . Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 2500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel d .P.