Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13134/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9057-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Giorgio ALBERTI, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Franco SARRACINO e Giovanni ROMANO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Valadier, n. 43, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso le sentenze n. 972/06/2019 e n. 973/06/2019 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dalla predetta contribuente sostenuti negli anni d'imposta 2010 e 2011 in favore dell'ASD [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze impugnate la CTR della Toscana accoglieva gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sfavorevoli sentenze di primo grado e confermava gli atti impositivi impugnati.

1.1. Nelle due coeve e sostanzialmente identiche sentenze i giudici di appello sostenevano che nel caso in esame le spese sostenute per le sponsorizzazioni non erano «certe nella sussistenza», perché la società contribuente non aveva provato l'effettuazione di specifiche attività promozionali ovvero «l'esistenza di azioni concrete volte a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor, quali l'apposizione del marchio sulle divise dei calciatori ovvero l'esibizione di striscioni sul campo da gioco», e «nell'ammontare», perché «il Presidente dell'Associazione beneficiaria non aveva saputo fornire spiegazioni in ordine ai consistenti prelievi effettuati sul conto bancario della stessa».

2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica per iscritto l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sostenendo che nella specie, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, ricorrevano tutti i presupposti per ritenere operante la presunzione di cui alla disposizione censurata, esclusa dalla CTR sulla base degli «inconsistenti elementi "forniti dall'Ufficio allo scopo di dimostrare l'intervenuta retrocessione in contanti di parte delle somme corrisposte dallo sponsor tramite canali ufficiali"».

2. Il motivo è inammissibile.

3. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato.

4. D'altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017).

5. Il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto la ricorrente non deduce l'erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ma censura l'inidoneità degli elementi probatori addotti dall'amministrazione finanziaria e considerati dal giudice di merito, che starebbero a dimostrare la contestata sovrafatturazione delle prestazioni contrattuali, risolvendosi, in buona sostanza, in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez.

U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014).

6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un vizio logico di motivazione nonché, per quanto desumibile dalle argomentazioni svolte nel ricorso, la violazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ.

6.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano ritenuto integrata la presunzione di sovrafatturazione, contestata dall'Agenzia delle entrate nella misura del 50 per cento, nonostante mancassero elementi concreti che permettessero di ritenere che uno o più dei prelievi effettuati dal presidente dell'ASD fossero finalizzati alla retrocessione di somme ad essa sponsor, non potendosi ciò desumere solo ed esclusivamente dalla circostanza che quello «non aveva fornito spiegazioni in ordine ai consistenti prelievi effettuati sul conto bancario» dell'associazione.

Sostiene, inoltre, che la CTR aveva escluso anche la certezza dell'espletamento delle prestazioni di sponsorizzazione nonostante l'Agenzia delle entrate aveva espressamente ammesso negli avvisi di accertamento (pag. 3) «l'assolvimento delle prestazioni contrattualmente previste».

7. Il motivo è fondato e va accolto.

8. La presunzione di sovraffatturazione, con retrocessione allo sponsor delle somme corrisposte per la sponsorizzazione, è stata desunta dall'amministrazione finanziaria, prima, e dai giudici di appello, poi, dalla mancata giustificazione fornita dal Presidente dell'ASD «ai consistenti prelievi effettuati sul conto corrente bancario» della predetta associazione.

9. Orbene, tale circostanza integra, a ben vedere, un mero indizio che però può divenire piena prova assurgendo a presunzione semplice (Cass. n. 2482 del 2019; Cass. n. 15454 del 2019) ove «si qualifichi sotto il profilo della "gravità", quale continuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione" (storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della "concordanza"» (Cass. n. 31588 del 2021).

10. Invero, «La "precisione" dell'indizio, fatto noto, dev'essere desunta contestualizzandolo con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo.

La "gravità" è riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto» (Cass. cit.).

11. Nel caso di specie non può ritenersi sufficiente a provare la retrocessione di somme dall'ASD allo sponsor il mero fatto del prelievo di consistenti somme operato dal conto corrente bancario dell'associazione, che è indizio da sé solo inidoneo a far presumere che le somme prelevate fossero effettivamente destinate in retrocessione allo sponsor, occorrendo al riguardo un'attenta e più approfondita valutazione di tale indizio, che va necessariamente corroborato di ulteriori elementi circostanziali (ad esempio mediante il riscontro con coevi versamenti sul conto corrente bancario dello sponsor) che lo qualifichino in termini di "gravità" e "precisione".

12. Il motivo è fondato anche là dove censura la sentenza impugnata per avere escluso la certezza delle prestazioni di sponsorizzazione in mancanza di espressa contestazione mossa al riguardo dall'amministrazione finanziaria che aveva addirittura ammesso negli avvisi di accertamento impugnati (pag. 3) «l'assolvimento delle prestazioni contrattualmente previste».

13. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 08/03/2022 Il Presidente u io NAP9LITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9057-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Giorgio ALBERTI, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Franco SARRACINO e Giovanni ROMANO, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Valadier, n. 43, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso le sentenze n. 972/06/2019 e n. 973/06/2019 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IVA ed IRAP emessi dall'Agenzia delle entrate nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del disconoscimento dei costi per sponsorizzazioni dalla predetta contribuente sostenuti negli anni d'imposta 2010 e 2011 in favore dell'ASD [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze impugnate la CTR della Toscana accoglieva gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate avverso le sfavorevoli sentenze di primo grado e confermava gli atti impositivi impugnati. 1.1. Nelle due coeve e sostanzialmente identiche sentenze i giudici di appello sostenevano che nel caso in esame le spese sostenute per le sponsorizzazioni non erano «certe nella sussistenza», perché la società contribuente non aveva provato l'effettuazione di specifiche attività promozionali ovvero «l'esistenza di azioni concrete volte a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor, quali l'apposizione del marchio sulle divise dei calciatori ovvero l'esibizione di striscioni sul campo da gioco», e «nell'ammontare», perché «il Presidente dell'Associazione beneficiaria non aveva saputo fornire spiegazioni in ordine ai consistenti prelievi effettuati sul conto bancario della stessa». 2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica per iscritto l'intimata. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sostenendo che nella specie, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello, ricorrevano tutti i presupposti per ritenere operante la presunzione di cui alla disposizione censurata, esclusa dalla CTR sulla base degli «inconsistenti elementi "forniti dall'Ufficio allo scopo di dimostrare l'intervenuta retrocessione in contanti di parte delle somme corrisposte dallo sponsor tramite canali ufficiali"». 2. Il motivo è inammissibile. 3. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale secondo cui, «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis, Cass. n. 9097 del 2017, n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017), che nella specie è stato dedotto con il terzo motivo che, come si dirà, è infondato. 4. D'altro canto è noto che «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n. 9097 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 29404 del 2017). 5. Il motivo di ricorso in esame, così come prospettato, confligge apertamente con i suindicati principi in quanto la ricorrente non deduce l'erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 ma censura l'inidoneità degli elementi probatori addotti dall'amministrazione finanziaria e considerati dal giudice di merito, che starebbero a dimostrare la contestata sovrafatturazione delle prestazioni contrattuali, risolvendosi, in buona sostanza, in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, n. 24148 del 2013; Cass. n. 91 del 2014). 6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., un vizio logico di motivazione nonché, per quanto desumibile dalle argomentazioni svolte nel ricorso, la violazione dell'art. 2729, comma 1, cod. civ. 6.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello avevano ritenuto integrata la presunzione di sovrafatturazione, contestata dall'Agenzia delle entrate nella misura del 50 per cento, nonostante mancassero elementi concreti che permettessero di ritenere che uno o più dei prelievi effettuati dal presidente dell'ASD fossero finalizzati alla retrocessione di somme ad essa sponsor, non potendosi ciò desumere solo ed esclusivamente dalla circostanza che quello «non aveva fornito spiegazioni in ordine ai consistenti prelievi effettuati sul conto bancario» dell'associazione. Sostiene, inoltre, che la CTR aveva escluso anche la certezza dell'espletamento delle prestazioni di sponsorizzazione nonostante l'Agenzia delle entrate aveva espressamente ammesso negli avvisi di accertamento (pag. 3) «l'assolvimento delle prestazioni contrattualmente previste». 7. Il motivo è fondato e va accolto. 8. La presunzione di sovraffatturazione, con retrocessione allo sponsor delle somme corrisposte per la sponsorizzazione, è stata desunta dall'amministrazione finanziaria, prima, e dai giudici di appello, poi, dalla mancata giustificazione fornita dal Presidente dell'ASD «ai consistenti prelievi effettuati sul conto corrente bancario» della predetta associazione. 9. Orbene, tale circostanza integra, a ben vedere, un mero indizio che però può divenire piena prova assurgendo a presunzione semplice (Cass. n. 2482 del 2019; Cass. n. 15454 del 2019) ove «si qualifichi sotto il profilo della "gravità", quale continuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione" (storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della "concordanza"» (Cass. n. 31588 del 2021). 10. Invero, «La "precisione" dell'indizio, fatto noto, dev'essere desunta contestualizzandolo con riferimento agli ulteriori elementi di prova raccolti nel processo. La "gravità" è riconnessa alla probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto» (Cass. cit.). 11. Nel caso di specie non può ritenersi sufficiente a provare la retrocessione di somme dall'ASD allo sponsor il mero fatto del prelievo di consistenti somme operato dal conto corrente bancario dell'associazione, che è indizio da sé solo inidoneo a far presumere che le somme prelevate fossero effettivamente destinate in retrocessione allo sponsor, occorrendo al riguardo un'attenta e più approfondita valutazione di tale indizio, che va necessariamente corroborato di ulteriori elementi circostanziali (ad esempio mediante il riscontro con coevi versamenti sul conto corrente bancario dello sponsor) che lo qualifichino in termini di "gravità" e "precisione". 12. Il motivo è fondato anche là dove censura la sentenza impugnata per avere escluso la certezza delle prestazioni di sponsorizzazione in mancanza di espressa contestazione mossa al riguardo dall'amministrazione finanziaria che aveva addirittura ammesso negli avvisi di accertamento impugnati (pag. 3) «l'assolvimento delle prestazioni contrattualmente previste». 13. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 08/03/2022 Il Presidente u io NAP9LITA
Sentenza Cassazione n. 13134/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris