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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 06123/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 16/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 12/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marcella in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma secondo (attuale quarto comma), cod. pen.

Il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 648 cod. pen. ed eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è del tutto aspecifico.

Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre l'insussistenza del dolo del reato di ricettazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01).

Peraltro i giudici di appello hanno correttamente applicato l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata).

La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione in considerazione della natura dei beni ricettati di cui il privato venditore non poteva avere legittima disponibilità e delle modalità di acquisto dei valori bollati che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (pagg. da 3 a 5 della sentenza di appello).

Il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato.

I giudici di appello hanno fatto corretto richiamo al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dall'articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata).

La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza emessa in data 16/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Enna in data 12/04/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marcella in ordine al delitto di cui all'art. 648, comma secondo (attuale quarto comma), cod. pen. Il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 648 cod. pen. ed eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è del tutto aspecifico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre l'insussistenza del dolo del reato di ricettazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argonnentativo delle sentenze di merito. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01). Peraltro i giudici di appello hanno correttamente applicato l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l' insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione in considerazione della natura dei beni ricettati di cui il privato venditore non poteva avere legittima disponibilità e delle modalità di acquisto dei valori bollati che risultavano indicative della provenienza illecita del bene (pagg. da 3 a 5 della sentenza di appello). Il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente censura la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di intervenuta prescrizione per il delitto di ricettazione, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno fatto corretto richiamo al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dall'articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492-01; Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massimata). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila