CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 22668/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tto al N.R.G.01716/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56B28 H501G), rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma v. Pacuvio, n. 34; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40P57 A567G) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58S04 H501O), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Merulana n. 247; - controricorrenti – nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3648/2017 (pubblicata il 31 maggio 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata dalla difesa del ricorrente. R.G.N. 01716/2018 C.C. 20/06/2023 mutuo Ritenuto in fatto: -che, con atto di citazione del febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] pervederlo condannare: -al pagamento della somma di euro 619.748,28 o di quella diversa ritenuta equa in virtù di una dichiarazione - contenente un asserito riconoscimento di debito -datata 1° settembre 1995, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - al pagamento, iure hereditatis, del danno non patrimoniale subito da [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della denuncia presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il 2 aprile 2001 da determinarsi equitativamente (ed approssimativamente in euro 400.000,00), oltreinteressi e danno da rivalutazione monetaria; - al pagamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per danno emergente e lucro cessante, della somma di euro 500.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia; - al pagamento delle spese di giudizio; - c he, nella costituzione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, oltre a contestare la domanda attorea ed a disconoscere la conformità della copia dell’atto di riconoscimento del debito all’originale, formulava anche domanda riconvenzionale nei confronti degli eredi del Minniper la restituzione della somma di euro 316.823,91 in quanto da ritenersi indebitamente corrisposta, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4591/2009, preso atto della rinuncia della società [OSCURATO:PERSONA] alla propria domanda risarcitoria, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando il convenuto [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 612.571,60, e rigettava la riconvenzionale sul rilievo del valore probatorio del riconoscimento del debito non disconosciuto, con la conseguente inversione dell’onere della prova a carico del debitore il quale aveva provato l’estinzione del debito nella misura limitata a lire 13.896.000; - che, decidendo sul gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione dei soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel mentre gli altri appellati rimanevano contumaci, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3648/2017, respingeva l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado; - che, in particolare, la Corte laziale affermava che, essendosi l’appellante lamentato della difformità fra le risultanze contabili effettive che il Minni avrebbe dovuto annotare e quelle che invece risultavano dalla scheda contabile, la doglianza del querelante riguardava il riempimento del documento in modo difforme da quello pattuito, con la conseguenza che in tal caso l’eccipiente aveva l’onere di provare, senza ricorrere alla querela di falso, la sua eccezione di abusivo riempimento “contra pacta”, consistente nell’inadempimento del mandato “ad scribendum”, per non esservi corrispondenza tra il dichiarato e ciò che intendeva fosse dichiarato e detta prova avrebbe dovuto essere articolata in primo grado entro i termini previsti dalla legge, essendo preclusa in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.; - che, inoltre, la Corte di appello rilevava, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità della querela di falso, che in atti c’era la prova dell’ammissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di aver sottoscritto la scheda contabile facendo proprio il riconoscimento del debito, per quanto desumibile dalla denuncia penale svolta dal [OSCURATO:PERSONA] stesso; - che, per quanto riguardava la censura afferente alla critica della valutazione circa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1998 c.c., essa era superabile per effetto della considerazione che un problema di esternazione non si poneva in quanto la scheda, redatta dal creditore e sottoscritta dal debitore, era nella disponibilità del creditore stesso, mentre tardiva era la richiesta di perizia grafologica, incontrando in appello essa la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.; _ che, infine, la Corte capitolina rilevava che nessuna prova era stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’invalidità del negozio posto in essere sulla base della prospettazione che la pretesa degli appellati dovesse intendersi costituita esclusivamente da interessi usurari e che in sede penale non era stato accertato il reato di usura a carico del Minni; -che, avverso la menzionata sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] (il cui difensore ha anche depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale), al quale hanno resistito, con un congiunto controricorso, i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto: -che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 221 c.p.c., sostenendo che la Corte di appello abbia errato nel ritenere che nella nozione di riempimento absque pactis del foglio sottoscritto in bianco rientri anche quella ipotesi di riempimento in cui la difformità fra dichiarazione e convenzione sia di tale ampiezza ed evidenza da potersi ragionevolmente dubitare della reale esistenza di un valido e logico collegamento tra la dichiarazione successiva e la sottoscrizione precedente; - che, con la seconda doglianza, il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.1988 c.c. e 112 c.p.c. ritenendo che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sull’esatto tenore dell’atto di appello, in quanto lo stesso aveva censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il Tribunale non aveva riscontrato la carenza, nel documento, denominato riconoscimento del debito, degli elementi che avrebbero dovuto essere contenuti nell’atto, in particolar modo l’essere la dichiarazione confessoria indirizzata alla persona del creditore. Il giudice territoriale avrebbe, quindi, mal interpretato il preciso significato dell’espressione “indirizzato alla persona del creditore”, dal momento che, nel rigettare il motivo di appello, osservava che la questione della “esternazione non si pone in quanto la scheda, redatta dal creditore e sottoscritta dal debitore, era nella disponibilità del creditore stesso”; - che, con il terzo motivo, il ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio affermando che, nella citazione in appello, egli, anche integrando la documentazione già prodotta nel giudizio di primo grado, aveva dedotto e provato, con produzione documentale ritenuta ammissibile ex art. 345 c.p.c., l’intervenuto adempimento di ogni obbligazione nei confronti del Minni prima della pretesa sottoscrizione dell’asserito riconoscimento del debito, provando così la falsità ideologica di quest’ultimo e dimostrando, altresì, che ogni ulteriore richiesta avanzata nei suoi confronti doveva essere svolta a titolo di ulteriori interessi, rendendo evidentemente usurario il rapporto di finanziamento azionato in causa; -che, con la quarta ed ultima doglianza, il ricorrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione dell’art. 644 c.p. in merito alla svolta censura di usurarietà del rapporto di finanziamento inter partes. Ritenuto che: per la particolare rilevanza giuridica e problematicità di alcune delle questioni poste dal ricorso, avuto riguardo, in particolare, alla ulteriore specificazione della nozione di riempimento “absque pactis” di foglio scritto in bianco e della sua distinzione (e possibilità di confusione) con quella “contra pacta”, nonché alla qualificazione della dichiarazione di riconoscimento di debito come atto recettizio o meno (oltre che con riferimento all’individuazione del contenuto necessario, minimo ed inequivoco, per ritenerla tale) e alla identificazione dello stato di bisogno in relazione al quale può o meno configurarsi una contraria condotta usuraria (come tale potenzialmente integrante la fattispecie penale di cui all’art. 644-bis c.p.), si ritengono sussistenti le condizioni per la trattazione e la decisione del ricorso in pubblica udienza; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza. Così