CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 40980/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente Ud. 27/10/2021 SENTENZA PU "cameralizzata" sul ricorso 19377-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CECCHI che lo rappresenta e difende unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] CALDARONI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Rnrn>, vi> Nic>nriro gq, torPccr, ct.idin riMrAvync>tr, R>rh>r> 2e2) D'ANGELO Barbara che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] PALOMBO, Francesco SPIRITO. - con troricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 7860/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 7860/18, del 5 dicembre 2018, della Corte di Appello di Roma, che - respingendo il gravame dallo stesso esperito contro la sentenza n. 104/11, del 19 gennaio 2011, del Tribunale di Cassino - lo ha condannato a restituire la somma di 12.911,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], di € 7,750.00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di € 10.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], ponendo a suo carico anche le spese del grado. 2. Tn punto di fatto, il ricorrente riferisce che i predetti Villani, Moretti e Colafrancesco (all'ultimo dei quali sono subentrati, in corso di causa, gli eredi [OSCURATO:PERSONA], nonché Patrizio ed [OSCURATO:PERSONA]) ebbero a convenirlo in giudizio per ottenere la restituzione delle somme di cui sopra, assumendo di avergliele corrisposte poiché richieste dal medesimo quale ricompensa per ottenere, da una persona di sua conoscenza, un posto di lavoro per i rispettivi figli, posto dagli stessi mai conseguito. Nel costituirsi in giudizio l'allora convenuto deduceva, innanzitutto, di essere stato contattato dagli attori di loro iniziativa, P non di averli contattati, nonché di essersi limitato A metterli in relazione con tale [OSCURATO:PERSONA] (del quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa), presentatogli da un proprio amico. Assume, pertanto che i predetti Colafrancesco, Villani e Moretti avrebbero interagito esclusivamente con il Catapiano, concordando con il medesimo l'importo da versargli e poi provvedendo al pagamento direttamente nei confronti dello stesso, senza che alcunché risulti essere stato erogato ad esso [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di restituzione veniva accolta dall'adito Tribunale (che riteneva provata l'erogazione delle somme al Moretti), la cui decisione era confermata in appello, essendo stato respinto il gravame all'uopo esperito dal convenuto soccombente. 3. Avverso la decisione della Corte capitolina ricorre per cassazione il Moretti, sulla base di tre motivi. 3,1. TI primo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e omessa applicazione dell'art. 2035 cod. civ., sul rilievo che, sebbene i due giudici di merito abbiano ravvisato una nullità assoluta del contratto, in forza del quale venne eseguito il pagamento, in ragione della illiceità della causa per contrarietà all'ordine pubblico, non ne avrebbero tratto, però, la corretta conseguenza, ovvero l'applicazione dell'art. 2035 cod, civ. e, con essa, la non ripetibilità di quanto versato. 3.2. Il secondo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione di una norma processuale, oltre che vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale su un punto decisivo della controversia, lamentando, in particolare, la mancata escussione dei testi Carmine della Torre e [OSCURATO:PERSONA], sebbene l'allora convenuto/appellante avesse prospettato di essere venuto in contatto con gli stessi soltanto nelle more della decisione di primo grado (donde l'impossibilità di richiederne l'escussione a tempo debito, oltre che l'indispensabilità della nuova prova, ex art. 345 cod. proc. civ.). 3,3. Il terzo motivo denunzia - sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione di una prova processuale su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver palesemente errato nella valutazione delle prove, essendosi la Corte territoriale limitata a rilevare esclusivamente l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice, "non conferendo invece il giusto significato a quelle rese dall'unico testimone veramente neutrale rispetto ai fatti ed alle persone di causa", ovvero [OSCURATO:PERSONA]. 4. Hanno resistito all'impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'inammissibilità - anche per difetto di specificità - e, comunque, il rigetto. 5. Sono rimasti, invece, solo intimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del presente ricorso, disposta in origine per l'adunanza camerale della Sesta Sezione del giorno 16 luglio 2020, è stata rinviata, all'esito della stessa, in pubblica udienza, dato il rilievo nomofilattico della questione oggetto del primo motivo. 7, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] R TI rirorgo inAmmiggihile in riacriino dei tre motivi in cui si articola. 8.1. Inammissibile è, infatti, il primo motivo di ricorso, alla stregua di quanto si legge nell 'atto di impugnazione. 8.1.1 Invero, nel riportare il contenuto della sentenza di primo grado, il ricorso attesta che il Tribunale di Cassino affrontò espressamente la questione della riconducibilità della vicenda in esame all'art. 2035 cod. civ., ciò che, tuttavia, escluse (nelle pagine 4 P q de! ricorso è riprodotta, infatti, !a relativa motivazione). L'essersi il primo giudice pronunciato in modo espresso sulla questione esigeva, per evitare il formarsi del giudicato interno sul punto, che l'appello attingesse la relativa statuizione. Orbene, parte ricorrente omette, nell 'illustrazione del presente motivo, di riferire se (e come) egli svolse gravame sul punto. Né alcunché si evince, al riguardo, dalla scarna esposizione del fatto, di cui al punto 4 della pagina 3 del ricorso. Già tale carenza rende, pertanto, il motivo inammissibile, in quanto esso, per potere essere proposto al lume della riferita motivazione della sentenza di primo grado, esigeva che il ricorrente precisasse di avere appellato, sul punto, la sentenza. E ciò al fine di dimostrare la mancata formazione dì giudicato interno sulla relativa parte di sentenza (art. 329, comma 2, cod. proc. civ.), e, dunque, di evidenziare che la questione - tanto se, in ipotesi, di mero diritto, quanto se implicante, invece, anche una "quaegtio facti" - fosse stata devoluta in appello e fosse appartenuta ai doveri decisori del secondo giudice. La carenza riscontrata integra un profilo di inammissibilità del ricorso, perché non risulta dimostrato che la critica svolta in questa sede alla sentenza di appello sia effettivamente ammissibile, o, invece, preclusa da un intervenuto giudicato. Questo rilievo si giustifica sulla sola base della lettura del ricorso, anche perché l'illustrazione del motivo non rivela alcunché che evochi una motivazione del giudice di appello sulla questione. Se poi si passa alla lettura della sentenza di appello, si constata che in essa: a) si dice espressamente - a pag. 4 - che "sostiene l'appellante, con l'odierno appello, che il Tribunale ha errato nella valutazione dei fatti per avere privilegiato le testimonianze di parte avversa, etc."; b) si dice, altrettanto espressamente, nella seconda proposizione della pagina 5, "che l'appellante non contesta la qualificazione dell'azione data dal Tribunale alla stregua dell'art. 2033 cod. civ., bensì contesta il convincimento che il Tribunale ha tratto dall'esito delle prove" Entrambi questi passi della sentenza non fanno che confermare, dunque, che l'appello - come anche eccepito dagli odierni controricorrenti - non si era esteso alla questione della mancata applicazione dell'art. 2035 cod. civ. e, dunque, l'esistenza di un giudicato interno. R.7. TI gprnndn rnotivn anehipcso inAmmiccihilp 8.2.1. Esso non coglie l'effettiva "ratio decidendi" in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale, motivata a prescindere da ogni riscontro sulla sua indispensabilità o meno, bensì sulla scorta della non ammissibilità dei capitoli di prova, fermo restando, inoltre, che l'odierno ricorrente non ha dimostrato di aver ribadito la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01). 8.3. Infine, pigre il terzo motivo e inammissibile. 8.3.1. Esso sollecita, infatti, un sindacato sulla valutazione delle risultanze probatorie, mentre l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent, 12 ottobre 2017, n, 23940; Cass, Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618). 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. A carico del ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi C 5.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 74 dicernbre 7019 n 79R, la Crep dà Atto della sugsisten7A dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, sge.:Irezt,U a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,-)-k- Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi - in forma camerale, ai sensi dell'art. 23, comma R-his, del decreto-legge 28 ottobr