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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2025

Cassazione n. 25480/2025

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roAzienda [OSCURATO:PERSONA] delle Marche (già AziendaOspedaliero Universitaria "[OSCURATO:PERSONA]G.M.

Lancisi-G.Salesi"), N.S. e K.F. , rappresentati e difesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Elce e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 386/2023Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025depositata in data 2 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1.

S.F. convenne in giudizio, nel 2014, davanti alTribunale di Ancona, l'[OSCURATO:PERSONA] "OspedaliRiuniti Umberto I - G.M.

Lancisi - G. Salesi" ed i sanitari [...]K.F. e N.S. , chiedendone la condanna in solido alrisarcimento dei danni subiti a causa del decesso del proprio coniugeK.Q. determinato dalla mancata comunicazione delreferto di una indagine strumentale dal quale sarebbe stato possibilerendersi conto dell’esistenza di un tumore maligno in stadio menoavanzato di quello che aveva ormai assunto alla successiva scopertaoltre un anno e mezzo dopo.Espose a fondamento che:─ il K.Q. in cura presso il reparto di Gastroenterologia delnosocomio, era stato sottoposto a colonscopia in data 27 febbraio2010 dal dott. N.S. – che lo aveva in cura per il morbo di chron - lacui biopsia, effettuata in data 5 marzo 2010, non gli era mai statacomunicata, malgrado il predetto sanitario continuasse a visitarlo;─ la biopsia aveva evidenziato un tumore maligno, il quale fu poiscoperto un anno e mezzo dopo, il 1° ottobre 2011, in occasione diun intervento chirurgico per occlusione intestinale, quando avevaormai raggiunto il IV stadio.2.

Con sentenza n. 217 del 2019 l’adito Tribunale, accertata sullascorta della espletata c.t.u. medico-legale la responsabilità deiconvenuti e l’esistenza del nesso causale tra il comportamento ed ildanno subito dal K.Q. e dalla moglie, in accoglimento delladomanda condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento infavore dell’attrice della somma complessiva di Euro 248.960,00 ─ dicui Euro 83.000,00 quale perdita di chance pari a circa ½ del dannoOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025parentale minimo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano,adeguatamente personalizzato, ed Euro 160.000 per danno parentale─ oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora e sinoall’effettivo soddisfo.3.

Pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’appello diAncona, con sentenza n. 386/2023, resa pubblica il 2 marzo 2023, inaccoglimento di quello incidentale proposto dalla struttura e daipredetti medici e in riforma della decisione di primo grado, harigettato la domanda, condannando S.F. alla rifusione dellespese di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione di quantopercepito in virtù della gravata sentenza, con gli interessi legali dalpercepimento al saldo.Ha, infatti, ritenuto che nella specie fosse configurabile un dannoda perdita di chance ─ dal momento che l’errore dei sanitari nonaveva cagionato la morte ma solo privato lo sfortunato K.Q.della possibilità (apprezzabile) di guarire dal tumore ─ e che, però, ladomanda risarcitoria era riferita solo ad un preteso danno alla salute,non apprezzabile, nella specie, come conseguenza dell’operato deimedici.Ha poi considerato che «il rigetto della domanda principaletravolge anche la domanda che la consorte ha avanzato per la perditadel congiunto, perché anche sotto tale profilo il fondamento è indicatonella morte come conseguenza dell’errore, mentre la conseguenzadell’errore è stata solo la perdita della possibilità di evitare (per quellamalattia) la morte, dunque anche qui si tratta di perdita di chance».4.

Avverso tale decisione S.F. propone ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, cui resistono gli intimati, conunico controricorso.5.

È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statadata rituale comunicazione alle parti.Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112c.p.c. avendo la Corte di appello statuito in violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, naturale corollario delprincipio della domanda ex art. 99 c.p.c. e 2907 c.c.» ─ la ricorrentelamenta che la Corte di merito, cadendo nello stesso errorecontestato al Tribunale, abbia interpretato erroneamente la propriadomanda, trasformandola in una richiesta di risarcimento per perditadi chance.Rileva che né il Tribunale né la Corte di Appello avevano motivoper riferirsi alla “perdita di chance” non richiesta, né ricavabile daifatti costitutivi della domanda.2.

Con il secondo motivo ─ in rubrica «violazione dell'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 e 115 c.p.c.; in primo grado enella sentenza d’appello si interpretano i fatti travisando le risultanzedella CTU che ha escluso la incertezza di ottenere il risultato; si èignorato il nesso di causalità tra l'acclarato inadempimento dellecontroparti e il decesso di K.Q. sopravvenuto dopoaverlo privato delle cure e della possibilità di guarire» ─ la ricorrentelamenta il travisamento delle conclusioni del c.t.u. che avevaaccertato con alta probabilità il nesso causale tra l'omissione deimedici e il decesso del sig.

K.Q. avendo chiaramente indicatoche il mancato risultato delle cure aveva privato il paziente dellapossibilità di sopravvivere, con una perdita di percentuale disopravvivenza tra il 50% e l'80%.3.

Con il terzo motivo ─ rubricato «violazione dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. e 111 Costituzione: posta l’acquisizione dellaconoscenza tecnico scientifica della c.t.u., la motivazione se neOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025distacca violando il 'minimo costituzionale'; motivazione apparentearticolata in affermazioni in contrasto irriducibile, motivazioneperplessa e obiettivamente incomprensibile» ─ la ricorrente denunciala violazione del "minimo costituzionale" della motivazione, ilcontrasto irriducibile tra affermazioni, il distacco ingiustificato dallerisultanze della c.t.u. e l'incomprensibilità delle ragioni delladecisione, anche con riferimento al rigetto della domanda dirisarcimento del danno parentale.4.

Con il quarto motivo – in rubrica «violazione dell'art. 360 n. 4in relazione all'art. 112, c.p.c. omessa pronuncia sia in ordine al“diritto alla autodeterminazione”, sia in ordine al danno jure proprio,nonché al danno patrimoniale determinato nelle spese medichedocumentate» ─ la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulledomande relative al diritto di autodeterminazione, al danno da perditadel rapporto parentale ed a quello patrimoniale rappresentato dallespese mediche documentate.5.

Con il quinto motivo ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 91 c.p.c., in ordine alla dichiarata totalesoccombenza della appellante principale in quanto anche l’appelloincidentale – quello relativo alla sussistenza della responsabilità – èsto rigettato; errore nella individuazione della difesa ché le partiappellate in primo grado si sono difese con unico difensore» ─ laricorrente lamenta, in subordine, che erroneamente la Corteterritoriale abbia ravvisato a suo carico una situazione di totalesoccombenza, nonostante la conferma in punto di an debeatur dellaresponsabilità dei convenuti.Rileva inoltre che erroneamente le spese dei due gradi di giudiziosono state liquidate in sentenza «considerando gli appellati dueparti», dal momento che in primo grado tutte le parti convenuteerano state difese da un solo difensore e solo nel secondo grado idottori N.S. e K.F. erano stati difesi da altro difensore.Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/20256.

Il primo motivo è infondato.La Corte d’appello non ha affatto male inteso il fondamento el’oggetto della domanda introduttiva, ritenendola diretta a far valereun danno da perdita di chance, ma ben diversamente, proprio sullapremessa che questa non era diretta a far valere un tale danno, mapiuttosto una pretesa risarcitoria relativa ad un danno connotato intermini di certezza eventistica, ha ritenuto di non poterla accogliere,avendo nella specie ritenuto configurabile proprio (e solo) un dannoda perdita di chance, per l’appunto estraneo alla domanda.La domanda, dunque, è stata ben interpretata, proprio nei terminiin cui la ricorrente assume che avrebbe dovuto esserlo.Il suo rigetto è dipeso non da un suo fraintendimento ma dal fattoche, ben intesa quella domanda, la Corte marchigiana ha ritenuto chenella specie quanto in essa rappresentato come fatto costitutivo delcredito risarcitorio non fosse fondato, per essersi nella speciedeterminato, in conseguenza dell’errore dei sanitari, solo la perdita diuna chance di sopravvivenza e non la perdita di una sopravvivenzapredicabile in termini di certezza eventistica.7.

Il secondo motivo, che investe invece proprio tale ratiodecidendi, è fondato, nei termini appresso precisati.La ricorrente, come detto, lamenta che erroneamente la Corted’appello, muovendo dall’affermazione, tratta dalle conclusioni delc.t.u., che l’omessa comunicazione del referto della biopsia avevacomportato la perdita della percentuale di sopravvivenza tra il 50 el’80%, abbia ritenuto nella specie configurabile un danno da perdita dichance, piuttosto che un danno da perdita anticipata della vita.L’errore effettivamente sussiste, ma non consiste nel dedottotravisamento delle conclusioni del c.t.u. ─ vizio in ipotesi incidentesulla ricognizione della fattispecie concreta ─, bensì nella erroneaqualificazione giuridica di quella fattispecie, in realtà correttamentericostruita e posta a base della decisione, nei termini risultanti dallaOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025espletata c.t.u., il cui contenuto risulta fedelmente riportato insentenza ed è stato dunque esattamente percepito.La diversa impostazione della censura non è però d’ostacolo alsuo scrutinio nella più corretta prospettiva dell’error in iudicando,spettando comunque alla Corte il potere-dovere di autonomamentequalificare la doglianza in relazione alla effettiva natura delle ragioniche la sostengono, senza potersi ritenere vincolata alla erroneaqualificazione che di esse ne è data dalla parte (v.

Cass. Sez.

U.24/07/2013, n. 17931).8.

La ricostruzione della fattispecie concreta quale operata insentenza è chiaramente nel senso che ad essere stata perduta inconseguenza dell’omessa (comunicazione della) diagnosi sia lasopravvivenza del K.Q. (per un maggior numero di anni) e nonla mera chance di essa.A pag. 6 si legge: «(il c.t.u.) ha … stimato più probabile, in base altasso di crescita medio di replicazione e raddoppio tumorale che,considerando l’estensione valutata dopo 18 mesi dalla mancatadiagnosi (si precisa di natura amministrativa in quanto la diagnosiclinica e biologica era stata posta almeno in via orientativa), che,trattandosi di stadio II-III, il grado di sopravvivenza a 5 anni fosse dicirca il 50%.

In altri termini, vi è stata una perdita di percentuale disopravvivenza tra il 50 e l’80%.

Secondo il perito di parte, che citaaltra letteratura medica, le possibilità di sopravvivenza sarebberostate al 30 – 40%.

Nella sostanza i due medici concordano sul fattoche, se il tumore fosse stato preso per tempo (al momento deirisultati dell’esame istologico “disperso”) il paziente avrebbe avutoconcrete possibilità di sopravvivere: ed a fronte di tale univocoparere, si deve ritenere che la ricostruzione del c.t.u. debbacondividersi …».A pag. 7 si legge ancora: «nel caso di specie, tutti i periticoncordano che, se il tumore del K.Q. fosse stato diagnosticatoOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025per tempo, egli avrebbe avuto la possibilità di cavarsela: ciò nonesclude che avrebbe comunque potuto morire per causa di queltumore».9.

La conclusione che invece ne trae la Corte d’appello ─ secondocui, pur a fronte di tali chiare emergenze, si sarebbe in presenza diun danno da perdita di chance – è evidentemente imputabile a unanon corretta comprensione di tale particolare figura di danno nonpatrimoniale e delle pronunce di questa Corte, pure ampiamentecitate, che ne hanno nel più recente passato chiarito il contenuto e irelativi presupposti (v.

Cass. 09/03/2018, n. 5641; 19/03/2018, n.6688; 11/11/2019, n. 28993; 19/09/2023, n. 26851).In particolare, appare, tale conclusione, ancora viziata da unaevidente confusione e sovrapposizione della dimensione causale dellafattispecie di danno con quella eventistica o, come è stato detto,«dalla “contrazione” degli elementi della fattispecie dell’illecito e,segnatamente, dalla sovrapposizione dell'elemento causale a quellodell'evento di danno (a cagione dell'equivocità del lessico usato perdefinire la chance), e nella conseguente erronea riconduzione diquell’evento al concetto di chance pur non avendone di essa – speciein tema di responsabilità oncologica – carattere alcuno» (Cass. n.5641 del 2018).9.1.

Giova, dunque, ancora una volta ribadire che connotatoessenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridicadella chance (patrimoniale o non patrimoniale) è l’«insuperabileincertezza» dell’evento (o risultato) che ne rappresenta il termineultimo di riferimento.La chance, infatti, «si sostanzia … nell'incertezza del risultato, lacui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica diinsuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenzescientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate allecondizioni soggettive del danneggiato» (Cass. n. 28993 del 2019,Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025cit.).«Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità –sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato)risultato stesso (quale può essere: la morte del paziente per effettocongiunto dalla preesistente patologia e della sbagliata diagnosi; lariduzione della durata della vita; il peggioramento della qualità dellavita residua), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altroe diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, intal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possaindurre a conclusioni diverse» (Cass. n. 5641 del 2018, cit.).La pretesa risarcitoria attiene, dunque, in tal caso, non allachance di sopravvivenza ma al danno da perdita anticipata delrapporto parentale, «ove sia certo e dimostrabile, sul pianoeventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazionedell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidenteparalogismo l'evocazione della fattispecie della chance - fondatosull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione "perdita della possibilitàdi vivere meglio e più a lungo" - mentre l'evento di danno èspecularmente costituito dalla perdita anticipata della vita edall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori econsapevoli» (Cass. n. 28993 del 2019, cit.)Non è, dunque, la più o meno alta percentuale (probabilità) chedalla condotta omissiva possa dirsi derivata la perdita anticipata dellavita a poter definire la perdita della mera chance di sopravvivenza perdistinguerla dalla perdita anticipata della vita, ma ben diversamentel’insuperabile incertezza, su basi scientifiche o anche solo logiche o dicredibilità razionale, sulla predicabilità (o non predicabilità) di unatale relazione causale, essendo evidente che, se invece una qualchevalutazione probabilistica potesse esprimersi circa il verificarsidell’evento di danno (bassa o alta che sia), per ciò stesso saremmofuori dall’ambito della chance.Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025Secondo un celebre filosofo ed economista del secolo scorso dichance potrebbe parlarsi solo quando, dati due eventi, la conoscenzadel primo (la situazione in cui si identifica o si innesta la chance)risulti irrilevante rispetto alle nostre aspettative sul secondo (ilrisultato migliorativo sperato), cioè quando le probabilità delleproposizioni che asseriscono due eventi siano tra loro indipendenti.La chance resta, dunque, confinata nelle relazioni incerte traeventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati dauna «law of connection».In tal modo la chance, per definizione, sfugge ad unamisurazione attraverso il calcolo delle probabilità.Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade piùnel campo della chance ma in quello della relazione causale tracondotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettivadell’interesse considerato).Si ritaglia così un’area ristretta di rilevanza della chance, nellaquale l’esigenza di tutela si appunta su una proiezione anticipatadell’interesse finale o, come è stato detto, «l’antecedente, in terminidi possibilità, del vantaggio finale»: situazione connessa pur sempreall’interesse finale, ma distinta, e meritevole di autonoma tutela.9.2.

La risarcibilità della perdita di chance non si pone, dunque, inalcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causalecon il danno, ma come incertezza eventistica, che richiede comunqueil previo accertamento del nesso causale tra una tale situazione diincertezza con la condotta omissiva.Anche nel caso della chance non patrimoniale occorre pertantoaccertare la relazione causale tra condotta (colpevole oinadempiente) del sanitario ed evento di danno, senza che il concettodi probabilità causale (nel quale si concreta il primo elemento: nessocausale) possa «sovrapporsi, elidersi o fondersi» con quello dipossibilità (incertezza) del risultato sperato (nel quale si concretaOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025l’evento di danno).L'incertezza del risultato ─ ha sottolineato più volte questa Corte─ incide dunque non sulla analisi del nesso causale, ma sullaidentificazione del danno.La perdita di chance può dunque bensì considerarsi, come è statodetto, un «diminutivo astratto dell’illecito», in quanto però«diminutivo» del danno (come ricaduta della “insuperabile incertezza”dell’evento lesivo), non del nesso causale.Da qui la definizione, che occorre in definitiva ribadire, di chancenon patrimoniale (specie in campo oncologico) come «perdita di unapossibilità (connotata da incertezza ma nondimeno seria,apprezzabile, consistente) di maggior durata della vita e/o di minorisofferenze (ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenzescientifiche e delle metodologie di cura del tempo)».10.

Venendo, dunque, alla luce dei principi suesposti, all’esamedella fattispecie concreta appare evidente che il c.t.u. (e poi la Corteche alle sue conclusioni aderisce) nell’affermare che l’omessarefertazione ha comportato la perdita di una possibilità disopravvivenza stimata in una percentuale non inferiore al 50% nonha affatto evidenziato una “insuperabile incertezza” in ordineall’evento di danno ma ha piuttosto evidenziato l’esistenza ─ piùprobabile che non, in quanto stimabile in una percentuale tra il 50% el’80% (secondo la ricostruzione del c.t.u. che la Corte d’appello haaffermato espressamente di condividere) ─ di un nesso causale traquella omissione e l’evento di danno (perdita anticipata della vita).La stima percentuale non esprime affatto l’incertezza dell’eventodi danno ma ben diversamente un giudizio causale (in ambito civile,come noto, presieduto dalla regola di funzione della «preponderanzadell’evidenza») che consente di affermare l’esistenza di un nessocausale tra l’omissione e l’evento di danno.È dunque evidente l’error iuris in cui è incorsa la Corte di meritoOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025nel porre a fondamento del rigetto delle domande l’assunto che nellaspecie potesse configurarsi un danno da perdita di chance invece cheun danno da perdita anticipata della vita.11.

In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnatadeve dunque essere cassata, restando assorbito l’esame dei restantimotivi, in quanto prospettanti questioni che nella sentenza impugnatasono state tutte risolte sulla scia della regola di giudizio di cui neitermini suesposti è stata evidenziata l’erroneità.La causa va di conseguenza rinviata al giudice a quo per nuovoesame alla luce dei principi suesposti.12.

A tal fine il giudice di rinvio dovrà peraltro anche tener contodella lesività dell’errore dei sanitari anche ─ e comunque ─ in ordineal diritto all’autodeterminazione del paziente (privato della possibilitàdi adottare le varie molteplici scelte di vita e di condotta peraffrontare la situazione correttamente rappresentatagli).È stato sul punto già evidenziato, e va qui ribadito, che «in temadi danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integral'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione delladiagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega alpaziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere "cosafare", nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce pergarantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anchedi essere messo in condizione di programmare il suo essere personae, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche,in vista e fino a quell'esito.«La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella sceltadei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardodiagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, noncoincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento dispecifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di unbene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale,Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere diallegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare unacondanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazioneequitativa.«In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esitoinfausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudiziorecato alla integrità fisica del paziente, nè nella perdita di "chance" diguarigione, ma include la perdita di un ‘ventaglio di opzioni’ con lequali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso divita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul pianosostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è ildiritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsiesistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi ricevepositivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso atrattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero,all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti acontenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione dellapropria condizione» (Cass. n. 7260 del 23/03/2018; n. 10424 del15/04/2019; n. 13871 del 06/07/2020; n. 27682 del 12/10/2021; n.34813 del 17/11/2021; n. 8101 del 14/03/2022).13.

Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della ricorrente e del suo coniuge.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAzienda [OSCURATO:PERSONA] delle Marche (già AziendaOspedaliero Universitaria "[OSCURATO:PERSONA]G.M. Lancisi-G.Salesi"), N.S. e K.F. , rappresentati e difesidall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Elce e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],domiciliati digitalmente ex lege;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 386/2023Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025depositata in data 2 marzo 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025dal [OSCURATO:PERSONA].1. S.F. convenne in giudizio, nel 2014, davanti alTribunale di Ancona, l'[OSCURATO:PERSONA] "OspedaliRiuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" ed i sanitari [...]K.F. e N.S. , chiedendone la condanna in solido alrisarcimento dei danni subiti a causa del decesso del proprio coniugeK.Q. determinato dalla mancata comunicazione delreferto di una indagine strumentale dal quale sarebbe stato possibilerendersi conto dell’esistenza di un tumore maligno in stadio menoavanzato di quello che aveva ormai assunto alla successiva scopertaoltre un anno e mezzo dopo.Espose a fondamento che:─ il K.Q. in cura presso il reparto di Gastroenterologia delnosocomio, era stato sottoposto a colonscopia in data 27 febbraio2010 dal dott. N.S. – che lo aveva in cura per il morbo di chron - lacui biopsia, effettuata in data 5 marzo 2010, non gli era mai statacomunicata, malgrado il predetto sanitario continuasse a visitarlo;─ la biopsia aveva evidenziato un tumore maligno, il quale fu poiscoperto un anno e mezzo dopo, il 1° ottobre 2011, in occasione diun intervento chirurgico per occlusione intestinale, quando avevaormai raggiunto il IV stadio.2. Con sentenza n. 217 del 2019 l’adito Tribunale, accertata sullascorta della espletata c.t.u. medico-legale la responsabilità deiconvenuti e l’esistenza del nesso causale tra il comportamento ed ildanno subito dal K.Q. e dalla moglie, in accoglimento delladomanda condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento infavore dell’attrice della somma complessiva di Euro 248.960,00 ─ dicui Euro 83.000,00 quale perdita di chance pari a circa ½ del dannoOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025parentale minimo di cui alle tabelle del Tribunale di Milano,adeguatamente personalizzato, ed Euro 160.000 per danno parentale─ oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora e sinoall’effettivo soddisfo.3. Pronunciando sui contrapposti gravami, la Corte d’appello diAncona, con sentenza n. 386/2023, resa pubblica il 2 marzo 2023, inaccoglimento di quello incidentale proposto dalla struttura e daipredetti medici e in riforma della decisione di primo grado, harigettato la domanda, condannando S.F. alla rifusione dellespese di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione di quantopercepito in virtù della gravata sentenza, con gli interessi legali dalpercepimento al saldo.Ha, infatti, ritenuto che nella specie fosse configurabile un dannoda perdita di chance ─ dal momento che l’errore dei sanitari nonaveva cagionato la morte ma solo privato lo sfortunato K.Q.della possibilità (apprezzabile) di guarire dal tumore ─ e che, però, ladomanda risarcitoria era riferita solo ad un preteso danno alla salute,non apprezzabile, nella specie, come conseguenza dell’operato deimedici.Ha poi considerato che «il rigetto della domanda principaletravolge anche la domanda che la consorte ha avanzato per la perditadel congiunto, perché anche sotto tale profilo il fondamento è indicatonella morte come conseguenza dell’errore, mentre la conseguenzadell’errore è stata solo la perdita della possibilità di evitare (per quellamalattia) la morte, dunque anche qui si tratta di perdita di chance».4. Avverso tale decisione S.F. propone ricorso percassazione, affidato a cinque motivi, cui resistono gli intimati, conunico controricorso.5. È stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è statadata rituale comunicazione alle parti.Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 112c.p.c. avendo la Corte di appello statuito in violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, naturale corollario delprincipio della domanda ex art. 99 c.p.c. e 2907 c.c.» ─ la ricorrentelamenta che la Corte di merito, cadendo nello stesso errorecontestato al Tribunale, abbia interpretato erroneamente la propriadomanda, trasformandola in una richiesta di risarcimento per perditadi chance.Rileva che né il Tribunale né la Corte di Appello avevano motivoper riferirsi alla “perdita di chance” non richiesta, né ricavabile daifatti costitutivi della domanda.2. Con il secondo motivo ─ in rubrica «violazione dell'art. 360 nn.3 e 4 c.p.c. in relazione all'art. 112 e 115 c.p.c.; in primo grado enella sentenza d’appello si interpretano i fatti travisando le risultanzedella CTU che ha escluso la incertezza di ottenere il risultato; si èignorato il nesso di causalità tra l'acclarato inadempimento dellecontroparti e il decesso di K.Q. sopravvenuto dopoaverlo privato delle cure e della possibilità di guarire» ─ la ricorrentelamenta il travisamento delle conclusioni del c.t.u. che avevaaccertato con alta probabilità il nesso causale tra l'omissione deimedici e il decesso del sig. K.Q. avendo chiaramente indicatoche il mancato risultato delle cure aveva privato il paziente dellapossibilità di sopravvivere, con una perdita di percentuale disopravvivenza tra il 50% e l'80%.3. Con il terzo motivo ─ rubricato «violazione dell’art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. e 111 Costituzione: posta l’acquisizione dellaconoscenza tecnico scientifica della c.t.u., la motivazione se neOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025distacca violando il 'minimo costituzionale'; motivazione apparentearticolata in affermazioni in contrasto irriducibile, motivazioneperplessa e obiettivamente incomprensibile» ─ la ricorrente denunciala violazione del "minimo costituzionale" della motivazione, ilcontrasto irriducibile tra affermazioni, il distacco ingiustificato dallerisultanze della c.t.u. e l'incomprensibilità delle ragioni delladecisione, anche con riferimento al rigetto della domanda dirisarcimento del danno parentale.4. Con il quarto motivo – in rubrica «violazione dell'art. 360 n. 4in relazione all'art. 112, c.p.c. omessa pronuncia sia in ordine al“diritto alla autodeterminazione”, sia in ordine al danno jure proprio,nonché al danno patrimoniale determinato nelle spese medichedocumentate» ─ la ricorrente denuncia omessa pronuncia sulledomande relative al diritto di autodeterminazione, al danno da perditadel rapporto parentale ed a quello patrimoniale rappresentato dallespese mediche documentate.5. Con il quinto motivo ─ rubricato «violazione e/o falsaapplicazione dell’art 91 c.p.c., in ordine alla dichiarata totalesoccombenza della appellante principale in quanto anche l’appelloincidentale – quello relativo alla sussistenza della responsabilità – èsto rigettato; errore nella individuazione della difesa ché le partiappellate in primo grado si sono difese con unico difensore» ─ laricorrente lamenta, in subordine, che erroneamente la Corteterritoriale abbia ravvisato a suo carico una situazione di totalesoccombenza, nonostante la conferma in punto di an debeatur dellaresponsabilità dei convenuti.Rileva inoltre che erroneamente le spese dei due gradi di giudiziosono state liquidate in sentenza «considerando gli appellati dueparti», dal momento che in primo grado tutte le parti convenuteerano state difese da un solo difensore e solo nel secondo grado idottori N.S. e K.F. erano stati difesi da altro difensore.Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/20256. Il primo motivo è infondato.La Corte d’appello non ha affatto male inteso il fondamento el’oggetto della domanda introduttiva, ritenendola diretta a far valereun danno da perdita di chance, ma ben diversamente, proprio sullapremessa che questa non era diretta a far valere un tale danno, mapiuttosto una pretesa risarcitoria relativa ad un danno connotato intermini di certezza eventistica, ha ritenuto di non poterla accogliere,avendo nella specie ritenuto configurabile proprio (e solo) un dannoda perdita di chance, per l’appunto estraneo alla domanda.La domanda, dunque, è stata ben interpretata, proprio nei terminiin cui la ricorrente assume che avrebbe dovuto esserlo.Il suo rigetto è dipeso non da un suo fraintendimento ma dal fattoche, ben intesa quella domanda, la Corte marchigiana ha ritenuto chenella specie quanto in essa rappresentato come fatto costitutivo delcredito risarcitorio non fosse fondato, per essersi nella speciedeterminato, in conseguenza dell’errore dei sanitari, solo la perdita diuna chance di sopravvivenza e non la perdita di una sopravvivenzapredicabile in termini di certezza eventistica.7. Il secondo motivo, che investe invece proprio tale ratiodecidendi, è fondato, nei termini appresso precisati.La ricorrente, come detto, lamenta che erroneamente la Corted’appello, muovendo dall’affermazione, tratta dalle conclusioni delc.t.u., che l’omessa comunicazione del referto della biopsia avevacomportato la perdita della percentuale di sopravvivenza tra il 50 el’80%, abbia ritenuto nella specie configurabile un danno da perdita dichance, piuttosto che un danno da perdita anticipata della vita.L’errore effettivamente sussiste, ma non consiste nel dedottotravisamento delle conclusioni del c.t.u. ─ vizio in ipotesi incidentesulla ricognizione della fattispecie concreta ─, bensì nella erroneaqualificazione giuridica di quella fattispecie, in realtà correttamentericostruita e posta a base della decisione, nei termini risultanti dallaOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025espletata c.t.u., il cui contenuto risulta fedelmente riportato insentenza ed è stato dunque esattamente percepito.La diversa impostazione della censura non è però d’ostacolo alsuo scrutinio nella più corretta prospettiva dell’error in iudicando,spettando comunque alla Corte il potere-dovere di autonomamentequalificare la doglianza in relazione alla effettiva natura delle ragioniche la sostengono, senza potersi ritenere vincolata alla erroneaqualificazione che di esse ne è data dalla parte (v. Cass. Sez. U.24/07/2013, n. 17931).8. La ricostruzione della fattispecie concreta quale operata insentenza è chiaramente nel senso che ad essere stata perduta inconseguenza dell’omessa (comunicazione della) diagnosi sia lasopravvivenza del K.Q. (per un maggior numero di anni) e nonla mera chance di essa.A pag. 6 si legge: «(il c.t.u.) ha … stimato più probabile, in base altasso di crescita medio di replicazione e raddoppio tumorale che,considerando l’estensione valutata dopo 18 mesi dalla mancatadiagnosi (si precisa di natura amministrativa in quanto la diagnosiclinica e biologica era stata posta almeno in via orientativa), che,trattandosi di stadio II-III, il grado di sopravvivenza a 5 anni fosse dicirca il 50%. In altri termini, vi è stata una perdita di percentuale disopravvivenza tra il 50 e l’80%. Secondo il perito di parte, che citaaltra letteratura medica, le possibilità di sopravvivenza sarebberostate al 30 – 40%. Nella sostanza i due medici concordano sul fattoche, se il tumore fosse stato preso per tempo (al momento deirisultati dell’esame istologico “disperso”) il paziente avrebbe avutoconcrete possibilità di sopravvivere: ed a fronte di tale univocoparere, si deve ritenere che la ricostruzione del c.t.u. debbacondividersi …».A pag. 7 si legge ancora: «nel caso di specie, tutti i periticoncordano che, se il tumore del K.Q. fosse stato diagnosticatoOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025per tempo, egli avrebbe avuto la possibilità di cavarsela: ciò nonesclude che avrebbe comunque potuto morire per causa di queltumore».9. La conclusione che invece ne trae la Corte d’appello ─ secondocui, pur a fronte di tali chiare emergenze, si sarebbe in presenza diun danno da perdita di chance – è evidentemente imputabile a unanon corretta comprensione di tale particolare figura di danno nonpatrimoniale e delle pronunce di questa Corte, pure ampiamentecitate, che ne hanno nel più recente passato chiarito il contenuto e irelativi presupposti (v. Cass. 09/03/2018, n. 5641; 19/03/2018, n.6688; 11/11/2019, n. 28993; 19/09/2023, n. 26851).In particolare, appare, tale conclusione, ancora viziata da unaevidente confusione e sovrapposizione della dimensione causale dellafattispecie di danno con quella eventistica o, come è stato detto,«dalla “contrazione” degli elementi della fattispecie dell’illecito e,segnatamente, dalla sovrapposizione dell'elemento causale a quellodell'evento di danno (a cagione dell'equivocità del lessico usato perdefinire la chance), e nella conseguente erronea riconduzione diquell’evento al concetto di chance pur non avendone di essa – speciein tema di responsabilità oncologica – carattere alcuno» (Cass. n.5641 del 2018).9.1. Giova, dunque, ancora una volta ribadire che connotatoessenziale e al contempo limite della autonoma rilevanza giuridicadella chance (patrimoniale o non patrimoniale) è l’«insuperabileincertezza» dell’evento (o risultato) che ne rappresenta il termineultimo di riferimento.La chance, infatti, «si sostanzia … nell'incertezza del risultato, lacui "perdita", ossia l'evento di danno, è il precipitato di una chimica diinsuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenzescientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate allecondizioni soggettive del danneggiato» (Cass. n. 28993 del 2019,Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025cit.).«Qualora l'evento di danno sia costituito non da una possibilità –sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato)risultato stesso (quale può essere: la morte del paziente per effettocongiunto dalla preesistente patologia e della sbagliata diagnosi; lariduzione della durata della vita; il peggioramento della qualità dellavita residua), non è lecito discorrere di chance perduta, bensì di altroe diverso evento di danno, senza che l'equivoco lessicale costituito, intal caso, dalla sua ricostruzione in termini di "possibilità" possaindurre a conclusioni diverse» (Cass. n. 5641 del 2018, cit.).La pretesa risarcitoria attiene, dunque, in tal caso, non allachance di sopravvivenza ma al danno da perdita anticipata delrapporto parentale, «ove sia certo e dimostrabile, sul pianoeventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazionedell'evento fatale, costituendo, in tale ipotesi, un evidenteparalogismo l'evocazione della fattispecie della chance - fondatosull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione "perdita della possibilitàdi vivere meglio e più a lungo" - mentre l'evento di danno èspecularmente costituito dalla perdita anticipata della vita edall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori econsapevoli» (Cass. n. 28993 del 2019, cit.)Non è, dunque, la più o meno alta percentuale (probabilità) chedalla condotta omissiva possa dirsi derivata la perdita anticipata dellavita a poter definire la perdita della mera chance di sopravvivenza perdistinguerla dalla perdita anticipata della vita, ma ben diversamentel’insuperabile incertezza, su basi scientifiche o anche solo logiche o dicredibilità razionale, sulla predicabilità (o non predicabilità) di unatale relazione causale, essendo evidente che, se invece una qualchevalutazione probabilistica potesse esprimersi circa il verificarsidell’evento di danno (bassa o alta che sia), per ciò stesso saremmofuori dall’ambito della chance.Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025Secondo un celebre filosofo ed economista del secolo scorso dichance potrebbe parlarsi solo quando, dati due eventi, la conoscenzadel primo (la situazione in cui si identifica o si innesta la chance)risulti irrilevante rispetto alle nostre aspettative sul secondo (ilrisultato migliorativo sperato), cioè quando le probabilità delleproposizioni che asseriscono due eventi siano tra loro indipendenti.La chance resta, dunque, confinata nelle relazioni incerte traeventi non interdipendenti, in quanto non causalmente collegati dauna «law of connection».In tal modo la chance, per definizione, sfugge ad unamisurazione attraverso il calcolo delle probabilità.Per converso se una tale connessione è possibile non si ricade piùnel campo della chance ma in quello della relazione causale tracondotta ed evento di danno (inteso come lesione piena ed effettivadell’interesse considerato).Si ritaglia così un’area ristretta di rilevanza della chance, nellaquale l’esigenza di tutela si appunta su una proiezione anticipatadell’interesse finale o, come è stato detto, «l’antecedente, in terminidi possibilità, del vantaggio finale»: situazione connessa pur sempreall’interesse finale, ma distinta, e meritevole di autonoma tutela.9.2. La risarcibilità della perdita di chance non si pone, dunque, inalcun modo come conseguenza di una insufficiente relazione causalecon il danno, ma come incertezza eventistica, che richiede comunqueil previo accertamento del nesso causale tra una tale situazione diincertezza con la condotta omissiva.Anche nel caso della chance non patrimoniale occorre pertantoaccertare la relazione causale tra condotta (colpevole oinadempiente) del sanitario ed evento di danno, senza che il concettodi probabilità causale (nel quale si concreta il primo elemento: nessocausale) possa «sovrapporsi, elidersi o fondersi» con quello dipossibilità (incertezza) del risultato sperato (nel quale si concretaOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025l’evento di danno).L'incertezza del risultato ─ ha sottolineato più volte questa Corte─ incide dunque non sulla analisi del nesso causale, ma sullaidentificazione del danno.La perdita di chance può dunque bensì considerarsi, come è statodetto, un «diminutivo astratto dell’illecito», in quanto però«diminutivo» del danno (come ricaduta della “insuperabile incertezza”dell’evento lesivo), non del nesso causale.Da qui la definizione, che occorre in definitiva ribadire, di chancenon patrimoniale (specie in campo oncologico) come «perdita di unapossibilità (connotata da incertezza ma nondimeno seria,apprezzabile, consistente) di maggior durata della vita e/o di minorisofferenze (ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenzescientifiche e delle metodologie di cura del tempo)».10. Venendo, dunque, alla luce dei principi suesposti, all’esamedella fattispecie concreta appare evidente che il c.t.u. (e poi la Corteche alle sue conclusioni aderisce) nell’affermare che l’omessarefertazione ha comportato la perdita di una possibilità disopravvivenza stimata in una percentuale non inferiore al 50% nonha affatto evidenziato una “insuperabile incertezza” in ordineall’evento di danno ma ha piuttosto evidenziato l’esistenza ─ piùprobabile che non, in quanto stimabile in una percentuale tra il 50% el’80% (secondo la ricostruzione del c.t.u. che la Corte d’appello haaffermato espressamente di condividere) ─ di un nesso causale traquella omissione e l’evento di danno (perdita anticipata della vita).La stima percentuale non esprime affatto l’incertezza dell’eventodi danno ma ben diversamente un giudizio causale (in ambito civile,come noto, presieduto dalla regola di funzione della «preponderanzadell’evidenza») che consente di affermare l’esistenza di un nessocausale tra l’omissione e l’evento di danno.È dunque evidente l’error iuris in cui è incorsa la Corte di meritoOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025nel porre a fondamento del rigetto delle domande l’assunto che nellaspecie potesse configurarsi un danno da perdita di chance invece cheun danno da perdita anticipata della vita.11. In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnatadeve dunque essere cassata, restando assorbito l’esame dei restantimotivi, in quanto prospettanti questioni che nella sentenza impugnatasono state tutte risolte sulla scia della regola di giudizio di cui neitermini suesposti è stata evidenziata l’erroneità.La causa va di conseguenza rinviata al giudice a quo per nuovoesame alla luce dei principi suesposti.12. A tal fine il giudice di rinvio dovrà peraltro anche tener contodella lesività dell’errore dei sanitari anche ─ e comunque ─ in ordineal diritto all’autodeterminazione del paziente (privato della possibilitàdi adottare le varie molteplici scelte di vita e di condotta peraffrontare la situazione correttamente rappresentatagli).È stato sul punto già evidenziato, e va qui ribadito, che «in temadi danno alla persona, conseguente a responsabilità medica, integral'esistenza di un danno risarcibile alla persona l'omissione delladiagnosi di un processo morboso terminale, in quanto essa nega alpaziente, oltre che di essere messo nelle condizioni di scegliere "cosafare", nell'ambito di ciò che la scienza medica suggerisce pergarantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anchedi essere messo in condizione di programmare il suo essere personae, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche,in vista e fino a quell'esito.«La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella sceltadei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardodiagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, noncoincide con la perdita di "chances" connesse allo svolgimento dispecifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di unbene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale,Oscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025tale da non richiedere l'assolvimento di alcun ulteriore onere diallegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare unacondanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazioneequitativa.«In caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esitoinfausto, l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudiziorecato alla integrità fisica del paziente, nè nella perdita di "chance" diguarigione, ma include la perdita di un ‘ventaglio di opzioni’ con lequali scegliere come affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso divita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul pianosostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è ildiritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsiesistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi ricevepositivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso atrattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero,all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti acontenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione dellapropria condizione» (Cass. n. 7260 del 23/03/2018; n. 10424 del15/04/2019; n. 13871 del 06/07/2020; n. 27682 del 12/10/2021; n.34813 del 17/11/2021; n. 8101 del 14/03/2022).13. Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione; rigetta il primo; dichiara assorbiti i rimanenti; cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneOscuramento disposto Numero registro generale 6421/2023Numero sezionale 3034/2025Numero di raccolta generale 25480/2025Data pubblicazione 17/09/2025elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della ricorrente e del suo coniuge.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 giugno 2025.Il PresidenteGiacomo Travaglino
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