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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18669/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., e che censura, in particolare, l'apoditticità delle ragioni alla base della decisione della Corte d'appello, relative al valore del bene, giudicato non esiguo, e alla capacità a delinquere del ricorrente, come ulteriore elemento ostativo alla suddetta mitigazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte peraltro di una motivazione corretta e conforme ai principi di legittimità - altresì richiamati in sentenza -, secondo i quali la particolare tenuità del fatto di ricettazione viene valutata alla stregua di plurimi elementi tratti dall'art. 133, cod. pen., ove il valore del bene abbia lieve consistenza economica; che, peraltro, la censura risulta manifestamente infondata, oltre che esposta in modo generico e non specifico, in quanto priva di puntuale riferimento ai passaggi della sentenza ritenuti viziati (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), i quali, tuttavia, sono privi di vizi logici censurabili in questa sede e corretti in diritto, giacché diretti a rilevare la consistenza dell'offesa e altresì la capacità a delinquere del ricorrente, alla luce dei plurimi precedenti penali (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., e che censura, in particolare, l'apoditticità delle ragioni alla base della decisione della Corte d'appello, relative al valore del bene, giudicato non esiguo, e alla capacità a delinquere del ricorrente, come ulteriore elemento ostativo alla suddetta mitigazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto, a fronte peraltro di una motivazione corretta e conforme ai principi di legittimità - altresì richiamati in sentenza -, secondo i quali la particolare tenuità del fatto di ricettazione viene valutata alla stregua di plurimi elementi tratti dall'art. 133, cod. pen., ove il valore del bene abbia lieve consistenza economica; che, peraltro, la censura risulta manifestamente infondata, oltre che esposta in modo generico e non specifico, in quanto priva di puntuale riferimento ai passaggi della sentenza ritenuti viziati (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), i quali, tuttavia, sono privi di vizi logici censurabili in questa sede e corretti in diritto, giacché diretti a rilevare la consistenza dell'offesa e altresì la capacità a delinquere del ricorrente, alla luce dei plurimi precedenti penali (si veda la pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris